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Del contratto d’impiego del commesso viaggiatore

Art. 347

1 Mediante il contratto d’impiego del commesso viaggiatore, questi si obbliga, per conto d’un commerciante, industriale o capo d’azienda d’altro genere gestita in forma commerciale, a trattare o concludere fuori dei locali dell’azienda affari di qualsiasi natura, contro rimune-razione.

2 Non è considerato commesso viaggiatore il lavoratore che prevalen-temente non viaggia o che lavora soltanto occasionalmente o transi-toriamente per il datore di lavoro, nonché il viaggiatore che conclude affari per conto proprio.

Art. 347a

1 Il contratto deve essere concluso per scritto e disciplinare segnata-mente:

a. la durata e la fine del rapporto d’impiego;

b. i poteri conferiti al commesso viaggiatore;

c. la rimunerazione ed il rimborso delle spese;

d. il diritto applicabile ed il foro, quando una delle parti è domici-liata all’estero.

2 In quanto il rapporto d’impiego non è disciplinato da un contratto scritto, i punti elencati nel precedente capoverso sono retti dalle dispo-sizioni legali e, inoltre, dalle condizioni usuali d’impiego.

3 Possono essere oggetto d’una semplice intesa verbale solamente la fissazione dell’inizio dell’impiego, la determinazione del genere e del raggio d’attività, nonché altre clausole non contrarie alle disposizioni della legge e del contratto scritto.

2. Attestato di tirocinio

I. Definizione e formazione 1. Definizione

2. Formazione e contenuto

Art. 348

1 Il commesso viaggiatore deve visitare la clientela nel modo prescrit-togli, a meno che giusti motivi lo costringano a derogarvi; senza auto-rizzazione scritta del datore di lavoro egli non può trattare né conclu-dere affari per conto proprio o per conto di terzi.

2 Il commesso viaggiatore, se è autorizzato a concludere affari, deve attenersi ai prezzi ed alle altre condizioni a lui prescritte e riservare il consenso del datore di lavoro per ogni deroga.

3 Il commesso viaggiatore è tenuto a fare regolarmente rapporto sulla sua attività, a trasmettere immediatamente le ordinazioni ricevute al datore di lavoro ed a comunicargli tutti i fatti rilevanti concernenti la sua cerchia di clientela.

Art. 348a

1 Accordi in virtù dei quali il commesso viaggiatore deve rispondere del pagamento o d’altro modo di adempimento di obblighi da parte dei clienti oppure sopportare in tutto o in parte le spese di riscossione di crediti sono nulli.

2 Il commesso viaggiatore, allorché è incaricato di concludere affari con la clientela privata, può obbligarsi per scritto a rispondere, per ogni singolo affare, del quarto al massimo della perdita subita dal datore di lavoro dall’inadempimento di obblighi da parte di clienti, premesso però che una provvigione adeguata (del credere) sia stata stipulata.

3 Quanto ai contratti d’assicurazione, il commesso acquisitore può obbligarsi per scritto a sopportare al massimo la metà della spesa di riscossione di crediti, qualora un premio o una sua parte non sia stato pagato ed egli chieda che venga riscosso per via giudiziaria o esecutiva.

Art. 348b

1 A meno che un accordo scritto non disponga diversamente, il com-messo viaggiatore ha soltanto la facoltà di trattare affari.

2 Se il commesso viaggiatore ha la facoltà di concludere affari, i suoi poteri si estendono a tutti gli atti giuridici normalmente inerenti all’e-secuzione degli affari stessi; tuttavia egli non può, senza autorizzazio-ne speciale, accettare pagamenti né accordare dilazioni.

3 È riservato l’articolo 34 della legge federale del 2 aprile 1908197 sul contratto d’assicurazione.

197 RS 221.229.1

II. Obblighi e poteri del commesso viaggiatore 1. Obblighi speciali

2. Del credere

3. Poteri

Art. 349

1 Quando una zona od una cerchia di clientela sono assegnate al com-messo viaggiatore, questi ne ha l’esclusività, a meno che un accordo scritto non disponga diversamente; tuttavia, il datore di lavoro conser-va la facoltà di concludere personalmente affari con clienti della zona o della cerchia assegnate al commesso viaggiatore.

2 Il datore di lavoro può modificare unilateralmente le disposizioni contrattuali relative alla zona o alla cerchia di clientela, se un giusto motivo lo richiede, prima del termine di risoluzione del contratto;

restano in tal caso riservati il diritto del commesso viaggiatore ad un’indennità nonché quello di recedere immediatamente dal rapporto d’impiego per cause gravi.

