Art. 359
1 Mediante il contratto normale di lavoro si stabiliscono disposizioni circa la stipulazione, il contenuto e la fine per singole specie di rap-porti di lavoro.
2 Per i lavoratori agricoli e delle economie domestiche private, i Can-toni sono tenuti a stabilire dei contratti normali di lavoro, i quali devo-no disciplinare segnatamente la durata del lavoro e del riposo, devo-nonché le condizioni di lavoro delle donne e dei giovani.
3 L’articolo 358 si applica per analogia anche al contratto normale di lavoro.
Art. 359a
1 Se il campo d’applicazione si estende sul territorio di più Cantoni, il Consiglio federale è competente per stabilire il contratto normale di lavoro; negli altri casi, questa competenza spetta ai Cantoni.
3. Esecuzione in comune
III. Rapporti con il diritto imperativo
I. Definizione e contenuto
II. Autorità competenti e procedura
2 Prima della sua adozione, il contratto normale di lavoro dev’essere adeguatamente pubblicato con l’indicazione d’un termine, entro il quale ognuno che renda attendibile un interesse può presentare per scritto le sue osservazioni; in più, sarà chiesto il parere delle associa-zioni professionali o d’utilità pubblica interessate.
3 Il contratto normale di lavoro entra in vigore dopo essere stato pub-blicato secondo le prescrizioni valevoli per le pubblicazioni ufficiali.
4 Questa procedura si applica anche all’abrogazione e modificazione d’un contratto normale di lavoro.
Art. 360
1 Salvo diverso accordo, le disposizioni del contratto normale si appli-cano direttamente ai rapporti di lavoro che gli sottostanno.
2 Il contratto normale di lavoro può stabilire che clausole deroganti a singole sue disposizioni sono valide soltanto nella forma scritta.
Art. 360a198
1 Qualora in un ramo o in una professione vengano ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali per il luogo, la professione o il ramo e non sussista un contratto collettivo di lavoro con disposizioni sui salari minimi al quale possa essere conferita obbligatorietà generale, su richiesta della Commissione tripartita di cui all’articolo 360b l’autorità competente può stabilire un contratto nor-male di lavoro di durata limitata che preveda salari minimi differenzia-ti secondo le regioni e all’occorrenza il luogo allo scopo di combattere o impedire abusi.
2 I salari minimi non possono pregiudicare gli interessi generali né gli interessi legittimi di altre cerchie della popolazione o di altri rami.
Devono tenere debitamente conto degli interessi delle minoranze dei rami o delle professioni in questione, dovuti a diversità regionali o aziendali.
3 Qualora le disposizioni sul salario minimo di un contratto normale di lavoro secondo il capoverso 1 siano ripetutamente violate o vi sia motivo di credere che al termine della durata di validità del contratto normale di lavoro possano verificarsi nuovi abusi secondo il capoverso 1, l’autorità competente può prolungare a tempo determinato la durata di validità del contratto normale di lavoro su proposta della Commis-sione tripartita di cui all’articolo 360b.199
198 Introdotto dall’all. n. 2 della LF dell’8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2003 1370; FF 1999 5092).
199 Introdotto dal n. II della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 2077;
FF 2015 4809).
III. Effetti
IV. Salari minimi 1. Condizioni
Art. 360b200
1 La Confederazione e ogni Cantone istituiscono una Commissione tripartita, che si compone di un numero uguale di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché di rappresentanti dello Stato
2 Le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori hanno il diritto di presentare proposte in merito alla designazione dei loro rappresentanti ai sensi del capoverso 1.
3 Le Commissioni osservano la situazione sul mercato del lavoro. Se riscontrano abusi ai sensi dell’articolo 360a capoverso 1, ricercano di norma un’intesa diretta con i datori di lavoro interessati. Qualora tale intesa non venga raggiunta entro il termine di due mesi, esse propon-gono all’autorità competente di stabilire un contratto normale di lavoro che preveda salari minimi per i rami o le professioni interessati.
