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IV. LA RISPOSTA DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA AI

4.5 Le archiviazioni

4.5.1 LE RICHIESTE DI ARCHIVIAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO E I DECRETI DI ARCHIVIAZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

L’inchiesta ha esaminato nel dettaglio le richieste di archiviazione del Pubblico Ministero ed i decreti di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari per il suicidio dell’autore, successivo al femminicidio (si tratta di 58 casi su 79, per i quali si rinvia al Capitolo II). Sono stati esaminati in particolare i citati provvedimenti in ragione della ricorrenza di alcuni elementi: le richieste di archiviazione del Pubblico Ministero sono in gran parte assai sintetiche (nell’ordine di una o due righe) anche a fronte di indagini spesso approfondite e complesse, di cui non viene dato alcun

(92) È stata poco riscontrata l’applicazione della provvisionale per i figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti delle vittime di femminicidio, prevista dall’ar-ticolo 539, comma 2-bis, del codice di procedura penale. L’applicazione di tale istituto, introdotto dall’articolo 4 della legge n. 4 dell’11 gennaio 2018 consente, in caso di condanna generica al risarcimento dei danni, di richiedere una provvisionale in misura non inferiore al 50% del presumibile danno; l’istituto è stato tuttavia di rado richiesto dai difensori, pur essendo entrato in vigore il 16 febbraio 2018.

conto; in altri casi sono state redatte su stampato. Nelle richieste non sono quasi mai indicati, anche quando si trattava di omicidi plurimi, i nomi delle vittime, l’ambito familiare, sociale e culturale in cui è maturata la decisione dell’uccisione della donna e del successivo suicidio, la personalità dei soggetti coinvolti o la brutalità e la preordinazione con cui il fatto viene commesso, le eventuali denunce precedenti della vittima o testimonianze che avevano dato atto delle violenze precedenti dell’uomo. L’estrema sintesi diventa regola quando il femminicidio/suicidio riguarda coppie di anziani o figlie disabili.

I decreti di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari sono in alcuni casi ancor meno motivati delle richieste del Pubblico Ministero, si riportano pressoché integralmente a queste e, a parte alcune eccezioni, sono stati redatti su stampato, e quindi attraverso una compilazione « a crocette », anche nei casi di omicidi plurimi, senza alcun riferimento ai nomi delle vittime e dell’autore del femminicidio/suicidio, alle modalità del fatto, al contesto familiare, sociale e di coppia nel quale questo è maturato e al movente, nonché senza riportare eventuali omissioni, risultanti dagli atti, da parte di soggetti istituzionali che avevano ricevuto precedenti denunce, e senza valorizzare le eventuali violenze precedenti subite dalla vittima.

Pur se le motivazioni dei provvedimenti giudiziari sono assai sinteti-che, dagli atti di indagine e, in particolare, dalle numerose lettere di addio degli autori, dirette a spiegare il loro gesto o dalle dichiarazioni dei parenti conviventi o degli amici della coppia, emergono numerosi elementi di rilievo relativi agli uomini che si suicidano dopo il femminicidio come ad esempio un’idea di mascolinità legata all’esercizio del dominio sugli altri ed in particolare su moglie e figli; la rigidità dei ruoli di genere e la loro inflessibilità nel contesto familiare; la legittimazione della violenza come unico meccanismo per risolvere i conflitti quotidiani; il potere-dovere di correggere e punire la vittima, fino alla morte se necessario, quando vìola comportamenti consentiti solo a sé stesso e in generale agli uomini; la riconoscibilità sociale della propria identità di uomo solo a fronte del rispetto di questo ruolo.

4.5.2 LE ARCHIVIAZIONI CON VITTIME ANZIANE O DISA-BILI

I femminicidi/suicidi che vedono vittime donne anziane o con pato-logie negli atti giudiziari sono motivati con una certa comprensione e benevolenza; le coppie o le famiglie in cui maturano sono descritte come « molto unite »; l’uomo è indicato come colui che si prende cura dell’in-valida (moglie, figlia o madre) e, alla fine, la uccide per le seguenti ragioni: per liberare la donna dalla malattia; perché lui stesso non tollera di vederla in quelle gravose condizioni; perché non ha più la forza di accudirla.

