• Non ci sono risultati.

R iv is ta d i d iritto fin a n z ia rio e scienza delle fin a n ze, L V I , 2, I , 285-314 (1 9 9 7 )

R I O R G A N I Z Z A Z I O N I D ’ IM P R E S A : R A S S E G N A D E L L E O P E R A Z I O N I R IC O M P R E S E

N E L L ’A R T . 10 L . N . 408 D E L 1990 (* )

di Piergiorgio Va le n te

Sommario: 1. Premessa. — 2. Generalità. 3. L a fusione. 4. L a scissione. 5. L a concentrazione. — 6. L o scorporo. — 7. L a cessione di azienda. — 8. La cessione di valori mobiliari.

1. P re m e s s a .

Costituiscono l ’oggetto del presente studio le operazioni di riorganizza­ zione societaria con una pluralità di soggetti, rientranti sia nel disposto o r i ­ g i n a r i o d ell’ art. 10 della L . n. 408 del 1990 (1), che nelle versioni m odificate

(* ) I l saggio è p a rte d i u n ’opera p iù a m p ia d i prossim a pubblicazione.

(1) In dottrina cfr. Ta b e l l in i, F u s io n i d i società ed elusione d ’im posta,in Ross, trib., n. 7-8, 1994, p. 1133; Paparf.l l a, R ifle s s io n i in m argine a ll’art. 10 della L . 1990, n. 408, relativo alla ristru ttu ra zion e delle imprese,in D ir . prat. trib.,n. 1, 1995, p. 1840;

Gallo, P r im e rifle ss ion i su alcune recenti norm e antielusione, in D ir . pra t. trib., n. 5, 1992, p. 1761; Lu pi, P rim e ipotesi in tema d i norm a antielusione sulle operazioni societa­ rie, in R iv . d ir. trib.,n. 6, 1992, p. 447 e E lu sione fis c a le : m odifiche norm ative e p rim e sviste interpretative,in Rass. trib., 1993, p. 418; Ferretto, L e operazioni societarie e la norm a antielusione,in R iv . d ir. trib.,n. 6, 1992, I, p. 431; Fiorentino, I l problem a del- l ’elusione nel sistema trib u ta rio p o sitiv o,in R iv . d ir. trib., I, 1993, p. 789; Va lente, L ’e- lusione nelle opera zioni d i riorganizzazione societaria: p rob lem i esegetici dell’art. 10, L . n. 408 del 1990 e confronto con esperienze straniere,in questa R ivista ,n. 1, 1997, pp. 115- 147. Più in generale sulla tematica dell’elusione cfr. Tiiemonti, A u to n o m ia contrattuale e n orm ativa trib u ta ria : i l problem a d ell’elusione tribu ta ria ,in questa R ivista ,1986, I, p. 369 e L a fis c a lità industriale,Bologna, 1988; Ga llo, Elusione, ris p a rm io di im posta e frod e alla legge,in G iu r. com m ., 1989, I, p. 377 e B rev i spun ti in tema d i elusione e frode alla legge, in Rass. trib., 1989, I, p. 11; Ta b e l l in i, L ’elusione fisca le, Milano, 1988;

D ’Ay a l a Va lv a, 1 p ro b lem i dell’evasione ed elusione n e ll’attuale norm ativa,in D ir . pra t. trib., 1989, I, p. 1154; Lovisolo, L ’evasione e l ’elusione tributaria, in D ir . p ra t. trib.,

1984, I, p. 1286; Gonzai.es Garcia, L a cosiddetta « evasione fisca le legittim a », in questa

R ivista , n. 3, 1974, p. 56; Rosso, Prospettive d i rifo rm a con rigua rd o a ll’elusione,in L e Società,n. 4, 1990, p. 551; Contrino, E lu sion e fiscale, evasione e strum enti d i contrasto,

— 286

dall'art. 28 della L . n. 724 del 1994 e dall’ art. 3, com m a 26 della L. n. 662 del 1996.

D al saggio esula l’ esame delle operazioni che non riguardano le riorganiz­ zazioni societarie con una pluralità di soggetti (quali trasform azione, riduzio­ ne di capitale o liquidazione) o v v e ro di quelle che non attengono a fenom eni preordinati alle m odificazioni degli assetti societari (quali la valutazione di partecipazioni, la cessione di crediti o la valutazione di beni m obiliari). R isu l­ ta altresì esclusa dalla trattazion e la problem atica dell’ eventuale applicazione della norm a elusiva (art. 10, L . n. 408 del 1990) in am bito internazionale.