4 Se la situazione sul mercato del lavoro nei rami considerati muta, la Commissione tripartita chiede all’autorità competente di modificare o abrogare il contratto normale di lavoro.
5 Per adempiere i compiti loro affidati, le Commissioni tripartite hanno il diritto di ottenere informazioni dalle aziende e di consultare tutti i documenti necessari all’esecuzione dell’inchiesta. In caso di contesta-zione decide in merito l’autorità competente designata dalla Confede-razione o dal Cantone.
6 Se necessario per l’esecuzione delle loro inchieste, le Commissioni tripartite che ne fanno domanda ricevono dall’Ufficio federale di stati-stica i dati personali contenuti in contratti collettivi di impresa.201
Art. 360c202
1 I membri delle Commissioni tripartite sottostanno al segreto d’uffi-cio; hanno in particolare l’obbligo nei confronti di terzi di serbare il segreto su tutte le informazioni di natura aziendale o privata di cui hanno avuto conoscenza in qualità di membri.
2 Tale obbligo sussiste anche dopo aver dimissionato dalla Commis-sione tripartita.
200 Introdotto dall’all. n. 2 della LF dell’8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° giu. 2003 (RU 2003 1370; FF 1999 5092).
201 Introdotto dall’art. 2 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979;
FF 2004 5203 5863).
202 Introdotto dall’all. n. 2 della LF dell’8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° giu. 2003 (RU 2003 1370; FF 1999 5092).
2. Commissioni tripartite
3. Segreto d’ufficio
Art. 360d203
1 Il contratto normale di lavoro di cui all’articolo 360a si applica anche ai lavoratori impiegati solo temporaneamente nel suo campo d’ap-plicazione locale, nonché ai lavoratori interinali.
2 Non può essere derogato a svantaggio del lavoratore, mediante accordo, al contratto normale di lavoro di cui all’articolo 360a.
Art. 360e204
Le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori sono legittimate ad adire l’autorità giudiziaria per accertare se il datore di lavoro adempie il contratto normale di lavoro previsto nell’articolo 360a.
Art. 360f205
Se stabilisce un contratto normale di lavoro in applicazione dell’arti-colo 360a, il Cantone ne notifica un esemplare all’ufficio federale206 competente.
Capo quarto: Disposizioni imperative
Art. 361
1 Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del datore di lavoro o del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro:
articolo 321c capoverso 1 (lavoro straordinario);
articolo 323 capoverso 4 (anticipazioni);
articolo 323b capoverso 2 (compensazione con crediti);
articolo 325 capoverso 2 (cessione e costituzione in pegno di crediti di salario);
articolo 326 capoverso 2 (affidamento di lavoro);
articolo 329d capoversi 2 e 3 (salario relativo alle vacanze);
articolo 331 capoversi 1 e 2 (devoluzioni a scopo di previdenza a favore del personale);
203 Introdotto dall’all. n. 2 della LF dell’8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2003 1370; FF 1999 5092).
204 Introdotto dall’all. n. 2 della LF dell’8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2003 1370; FF 1999 5092).
205 Introdotto dall’all. n. 2 della LF dell’8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2003 1370; FF 1999 5092).
206 Attualmente la Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
4. Effetti
5. Azione delle associazioni
6. Notifica
A. Disposizioni inderogabili tanto a svantag-gio del datore di lavoro quanto del lavoratore
articolo 331b (cessione e costituzione in pegno di crediti in presta-zioni di previdenza);
...207
articolo 334 capoverso 3 (disdetta del rapporto di lavoro dilunga durata);
articolo 335 (disdetta del rapporto di lavoro);
articolo 335i (obbligo di negoziazione)
articolo 335k208 (piano sociale durante un fallimento o una procedura concordataria)
articolo 336 capoverso 1 (disdetta abusiva);
articolo 336a (indennità in caso di disdetta abusiva);
articolo 336b (indennità, procedura);
articolo 336d (disdetta in tempo inopportuno da parte del lavorato-re);
articolo 337 capoversi 1 e 2 (risoluzione immediata per cause gravi);
articolo 337b capoverso 1 (conseguenze della risoluzione giustifi-cata);
articolo 337d (conseguenze del mancato inizio o dell’abbandono ingiustificato dell’impiego);
articolo 339 capoverso 1 (esigibilità dei crediti);
articolo 339a (obbligo di restituzione);
articolo 340b capoversi 1 e 2 (effetti della contravvenzione al divieto di concorrenza);
articolo 342 capoverso 2 (effetti di diritto civile del diritto pubbli-co);
...209
articolo 346 (disdetta anticipata del rapporto di tirocinio);
articolo 349c capoverso 3 (impedimento di viaggiare);
articolo 350 (caso speciale di disdetta);
articolo 350a capoverso 2 (obbligo di restituzione).210
207 Abrogato dall’all. n. 2 della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, con effetto dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2386; FF 1992 III 477).
