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C) RESTAURO : si riferisce esclusivamente ad edifici di pregio e di interesse storico-artistico ed ambientale, che esigono particolari cautele anche

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3 C) RESTAURO : si riferisce esclusivamente ad edifici di pregio e di interesse storico-artistico ed ambientale, che esigono particolari cautele anche per interventi di minore portata. Il restauro é l'intervento descritto nell'art. 13 comma 3, lettera c) della L.R. 5/12/77 n° 56 e s.m.i., nonché nel paragrafo 1.3 - parte seconda della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n.

5/SG/URB del 27/04/84, con le seguenti specificazioni :

Il restauro tende al ripristino ed al consolidamento della struttura complessiva dell'edificio nella sua inscindibile unità formale e strutturale, alla valorizzazione dei suoi caratteri architettonici e decorativi originari, al ripristino delle parti alterate ed alla eliminazione delle superfetazioni degradanti.

Le operazioni di restauro devono pertanto rispettare l'aspetto esterno dell'edificio, l'impianto tipologico-architettonico dell'interno e le parti decorative, pur provvedendo alle integrazioni occorrenti per renderlo rispondente alle esigenze igieniche e di abitabilità.

Le opere di consolidamento devono essere quelle strettamente necessarie ad assicurare la stabilità dell'edificio. Possono riguardare le fondazioni, le strutture portanti e le coperture, ma non devono comportare modifiche od alterazioni sostanziali alle strutture murarie originarie dell'edificio. In tali operazioni occorre rispettare ed evidenziare la tecnologia tradizionale, denunciando chiaramente gli eventuali innovativi, distinguendo nettamente tra le opere di consolidamento della struttura originaria ( da realizzare con materiali e tecnologie tradizionali) e le opere innovative da realizzarsi con materiali e tecnologie moderne.

Prima di procedere alla stesura del progetto esecutivo devono essere condotte tutte le necessarie indagini storico-critiche e le prove non distruttive volte ad accertare l'effettivo stato di consistenza e l'assetto statico dell'edificio.

Sono ammesse, in generale, oltre le opere di manutenzione straordinaria, da attuarsi anche esse con i metodi del restauro :

- l'apertura di finestre, porte e luci preesistenti e successivamente chiuse;

- l'apertura di nuove finestre, porte o luci non preesistenti nei casi in cui sia dimostrata la funzionalità rispetto alle modifiche interne, compatibilmente con le caratteristiche di unitarietà architettonica degli edifici (ricorrenza delle aperture, rapporti tra pieni e vuoti, ecc.);

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- le modifiche interne e lo spostamento di tramezzature non facenti parte della tipologia strutturale dell'edificio;

- la sostituzione e orditura di nuovi solai, ove sia documentata l'impossibilità di recuperare quelli esistenti, nel rispetto delle altezze originarie;

- la esecuzione degli impianti tecnologici, relative strutture volumi tecnici, se realizzata esclusivamente nel rispetto dei caratteri distributivi, compositi ed architettonici dell'edificio, con particolare riguardo per i percorsi orizzontali, verticali e per le parti comuni.

4 D) RISANAMENTO CONSERVATIVO : è l'intervento descritto nell'art. 13 comma 3, lettera c), della L.R. 5/12/77 n° 56 e s.m.i., nonché nel paragrafo 1.2 parte seconda della Circolare 27/04/84 dianzi indicata.

Esso tende al recupero complessivo dell'edificio, inteso non solo come conservazione degli elementi esterni nel loro insieme (pareti delle fronti interne ed esterne e copertura), ma anche delle caratteristiche tipologiche e distributive, compatibilmente con l'obiettivo di raggiungere standards abitativi decorosi. A tal fine, oltre alle operazioni di restauro, sono ammissibili :

- interventi sull'impianto distributivo interno in modo da ottenere unità immobiliari abitative organiche;

- addizioni esterne di nuovi elementi distributivi (scale, ascensori, blocchi igienici e di servizio) purché ricavate nel rispetto dei caratteri compositi, architettonici, tipologici, costruttivi e strutturali dell'edificio e non visibili da strade o spazi pubblici;