2. G e n e ra lità .

N e l term ine r io r g a n iz z a z io n e si ricom prendono le operazioni a carattere straordinario preordinate a m odificare gli assetti societari o v v e ro i rapporti strutturali dei gruppi di imprese (2). T a le espressione non si ritrova in m olti ordinam enti tra cui quello italiano; la dottrina econom ico-aziendale fa rien­ trare nel fenom eno le fusioni, le scissioni, le cessioni d ’ azienda o di ram i nelle sue varie form e (concentrazioni, conferim enti, scorpori, apporti, ecc.). Queste operazioni sono (3):

— caratterizzate da complesse tipologie di processo logicam ente riferibili ad un m edesim o schema m etodologico e rispondenti, nelle m odalità attuati- ve, ad un comune paradigm a strategico (4);

— funzionali alla ridefinizione di organizzazioni sociali, di strutture aziendali di un’ impresa o di società appartenenti allo stesso gruppo di im pre­ se (in tal m odo definibili r io r g a n iz z a z io n i in t e r n e ), nonché alla trasform azione di gruppo (5 ) per acquisizione o m ediante concentrazione (c.d. r io r g a n iz z a z io ­ n i e s te rn e );

(2) Per approfondimenti si veda Va le n te, R egim e trib u ta rio delle operazioni di riorganizzazione societaria: s p u n ti com p a ra tistici e proposte d i coordinam ento, in A A .V V ., A s p e tti fis c a li delle operazioni in tern a zion a li, Milano. 1995, p. 229.

(3) Cfr. Va lente, L e opera zioni d i riorganizzazione societaria tra im prese ita lia ­ ne, in A A .V V ., P ia n ific a z io n e fisca le fin a n z ia ria , Milano, 1996.

(4) Che si compendia nell’assunto: « le aziende sono organismi viventi. Come le persone necessitano di medicine olistiche, non di trattamenti lim itati su un solo organo per volta » (così Manca nella presentazione dell’edizione italiana del libro Business T ra n sform a tion di G ouillart-Kelly, Milano, 1995). Questo è il core messagedelle teorie sulla trasformazione aziendale, le cui linee operative, mediante le quali si assolve la precipua funzione di (re)interpretare sotto il profilo organizzativo le modificazioni im ­ poste dai fattori esterni dell’impresa nel tentativo di ottenere razionalizzazioni tecnico­ produttive, di realizzare economie di scala o di dimensione e, più in generale, di accre­ scere il valore dell'impresa, sono: la riformulazione delle linee strategiche, la continua ristrutturazione dell’impresa, la rivitalizzazione dell’organizzazione e il rinnovamento delle risorse umane (cfr. Go u illa r t-Ke l l y, op. cit., p. 5). Si veda inoltre Va le n te,

R egim e trib u ta rio delle opera zioni transfrontaliere d i riorganizzazione societaria, in A A .V V ., P ia n ific a z io n e fis c a le fin a n z ia ria , Milano, 1996, p. 2.

(5) Con l’espressione trasfor m azione d i g ru p p o si intende « una modifica nello schema strutturale del gruppo, considerato, complessivamente, come organismo di grado superiore rispetto alla singola impresa » (così Cassandro, I g ru p p i aziendali,

— 287

— pur nell’intrinseca diversità di ob iettivi, sinonimo di evento straordi­ nario,evocando con tale espressione la particolarità dell’accadim ento, nonché la natura o ggettivam en te eccezionale delle stesse rispetto all’ordinarietà delle vicende societarie.

3. La fusione.

a) « Con l’ espressione “ fusione” si indica, nel significato usuale del v o ­ cabolo, il riunirsi o l ’assimilarsi » (6). Si ha quindi una fusione « quando viene a realizzarsi un’unione di due o più imprese, prim a indipendenti, in un unico soggetto giuridico » (7).

Sotto il profilo civilistico il D .l g s. n. 22 del 1991, entrato in vigore il 7 febbraio 1991, ha dato attuazione alla I I I d ire ttiv a Cee in m ateria societa­ ria (8 ) ed ha profondam ente in n ovato il regim e civilistico delle fusioni (artt. 2501 ss. c.c.). I l codice civile (c.c.), anche in seguito alle n ovità del D .l g s. n. 22 del 1991, non fornisce una definizione puntuale dell’ istituto; l’ art. 2501, comma 1, c.c. si lim ita a precisare che « l’operazione di fusione tra più società può realizzarsi m ediante la costituzione di una società nuova, o m ediante l’ incorporazione in una società di una o più altre ». L ’operazione di fusione può dunque essere tecnicamente realizzata mediante due soluzioni alternative:

fusione perfetta o propria: si realizza attraverso l’ estinzione delle socie­ tà partecipanti all’operazione e la contem poranea costituzione di una nuova società;

fusione per incorporazione: si realizza attraverso l’estinzione delle società partecipanti all’operazione con l’eccezione di una che sopravvive e incorpora le altre(9).

