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La sentenza resa in esito al procedimento litisconsortile improprio. La

13. La sentenza resa in esito al procedimento litisconsortile improprio. La dimensione bilaterale del giudicato.

Scopo precipuo del litisconsorzio facoltativo è giungere ad una decisione unitaria, che assicuri una uniformità della decisione sulle questioni comuni alle cause riunite, con un unico atto, reso dallo stesso organo decidente, seguendo il medesimo iter argomentativo137.

Il processo litisconsortile, quindi, sempre che non venga scisso ai sensi del 103, comma secondo, c.p.c. si conclude con un unico provvedimento, dal contenuto certamente uniforme, soprattutto per quanto attiene alla motivazione nella parte comune a tutte le cause, tuttavia solo formalmente unico perché

135 Cass. civ., sez. lav., 2 novembre 2004, n. 21029; S.U., del 4 luglio 1973, n. 1864; Cass. civ., 16 luglio 1985, n. 4201; Cass. civ., sez. I, 16 ottobre 1980, n. 5560, in Foro it. 1981, I, c. 2786. In dottrina, MENCHINI, Il processo litisconsortile, op. cit., p. 383-384; TARZIA, Il litisconsorzio, op. cit. p. 269-271; BALBI, voce Connessione e continenza, cit. p. 465; FABBRINI,voce Litisconsorzio, cit. p. 834; TRISORIO LIUZZI, La sospensione, cit., p. 634.

136 Così, TARZIA, Il litisconsorzio, op. cit. p. 271; FABBRINI,voce Litisconsorzio, cit. p. 834, nota 116; MICHELI, Sospensione, interruzione, cit., p. 9-10. Mentre contra MENCHINI, Il processo litisconsortile, op. cit., p. 284-285 che ritiene la soluzione più equilibrata quella della sospensione concordata di una delle controversie riunite, con regolare corso delle altre e TRISORIO LIUZZI, La sospensione, cit., p. 634, nota 20.

137 TARZIA,L‘estensione degli effetti degli atti processuali nel litisconsorzio facoltativo, cit., p. 23; MENCHINI, Il processo litisconsortile, op. cit., p. 349; CHIOVENDA, Principi, op. cit. p. 1093; FABBRINI,voce Litisconsorzio, cit. p. 833.

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sostanzialmente plurimo, contenendo, in realtà, tante pronunce quanti sono i rapporti giuridici controversi138.

Si è fino a qui dimostrato, infatti, come nel litisconsorzio facoltativo improprio permanga l‘autonomia dei rapporti giuridici e dei singoli titoli, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori; perciò anche la sentenza che le definisce, sebbene esteriormente si presenti come un unico atto giurisdizionale, consta in realtà di tante decisioni quante sono le cause riunite, le quali conservano la loro autonomia anche ai fini delle successive impugnazioni, che ben possono svolgersi separatamente le une dalle altre, senza che ne derivino interferenze reciproche fra i diversi giudizi susseguenti, e senza che venga compromesso l‘interesse all‘unitaria trattazione di questioni di identico oggetto139.

Il potere di impugnare, indipendente per ciascun soggetto, è rivolto quindi a quella parte di provvedimento giudiziale di cui si auspica una diversa pronuncia e l‘oggetto del processo di impugnazione coincide con il capo della domanda impugnato140.

Essendo così i capi concernenti ciascun litisconsorte autonomi rispetto agli altri, il capo decisorio di ciascuna fra le cause scindibili è suscettibile di passare in giudicato per mancata impugnazione, pur se gli altri capi siano devoluti a riesame nel nuovo grado del processo141.

138 MENCHINI, Il processo litisconsortile, op. cit., p. 353-354.

139 Così, Cass. c iv., sez. III, 22 gennaio 2004, n. 1103, in Banca dati De Jure; Cass. civ., sez. II, 13 maggio 2013, n. 11386; Cass. civ., 15 settembre 1995, n. 9765; Cass. civ. 26 febbraio 1975, n. 763, in Foro it. Rep. 1975; Cass. civ., 22 maggio, 1991, 5773; Cass. civ., 1 aprile 1980, n. 2116.

140 PERAGO, Cumulo soggettivo e processo di impugnazione, Napoli, 2002, 12; CERINO

CANOVA, Le impugnazioni civili. Struttura e funzione, Padova 1973, p. 201 ss. e 573 ss.; TAVORMINA, Impugnazioni sostitutive e rescindenti, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1977, 651 ss.

141 A tal riguardo occorre soffermarsi brevemente sul concetto di «capo» e di «parte» della sentenza, così come enunciato all‘art. 329 cpv c.p.c., questione fortemente controversa che vede contrapporsi la teoria tradizionale (facente capo a CHIOVENDA,Principi, op. cit. 1136)che sostiene che la sentenza sia scomposta in tante parti quante sono le domande (capo sentenza= capo di domanda), contro la teoria di CARNELUTTI che fa corrispondere al capo o parte, una questione di fatto o di diritto (CARNELUTTI, Capo di sentenza, in Riv. dir. proc 1933, I, p. 117 ss.). Sul tema CONSOLO,Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, 3a ed., Padova 2012, p. 62 ss. e LIEBMAN,«Parte» o «capo» di sentenza, in Riv. dir. proc. 1964, p. 47 ss. A tal proposito

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Appare chiaro, pertanto, che l‘autonomia delle statuizioni fa sì che la pronuncia giudiziale ed i suoi effetti riguardino esclusivamente ciascuna coppia di parti e la situazione sostanziale dedotta in giudizio.

