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Art. 1 Oggetto

(1) Il presente Allegato riguarda le sementi delle specie agricole, orticole e fruttico-le, delle piante ornamentali e della vite.

(2) Ai sensi del presente Allegato s’intendono per «sementi» tutti i materiali di moltiplicazione o destinati alla piantagione.

Art. 2 Riconoscimento della conformità delle legislazioni

(1) Le Parti riconoscono che i requisiti previsti dalle legislazioni di cui all’appendice 1, prima sezione, sono equivalenti in termini di risultati.

(2) Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui al paragrafo 1 possono essere scambiate tra le Parti e com-mercializzate liberamente sui rispettivi territori, fornendo come unica prova della conformità alle legislazioni delle Parti l’etichetta o qualunque altro documento richiesto per la commercializzazione ai sensi di dette legislazioni.

(3) Le autorità nazionali responsabili dell’attuazione della legislazione sono elen-cate nell’appendice 2. Un elenco, regolarmente aggiornato, degli organismi respon-sabili dei controlli di conformità può essere ottenuto presso le autorità elencate nell’appendice 2.34

Art. 3 Riconoscimento reciproco dei certificati

(1) Ciascuna Parte riconosce, per le sementi delle specie contemplate dalle legisla-zioni di cui all’appendice 1, seconda sezione, i certificati di cui al paragrafo 2, redatti conformemente alla legislazione dell’altra Parte dagli organismi richiamati all’articolo 2, paragrafo 3.35

(2) Per «certificato» ai sensi del paragrafo 1 s’intende la documentazione richiesta dalla legislazione di ciascuna delle Parti, applicabile alle importazioni di sementi e definita nell’appendice 1, seconda sezione.

Art. 4 Armonizzazione delle legislazioni

(1) Le Parti si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in materia di commer-cializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all’ap-pendice 1, seconda sezione, e per le specie non contemplate dalle legislazioni di cui all’appendice 1, prima e seconda sezione.

34 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l’agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU 2011 471).

35 Nuovo testo giusta l’art. 2 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l’agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU 2011 471).

(2) Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da una delle Parti, esse s’impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente Allegato secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell’Accordo.

(3) In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente Allegato, le Parti s’impegnano a valutarne le conse-guenze secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell’Accordo.

Art. 536 Varietà

(1) Fatto salvo il paragrafo 3, la Svizzera ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà ammesse nella Comunità per le specie menzionate nella legislazione di cui all’appendice 1, prima sezione.

(2) Fatto salvo il paragrafo 3, la Comunità ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà ammesse in Svizzera per le specie menzio-nate nella legislazione di cui all’appendice 1, prima sezione.

(3) Le Parti redigono congiuntamente un catalogo delle varietà per le specie men-zionate nella legislazione di cui all’appendice 1, prima sezione, nei casi in cui la Comunità prevede un catalogo comune. Le Parti autorizzano la commercializzazione sul loro territorio di sementi delle varietà elencate in questo catalogo redatto con-giuntamente.

(4) Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle varietà geneticamente modificate.

(5) Le Parti si informano reciprocamente in merito alle domande di ammissione o ai ritiri di tali domande, alle iscrizioni in un catalogo nazionale nonché ad eventuali modifiche di quest’ultimo. Su richiesta, esse si comunicano reciprocamente una breve descrizione delle principali caratteristiche concernenti l’utilizzazione di ogni nuova varietà e degli aspetti che consentono di distinguerla dalle altre varietà cono-sciute. Ciascuna delle Parti tiene inoltre a disposizione dell’altra i fascicoli conte-nenti, per ogni varietà ammessa, una descrizione della stessa e una sintesi chiara di tutti gli elementi su cui è fondata l’ammissione. Nel caso delle varietà geneticamente modificate, le Parti si comunicano reciprocamente i risultati della valutazione dei rischi connessi alla loro immissione nell’ambiente.

(6) Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare gli ele-menti in base ai quali una varietà è stata ammessa in una di esse. Ove del caso, il gruppo di lavoro «Sementi» è tenuto al corrente degli esiti di queste consultazioni.

(7) Al fine di agevolare gli scambi di informazioni di cui al paragrafo 5, le Parti utilizzano i sistemi informatici per lo scambio di informazioni esistenti o in corso di elaborazione.

36 Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 6 dell’Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

Art. 637 Deroghe

(1) Le deroghe della Comunità e della Svizzera di cui all’appendice 3 sono ammes-se rispettivamente dalla Svizzera e dalla Comunità nel quadro degli scambi di ammes- se-menti delle specie contemplate dalla legislazione di cui all’appendice 1, prima sezione.

(2) Le Parti si informano reciprocamente di eventuali deroghe relative alla commer-cializzazione delle sementi che esse intendono applicare sul proprio territorio o su parte di esso. Nel caso di deroghe di breve durata, o che richiedono un’entrata in vigore immediata, è sufficiente una notifica a posteriori.

(3) In deroga alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafi 1 e 3, la Svizzera può deci-dere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo comune della Comunità.

(4) In deroga alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3, la Comunità può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo nazionale svizzero.

(5) Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi previsti dalla legi-slazione delle Parti che figura all’appendice 1, prima sezione.