(6) Così SiAiinri.LA, L a trasform azione e la fu s io n e delle società,nel T ra lt. d i d ir. civ. e com m .già diretto da Cicu e Messineo, X X X , 2, Milano, 1989, p. 309. In generale sulla fusione si veda Santagata, L a fu s io n e tra società,Napoli, 1964; Simonetto, T r a ­ sform azione e fu s io n e della società,in C om m entario al codice civile,a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma; Cagnasso-Ihkeka, Società con partecipazione pubblica, Società in accomandita p e r azion i, Società a responsabilità lim ita ta, Trasform azione e fu s io n e di società, Società estere,in G iurisprudenza sistematica di d iritto civ ile e commerciale,fonda­ ta da Bigiavi, Torino; Ta n t in i, Trasform azione e fu s io n e delle società-, Sil v k t t i, voce

Trasform azione e fu s io n e della società,in N ov issim o D igesto italiano,Torino, 1972; Pe­ pi.;, Studio sulle fu s io n i d i im presa d i società p e r a zion i,Milano, 1965; Va l e r i, M a n u a le d i d iritto com m erciale, I, Firenze, 1945.

(7) Cfr. Ga u d i, F u s io n i ed altre com bin a zion i d i imprese,1990; Colombo, F u s io ­ n i, a cqu isizion i e scorpori, Milano, 1992, p. 7.

(8) Il decreto in esame ha dato altresì attuazione alla V I direttiva Cee in mate­ ria societaria che ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della scissione (artt.

2504-septies-decies).

(9) L a fusione può essere eseguita « mediante la compenetrazione di più orga­ nizzazioni sociali autonome in una nuova organizzazione sociale (fusione propriamente detta) o invece mediante l’assorbimento di una o più organizzazioni autonome in altra organizzazione preesistente che continua a sussistere, assumendo nuove dimensioni (incorporazione) » (Fe r r i, L e società,nel Tratt. di d ir. civ. it.fondato da Vassalli, X , 3, 3“ ed., Torino, 1987, pp. 980-981).

— 288 —

In m erito alla qualificazione giuridica dell’ istitu to la dottrin a tradiziona­ le rileva i possibili diversi effe tti propri della fusione:

l ’e ffe tto e s tin tiv o , in base al quale la fusione com porta l’ estinzione delle società che si fondono (o delle società incorporate);

l ’e ffe tto c o s titu tiv o , in base al quale avvien e la costituzione di una nuo­ v a società risultante dalla fusione o la creazione di un nuovo c e n tro d i i m p u t a ­ z io n e , che succede nei rapporti giuridici delle società partecipanti alla fusione; l ’e ffe tto s u c ce s s o rio , in base al quale la società risultante da una fusione propria (o per incorporazione) succede nei rapporti giuridici delle società preesistenti o incorporate.

L a dottrin a più recente rileva come la fusione non sia d iretta all’estinzio­ ne delle società partecipanti, ma al loro potenziam ento (10). In seguito alla fusione si realizzerebbe pertanto una p e r d it a d i in d iv i d u a lit à delle singole so­ cietà che rappresenta lo scopo da raggiungere m ediante il conseguim ento di un nuovo assetto societario. T a le e ffe tto non im plica (necessariam ente) l’ e­ stinzione, m a consente la sop ravviven za delle società che si fondono (11).

(10) È stato infatti sottolineato come « sotto il profilo pratico, la fusione, lungi dall’essere rivolta all’estinzione delle società, sia diretta al loro potenziamento; d ’altra parte, si aggiunge, da un lato non può aversi estinzione della società senza scioglimen­ to del rapporto sociale complessivo e dissoluzione dei rapporti singoli, mentre l’art. 2448 non considera, tra le cause di scioglimento della società, l ’istituto in esame, dal­ l’altro lato l’opinione che si critica porterebbe all’assurdo di attribuire efficacia costitu­ tiva di una nuova società all’atto di fusione, pur non trovando applicazione nell’ipote­ si in esame l ’intera disciplina dettata per il contratto di società (ad es: quella in tema di conferimenti), mentre la deliberazione di fusione, da cui dipenderebbe la creazione di un nuovo soggetto, non è assistita dalle garanzie (maggioranza qualificata, diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti) previste per le deliberazioni aventi ad oggetto la semplice trasformazione della società ». In tal senso si veda Cagnasso-Irr kr a, op. cit.,