208 Introdotto dall’all. della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111;
FF 2010 5667).
209 Rinvio stralciato giusta l’all. n. 5 della LF del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1°
gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
210 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472; FF 1984 II 494).
2 Sono nulli gli accordi e le clausole di contratti normali e contratti collettivi di lavoro deroganti alle disposizioni surriferite a svantaggio del datore di lavoro o del lavoratore.
Art. 362
1 Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro:
articolo 321e (responsabilità del lavoratore);
articolo 322a capoversi 2 e 3 (partecipazione al risultato dell’esercizio);
articolo 322b capoversi 1 e 2 (inizio del diritto di provvigione);
articolo 322c (rendiconto della provvigione);
articolo 323b capoverso 1 secondo periodo (rendiconto del salario);
articolo 324 (salario in caso di mora del datore di lavoro);
articolo 324a capoversi 1 e 3 (salario in caso di impedimento del lavoratore);
articolo 324b (salario in caso di assicurazione obbligatoria del lavoratore);
articolo 326 capoversi 1, 3 e 4 (affidamento di lavoro a cottimo);
articolo 326a (salario per lavoro a cottimo);
articolo 327a capoverso 1 (rimborso delle spese in generale);
articolo 327b capoverso 1 (rimborso delle spese per uso di veicoli a motore);
articolo 327c capoverso 2 (anticipazioni per spese);
articolo 328 (protezione della personalità del lavoratore in genera-le);
articolo 328a (protezione della personalità del lavoratore in caso di comunione domestica);
articolo 328b (protezione della personalità nel trattamento di dati personali)211
articolo 329 capoversi 1, 2 e 3 (tempo libero);
articolo 329a capoversi 1 e 3 (durata delle vacanze);
articolo 329b capoversi 2 e 3 (riduzione delle vacanze);
articolo 329c (continuità e data delle vacanze);
211 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 19 giu. 1993 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1°
lug. 1993 (RU 1993 1945, FF 1988 II 353).
B. Disposizioni inderogabili a svantaggio del lavoratore
articolo 329d capoverso 1 (salario relativo alle vacanze);
articolo 329e capoversi 1 e 3 (congedo giovanile);212 articolo 329f (congedo di maternità);213
articolo 330 capoversi 1, 3 e 4 (cauzione);
articolo 330a (attestato);
articolo 331 capoversi 3 e 4 (contributi e obbligo di informazione nel campo della previdenza a favore del personale);
articolo 331a (inizio e fine della previdenza);214 ...215
articolo 332 capoverso 4 (compenso in caso d’invenzione);
articolo 333 capoverso 3 (responsabilità in caso di trasferimento del rapporto di lavoro);
articolo 335i216 (obbligo di negoziazione)
articolo 335j217 (elaborazione del piano sociale da parte di un tribuna-le arbitratribuna-le)
articolo 336 capoverso 2 (disdetta abusiva da parte del datore di lavoro);
articolo 336c (disdetta in tempo inopportuno da parte del datore di lavoro);
articolo 337a (risoluzione immediata per insolvenza del datore di lavoro);
articolo 337c capoverso 1 (conseguenze del licenziamento ingiusti-ficato);
articolo 338 (morte del lavoratore);
articolo 338a (morte del datore di lavoro);
articolo 339b (presupposti dell’indennità di partenza);
articolo 339d (prestazioni sostitutive);
212 Nuovo testo giusta l’art. 13 della L del 6 ott. 1989 sulle attività giovanili, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1990 2007; FF 1988 I 641).
