Art. 355
Al contratto di tirocinio, al contratto d’impiego del commesso viaggia-tore ed al contratto di lavoro a domicilio s’applicano a titolo comple-tivo le disposizioni generali sul contratto individuale di lavoro.
III. Obblighi speciali del datore di lavoro 1. Accettazione del prodotto del lavoro
2. Salario a. Pagamento
b. In caso d’impedimento al lavoro
IV. Fine del rapporto di lavoro
Capo terzo:
Del contratto collettivo e del contratto normale di lavoro A. Del contratto collettivo di lavoro
Art. 356
1 Mediante contratto collettivo di lavoro, datori di lavoro o loro asso-ciazioni, da una parte, e associazioni di lavoratori, dall’altra, stabili-scono in comune disposizioni circa la stipulazione, il contenuto e la fine dei rapporti individuali di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori interessati.
2 Il contratto collettivo può contenere anche altre disposizioni che con-cernono i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori, o limitarsi a que-ste disposizioni.
3 Il contratto collettivo può inoltre disciplinare i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, come pure il controllo e l’esecuzione delle disposizioni previste nei capoversi precedenti.
4 Se più associazioni di datori di lavoro o, dall’altra parte, più associa-zioni di lavoratori sono vincolate dal contratto per averlo conchiuso o per avervi, con il consenso delle parti contraenti, aderito ulteriormente, esse stanno fra loro in un rapporto di diritti e obblighi uguali; è nullo qualunque accordo contrario.
Art. 356a
1 Le disposizioni del contratto e gli accordi fra le parti intesi a costrin-gere datori di lavoro o lavoratori ad affiliarsi a un’associazione con-traente sono nulli.
2 Le disposizioni del contratto e gli accordi fra le parti intesi a esclu-dere lavoratori da una professione o attività determinata, nonché dalla formazione professionale a ciò necessaria, oppure a limitarne l’eserci-zio, sono nulli.
3 Le disposizioni e gli accordi di cui al capoverso 2 sono eccezional-mente validi, se sono giustificati da interessi preponderanti degni di protezione, segnatamente se sono intesi a salvaguardare la sicurezza e la salute di persone o la qualità del lavoro; tuttavia, l’interesse a tener lontano dalla professione nuovi membri non è degno di protezione.
Art. 356b
1 Singoli datori di lavoro o singoli lavoratori al servizio di un datore di lavoro vincolato possono, con il consenso delle parti contraenti, par-tecipare al contratto collettivo; essi divengono allora datori di lavoro o lavoratori vincolati.
I. Definizione, contenuto, forma e durata 1. Definizione e contenuto
2. Libertà di affiliarsi a un’associazione e di esercitare la propria professione
3. Partecipazione
2 Il contratto collettivo può disciplinare i particolari della partecipa-zione. Condizioni inadeguate, segnatamente disposizioni su contributi eccessivi, possono essere annullate o ridotte a giusta misura dal giu-dice; tuttavia, le disposizioni e gli accordi che prescrivono contributi in favore di una sola parte contraente sono nulli.
3 Le disposizioni del contratto collettivo e gli accordi fra le parti intesi a costringere membri d’altre associazioni a partecipare al contratto collettivo sono nulli se queste associazioni non possono aderire al contratto o concluderne uno analogo.
Art. 356c
1 La conclusione, la modificazione, lo scioglimento del contratto per accordo delle parti, l’adesione di una nuova parte e la disdetta richie-dono per la loro validità la forma scritta; questa forma è parimente richiesta per la dichiarazione di partecipazione individuale del datore di lavoro o del lavoratore, per il consenso delle parti secondo l’arti-colo 356b capoverso 1, come pure per la disdetta della partecipazione.
2 Salvo stipulazione contraria, ogni parte può, dopo un anno, mediante un preavviso di sei mesi, disdire, con effetto per tutte le parti, il con-tratto che non è stato conchiuso per una durata determinata. Questa disposizione è applicabile per analogia alla partecipazione.
Art. 357
1 Ove il contratto collettivo non disponga altrimenti, le disposizioni circa la conclusione, il contenuto e la fine dei rapporti individuali di lavoro hanno, durante la validità del contratto collettivo, effetto diretto e imperativo per i datori di lavoro e i lavoratori vincolati.
2 Gli accordi fra datori di lavoro e lavoratori vincolati, in quanto dero-gano a disposizioni imperative del contratto collettivo, sono nulli e sostituiti da quest’ultime; sono tuttavia valide le derogazioni a favore dei lavoratori.
Art. 357a
1 Le parti hanno l’obbligo di far osservare il contratto collettivo; a tale scopo le associazioni sono tenute ad adoperarsi presso i loro membri usando, se è necessario, i mezzi concessi dagli statuti e dalla legge.
2 Ogni parte deve salvaguardare la pace del lavoro e astenersi in parti-colare da qualsiasi mezzo di lotta per ciò che riguarda gli oggetti disciplinati dal contratto collettivo; l’obbligo di mantenere la pace è assoluto soltanto se pattuito espressamente.
4. Forma e durata
II. Effetti 1. Per i datori di lavoro e i lavoratori vincolati
2. Per le parti contraenti
Art. 357b
1 Nel contratto collettivo conchiuso tra associazioni, le parti possono stipulare d’avere in comune il diritto di esigerne l’adempimento da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori vincolati, quanto ai punti seguenti:
a. la stipulazione, il contenuto e la fine del rapporto di lavoro, il diritto conferendo qui unicamente un’azione di accertamento;
b. il pagamento di contributi a una cassa di compensazione o ad altra istituzione attenenti ai rapporti di lavoro, la rappresenta-zione dei lavoratori nell’azienda e la salvaguardia della pace del lavoro;
c. i controlli, le cauzioni e le pene convenzionali, in relazione alle disposizione delle lettere a e b.
2 Le parti possono stipulare le disposizioni previste nel capoverso 1 soltanto se espressamente autorizzate dai loro statuti o dal loro organo supremo.
3 Ove il contratto collettivo non disponga altrimenti, nei rapporti fra le parti si applicano per analogia le disposizioni sulla società semplice.
Art. 358
Il diritto imperativo federale e cantonale prevale sul contratto collet-tivo; nondimeno, le derogazioni stipulate in favore dei lavoratori sono valide, se non risulti diversamente dal diritto imperativo.