p. 387 che riportano l ’opinione di Simonetto, D elle società,in C om m entario del codice civ ilea cura di Scialoja e Branca, 1976, p. 211. Inoltre « le parti che stipulano il nego­ zio di fusione vogliono raggiungere, attraverso di esso, un potenziamento degli organi­ smi societari, con una distribuzione del rischio su un maggior numero di patrimoni, con una riduzione dei costi, con una eliminazione di pericolosi concorrenti che in tal modo si aggiungono come alleati all’aggregato sociale. Gli enti locali che tendono a fondersi sono già esistenti e vivi, sono organismi v iv i che con la fusione manifestano la loro stessa vitalità, essi tendono ad acquistare maggiore forza, efficienza e aggressività di quelle di cui sono già dotati » (Simonetto, op. cit., p. 340; Cusa, P r im e considerazio­ n i sulla scissione delle società, op. cit.,p. 27; Se r r a, op. cit.,p. 340). Cottino(in D iritto com m erciale, voi I, tom o I I , Padova, 1987, p. 633) sottolinea come la capacità d i astra­ zione dei g iu r is tifaccia della fusione « un istituto asettico; che essi descrivono dall’e­ sterno col duplice meccanismo estinzione-costituzione nell’ipotesi di fusione in senso proprio ed estinzione-assorbimento nell’ipotesi di fusione per incorporazione. Se si prendessero alla lettera queste costruzioni si avrebbe quasi l’impressione di trovarsi di­ nanzi ad una vicenda funeratizia, coronata dall’inquadramento della fattispecie nella successione a titolo universale grazie al marchingegno dell’equiparazione delle persone giuridiche alle persone fisiche. L a realtà è che la fusione è un contratto di vita non un contratto di morte: che contraddistingue la crescita dell’impresa e l’evoluzione del si­ stema nel suo complesso ». Si vedano anche Galgano, D iritto com m erciale. L e società,

1986, pp. 253-254; ScARDULLA, op. cit., pp. 324-325.

(11) In tal senso si veda Mu rerà, R ifle s s io n i in torn o al procedim ento d i fu s io n e tra società,in G iurisprudenza com m erciale,1985, voi. 12-5, p. 664 e D i Sabato(M a n u a ­ le delle società,Torino, 1985, p. 575), il quale propone un’assimilazione concettuale

del-b ) Con la delibera n. 105 del 1994 a d o ttata nella seduta del 5 luglio 1994, il Secit ha esaminato l ’art. 10, L . n. 408 del 1990 con particolare riferi­ m ento alle operazioni di fusione (12). Il Secit ha precisato che la norma in o g ­ getto è applicabile:

• alle sole operazioni tassativam ente indicate; — 289 —

la fusione alla lega fra metalli, cioè a una miscela risultante dall’unione di molteplici metalli tra loro diversi in natura. Fer r i(Scritti in tema di vendita con esclusiva e di f u ­ sione delle società commerciali, Torino, 1990, p. 208) sottolinea che « la modificazione statutaria che si opera nella fusione non è quella di sciogliere il vincolo sociale, sia pure per ricostituirlo sotto diversa veste, appena sciolto, ma è quella di trasformare il vin ­ colo sociale originario senza scioglierlo ». Ancora D i Sabato: « quanto alla sostanza del fenomeno, il richiamo alla vicenda successoria non è pertinente perché la fusione è ca­ ratterizzata dalla modificazione o concentrazione di due o più organismi produttivi ai fini della continuazione dell’attività economica nella forma unitaria: unificazione, che investe non solo i patrimoni delle società partecipanti, ma anche le stesse strutture or­ ganizzative » (in Manuale delle società, op. cit., p. 697). In giurisprudenza, si cita la commissione tributaria, 1° grado di Milano, Sez. X X X IV , del 24 maggio 1977 che ap­ profondisce la tesi secondo cui la fusione per incorporazione non implica la realizzazio­ ne di una situazione giuridica assimilabile a quella della successione universale, allo stato, assolutamente prevalente in giurisprudenza (e fornisce inoltre interessanti argo­ mentazioni in merito all’intassabilità delle plusvalenze in caso di fusione).