213 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429;
FF 2002 6713, 2003 1014 2529).
214 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2386; FF 1992 III 477).
215 Abrogato dall’all. n. 2 della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, con effetto dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2386; FF 1992 III 477).
216 Introdotto dall’all. della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111;
FF 2010 5667).
217 Introdotto dall’all. della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111;
FF 2010 5667).
articolo 340 capoverso 1 (presupposti del divieto di concorrenza);
articolo 340a capoverso 1 (limitazioni del divieto di concorrenza);
articolo 340c (cessazione del divieto di concorrenza);
articolo 341 capoverso 1 (irrinunciabilità);
articolo 345a (obblighi del maestro di tirocinio218);
articolo 346a (attestato di tirocinio);
articolo 349a capoverso 1 (salario del commesso viaggiatore);
articolo 349b capoverso 3 (pagamento della provvigione);
articolo 349c capoverso 1 (salario in caso d’impedimento di viag-giare);
articolo 349e capoverso 1 (diritto di ritenzione del commesso viaggiatore);
articolo 350a capoverso 1 (provvigione alla fine del rapporto d’impiego);
articolo 352a capoverso 3 (responsabilità del lavoratore a domici-lio);
articolo 353 (accettazione del prodotto del lavoro);
articolo 353a (pagamento del salario);
articolo 353b capoverso 1 (salario in caso di impedimento al lavo-ro).219
2 Sono nulli gli accordi e le clausole di contratti normali e contratti collettivi di lavoro deroganti alle disposizioni surriferite a svantaggio del lavoratore.
Titolo undecimo: Del contratto di appalto
Art. 363
L’appalto è un contratto per cui l’appaltatore si obbliga a compiere un’opera e il committente a pagare una mercede.
218 Ora: del datore di lavoro.
219 Nuovo testo giusta il n. I del DF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472; FF 1984 II 494).
A. Definizione
Art. 364
1 L’appaltatore è soggetto in genere alle norme di responsabilità del lavoratore nel rapporto di lavoro.220
2 Egli è tenuto ad eseguire personalmente l’opera od a farla almeno eseguire sotto la sua direzione personale, eccettuati i casi nei quali, stante la natura dell’opera, non si ha riguardo alcuno alle qualità per-sonali dell’appaltatore.
3 Egli deve provvedere a sue spese, in difetto di conclusione221 od uso contrario, i mezzi, gli strumenti e gli utensili necessari all’esecuzione dell’opera.
Art. 365
1 Se l’appaltatore assume la somministrazione della materia, è respon-sabile verso il committente della buona qualità della medesima ed è tenuto alla garanzia come il venditore.
2 L’appaltatore deve adoperare con tutta diligenza la materia sommi-nistrata dal committente, deve rendergli conto dell’uso fattone e resti-tuirgli quanto sia per restare.
3 Ove durante l’esecuzione dell’opera si manifestino dei difetti nella materia somministrata, dal committente o nel terreno destinato alla costruzione, o si verifichino dei fatti che ne compromettano il regolare e puntuale adempimento, l’appaltatore deve senza indugio darne avvi-so al committente, avvi-sotto pena di avvi-sottostare ai danni che ne posavvi-sono derivare.
Art. 366
1 Ove l’appaltatore non cominci l’opera in tempo debito, o la differisca oltre il convenuto, o l’abbia senza del committente ritardata di tanto da far prevedere che non sarà compiuta in tempo debito, il committente può senza attendere il termine di consegna, recedere dal contratto.
2 Se durante l’esecuzione dell’opera sia prevedibile con certezza, che per colpa dell’appaltatore essa sarà per riuscire difettosa, o non forme al contratto, il committente può fissargli o fargli fissare un con-gruo termine per rimediarvi, sotto comminatoria che diversamente sarà affidata ad un terzo la riparazione o la continuazione dell’opera a rischio e spese dell’appaltatore.
