1 In tutto il territorio comunale, fatte salve le maggiori distanze prescritte per costruzioni rurali e per gli edifici in aree di tipo "D", é imposta - negli interventi di ampliamento, completamento e nuovo impianto - la distanza fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non inferiore all'altezza del fabbricato più alto edificato o edificabile nell'area, col minimo di mt. 10,00; la disposizione che precede si applica anche quando una sola parete sia finestrata.
2 Le costruzioni pertinenziali di cui all'art. 22 delle presenti N.di A.
devono distare, quando non costruite in aderenza, almeno mt. 5,00 dall'edificio principale cui costituiscono accessorio.
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI I
CAPO I - NORME GENERALI I
ART. 16 - DISTANZE DAI CONFINI 16
1 In tutto il territorio comunale, fatte salve le maggiori distanze prescritte per costruzioni rurali, non é consentita l'edificazione ad una distanza dai confini di proprietà, non coincidenti con cigli stradali e/o spazi pubblici o di uso pubblico, inferiore a metri cinque. Per le aree residenziali introdotte con la
“Variante 2008” si dovranno rispettare mt. 6,00 come richiamato all’art. 36, c.
1m.
2 La distanza imposta dai confini di proprietà può essere ridotta fino ad essere esclusa totalmente nel caso in cui sia prodotta scrittura privata registrata, con la quale i proprietari, ed ogni altro soggetto munito di rilevante titolo sul fondo vicino, dichiarino di consentire la riduzione o l'omissione predetta e si obblighino a rispettare, nell'edificazione sul loro fondo, le distanze minime imposte fra fabbricato e fabbricato.
3 La distanza imposta dai confini di proprietà può altresì essere esclusa quando si intende costruire in aderenza ad un preesistente fabbricato sito sul fondo vicino e si dimostri, con idonea progettazione, l'adeguato coordinamento dei due edifici.
4 Restano salve le diverse prescrizioni delle presenti norme o delle tabelle inerenti a singole aree od ambiti normativi, nonché le diverse prescrizioni degli S.U.E., mentre si intendono adeguate al P.R.G.C. le prescrizioni degli S.U.E. (qualora sia decorso il termine decennale di efficacia degli stessi), formati in attuazione di precedenti Strumenti Urbanistici Generali.
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI I
CAPO I - NORME GENERALI I
piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura e della coltivazione agricola e, ove occorre, realizzazione di parcheggi pubblici; sono inoltre consentiti, nel rispetto delle norme vigenti, le installazioni di impianti per la distribuzione dei carburanti, di impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto di energia, nonché le attrezzature di rete per la erogazione di pubblici servizi; é fatto obbligo ai proprietari di mantenere la vegetazione esistente in modo tale da evitare pericoli per la pubblica incolumità, nonché intralci alla viabilità e alla circolazione.Nella fascia di rispetto stradale dell’area artigianale in Frazione Fontanelle, è ammessa la posa di un chiosco uso bar, con superficie coperta massima di mq 90. L’intervento è assentibile con permesso di costruire diretto.
I nuovi insediamenti di impianti stradali per la distribuzione di carburanti dovranno essere localizzati nelle fasce di rispetto alla viabilità delle aree agricole E1 così come individuate nella tavola grafica “TAVOLA DISTRIBUTORI STRADALI DI CARBURANTI” della variante parziale al P.R.G.C. n°12. Potranno eventualmente anche estendersi oltre la fascia di rispetto suddetta nei limiti strettamente indispensabili per ragioni di funzionalità e sicurezza dell’impianto, prescritti da specifiche leggi e /o norme in materia, ovvero, imposti e/o autorizzati dall’Ente proprietario della strada. In merito al dimensionamento e caratteristiche dei nuovi impianti per la distribuzione di carburanti, si applicano i disposti della L.R.