- integrazioni edilizie di parti strettamente necessarie al miglioramento delle condizioni igieniche e di abitabilità e, nel caso di edifici industriali, di igiene del lavoro. Tali integrazioni ed addizioni, sono da ricavarsi utilizzando, quando esistano, gli ex rustici annessi al fabbricato (stalle, fienili, legnaie, ecc.) o porticati e logge aperte ed i sottotetti ove abitabili senza modifiche alla quota di gronda e di colmo delle coperture.

Esse non devono deturpare l'assetto formale e tipologico dell'edificio, ma consentirne in ogni caso il riconoscimento.

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5 E) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: é l'intervento descritto nell'art. 12 13 comma 3, lettera d) della L.R. 56/77 e s.m.i., nonché nel paragrafo 1.4 della Circolare 27/04/84 di cui dianzi.

Più in particolare si articola in :

5a E1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO "A"

è l'intervento descritto nel paragrafo 1.4 parte seconda della circolare 27/04/84 suddetta, con le seguenti specificazioni :

- è ammessa la costruzione di soppalchi, da realizzarsi senza modifica della struttura esistente e nel pieno rispetto delle norme igieniche;

- non é ammessa la modificazione delle aperture esistenti nei prospetti verso strade o spazi pubblici;

- é ammessa la chiusura di spazi coperti di modesta entità delimitati da muri o pilastri, quali logge e verande, esclusivamente mediante idonei serramenti con vetri, tali da mantenere intatti gli elementi costruttivi e strutturali dell'edificio;

- la esecuzione degli impianti tecnologici, relative strutture e volumi tecnici, é ammessa esclusivamente se realizzata nel rispetto dei caratteri compositi, architettonici, ambientali, tipologici e costruttivi degli edifici. In particolare non è ammessa l'alterazione delle facciate prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico, delle scale, androni, porticati, logge, ecc.

5b E2) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO B : é l'intervento edilizio descritto nel paragrafo 1.4 parte terza della Circolare 27/04/84 suddetta, con le seguenti specificazioni :

- sono ammesse integrazioni edilizie fuori sagoma, una tantum e comunque entro i 90 mc al massimo, nel rispetto e conservazione degli elementi architettonici individuati nelle tavole del P.R.G.C., di parti necessarie al miglioramento delle condizioni igieniche e di abitabilità delle unità immobiliari e, nel caso di edifici industriali, di igiene del lavoro.

- Tali integrazioni possono essere ricavate:

a) con modifiche alla quota di gronda e di colmo delle coperture contenute nella misura di mt. 0,60;

b) operando addizioni esterne alla sagoma dell'edificio a condizione di non compromettere le attuali condizioni di salubrità ed ambientali (soleggiamento, visuale libera di almeno di mt. 10 o il rispetto delle distanze preesistenti).

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Non possono superare - tali addizioni esterne - i mc 90 ed i mq 30 per unità immobiliare residenziale e debbono, comunque, rispettare le disposizioni di cui alla lettera a).

Le citate integrazioni edilizie non danno luogo ad aumento della capacità abitativa e non vengono conteggiate nel computo del volume edificabile; sono comunque soggette al contributo di cui all’art.16 del D.P.R. 380/01 e s.m.i..

- Ove l'intervento di ristrutturazione riguardi fabbricati siti nell'ambito normativo agricolo, é altresì consentita, per fabbricati rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze agricole, la chiusura e la devoluzione a destinazione di uso non agricola dei volumi tecnici quali fienili, stalle, porticati e simili.

- L’intervento di demolizione e ricostruzione, che ai sensi del DPR 380/2001 è ammesso nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, è disciplinato dal successivo comma 6b; tale intervento è ammesso solo ove puntualmente richiamato come F2 nel presente testo normativo.

6 F) DEMOLIZIONE : è l'intervento edilizio descritto nel paragrafo