(6) Le Parti possono ricorrere alle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4:

– nei tre anni successivi all’entrata in vigore del presente allegato, per le varie-tà ammesse nella Comunivarie-tà o in Svizzera precedentemente a tale entrata in vigore;

– nei tre anni successivi al ricevimento delle informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 5, per le varietà ammesse nella Comunità o in Svizzera successi-vamente all’entrata in vigore del presente allegato.

(7) Le disposizioni di cui al paragrafo 6 si applicano per analogia alle varietà delle specie disciplinate da disposizioni che, in virtù dell’articolo 4, potrebbero figurare nell’appendice 1, prima sezione, successivamente all’entrata in vigore del presente allegato.

(8) Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare le conse-guenze, ai fini del presente allegato, delle deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 4.

(9) Le disposizioni del paragrafo 8 non si applicano nei casi in cui la decisione in materia di deroghe sia di competenza degli Stati membri della Comunità in virtù delle disposizioni legislative che figurano nell’appendice 1, prima sezione. Le dispo-sizioni dello stesso paragrafo non si applicano alle deroghe adottate dalla Svizzera in casi analoghi.

37 Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 6 dell’Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

Art. 7 Paesi terzi

(1) Fatto salvo l’articolo 10, le disposizioni del presente Allegato si applicano altresì alle sementi commercializzate sul territorio delle Parti e provenienti da un paese diverso dagli Stati membri della Comunità e dalla Svizzera e da essi ricono-sciuto.

(2) L’elenco dei paesi di cui al paragrafo 1, nonché le specie e la portata del ricono-scimento, figurano nell’appendice 4.

Art. 8 Prove comparative

(1) Prove comparative vengono effettuate al fine di controllare a posteriori campio-ni di sementi prelevati dalla partite commercializzate sul territorio delle Parti. La Svizzera partecipa alle prove comparative comunitarie.

(2) L’organizzazione delle prove comparative nelle Parti è soggetta all’approva-zione del gruppo di lavoro «Sementi».

Art. 9 Gruppo di lavoro «Sementi»

(1) Il gruppo di lavoro «Sementi» (denominato in appresso «gruppo di lavoro»), istituito ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione.

(2) Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nei settori disciplinati dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.

Art. 10 Accordo con altri paesi

Salvo Accordo formale tra le Parti, queste ultime convengono che gli accordi di riconoscimento reciproco conclusi da ciascuna di esse con un paese terzo non pos-sono in alcun caso vincolare l’altra Parte all’accettazione di relazioni, certificati, autorizzazioni e marchi rilasciati da organismi di valutazione della conformità di detto paese terzo.

Appendice 138

Legislazioni

39

Sezione I (riconoscimento della conformità delle legislazioni) A. Disposizioni dell’Unione

1. Atti legislativi

– Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla com-mercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66)

– Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66)

– Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commer-cializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15)

– Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1)

– Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla com-mercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12)

– Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla com-mercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60)

– Direttiva 2002/57/CEE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74)

2. Atti non legislativi

– Decisione 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali (GU L 207 del 9.8.1980, pag. 37)

– Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che costata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai

38 Nuovo testo giusta l’art. 3 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l’agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU 2011 471).

39 Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo diversa indicazione, come un riferimen-to a tale atriferimen-to quale modificariferimen-to prima del 31.7.2010.

sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU L 246 del 29.8.1981, pag. 26)

– Direttiva 93/17/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requi-siti e le relative denominazioni (GU L 106 del 30.4.1993, pag. 7)

– Decisione 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che auto-rizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 35)

– Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all’equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all’equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10)

– Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Con-siglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (GU L 254 dell’8.10.2003, pag. 7)

– Decisione 2004/266/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che auto-rizza l’apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere (GU L 83 del 20.3.2004, pag. 23)

– Direttiva 2004/29/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l’esame delle varietà di viti (GU L 71 del 10.3.2004, pag. 22)

– Decisione 2004/842/CE della Commissione, del 1° dicembre 2004, relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi (GU L 362 del 9.12.2004, pag. 21)

– Decisione 2005/834/CE del Consiglio, dell’8 novembre 2005, relativa all’equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi e che modifica la decisione 2003/17/CE (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 51)

– Direttiva 2006/47/CE della Commissione, del 23 maggio 2006, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 18)

– Direttiva 2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate sementi di base o sementi certificate (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 73)

– Regolamento (CE) n. 637/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l’ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 10)

B. Disposizioni della Svizzera40

Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (RS 910.1)

– Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercia-lizzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RS 916.151)

– Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole, delle piante foraggere e degli ortaggi (RS 916.151.1)

– Ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il catalogo delle varietà di cereali, patate, piante foraggere, piante oleaginose e da fibra non-ché di barbabietole (RS 916.151.6).

– Ordinanza del DFE del 2 novembre 2006 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle piante di vite (RS 916.151.3)

Sezione II (riconoscimento reciproco dei certificati) A. Disposizioni dell’Unione

1. Atti legislativi

2. Atti non legislativi

B. Disposizioni della Svizzera

C. Certificati richiesti per le importazioni

40 Restano escluse le sementi delle varietà locali di cui è autorizzata la commercializzazione in Svizzera.

Appendice 241