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L‘arbitrato con pluralità di parti

Risulta necessario, infine, soffermarsi, seppur brevemente, sul tema dell‘arbitrato con pluralità di parti, definito nella prassi internazionale anche «arbitrato multiparti»210.

Come per il processo di cognizione, anche il processo arbitrale con pluralità di parti involge fondamentali questioni, legate alle modalità di costituzione dell‘azione e del contraddittorio e l‘opportunità che una stessa causa sia decisa in modo uniforme rispetto a tutti i soggetti coinvolti211.

Prima dell‘ultima novella del procedimento arbitrale con il d.lgs 40/2006, che ha introdotto l‘art. 816 quater c.p.c., l‘insorgere delle liti coinvolgenti una pluralità di soggetti costituì un ostacolo alla possibilità di adire la via arbitrale per la risoluzione delle controversie; i problemi che si ponevano erano, da un lato, la necessità che tutte le parti avessero optato per la via arbitrale a scapito della giurisdizione del giudice ordinario, dall‘altro, la necessità di costituire un

209 Così MEZZAGRECO, In tema di ammissibilità nel processo tributario del ricorso collettivo-cumulativo, cit.; CAMPUS, Commento all‘art. 29, in Commentario breve alle leggi del processo tributario, a cura di CONSOLO-GLENDI, Padova 2012, p. 357, spec. p. 359; GALLUZZI, Commento all‘art.29, Il nuovo processo tributario, a cura di BAGLIONE -MENCHINI

-MICCINESI, Milano 2004, p. 329; TARZIA, Connessione di cause e processo tributario, in Riv. dir. fin. 1977, p. 402 ss., spec. 405. In senso conforme, SALVANESCHI, Commento all‘art. 34, in Commentario delle leggi sul contenzioso tributario, a cura di GLENDI, Milano 1990, p. 745; GLENDI, L‘oggetto del processo tributario, Padova, 1984, p. 515; FRANCHI, voce Riunione di procedimenti, in Noviss. Dig. It., App. VI, Torino 1986, p. 901 ss., spec. p. 902.

210 Cfr. SALVANESCHI, L‘arbitrato con pluralità di parti, Padova 1999; ID.,L‘arbitrato con pluralità di parti (una pluralità di problemi), in Riv. dir. proc. 2002, p. 458 ss. Sul tema anche RUFFINI,Il giudizio arbitrale con pluralità di parti, in Studi in onore di Luigi Montesano, Padova, 1997, p. 665 ss.; ID.,L‘intervento nel giudizio arbitrale, in Riv. arb1995, p. 647 ss.; MURONI,Clausola compromissoria binaria e pluralità di parti, in Riv. arb. 1998, p. 137 ss.; LUISO,L‘arbitrato amministrato nelle controversie con pluralità di parti, in Riv. arb. 2001, p. 605 ss.; ZUCCONI GALLI FONSECA, Qualche riflessione sulla clausola binaria nell‘arbitrato con pluralità di parti, in Riv. arb. 1997, p. 744 ss.; RICCI G.F., Pluralità di parti, in Arbitrato, Commentario diretto da Carpi, 3a ed., Torino 2016, p. 533 ss.

211 LICCI, La pluralità di parti nel procedimento arbitrale: le soluzioni del passato, i problemi del presente, in Riv. arb. 2009, p. 381 ss.

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collegio arbitrale rispettoso dei principi di uguaglianza delle parti ed imparzialità del collegio212.

Sotto quest‘ultimo aspetto, del resto, si pose in evidenza come le modalità di formazione dei collegi arbitrali dovessero essere diverse a seconda che si fosse davanti ad un litisconsorzio semplice o reciproco (cd. liti stellari). Nel primo caso, infatti, ferma restando l‘autonomia delle diverse liti, le posizioni vantate potevano essere aggregabili in due contrapposti centri di interesse, poiché tendenti ciascuno ad ottenere la decisione delle diverse liti in un unico provvedimento dal contenuto omogeneo. Sicché ben si attagliava la struttura binaria della clausola al tale tipologia di liti213. Viceversa nel litisconsorzio reciproco, risultava più legittima una clausola che rimettesse la nomina di un arbitro a ciascuna delle parti, poiché l‘esistenza di un conflitto tra tutte le parti comporta, in linea di massima, l‘impossibilità che due di esse possano costituire un unico centro d‘imputazione214

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In «nuovo» art 816 quater c.p.c., norma che per la prima volta si occupa della materia, pertanto, dispone che, affinché l‘arbitrato multilaterale abbia luogo, tutti i soggetti coinvolti devono aver sottoscritto la convenzione di arbitrato215. L‘art. 816 il quater, si preoccupa di garantire la «paritarietà» del contributo alla formazione dell‘organo chiamato a decidere, dettando regole

212 SALVANESCHI, L‘arbitrato con pluralità di parti (una pluralità di problemi), cit., p. 458 ss.; POLINARI,Pluralità di parti e pluralità di convenzioni di arbitrato, in Riv. Arb. 2006, p. 537 ss.

