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Art. 1

Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di prodotti vitivinicoli originari dei loro territori alle condizioni stabilite nel presente Allegato.

Art. 246

Il presente allegato si applica ai prodotti vitivinicoli quali definiti dalle disposizioni legislative di cui all’appendice 4.

Art. 3

Ai fini del presente Allegato e fatte salve disposizioni contrarie previste dall’Alle-gato, si intende per:

a)47 «prodotto vitivinicolo originario di» se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: un prodotto ai sensi dell’articolo 2, elaborato nel territorio della suddetta Parte ed ottenuto da uve raccolte esclusivamente su tale terri-torio o su un territerri-torio definito all’appendice 5, in conformità con le disposi-zioni del presente allegato;

b)48 «indicazione geografica»: un’indicazione, inclusa la denominazione d’ori-gine, ai sensi dell’articolo 22 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprie-tà intellettuale che interessano il commercio, allegato all’Accordo che isti-tuisce l’Organizzazione mondiale del commercio49 (denominato in appresso

«Accordo ADPIC»), che è riconosciuta dalle disposizioni legislative o rego-lamentari di una delle Parti per la designazione e la presentazione di un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, originario del suo territorio o di un territorio definito all’appendice 5;

c) «dicitura tradizionale»: una denominazione di uso tradizionale, che si riferi-sce in particolare a un metodo di produzione o alla qualità, al colore o al tipo di un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2 e che è riconosciuta dalle di-sposizioni legislative e regolamentari di una Parte per la designazione e la presentazione di tale prodotto originario del territorio di detta Parte;

46 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 7 dell’Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

47 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1) lett. a della Dec. n. 1/2009 del Comitato misto per l’agricoltura del 9 dic. 2009, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 793).

48 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1) lett. b della Dec. n. 1/2009 del Comitato misto per l’agricoltura del 9 dic. 2009, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 793).

49 RS 0.632.20 all. 1.C

d) «denominazione protetta»: un’indicazione geografica o una dicitura tradi-zionale di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) e protetta in virtù del pre-sente Allegato;

e) «designazione»: le denominazioni utilizzate sull’etichetta, sui documenti che scortano il trasporto di un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, sui do-cumenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità;

f) «etichettatura»: il complesso delle designazioni ed altre diciture, contrasse-gni, illustrazioni o marchi che caratterizzano un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2 e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il disposi-tivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie;

g) «presentazione»: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull’imballaggio;

h) «imballaggio»: gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o per la loro presentazione ai fini della vendita al consumatore finale.

Titolo I

Disposizioni applicabili all’importazione e alla commercializzazione Art. 4

1. Gli scambi tra le Parti di prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2, originari dei territori rispettivi, si effettuano conformemente alle disposizioni tecniche previste dal presente Allegato. Per disposizioni tecniche si intendono tutte le disposizioni di cui all’appendice 1, relative alla definizione dei prodotti vitivinicoli, alle pratiche enologiche, alla composizione di tali prodotti nonché alle modalità di trasporto e di commercializzazione degli stessi.

2. Il Comitato può decidere di ampliare i settori contemplati al paragrafo 1.

3. Le disposizioni degli atti di cui all’appendice 1, relative all’entrata in vigore di tali atti o alla loro applicazione, non si applicano ai fini del presente Allegato.

4. Il presente Allegato non pregiudica l’applicazione delle norme nazionali o comu-nitarie concernenti la fiscalità, né le relative misure di controllo.

Titolo II

Protezione reciproca delle denominazioni dei prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2

Art. 550

1. Le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma del presente allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all’articolo 6 utilizzate per la designazione e la presentazione dei prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2, originari del territorio delle Parti. A tal fine, ciascuna Parte attua i mezzi legali per garantire una protezione efficace e per impedire l’uso di un’indicazione geografica o di una dicitura tradizionale per designare un prodotto vitivinicolo non coperto da tale indicazione o dicitura.

2. Fatti salvi i paragrafi da 3 a 8, le denominazioni protette di una Parte sono riser-vate esclusivamente ai prodotti originari della Parte ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta Parte.

3. La protezione di cui ai paragrafi 1 e 2 esclude, in particolare, qualsiasi uso di una denominazione protetta per prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2 diversi da quelli ai quali è riservata la denominazione, anche se:

– è indicata la vera origine del prodotto;

– è utilizzata una traduzione dell’indicazione geografica;

– la denominazione è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo»,

«stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

4. In caso di omonimia tra indicazioni geografiche:

a) se due indicazioni protette in virtù del presente allegato sono omonime, la protezione è accordata ad entrambe le indicazioni, a condizione che il con-sumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del prodotto vitivini-colo;

b) se un’indicazione protetta in virtù del presente allegato è identica alla deno-minazione di una zona geografica situata al di fuori del territorio delle Parti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un vino prodotto nella zona geografica a cui si fa riferimento, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal Paese di origine e che il consumatore non sia indotto errone-amente a credere che il vino sia originario del territorio della Parte in que-stione.

5. La protezione di una dicitura tradizionale si applica esclusivamente alla lingua o alle lingue in cui essa figura nell’appendice 2.

6. La protezione di una dicitura tradizionale si applica esclusivamente alla sua utilizzazione per la categoria o le categorie di vini a cui è associata nell’appendice 2.

50 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 8 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

7. In caso di omonimia tra diciture tradizionali:

a) se due diciture protette in virtù del presente allegato sono omonime, la pro-tezione è accordata ad entrambe le diciture, a condizione che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del prodotto vitivinicolo;

b) se una dicitura protetta in virtù del presente allegato è identica a una deno-minazione utilizzata per un prodotto vitivinicolo non originario del territorio delle Parti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presen-tare un prodotto vitivinicolo, a condizione che sia stata usata tradizionalmen-te e costantradizionalmen-tementradizionalmen-te, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal Paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della Parte in questione.