(12) Già nel 1992 il Secit aveva pubblicato un documento con l’esame di sei di­ verse operazioni di fusione per incorporazione (con e senza concambio, con presenza di avanzo e/o disavanzo). (Si vedano inoltre le Relazioni 1991, in II Fisco, n. 38, 1992, p. 9197 e 1992, in Corr. trib., n. 38, 1993, inserto). I rilievi fiscali operati dal Secit riguar­ dano i seguenti aspetti: l’iscrizione dell’avviam ento e l’indeducibilità dell’ammorta- mento; l’imputazione del disavanzo di fusione a partecipazioni e titoli della società in­ corporata; le perdite su crediti subite dall’incorporata prima dell’effettuazione della fusione; la fusione per incorporazione di bare fiscali; l’inclusione nel patrimonio netto, ai fini del computo di avanzi e/o disavanzi, dei fondi in sospensione d ’imposta e dell’ u­ tile del periodo; il disavanzo da concambio ed il risparmio di futuri oneri fiscali. In dottrina si vedano Coda Negozio-Vkrnassa, Secit - Aspetti fiscali delle fusioni societa­

rie: 6 casi pratici, in Schede di aggiornamento (Gruppo di Studio-Eutekne), nn. 10, 1993, p. 1461, 12, 1993, p. 1743 e n. 7, 1994, p. 921 (anche per i riferimenti normativi e la giurisprudenza citata dal Secit); Dezzani, in una serie di articoli pubblicati su II F i­ sco, n. 29, 1992, p. 7103, n. 35, 1992, p. 8481, n. 43, 1993, p. 10613 e II Sole-24 Ore, 8 lu­ glio 1992, 13 maggio 1993, 13 aprile 1993 e 15 agosto 1993; A A .V V ., Atti del seminario sugli aspetti fiscali delle fusioni societarie, Roma, 8 luglio 1992, in II Fisco, n. 38, 1993, allegato; Desideri, Si amplia l’area delle fusioni elusive?, in Corr. trib., n. 37, 1994, p. 2424. N ella Relazione annuale sull’a ttività svolta dal servizio nel 1993 (pubblicata in

Il Fisco, n. 47, 1994) il Secit ha sottolineato che, in base al prospetto allegato alla di­ chiarazione dei redditi, sono state identificate circa 2.000 operazioni di fusione, che hanno dato luogo a disavanzi da annullamento per circa 15.000 miliardi, con un ri­ sparmio d ’imposta di 7.500 miliardi. Inoltre, a seguito di un’ elaborazione richiesta dal Secit all’Anagrafe tributaria, è stato possibile verificare che, relativamente a circa 4.800 altre operazioni, l’apposito prospetto non era stato presentato. Per tali operazio­ ni è stato avviato un piano diretto ad accertare e sanzionare l’omissione del prospetto. « Quanto alle 2.000 operazioni con prospetto, la selezione è stata eseguita avendo ri­ guardo in misura preponderante aWutilizzo del disavanzo da annullamento in forme fi­ scalmente non ammesse, secondo l’orientamento dell’Amministrazione. Si tratta del- l’utilizzo per l’iscrizione in bilancio dell’avviam ento della incorporata, ammortizzan­ dolo fiscalmente o per rivalutazioni non imponibili di merci o di titoli ». L a tesi del Se­ cit sull’avviam ento è contraria al prevalente indirizzo giurisprudenziale (Cass. n. 4382 del 1986; C.T.C. 28 maggio 1993, n. 3015; Comm. Trib. I grado di Como del 20 giugno

— 290 —

• alle im poste dirette.

È stato inoltre chiarito che la norma antielusione non si applica alle fu ­ sioni attu ate prima d ell’ entrata in vigore della L . n. 408 del 1990: sono per­ tan to escluse le fusioni deliberate da tu tti i soggetti interessati entro il 30 o t ­ tobre 1990, anche se stipulate dopo l’ I gennaio 1991. Secondo il Secit i p re­ supposti di applicabilità d ell’ art. 10, L. n. 408 del 1990 sono i seguenti:

• l’assenza di va lid e ragioni econom iche (13); • lo scopo di risparm io di im posta (14).

L a conseguenza è il disconoscim ento ai fin i fiscali dei v a n ta g g i t r ib u t a r i

conseguiti.