Art. 349a

1 Il datore di lavoro deve pagare al commesso viaggiatore un salario consistente in uno stipendio fisso, con o senza provvigione.

2 Un accordo scritto, secondo il quale il salario consiste esclusiva-mente o principalesclusiva-mente in una provvigione, è valido solaesclusiva-mente se que-sto costituisce una rimunerazione adeguata dei servizi del commesso viaggiatore.

3 Per un periodo di prova di due mesi al massimo, il salario può essere fissato liberamente mediante accordo scritto.

Art. 349b

1 Quando una zona od una cerchia di clientela sono assegnate in esclu-sività ad un commesso viaggiatore, questi ha diritto alla provvigione convenuta o usuale per tutti gli affari conclusi da lui o dal suo datore di lavoro con clienti della sua zona o della sua cerchia di clientela.

2 Il commesso viaggiatore, se una zona od una cerchia di clientela non gli sono assegnate in esclusività, ha diritto alla provvigione solamente per gli affari da lui trattati o conclusi.

3 Se alla scadenza della provvigione, il valore d’un affare non può essere determinato esattamente, la provvigione è pagata dapprima sulla base d’una valutazione minima, mentre l’importo rimanente sarà paga-to al più tardi quando l’affare è adempiupaga-to.

Art. 349c

1 Quando, senza sua colpa, il commesso viaggiatore è impedito di viaggiare e la legge o il contratto gli riconoscono nondimeno un diritto al salario, questo è calcolato secondo lo stipendio fisso e un’indennità adeguata per la perdita di provvigione.

III. Obblighi speciali del datore di lavoro 1. Raggio d’attività

2. Salario a. In generale

b. Provvigione

c. Impedimento di viaggiare

2 Se la provvigione è meno di un quinto del salario, può essere con-venuto per scritto che al commesso viaggiatore impedito, senza sua colpa, di viaggiare non sarà dovuta indennità alcuna per la perdita di provvigione.

3 Il commesso viaggiatore impedito, senza sua colpa, di viaggiare, ma che riceve l’intero salario, è tenuto, a richiesta del datore di lavoro, a fare altri lavori nell’azienda, purché sia in grado di eseguirli e possano ragionevolmente essere pretesi da lui.

Art. 349d

1 Se il commesso viaggiatore lavora contemporaneamente per conto di più datori di lavoro e la ripartizione delle spese non è regolata per scritto, ciascun datore di lavoro è tenuto a rimborsare una quota eguale di spese.

2 Accordi secondo i quali il rimborso delle spese è compreso, in tutto o in parte, nello stipendio fisso o nella provvigione sono nulli.

Art. 349e

1 A garanzia dei crediti esigibili derivanti dal rapporto di impiego e, in caso d’insolvenza del datore di lavoro, anche dei crediti non ancora esigibili, il commesso viaggiatore ha diritto di ritenere le cose mobili, i titoli di credito (cartevalori), nonché le somme incassate da clienti in virtù del suo potere di riscossione.

2 Il diritto di ritenzione non può essere esercitato sui titoli di trasporto, le liste dei prezzi, le distinte dei clienti o su altri documenti.

Art. 350

1 Allorché la provvigione costituisce almeno un quinto del salario ed è sottoposta a importanti fluttuazioni stagionali, il datore di lavoro può licenziare il commesso viaggiatore che ha lavorato per lui dopo la fine della stagione precedente, durante la nuova stagione soltanto per la fine del secondo mese susseguente a quello della disdetta.

2 Nelle medesime circostanze, il commesso viaggiatore che è stato occupato fino alla fine della stagione può, prima dell’inizio della pros-sima stagione, disdire il rapporto d’impiego soltanto per la fine del secondo mese susseguente a quello della disdetta.

Art. 350a

1 Alla fine del rapporto d’impiego, il commesso viaggiatore ha diritto alla provvigione su tutti gli affari da lui conclusi o trattati, nonché su tutte le ordinazioni trasmesse al datore di lavoro sino alla fine del rap-porto, senza riguardo al momento della loro accettazione o esecuzione.

3. Spese

4. Diritto di ritenzione

IV. Fine del rapporto d’impiego 1. Caso speciale di disdetta

2. Conseguenze speciali

2 Alla fine del rapporto d’impiego, il commesso viaggiatore deve resti-tuire al datore di lavoro i campioni ed i modelli, le liste dei prezzi e le distinte dei clienti, nonché altri documenti consegnatigli per la sua attività; è riservato il diritto di ritenzione.

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