220 Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 6 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177).Vedi le disp. fin. e trans. tit. X, alla fine del presente Codice.
221 Nel testo tedesco «Verabredung» e in quello francese «convention» ossia «convenzione».
B. Effetti I. Obblighi dell’appaltatore 1. In genere
2. Riguardo alla materia
3. Principio ed esecuzione dei lavori in conformità del contratto
Art. 367
1 Seguita la consegna dell’opera il committente, appena lo consenta l’ordinario corso degli affari, deve verificare lo stato e segnalarne all’appaltatore i difetti.
2 Ciascuno dei contraenti ha diritto di chiedere a sue spese la verifica-zione dell’opera a mezzo di periti e la dichiaraverifica-zione di collaudo.
Art. 368
1 Se l’opera è così difettosa o difforme dal contratto, che riesca inser-vibile pel committente, o che non si possa equamente pretenderne dal medesimo l’accettazione, egli può ricusarla e chiederne inoltre, quando siavi colpa dell’appaltatore, il risarcimento dei danni.
2 Qualora i difetti o le difformità dal contratto siano di minore entità, il committente può diminuire la mercede in proporzione del minor valore dell’opera, o chiedere, se ciò non cagioni all’appaltatore spese esorbi-tanti, la riparazione gratuita dell’opera e nel caso di colpa anche il risarcimento dei danni.
3 Quando si tratti di opere eseguite sul fondo del committente e che per loro natura non potrebbero essere rimosse senza gravissimo pregiudi-zio, il committente non ha che i diritti menzionati nel secondo capo-verso di questo articolo.
Art. 369
Il committente non può far valere i diritti accordatigli in caso di opera difettosa, se egli stesso fu causa dei difetti mediante ordinazioni date contro l’espresso parere dell’appaltatore o in altra maniera.
Art. 370
1 L’approvazione espressa o tacita dell’opera consegnata, da parte del committente, libera l’appaltatore della sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili coll’ordinaria verificazione all’atto del ricevimento o che l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati.
2 Vi ha tacita approvazione, se il committente omette la verificazione e l’avviso previsti dalla legge.
3 Ove i difetti si manifestassero soltanto più tardi, dovrà esserne dato avviso tosto che siano scoperti; altrimenti l’opera si ritiene approvata nonostante i difetti stessi.
4. Garanzia pei difetti a. Verificazione
b. Diritto del committente in caso di difetti
c. Responsabilità del committente
d. Approvazione dell’opera
Art. 371222
1 I diritti del committente per i difetti dell’opera si prescrivono in due anni dalla consegna della stessa. Il termine è tuttavia di cinque anni se i difetti di un’opera mobiliare integrata in un’opera immobiliare con-formemente all’uso cui è normalmente destinata hanno causato i difetti dell’opera immobiliare.
2 I diritti del committente per i difetti di un’opera immobiliare si pre-scrivono in cinque anni dalla consegna della stessa tanto contro l’ap-paltatore quanto contro l’architetto o l’ingegnere che hanno prestato lavoro nell’esecuzione dell’opera.
3 Per il resto si applicano per analogia le norme relative alla pre-scrizione dei corrispondenti diritti del compratore.
Art. 372
1 Il committente deve pagare la mercede all’atto della consegna del-l’opera.
2 Se fu pattuito che debba farsi la consegna dell’opera in parti e pagarsi in rate la mercede, questa dovrà essere pagata per ciascuna delle sin-gole parti del lavoro all’atto della relativa consegna.
Art. 373
1 Se la mercede dell’opera fu preventivamente determinata a corpo, l’imprenditore è tenuto a compiere l’opera per detta somma e non ha diritto ad alcun aumento, quantunque abbia avuto maggior lavoro e maggiori spese di quanto aveva preveduto.
2 Qualora per altro delle circostanze straordinarie che non potevano essere prevedute o che erano escluse dalle previsioni ammesse da ambedue le parti al momento della stipulazione del contratto, impedis-sero o rendesimpedis-sero oltremodo difficile il compimento dell’opera, è in facoltà del giudice di concedere secondo il suo prudente criterio un aumento del prezzo o la risoluzione del contratto.