8. Il Comitato può fissare, in caso di necessità, le condizioni pratiche di utilizzo per differenziare l’una dall’altra le indicazioni o le diciture omonime di cui ai paragrafi 4 e 7, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.

9. Ciascuna delle Parti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell’articolo 24, paragrafi 4, 6 e 7 dell’Accordo ADPIC per rifiutare la protezione di una denomina-zione dell’altra Parte.

10. La protezione esclusiva di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si appli-ca alla denominazione «Champagne» che figura nell’elenco della Comunità conte-nuto nell’appendice 2 del presente allegato. Tale protezione esclusiva non ostacola tuttavia, per un periodo transitorio di due anni a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo il 1° giugno 2002, l’uso della parola «Champagne» per designare e presentare alcuni vini originari del cantone di Vaud in Svizzera, a condizione che essi non siano commercializzati sul territorio della Comunità e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino.

Art. 651

Sono protette le seguenti denominazioni:

a) per quanto concerne i prodotti vitivinicoli originari della Comunità:

– i riferimenti allo Stato membro di cui il prodotto vitivinicolo è origina-rio,

– i termini specifici che figurano nell’appendice 2, – le indicazioni geografiche che figurano nell’appendice 2, – le diciture tradizionali che figurano nell’appendice 2;

b) per quanto concerne i prodotti vitivinicoli originari della Svizzera:

– i termini «Suisse», «Schweiz», «Svizzera», «Svizra» o altri termini uti-lizzati per indicare questo Paese,

– i termini specifici che figurano nell’appendice 2, – le indicazioni geografiche che figurano nell’appendice 2,

51 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 8 dell’Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

– le diciture tradizionali che figurano nell’appendice 2.

Art. 752

1. La registrazione di un marchio per un prodotto vitivinicolo, ai sensi dell’articolo 2, che contiene o che consiste in un’indicazione geografica o in una dicitura tradizionale protetta in virtù del presente allegato è rifiutata se il prodotto in questione non è originario:

– del luogo a cui si riferisce l’indicazione geografica; o

– del luogo in cui la dicitura tradizionale è legittimamente utilizzata.

I marchi registrati in violazione del primo comma sono invalidati su richiesta di una Parte interessata.

2. I marchi il cui utilizzo corrisponde a una delle situazioni di cui al paragrafo 1, che sono stati depositati, registrati o acquisiti con l’uso in buona fede in una delle Parti (compresi gli Stati membri della Comunità) prima della data di decorrenza della protezione dell’indicazione geografica o della dicitura tradizionale dell’altra Parte ai sensi del presente Accordo possono continuare ad essere utilizzati nonostante la protezione concessa all’indicazione geografica o alla dicitura tradizionale che pos-sono essere utilizzate parallelamente al marchio in questione.

Art. 8

Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di prodotti vitivinicoli originari delle Parti al di fuori dei territori di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma del presente Allegato non siano utilizzate per designare e presentare un prodotto vitivinicolo originario dell’altra Parte.

Art. 9

Nella misura in cui la legislazione pertinente delle Parti lo consente, la protezione conferita dal presente Allegato si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell’altra Parte.

Art. 10

1. Se la designazione o la presentazione di un prodotto vitivinicolo, in particolare sull’etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, lede i diritti derivanti dal presente Allegato, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune, in particolare per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo della denominazione protetta.

52 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 8 dell’Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

2. Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 deve intervenire in parti-colare nei seguenti casi:

a) se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione comunitaria o svizzera in una delle lingue dell’altra Parte comporta un termine che potreb-be indurre in errore quanto all’origine del prodotto vitivinicolo così designa-to o presentadesigna-to;

b) se sui contenitori o sull’imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a un prodotto la cui denominazione è protetta in virtù del presente Allegato, figurano indicazioni, marchi commerciali, denomina-zioni, iscrizioni o illustrazioni che direttamente o indirettamente danno un’informazione errata o tale da indurre in errore sulla provenienza, l’ori-gine, la natura o le proprietà essenziali del prodotto;

c) se viene utilizzato un confezionamento o un imballaggio tale da indurre in errore quanto all’origine del prodotto vitivinicolo.

Art. 11

L’applicazione del presente Allegato non pregiudica una protezione più estesa, ora o in futuro, per le denominazioni protette dal presente Allegato ad opera delle Parti, in virtù della legislazione interna o di altri accordi internazionali.

Titolo III

Reciproca assistenza tra gli organismi di controllo Sottotitolo I: Disposizioni preliminari

Art. 12

Ai fini del presente titolo, valgono le seguenti definizioni:

a) «normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli»: tutte le disposizioni previ-ste dal presente Allegato;

b) «autorità competente»: ciascuna delle autorità o ciascuno dei servizi desi-gnati da una Parte per controllare l’applicazione della normativa sugli scam-bi di prodotti vitivinicoli;

c) «autorità di contatto»: l’organismo o l’autorità competente designata da una Parte per garantire gli opportuni collegamenti con l’autorità di contatto dell’altra Parte;

d) «autorità richiedente»: l’autorità competente, all’uopo designata da una Par-te, che presenta una domanda di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo;

e) «autorità interpellata»: l’autorità competente, all’uopo designata da una Par-te, che riceve una richiesta di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo;

f) «infrazione»: qualsiasi violazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli e qualsiasi tentativo di violazione di tale normativa.

Art. 13

1. Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente titolo. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli, soprattutto attraverso l’assistenza reciproca, l’indivi-duazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.

2. L’assistenza prevista dal presente titolo non pregiudica le norme che disciplinano la procedura penale o l’assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.

Sottotitolo II: Controlli effettuati dalle Parti