La Legge 6 dicembre 1991 n. 394 all’art. 32, comma 1, relativo alla istituzione e gestione delle aree contigue recita: “Le Regioni, d’intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali
protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell’ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse”. La L.R. 29/1997, art. 10, ovviamente, riprende le linee di
indirizzo della legge nazionale: “Qualora occorra intervenire per assicurare la conservazione
dei valori di un’area naturale protetta, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, d’intesa con l’organismo di gestione dell’area naturale protetta e con gli enti locali interessati, stabilisce piani e programmi nonché le eventuali misure di disciplina della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell’ambiente, relativi alle aree contigue all’area naturale protetta interessata, delimitandone i confini d’intesa con l’organismo di gestione dell’area naturale protetta medesima”.
L’area contigua a quella protetta è costituita dal territorio esterno, che interagisce con quello sotto tutela e che va regolamentato per assicurare gli scopi suddetti. Applicando tale concetto alla realtà della RNT, è necessario tenere conto dei seguenti punti fissi di riferimento, che costituiscono la cornice entro la quale individuare l’area contigua della Riserva Naturale di Tuscania:
5.6 - la centralità del fiume Marta;
- i problemi di inquinamento e di soluzione della continuità fluviale, che si ripercuotono sulla fauna ittica;
- il carattere di parco rurale-paesaggistico.
Considerato che piani e programmi delle aree contigue disciplinano le seguenti materie: a) la pesca; b) le attività estrattive; c) la tutela dell’ambiente; d) l’attività faunistica; ne conseguono le seguenti contingenze per lo specifico territorio in esame:
- la regolamentazione della pesca rientra nel più ampio della tutela dell’ambiente, incentrata sul fiume Marta, da affrontarsi mediante un accordo di programma o Agenda 21 locale che coinvolge gli enti interessati al bacino idrografico Bolsena-Marta;
- le attività estrattive non hanno un rilievo nel caso in esame, salvo i prelievi idrici, comunque valutati al punto a).
- la regolamentazione dell’attività venatoria.
Le aree contigue nella tutela dell’ambiente della RNT: Agenda 21 locale
Considerando quanto detto nell’introduzione sul problema fondamentale dell’ambiente della RNT, incentrato sul fiume Marta, si ritiene che l’area contigua di oggettiva influenza su questo aspetto sia l’intero bacino idrografico sotteso alla RNT, compreso, cioè, il lago di Bolsena e le sue pendici, cosa che coinvolge anche gli aspetti di regolamentazione della pesca.
Questa scelta è dettata, oltre che dalle suddette caratteristiche della Riserva, dal fatto che gran parte dei problemi del fiume Marta (vedi cap. 3), soprattutto la sua diminuita portata, ma anche una discreta aliquota del suo inquinamento, sono fuori dal territorio della RNT e risiedono nei fattori di connessione idrologica, che porta a far risalire il confine dell’area contigua, fino all’intero bacino del lago di Bolsena. Le aree contigue così individuate sono riportate nella tavola n. 4 allegata.
Il metodo seguito al fine di individuare la perimetrazione definitiva e le aree contigue alla Riserva fa esplicito riferimento agli obiettivi individuati dalla legge regionale 29/97 per la pianificazione delle aree protette. In tal senso si è inteso perseguire la continuità ecologica con tutto il bacino del lago di Bolsena – fiume Marta. Si forma in tal modo un sistema, costituito dalla Riserva e dalle aree contigue, che risponde a criteri biologici e di integrità ecologica,
5.7 paesaggistica e storico-culturale applicati all’intera area di studio, in un ottica che tende a coinvolgere tutti i comuni all’interno del bacino, in modo da migliorare la qualità del fiume Marta senza prevedere interventi localizzati, più o meno efficienti, nel solo perimetro della RNT. I comuni che fanno parte del bacino in questione sono quelli che si affacciano sul lago di Bolsena e quelli che sono direttamente connessi con il fiume Marta. In particolare sono: Onano, Grotte di Castro, San Lorenzo Nuovo, Gradoli, Bolsena, Capodimonte, Montefiascone, Marta, Tuscania, Viterbo, Monte Romano e Tarquinia.
Al fine di stabilire un piano comune che possa essere largamente condiviso tra tutti i comuni citati, esistono degli strumenti, come Agenda 21 locale, che permettono una pianificazione concordata, allargata a tutti i soggetti implicati nel processo decisionale.
Agenda 21 è un documento di intenti ed obiettivi programmatici su ambiente, economia e società sottoscritto da oltre 170 paesi di tutto il mondo, durante la Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED) svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992.