31.5.2004 n. 14 “Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti” pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 22 del 4.6.2004 e della successiva D.G.R. 20.12.2004 N. 57-14407 “Approvazione disposizioni attuative dell’art.2 della legge regionale 31.5.2004 n. 14 – Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti” - allegato “A”
(Provvedimenti attuativi) - allegato “B” (Bacini di utenza: elenco Comuni) pubblicata sul B.U. n. 1 del 5.1.2005.
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Impianti di distribuzione carburanti preesistenti:
Non è soggetto a ricollocazione il distributore stradale di carburante in Via Cuneo 38.
I restanti due impianti e precisamente:
- distributore stradale di carburante in Piazza Borelli / C.so Trieste;
- distributore stradale di carburante in Via Cuneo 8;
sono destinati alla chiusura e smantellamento nel termine di mesi 24 dalla data di approvazione della variante parziale n.12 al P.R.G.C.. Fino allora, fatti salvi gli interventi di manutenzione delle attrezzature esistenti e quelli per eliminare situazioni di grave pericolosità, non potranno essere modificati.
Nelle costruzioni esistenti sono consentiti i seguenti tipi di intervento : - manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro;
- risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia di tipo "A" e "B";
- ampliamento : l'ampliamento dovrà avvenire sul lato opposto a quello della infrastruttura viaria da salvaguardare.
Confermato quanto sopra, è ammesso l’ampliamento dentro la fascia di rispetto stradale e dentro gli degli spazi pubblici esclusivamente per la chiusura con muratura di scale esistenti, o per la ristrutturazione, integrazione ed estensione a tutti i piani dell’edificio di tali scale, anche con la realizzazione di vano ascensore e e/o annessi spazi coperti per accostamento e sosta veicoli con limite di mq. 30, ed a condizione che le nuove opere siano realizzate a norma di Legge 9.1.1989 n.13 e delle prescrizioni tecniche del D.M. 14.6.1989 n. 236; per i fabbricati prospicienti a strade di competenza provinciale i singoli casi verranno analizzati distintamente con l’ausilio dell’Ufficio Tecnico Provinciale.
- demolizione e ricostruzione del fabbricato stesso, fuori della fascia di rispetto, con pari volume. Operazione realizzabile qualora sia verificata la pubblica utilità dell’intervento in relazione all’assetto stradale, ad opera degli uffici tecnici comunali. La ricostruzione deve avvenire in aderenza al limite di inedificazione stradale e nel raggio massimo di mt.50 dal fabbricato originario demolito. L’intervento è soggetto a Permesso di Costruire Convenzionato subordinato alla dismissione o monetizzazione
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57 standards pubblici, a discrezione dell’Amministrazione Comunale, secondo
i disposti di cui all’art.42, comma 6 delle presenti N. di A..
b) fasce di rispetto cimiteriale : nelle costruzioni esistenti sono consentiti interventi di straordinaria manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza ampliamento; é inoltre ammessa la realizzazione di parcheggi, di aree verdi e colture arboree industriali;
c) fasce di rispetto di pozzi, sorgenti, impianti pubblici di depurazione e di scarica : é consentita la conservazione delle colture arboree, comprese quelle industriali; negli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;
d) fasce di rispetto di fiumi, canali, torrenti, rivi : é consentita la realizzazione di strade, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni, sistemazioni a verde, attrezzature sportive collegate con i corsi e specchi d'acqua principali; la conservazione dello stato naturale e delle coltivazioni agricole ed ove occorre la realizzazione di parcheggi pubblici; negli edifici esistenti sono consentiti interventi di straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.
e) Canali Naviglio e Vermenagna:
gli interventi sui canali Naviglio e Vermenagna, anche a fini energetici produttivi, potranno essere eseguiti con divieto di intubazione delle acque, fatte salve le situazioni preesistenti.
2 E’ data applicazione, in tutte le fasce di rispetto, al disposto dell'art. 27, comma 12, della legge regionale 5/12/77, n° 56, e s.m.i..
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