La tendenza alla giustificazione confligge con le norme nazionali e sovranazionali secondo le quali le persone anziane e/o malate o disabili sono vittime vulnerabili: le donne che si trovano in detta condizione hanno maggiore probabilità di essere uccise rispetto agli uomini anziani e/o sani. L’inchiesta ha riscontrato invece che in questi femminicidi la Polizia

giudiziaria e l’Autorità giudiziaria solo in casi eccezionali investigano su violenze precedenti o segnali di prevaricazione dell’uomo sulla vittima, così da potere spiegare l’atto in termini diversi da quelli altruistici o pietosi.

Più l’età dell’autore è avanzata, più la tolleranza giudiziaria dell’atto è marcata. Le piste di indagine nei femminicidi di donne anziane (specie quando vi è il suicidio dell’autore) proprio per questo sono sempre rivolte alla ricerca di patologie psichiatriche o malattie incurabili o problemi di carattere economico che possano avere motivato l’evento, tanto da renderlo persino accettabile moralmente. Tra alcuni casi esaminati, le poche e laconiche testimonianze dei parenti sembrano far supporre invece una condotta tutt’altro che caritatevole dell’uomo nel corso della pregressa vita matrimoniale.

4.5.3 LE CRITICITÀ EMERSE

Sulla base dei principi sovranazionali e costituzionali concernenti l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, si ritiene op-portuno segnalare due criticità riguardanti gli atti giudiziari relativi alle archiviazioni.

La prima riguarda la sostanziale mancata motivazione della gran parte dei provvedimenti riguardanti i femminicidi/suicidi in quanto, per quello che è emerso dallo studio dei procedimenti penali, anche di fronte ad omicidi plurimi si utilizzano moduli prestampati e brevi frasi, che non menzionano nulla di quanto accertato, anche quando vi sono state indagini complesse.

L’eccessiva sintesi dei provvedimenti su femminicidi/suicidi che de-finiscono il procedimento penale, evidenzia la sottovalutazione del feno-meno e della sua gravità, nonostante gli effetti devastanti che produce non solo per chi ne è direttamente coinvolto, a partire dai figli sopravvissuti, spesso orfani che non sapranno mai ciò che è accaduto ai genitori e chi è responsabile di cosa, ma anche per l’intero contesto sociale.

Infatti, un provvedimento di archiviazione ben motivato, in cui si illustra il contesto del femminicida e della vittima, anche grazie all’attività investigativa compiuta, spesso molto ricca ed approfondita, potrebbe essere di grande utilità, se non determinante, per le Autorità che devono valutare l’affidamento dei figli minorenni o per la predisposizione di più efficaci forme di coordinamento tra istituzioni rispetto all’accoglienza e alla tutela delle vittime.

La seconda criticità è costituita dal mancato ricorrente inquadramento del femminicidio, anche a fronte di indagini molto puntuali, come acme di una quotidiana precedente violenza, che viene semplicisticamente ed erro-neamente ridimensionata ad atto impulsivo della gelosia dell’uomo vio-lento, chiave di lettura che non descrive, ma distorce, la complessità del fenomeno criminale, fino a giustificare il femminicidio di donne malate o disabili, in particolare quando commesso da autori anziani.

Stabilire se il femminicidio costituisce il punto finale di una violenza continua già presente nel contesto di una specifica relazione, oltre a consentirne una lettura giuridica e criminale corretta, permette anche di affermare, dal punto di vista culturale, che esiste un modello – da sradicare

– della violenza maschile come meccanismo per risolvere i conflitti familiari e mantenere fermo un assetto di ruoli sociali stereotipati.

4.6 IL LINGUAGGIO DELLE SENTENZE (E DELLE