3 Il committente deve sempre pagare la mercede intera, quantunque il compimento dell’opera abbia richiesto minor lavoro di quanto era stato preveduto.
Art. 374
Se la mercede non fu fissata preventivamente, o lo fu solo in via ap-prossimativa, deve essere determinata secondo il valore del lavoro e le spese dell’appaltatore.
222 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012 (Prescrizione della garanzia per i difetti. Prolungamento e coordinamento), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5415;
FF 2011 2629 3547).
e. Prescrizione
II. Obblighi del committente 1. Scadenza della mercede
2. Ammontare della mercede a. A corpo
b. Secondo il valore del lavoro
Art. 375
1 Se il computo approssimativo fatto coll’appaltatore venga spropor-zionatamente ecceduto, senza l’annuenza del committente, questi, durante o dopo la esecuzione dell’opera, può recedere dal contratto.
2 Ove si tratti di costruzioni sul suolo del committente, questi può chiedere una proporzionata diminuzione della pattuita mercede, o, quando l’opera non sia ancora compiuta, toglierne all’appaltatore la continuazione e recedere dal contratto mediante equa indennità per lavori già eseguiti.
Art. 376
1 Se, prima della consegna al committente, l’opera perisce per caso fortuito, l’appaltatore non può pretendere né la mercede del suo lavoro, né il rimborso delle sue spese, a meno che il committente fosse in mora a riceverla.
2 La perdita della materia così perita è a carico del contraente che l’ha fornita.
3 Se l’opera è perita per un difetto della materia fornita dal commit-tente o del terreno da lui destinato alla costruzione o pel modo di ese-cuzione da esso prescritto, l’appaltatore, che abbia in tempo debito avvisato il committente del pericolo, può pretendere il pagamento del lavoro già fatto e il rimborso delle spese non comprese nella mercede e, quando siavi colpa del committente, anche il risarcimento dei danni.
Art. 377
Finché l’opera non sia compiuta, il committente può sempre recedere dal contratto tenendo indenne l’appaltatore del lavoro già fatto e d’ogni danno.
Art. 378
1 Se il compimento dell’opera divenne impossibile per caso fortuito sopraggiunto al committente, l’appaltatore ha diritto al pagamento del lavoro già fatto e al rimborso delle spese non comprese nella mercede.
2 Qualora l’impossibilità dell’esecuzione sia imputabile al commit-tente, l’appaltatore ha inoltre diritto al risarcimento dei danni.
Art. 379
1 Colla morte dell’appaltatore, o quando questi diventi incapace senza sua colpa al compimento dell’opera, si estingue il contratto di appalto, purché questo sia stato conchiuso con riguardo alle qualità personali dell’appaltatore.
C. Fine del contratto I. Recesso per sorpasso del preventivo
II. Perdita dell’opera
III. Recesso del committente contro indennità
IV. Impossibilità della esecuzione per fatti del committente
V. Morte od incapacità dell’appaltatore
2 Il committente è tenuto ad accettare la parte di lavoro già eseguita ove la medesima possa essergli utile, e a pagarne il prezzo proporzio-nale.
Titolo dodicesimo: Del contratto di edizione
Art. 380
Il contratto d’edizione è quello per cui l’autore di un’opera letteraria, o artistica, o i suoi aventi causa, si obbligano a concedere quest’opera a un editore perché la pubblichi, e l’editore si obbliga a riprodurla e metterla in vendita.
Art. 381
1 I diritti d’autore passano all’editore nei limiti e per il tempo richiesto ad assicurare il contratto di edizione.
2 L’autore è tenuto a garantire all’editore che al momento del contratto egli aveva diritto a disporre dell’opera e, se questa è suscettiva di pro-tezione, che gliene spetta il diritto di autore.
2 L’autore è tenuto a garantire all’editore che al momento del contratto egli aveva diritto a disporre dell’opera e, se questa è suscettiva di pro-tezione, che gliene spetta il diritto di autore.