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Art. 27 quater

Nel documento TESTO VIGENTE (pagine 44-44)

(Misure di razionalizzazione della spesa sanitaria)

1. Gli enti di cui alla presente legge ottemperano alle disposizioni di

principio di cui agli articoli 6 e 9 della legge 30 luglio 2010, n. 122

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria

e di competitività economica), ferma restando la facoltà di ricorrere ad

assunzioni di personale a tempo determinato e ad altre tipologie di rapporti

di lavoro flessibili strettamente necessarie al fine di garantire le attività di

emergenza e urgenza e i livelli essenziali di assistenza. La Giunta regionale

fornisce indicazioni in ordine al personale indispensabile ad assicurare le

finalità di cui al primo periodo e procede annualmente alla verifica del

rispetto, da parte delle aziende, delle condizioni e dei limiti di cui al

presente comma. La Giunta regionale definisce inoltre le misure di

compensazione necessarie a preservare l’equilibrio complessivo della parte

sanitaria del bilancio regionale.

Art. 27 quater

(Misure di razionalizzazione della spesa sanitaria)

Gli enti di cui alla presente legge ottemperano alle disposizioni di principio

Gli enti di cui alla presente legge ottemperano alle disposizioni di principio

(Esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori

delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale)

1. Gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione

civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale che

accedono in pronto soccorso a seguito di infortunio durante il servizio o

per ragioni di servizio sono esonerati dal pagamento della

compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione alle prestazioni erogate

anche in caso di dimissione in codice bianco. Indipendentemente dal

codice di dimissione dal pronto soccorso, gli stessi operatori sono altresì

esonerati dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria in

relazione a eventuali successive prestazioni strettamente correlate

all’infortunio per un periodo massimo di un anno a decorrere dal giorno

dell’evento traumatico. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo

non operano per le prestazioni soggette a copertura assicurativa per gli

infortuni sul lavoro.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale

recante ‹Disposizioni per l’attuazione della programmazione

economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31

marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul

bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020›, la Giunta

regionale fornisce alle strutture sanitarie criteri e indicazioni operative in

ordine all’applicazione della disposizione sull’esenzione temporanea di cui

al secondo periodo del comma 1; tale disposizione acquista efficacia alla

data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della

deliberazione recante i suddetti criteri e indicazioni operative.

Art. 27 quater 1

(Esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori

delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale)

1. Gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione

civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale che

accedono in pronto soccorso a seguito di infortunio durante il servizio o per

ragioni di servizio sono esonerati dal pagamento della compartecipazione

alla spesa sanitaria in relazione alle prestazioni erogate anche in caso di

dimissione in codice bianco. Indipendentemente dal codice di dimissione dal

pronto soccorso, gli stessi operatori sono altresì esonerati dal pagamento

della compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione a eventuali

successive prestazioni strettamente correlate all’infortunio per un periodo

massimo di un anno a decorrere dal giorno dell’evento traumatico. Le

disposizioni di cui al primo e secondo periodo non operano per le prestazioni

soggette a copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale

recante ‹Disposizioni per l’attuazione della programmazione

economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31

marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul

bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020›, la Giunta

regionale fornisce alle strutture sanitarie criteri e indicazioni operative in

ordine all’applicazione della disposizione sull’esenzione temporanea di cui

al secondo periodo del comma 1; tale disposizione acquista efficacia alla data

di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione

recante i suddetti criteri e indicazioni operative.

Art. 27 quinquies

(Sanzioni)

1. Fatte salve le responsabilità di natura civile e penale, nonché le sanzioni

dovute al mancato rispetto di altre normative regionali o nazionali,

l’inosservanza delle disposizioni relative ai requisiti richiesti per l’esercizio

di attività sanitarie o sociosanitarie, incluse quelle che svolgono attività di

soccorso e/o trasporto sanitario, o per l’accreditamento e l’inosservanza

delle disposizioni relative alla rendicontazione delle prestazioni erogate e

al rispetto dei criteri di appropriatezza specifica e generica di erogazione

delle prestazioni comportano l’applicazione delle seguenti sanzioni:

a) da € 15.000 a € 150.000 per l'esercizio di attività sanitarie o di soccorso

e trasporto sanitario in mancanza di autorizzazione o senza aver presentato

la SCIA;

b) da € 5.000 a € 50.000 per l'esercizio di attività sociosanitarie in mancanza

di autorizzazione o senza aver presentato la SCIA;

c) da € 3.000 a € 30.000 per l'erogazione di specifiche prestazioni sanitarie

o sociosanitarie per le quali non è stata ottenuta l'autorizzazione o non è

stata presentata la SCIA;

d) da € 6.000 a € 60.000 se si tratta di strutture sanitarie di ricovero e cura

o di day hospital o di day surgery, per l’assenza o il mancato mantenimento

di uno o più requisiti minimi autorizzativi o di accreditamento;

e) da € 6.000 a € 60.000 se si tratta di strutture sanitarie di ricovero e cura

Art. 27 quinquies

(Sanzioni)

1. Fatte salve le responsabilità di natura civile e penale, nonché le sanzioni

dovute al mancato rispetto di altre normative regionali o nazionali,

l’inosservanza delle disposizioni relative ai requisiti richiesti per l’esercizio

di attività sanitarie o sociosanitarie, incluse quelle che svolgono attività di

soccorso e/o trasporto sanitario, o per l’accreditamento e l’inosservanza delle

disposizioni relative alla rendicontazione delle prestazioni erogate e al

rispetto dei criteri di appropriatezza specifica e generica di erogazione delle

prestazioni comportano l’applicazione delle seguenti sanzioni:

a) da € 15.000 a € 150.000 per l'esercizio di attività sanitarie o di soccorso e

trasporto sanitario in mancanza di autorizzazione o senza aver presentato la

SCIA;

b) da € 5.000 a € 50.000 per l'esercizio di attività sociosanitarie in mancanza

di autorizzazione o senza aver presentato la SCIA;

c) da € 3.000 a € 30.000 per l'erogazione di specifiche prestazioni sanitarie o

sociosanitarie per le quali non è stata ottenuta l'autorizzazione o non è stata

presentata la SCIA;

d) da € 6.000 a € 60.000 se si tratta di strutture sanitarie di ricovero e cura o

di day hospital o di day surgery, per l’assenza o il mancato mantenimento di

uno o più requisiti minimi autorizzativi o di accreditamento;

Nel documento TESTO VIGENTE (pagine 44-44)