213 Sul tema anche Cass., sez. I, 20 gennaio 2014, n. 1090: «La clausola compromissoria binaria, che devolva determinate controversie alla decisione di tre arbitri, due dei quali da nominare da ciascuna delle parti, può trovare applicazione in una lite con pluralità di parti quando, in base ad una valutazione da compiersi "a posteriori" - in relazione al "petitum" e alla "causa petendi" - risulti il raggruppamento degli interessi in gioco in due soli gruppi omogenei e contrapposti, sempre che tale raggruppamento sia compatibile con il tipo di pretesa fatta valere». Anche LICCI, La pluralità di parti nel procedimento arbitrale: le soluzioni del passato, i problemi del presente, cit., 388.

214 SALVANESCHI, L‘arbitrato con pluralità di parti, cit. p. 309 ss.

215 Art. 816 quater primo comma: « Qualora più di due parti siano vincolate dalla stessa convenzione d‘arbitrato, ciascuna parte può convenire tutte o alcune delle altre nel medesimo procedimento arbitrale se la convenzione d‘arbitrato devolve a un terzo la nomina degli arbitri, se gli arbitri sono nominati con l‘accordo di tutte le parti, ovvero se le altre parti, dopo che la prima ha nominato l‘arbitro o gli arbitri, nominano d‘accordo un ugual numero di arbitri o ne affidano a un terzo la nomina»

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preordinate a cercare di assicurarla, accompagnate dalle eventuali conseguenze qualora ne manchi l‘attuazione216

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Se invece la procedura designata dal legislatore non possa essere attuata, e quindi qualora le parti non siano vincolate dalla stessa convenzione di arbitrato, o ancora manchi l‘accordo di scelta del terzo, il procedimento in caso di litisconsorzio facoltativo si scinde in tanti arbitrati per ogni coppia di litiganti, senza che sia necessaria, per alcuni Autori, la pronuncia di un lodo interlocutorio per circoscrivere o ampliare il contraddittorio217.

Se si versa in caso di litisconsorzio necessario, l‘arbitrato è invece improcedibile 218.

La specifica materia deve infine completarsi, con l‘analisi dell‘art. 819-ter c.p.c. con riguardo all‘ipotesi di connessione tra una domanda proposta in sede arbitrale ed un‘altra pendente davanti al giudice ordinario.

Un tempo si registrò un forte contrasto tra dottrina e giurisprudenza, poiché, prima del 1994, si consolidò un indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, il vincolo di connessione fra più domande o fra più controversie, alcune di competenza arbitrale altre del giudice ordinario, imponeva che la cognizione di quest‘ultimo assorbisse ed escludesse quella arbitrale, ancorché si vertesse in

216 V. per tutti SALVANESCHI, Pluralità di parti in La nuova disciplina dell‘arbitrato, a cura diMENCHINI, Padova 2010, 236 ss.; RICCI G.F., sub art. 816 quater, in CARPI (a cura di), Arbitrato. Commento al Titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile - artt. 806-840, 2ª ed., Bologna, 2008, 450 ss.; altresì COLESANTI, Notarelle «controcorrente» in tema di arbitrato e litisconsorte non compromittente, in Riv. dir. proc. 2013, p. 791 ss., spec. 797.

217 SALVANESCHI in particolare mise in luce le evidenti diseconomie sia sul piano dei costi dei plurimi arbitrati sia del rischio di decisioni confliggenti, benché compatibile con la natura scindibile delle liti (cfr. SALVANESCHI, sub art. 816 quater, cit., p. 249; ID.,,Art. 816 quater c.p.c. (Pluralità di parti), cit., p. 1288). La soluzione che si prospetta è la decisione congiunta della controversia affidata ad un collegio composto da più arbitri (sempre in numero dispari), ma ciò non può prescindere dall'accordo di tutte le parti. In previsione di contrastare l'eccessiva parcellizzazione degli arbitrati si dovrebbe convenire nel patto compromissorio la devoluzione ad un terzo della nomina degli arbitri, in modo da consentire la decisione della lite nel contesto di un unico procedimento e ad opera di un unico collegio arbitrale.

Contra LICCI,op. ult. cit. p. 394.

218SALVANESCHI, Art. 816 quater c.p.c. (Pluralità di parti), in Le nuove leggi civili commentate 2007, p. 1280 ss.; BOVE,La nuove disciplina dell‘arbitrato, in Il nuovo processo civile, a cura di BOVE-CECCHELLA, Milano 2006, p. 75 ss.; PUNZI, Disegno sistematico dell‘arbitrato, I, 2a ed., Padova, 2012; LICCI,op. ult. cit.393 SS.

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ipotesi di connessione cosiddetta impropria219. Tale posizione, in altri termini, consacrava la vis attractiva sempre e comunque a favore del giudice statale, principio che prestava il fianco a chi intendesse sottrarsi all‘applicazione di una convenzione di arbitrato scomoda, essendo sufficiente instaurare una causa connessa, benché infondata, per sottrarre la competenza del giudice statale.

