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La Riserva Naturale di Tuscania è classificata tra le riserve cosiddette orientate, e quindi è consentita la fruizione da parte del pubblico allo scopo colturale ed educativo secondo gli usi e consuetudini ed entro i limiti di settore delle future norme del piano.

Per la conservazione, integrità e sicurezza dei monumenti naturali sino all’approvazione di un Piano di assetto dell’area naturale protetta, si applicano le misure di salvaguardia all’interno dei confini dell’area. Le norme1 zonizzano il territorio in 2 zone: A e B. Ad oggi e sino

all’approvazione del PdA della Riserva di Tuscania, è vietata: - la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto connesso

con le attività di produzione agricola, di cui all’articolo 2135 c.c., o agro-turistica e di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio da parte di istituti pubblici, fatti salvi il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, purché effettuati nel rispetto della vigente normativa, degli usi civici e delle consuetudini locali;

- l’introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea e alla fauna autoctona;

- il prelievo di materiali di interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e studio, da istituti pubblici;

- l’apertura di nuove cave e torbiere e la riattivazione di quelle dimesse;

- l’uso di qualsiasi mezzo diretto all’abbattimento ed alla cattura della fauna selvatica fatto salvo l’esercizio dell’attività venatoria e della pesca in acque interne, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

- la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività presenti e

compatibili, purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali; - l’apertura di nuove discariche per rifiuti solidi urbani;

5.2 - l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e per qualsiasi scopo, fatta eccezione per la segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e per la segnaletica informativa del parco;

- la realizzazione di nuove opere di mobilità, quali: ferrovie, filovie, impianti a fune e nuovi tracciati stradali;

- costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio; saranno, altresì, ammessi interventi ai sensi dell’art. 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 457: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti (primo comma lettere A e B).

Allo stesso tempo la Riserva promuoverà la valorizzazione e la sperimentazione delle attività produttive compatibili con l’esigenza di tutelare l’ambiente, e che favorirà nuove forme di occupazione (art. 32 “Incentivazioni”).

Si sta cercando, perciò, di incentivare la più ampia partecipazione degli enti locali e delle forze sociali presenti nel territorio, al fine di conseguire forme di sviluppo economico e di ricerca di nuove opportunità lavorative compatibili. Infatti grazie alla legge regionale del 28 novembre 1977, n. 46, ovvero previste dal piano regionale delle aree naturali protette e alle quali si applicano le misure di salvaguardia sopra indicate, è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti regionali, anche provenienti da fondi comunitari e statali, per sostenere, entro i confini dell’area naturale protetta e delle aree contigue, i seguenti interventi:

- restauro dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale; - recupero dei nuclei abitati rurali;

- opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell’acqua, dell’aria e del suolo; - opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio;

- sviluppo delle attività agricole e forestali; - attività culturali nei campi di interesse del parco; - attività di agriturismo;

- attività sportive compatibili;

- strutture per l’utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, quali il metano e altri gas combustibili, nonché iniziative volte a favorire l’uso di energie rinnovabili;

- lotta e prevenzione degli incendi boschivi;

5.3 - realizzazione di strutture e attività ricettive, ricreative e turistiche.

Di seguito è riportato lo schema riassuntivo relativo alle disposizioni fissate dalla L.R. 6 ottobre 1997, n. 29 ed alle possibili attività nelle due zone.

Misure di salvaguardia Restrizioni Possibili attività

- Raccolta danneggiamento della flora spontanea;

- Raccolta produzioni agricole, attività agrituristica;

- attività di ricerca;

- pascolo, raccolta funghi e tartufi e altri prodotti del bosco purchè effettuati nel rispetto della normativa vigente e delle consuetudini locali;

- Introduzione di specie di flora e fauna non autoctone;

- Prelievo materiale geo\paleontologico;

- Possibilità di prelievo se per fini di studio e ricerca;

- Apertura cave e torbiere e la riattivazione di quelle dismesse;

- Proseguono le attività esistenti prima della legge n. 29 ma sono monitorate dalla Regione;

- Uso di mezzi per l’abbattimento o la cattura di fauna selvatica;

- Eccetto l’attività venatoria e pesca secondo quanto previsto dalla normativa;

- Il campeggio fuori delle aree stabilite;

- Il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali…;

- Eccezione per mezzi di servizio e soccorso e per attività agro-silvo-pastorali e agrituristiche e per chi è autorizzato;

- La costruzione di qualsiasi recinzione in zona agricola;

- Eccezione per sicurezza degli impianti tecnologici purchè realizzate con materiali tradizionali;

- Attività sportive a motore; - Circolazione di natanti a motore;

- Eccezione per la sorveglianza soccorso e per la pesca autorizzata;

ZONA A

- Costruzione di opere che comportino la modifica del regime delle acque;

5.4 - L’apertura di discariche;

- Cartelli e manufatti pubblicitari;

- Eccezione per la segnaletica autorizzata e le informazioni del parco;

- La realizzazione di nuove opere di mobilità (ferrovie, filovie,impianti a fune, aviosuperfici, nuovi tracciati stradali);

- La realizzazione di nuovi edifici all’interno delle zone omogenee E; - In zona E è consentito: interventi autorizzati, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, risanamento igienico sanitario che non modifichino le strutture, ampliamenti ed adeguamenti per fini agrituristici, interventi di adeguamento tecnologico e funzionale;

- Qualsiasi attività edilizia nelle zone territoriali omogenee C- D-F;

- Tutte le attività previste dagli strumenti urbanistici nelle zone omogenee A-B;

- La realizzazione di opere pubbliche di recupero ambientale e di tutela idrogeologica, in particolare riguardo impianti di adduzione idrica, illuminazione pubblica,

rete telecomunicazione, interramento linee elettriche, la

realizzazione di di interventi per infrastrutture ferroviarie e viarie nell’ambito dei tracciati esistenti o di limitate modifiche di questi;

- Le attività agricole e gli interventi strutturali previsti dai piani di miglioramento aziendale autorizzati, interventi di rimboschimento, di utilizzazione dei boschi e dei beni silvo-pastorali purchè compatibili;

5.5

Misure di salvaguardia Restrizioni Possibili attività

ZONA B - Tutte quelle previste per le

zone A;

- “Nelle zone omogenee C-D-E- F ricadenti all’interno delle zone B, gli interventi per i quali, pur in presenza dell’approvazione definitiva alla data di entrata in vigore della legge n. 29, non si sia ancora proceduto all’avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti, sono sottoposti a nulla osta preventivo degli assessorati regionali competenti;