L’Agenda 21 contiene i principi guida che devono informare le politiche ed i programmi di sviluppo sostenibile. Lo stesso dicasi per i Piani di Azione Ambientale che si basano su principi di sussidiarietà (avvicinando la sfera decisionale ai cittadini), di condivisione di responsabilità e su l’integrazione tra obiettivi di sviluppo e di tutela ambientale. E’ auspicata la partecipazione più allargata possibile a tutti i soggetti2 che abbiano interessi nelle problematiche territoriali riconoscendo un ruolo decisivo alle comunità locali nell'attuare le politiche di sviluppo sostenibile, in modo da ottenere una partecipazione delle comunità con conseguente implementazione e monitoraggio delle strategie da seguire per il perseguimento dell’obiettivo comune dello sviluppo sostenibile. Ciò favorisce il concorso e la partecipazione delle associazioni, delle classi sociali, dell’intera popolazione incoraggiando così, il convincimento e la determinazione collettiva verso la necessità di salvaguardia di luoghi ed il ricorso a metodologie di intervento capaci di condurre verso uno sviluppo sostenibile ed un equo uso delle risorse. Chiaramente, ciò pressuppone una conoscenza dettagliata delle stato dell’ambiente con una raccolta di tutti i dati per la caratterizzazione dell’ambiente fisico, sociale ed economico.
L’Agenda 21 locale deve essere caratterizzata anche da una definizione degli obiettivi ambientali e di sostenibilità, concreti e quantificabili, con un ordine di priorità che deve essere
2 Nel capitolo 28 di Agenda 21 si legge "Ogni amministrazione locale dovrebbe dialogare con i cittadini, le
organizzazioni locali e le imprese private e adottare una propria Agenda 21 locale. Attraverso la consultazione e la costruzione del consenso, le amministrazioni locali dovrebbero apprendere e acquisire dalla comunità locale e dal settore industriale, le informazioni necessarie per formulare le migliori strategie".
5.8 redatto in fase di elaborazione del piano. Non devono comunque mancare le procedure di controllo sull'attuazione e sull'efficacia del piano con rapporti periodici che individuino i miglioramenti e i peggioramenti della situazione ambientale.
In tal senso ci si è fatti promotori di un Agenda 21 che, tramite le aree contigue definite per la RNT, sappia pianificare uno sviluppo locale che sia sostenibile non solo per il fiume Marta quale elemento centrale della RNT, ma anche per il lago di Bolsena che è il recettore di quasi tutti i comuni citati sopra. La realizzazione di questo aspetto “avvicina” il PdA alla restante pianificazione territoriale (nel caso specifico il riferimento è al Piano di Bacino, Ato e SIC – ZPS Lago di Bolsena), divenendo motore e parte integrante permettendo così all’area protetta di non essere una “torre d’avorio” isolata dal contesto territoriale.
Le aree contigue nella gestione della caccia
L’istituzione di un’area contigua, come parte del territorio confinante con l’area protetta, è vincolata alla necessità di creare aree dove le attività antropiche siano regolamentate, in modo da preservare l’integrità e la continuità degli ecosistemi particolari. Nel caso specifico della RNT, l’ecosistema da preservare è quello costituito dall’habitat “fiumi mediterranei a flusso permanente” (Rete Natura 2000 nel Lazio) e dalle specie animali che in tale habitat trovano rifugio.
Appare evidente come sia necessaria un’analisi dell’intero comprensorio, per una corretta valutazione dei rischi derivanti da una eventuale carenza di continuità territoriale delle aree a tutela.
La RNT si colloca all’interno di un comprensorio territoriale di notevole interesse faunistico, che, in quanto tale, è inserito nel Piano Faunistico Venatorio come territorio vocato alla istituzione di aree destinate alla caccia privata: Aziende Faunistico Venatorie (AFV). La Legge n. 157 del 1992, all’art.16, specifica che le AFV devono essere istituite per “prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche”, in quanto il particolare rilievo dei territori necessita di una ulteriore regolamentazione del prelievo venatorio e soprattutto dell’impatto che tale prelievo esercita sull’ambiente naturale. La RNT confina a Nord-ovest con AFV “Pantalla” e a Sud-est con AFV “Castel di Salce”. Inoltre, è necessario considerare che, a Sud, la RNT confina con il poligono militare di Monteromano, area in cui l’attività venatoria è interdetta.
5.9 L’analisi dell’intero comprensorio porta, quindi, a ritenere che già ci siano tutti i presupposti della continuità territoriale per la tutela della RNT, grazie alla sufficiente struttura di corridoi ecologici esistente che rende minima la frammentazione. Ne consegue che la RNT si trova in una condizione molto favorevole rispetto alla maggior parte del suo perimetro, in quanto è confinante con degli istituti faunistici e una zona militare, che assolvono pienamente il compito di “aree cuscinetto”.
In conclusione, la creazione di un’ulteriore area contigua con funzioni di mitigazione delle attività antropiche appare non indispensabile, perché già l’attuale assetto territoriale, “spontaneamente” assolve a questa funzione.
Emerge però la necessità di individuare delle strategie di gestione delle AFV che limitino al massimo l’impatto delle attività di gestione faunistico-venatoria sulla RNT, assicurando quella continuità territoriale indispensabile alla tutela dei valori naturalistici presenti.