Tale orientamento fu quindi fortemente stigmatizzato dalla dottrina dell‘epoca, all‘unanimità, che non ritenne giustificata la prevalenza dei valori di economia dei giudizi e l‘esigenza di evitare giudicati con motivazioni confliggenti a scapito della volontà ed autonomia delle parti, che vollero devolvere ad arbitri la controversia220.

Con la riforma del procedimento arbitrale nel 1994, il legislatore, intendendo reagire a tale posizione interpretativa, dispose quindi all‘art. 819 bis c.p.c. che la competenza degli arbitri non potesse essere derogata per ragioni di connessione in favore di quella del giudice togato, ritenendosi per altro irrilevante la circostanza che la causa dinanzi agli arbitri fosse già stata instaurata o non fosse ancora pendente221. Tale norma, è oggi confluita nel disposto dell‘art. 819 ter c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 40/2006) il quale sancisce che: « La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ». La disposizione recepisce la tesi cd. delle vie parallele, la quale è stata per altro interpretata da dottrina e da giurisprudenza in senso lato, non potendo operare nemmeno in favore del giudizio arbitrale.

219 Ex multis Cass. civ., sez. I, 22 settembre 1997, n. 9345 «La connessione tra cause di competenza arbitrale e cause di competenza dell‘autorità giudiziaria attrae le prime nella competenza di quest‘ultima, e ciò anche quando trattasi di connessione impropria ex art. 103 c.p.c. (La S.C. ha pronunziato in una fattispecie relativamente alla quale, ratione temporis, non trovava applicazione l‘art. 819 bis c.p.c.)». Contra in dottrina: TARZIA, Il litisconsorzio facoltativo, op. cit., p. 148 ss.

220 Ex multis, MENCHINI, Il processo litisconsortile, op. cit. p. 176-177; LIEBMAN, Gli arbitri e le cause connesse, in Temi 1963, p. 921 ss. e in Riv. dir. proc. 1964, p. 469 ss.

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APITOLO

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UARTO

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ECNICHE PROCESSUALI PER UN ACCERTAMENTO UNITARIO DELLE QUESTIONI

SOMMARIO: 1. I diritti individuali omogenei e modelli di tutela. – 2. Collective redress mechanism e l‘azione di classe. - 3. L‘accertamento pregiudiziale sull‘efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi. - 4. L‘accertamento incidentale delle questioni comuni nell‘ordinamento tedesco: la Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz. – 5. (segue) e nell‘ordinamento inglese: The Group litigation.

1. I diritti individuali omogenei e modelli di tutela.

Si è finora argomentato come la struttura della connessione impropria sia caratterizzata, da un lato, dall‘identità di questioni comuni a tutte le cause connesse da cui dipende la decisione, dall‘altro, dalla similarità, tra le stesse cause. La connessione impropria, come già ribadito (Cap. II, §8), trova la sua peculiarità nel fatto che le cause, seppur diverse, sono affini, ovvero tendono al riconoscimento di effetti giuridici simili e a provvedimenti richiesti omogenei. L‘ambito di applicazione della connessione impropria, accanto alla finalità dell‘economia processuale, si ravvisa nella volontà di fornire uno strumento atto a garantire la parità di trattamento nei confronti dei titolari di situazioni giuridiche simili che agendo o essendo convenuti assieme potranno contare su una decisione comune riguardo a questioni identiche.

L‘istituto può quindi inquadrarsi in una più ampia prospettiva, concernente il trattamento processuale delle cause individuali aventi il medesimo contenuto. Se è vero, però, che il processo litisconsortile improprio ben si presta a consentire la deducibilità in via cumulativa delle più pretese autonome, è altrettanto vero che esso non è in grado di garatire la soluzione uniforme delle questioni identiche, qualora dopo l‘instaurazione del giudizio, si addivenga alla separazione delle cause. D‘altronde è la stessa legge che considera l‘eventualità in cui il processo cumulato sia antieconomico in termini di amministrazione della giustizia, prevedendo così l‘opportuna separazione delle cause. A tale considerazione deve necessariamente aggiungersi il timore dei giudici ad una dilatazione eccessiva dei tempi del giudizio soggettivamente complesso, tale da paventare persino una violazione della ragionevole durata del processo.

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Nel tempo, quindi, oltre ad un tradizionale modello litisconsortile, sono state introdotte diverse tecniche processuali di risoluzione delle questioni comuni, e di tutela dei diritti individuali omogenei: o mediante tecniche di risoluzione pregiudiziale della sola questione, astrattamente comune a più controversie analoghe, oppure mediante un processo di natura collettiva1. È interesse dell‘ordinamento, d‘altronde, predisporre tecniche idonee a pervenire ad una soluzione unitaria della questione, al fine di soddisfare un‘armonia, un‘omogeneità, delle decisioni, mediante il minor dispendio di spesa e attività processuale.