Il carattere elusivo d ell’ operazione di fusione, caratterizzato AslW assenza d i v a lid e r a g i o n i e c o n o m ic h e , viene in dividu ato dal Secit nella « sostanziale continuità del processo produ ttivo, con le stesse m odalità e gli stessi mezzi, prim a e dopo la fusione, con l’unica n ovità, trascurabile sotto il profilo econo­ mico, che gli stessi soggetti proseguono nella gestione della stessa impresa

di-1985; Comin. Trib. I grado di Torino del 31 gennaio 1994; Comm. Trib. I grado di R eggio Em ilia del 19 aprile 1994).

(13) N ell’interpretazione dell’art. 10 della L. n. 408 del 1990 il Secit ha in d ivi­ duato uno dei presupposti per l’applicazione della norma antielusiva nella mancanza di valide ragioni economiche. Per un primo esame di fattispecie di fusione aventi v a li­ de ragioni economiche, si veda Dk z z a n i(Le fusioni non sono tutte elusive, in II Fisco, n. 38, 1994, pp. 9009-9011); in particolare vengono esemplificati il caso di fusione per in­ corporazione di società finanziaria che incorpora due società operative con attività complementare (riorganizzazione aziendale al fine di ridurre i costi o aumentare i rica­ v i) e di società operativa che incorpora una società finanziaria che assorbe un’altra so­ cietà operativa (la società risultante potrà realizzare l ’integrazione delle attività delle società incorporate).

(14) Il Secit ha escluso infatti che « (. . . ) l’avverbio fraudolentemente esprima qualcosa di più della connotazione complessiva dell’operazione come abuso dello stru­ mento negoziale. In altri termini, esso non introduce nella fattispecie alcun ulteriore elemento riconducibile all’accezione penalistica de\Vartificio o del raggiro ». Sotto il profilo penale Chieppa (in Operazioni di fusione, risparmio d’imposta e diritto penale tri­ butario - Osservazioni su una recente delibera Secit, in II Fisco, n. 35, 1994, pp. 8409- 8412) rileva « (...) come la particolare costruzione della disposizione (...) pare indicare che il comportamento da essa riguardato non abbia valenza evasiva, bensì meramente elusiva, e quindi debba ritenersi irrilevante ai fini dell’integrazione del dolo specifico richiesto, in via generale, dall’art. 4 della L. n. 516 del 1982. Così essendo non sarà suf­ ficiente l’intenzione fraudolenta eventualmente sottostante all’operata fusione per rite­ nere integrata una frode fiscale, e ciò a prescindere dalla possibilità del suo disconosci­ mento ai fini fiscali. L a realizzazione della fattispecie penale, piuttosto, risulterà su­ bordinata alla ricorrenza di un supporto documentale, artificioso perché mendace, che accompagni la relativa dichiarazione al fine di avvalorarne quell’intenzione fraudolen­ ta, in sé irrilevante ». L o stesso Chieppa configura un’ipotesi penalmente rilevante nel caso di fusione in violazione dell'art. 123 comma 5 Tu i r: ad esempio nel caso in cui l ’incorporante riporti le perdite per un ammontare superiore al patrimonio netto della incorporata e « dissimuli tale forma di vera e propria evasione con la falsificazione ideologica dell’ultimo bilancio » della società incorporata. Per una critica alla tesi del Secit e per un’analisi dell’avverbio fraudolentemente, cfr. Tabei.l in i, Fusioni di società

ed elusione d’imposta, in Rass. trib., n. 7-8, 1994, p. 1133; Montesano, La norma antie­

lusiva nell’interpretazione del Secit, in Le società, n. 12, 1994, p. 1626; N uzzo, Elusione, abuso dello strumento negoziale, fraudolenza, in Rass. trib., n. 6, 1996, p. 1314; Va le n te,

291

rettam ente anziché indirettam ente ». Inoltre il Secit precisa che « il giudizio sull’e ffe ttiv a sostanza economica d ell’operazione (...) d e v ’ essere form ulato (...) con esclusivo riferim ento alla fusione e ai soggetti a essa partecipanti, e senza tener conto degli atti e delle negoziazioni preparatorie. N é ha rilevanza, a tal fine, il fa tto che l’ operazione com plessiva si sia svolta nell’am bito di un gruppo, o di una famiglia, ovvero con la partecipazione di terzi estranei » (15).

c) L a fusione assumeva, nella versione originaria della norm a antielusi- va, una collocazione di senso centrale rispetto alle altre operazioni elencate, tanto che queste ultim e sem bravano rivestire una presenza residuale nel con­ testo della norma stessa. L ’ evidenza di tale presenza riflessa delle altre opera­