E proprio con riguardo al giudicato, questo sia sotto l‘aspetto oggettivo sia soggettivo è preso in considerazione come fenomeno bilaterale riguardando i diritti sostanziali dei singoli e coinvolgenti esclusivamente la coppia di soggetti142. Ciò significa, che i terzi titolari di diritti impropriamente connessi non risentono degli effetti del giudicato inter alios; deducendo in giudizio situazioni giuridiche le cui regolamentazioni sono reciprocamente indipendenti, il giudicato investe esclusivamente il diritto o il rapporto giuridico accertato tra le parti che hanno partecipato al giudizio. Le questioni risolte, quindi, siano esse di mero fatto o di diritto non hanno efficacia nei confronti dei terzi che vantano pretese simili143.

De resto, la risoluzione della semplice questione, ancorché di diritto ed astrattamente idonea a definire interamente il giudizio, non può costituire oggetto di un‘autonoma pronuncia, con sentenza non definitiva. Si è già avuta occasione di argomentare, infatti, (cfr. Cap. I § 6) come la risoluzione delle identiche questioni si ponga in un rapporto di pregiudizialità atecnica rispetto alla decisione, sicché la decisione sulla questione è un semplice antecedente logico necessario, circoscritto alla formazione interna della decisione, che non costituisce oggetto di un‘autonoma pronuncia da parte dell‘organo decidente144.

CONSOLO, abbracciando in linea generale la tesi tradizionale, distingue tale significato in ragione della portata applicativa della norma; così per quanto concerne l‘art. 329 c.p.c. (nonché l‘art. 336 c.p.c.) per parte si individua ogni domanda proposta e non già la soluzione di una questione (a differenza ad esempio degli artt. 342 oppure 43 c.p.c. che si riferiscono invece a parti della sentenza intese come questioni).

142 MENCHINI, La tutela giurisdizionale dei diritti individuali omogenei: aspetti critici e prospettive ricostruttive, in Le azioni seriali, (a cura di) MENCHINI, Napoli, 2008, p. 55 ss., spec. 61.

143 MENCHINI-MOTTO, Cosa giudicata, in Commentario del codice civile, diretto da GABRIELLI E.,Della tutela dei diritti (Artt. 2907-2969), coordinato da BONILINI,CHIZZINI,p. 21 ss., spec.109 ss.;

144 A tal proposito si richiamano le conclusioni offerte nel Cap. II, § 6, note 58-59 secondo cui tali questioni rientrano nella «mera pregiudizialità logica», sono un fenomeno circoscritto alla formazione interna della decisione e non assumono alcun rilievo non potendo essere fonte

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Qualora, infine, il giudice ritenga solo alcune delle cause connesse mature per la decisione, si è già detto (supra § 10) che procederà alla scissione del processo a norma degli artt. 103, secondo comma, e 279, secondo comma, n. 5): il giudice quindi pronuncia sentenza definitiva, immediatamente impugnabile, e con ordinanza, dispone l‘ulteriore istruzione riguardo alle altre cause cumulate. Al frazionamento della pronuncia, è anticipato, quindi, il frazionamento del processo145.

14. (segue) La statuizione sulle spese.

Quanto alle spese, in caso di soccombenza di più litisconsorti, si applica l‘art. 97 c.p.c., norma che, disciplina la liquidazione delle spese del giudizio nel caso del processo con pluralità di parti. Quindi, «Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune. Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali».

È stato chiarito che «l‘interesse comune» ricorre quando si abbia una convergenza ed unitarietà di interesse al provvedimento del giudice, la quale si riveli in un‘identità di atteggiamento difensivo diretto a contrastare la pretesa

di effetti positivamente regolati. In particolare, CHIARLONI, Il ricorso incidentale del resistente vittorioso: profili sistematici e rapporti con il c.d. ordine logico della pregiudizialità, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1968, p. 497, spec. 521, nota 36; MENCHINI, Il giudicato civile, Torino 1988, passim, spec. p. 276; MONTESANO, Questioni preliminari e sentenze parziali di merito, in Riv. dir. proc. 1969, p. 579 ss., spec. 598; GARBAGNATI, Questioni preliminari di merito e questioni pregiudiziali, in Riv. dir. proc. 1976, p. 257 ss. Contra parrebbeDENTI,Sentenze non definitive su questioni preliminari di merito e cosa giudicata, in Riv. dir. proc. 1969, p. 213 ss. e in Dall‘azione al giudicato. Temi del processo civile, Padova 1983, p. 390 ss., spec. 397 che invece ha ritenuto che una volta ammesso che le questioni preliminari di merito non sono le questioni pregiudiziali ex art. 34 c.p.c., tutte le altre questioni idonee a definire il giudizio, tra cui vi rientrano anche le questioni di diritto se la loro decisione può condurre a tale risultato, possono formare il contenuto di una sentenza non definitiva.

145 Così MENCHINI, Il processo litisconsortile, op. cit., p. 349; DENTI, Ancora sull‘efficacia della decisione di questioni preliminari di merito, in Riv. dir. proc. 1970, p. 10 ss. e in Dall‘azione al giudicato. Temi del processo civile, cit., p. 408 ss.

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avversaria ovvero dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute146.