(Misure di razionalizzazione della spesa sanitaria)
1. Gli enti di cui alla presente legge ottemperano alle disposizioni di
principio di cui agli articoli 6 e 9 della legge 30 luglio 2010, n. 122
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitività economica), ferma restando la facoltà di ricorrere ad
assunzioni di personale a tempo determinato e ad altre tipologie di rapporti
di lavoro flessibili strettamente necessarie al fine di garantire le attività di
emergenza e urgenza e i livelli essenziali di assistenza. La Giunta regionale
fornisce indicazioni in ordine al personale indispensabile ad assicurare le
finalità di cui al primo periodo e procede annualmente alla verifica del
rispetto, da parte delle aziende, delle condizioni e dei limiti di cui al
presente comma. La Giunta regionale definisce inoltre le misure di
compensazione necessarie a preservare l’equilibrio complessivo della parte
sanitaria del bilancio regionale.
Art. 27 quater
(Misure di razionalizzazione della spesa sanitaria)
Gli enti di cui alla presente legge ottemperano alle disposizioni di principio
Gli enti di cui alla presente legge ottemperano alle disposizioni di principio
(Esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori
delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale)
1. Gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione
civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale che
accedono in pronto soccorso a seguito di infortunio durante il servizio o
per ragioni di servizio sono esonerati dal pagamento della
compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione alle prestazioni erogate
anche in caso di dimissione in codice bianco. Indipendentemente dal
codice di dimissione dal pronto soccorso, gli stessi operatori sono altresì
esonerati dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria in
relazione a eventuali successive prestazioni strettamente correlate
all’infortunio per un periodo massimo di un anno a decorrere dal giorno
dell’evento traumatico. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo
non operano per le prestazioni soggette a copertura assicurativa per gli
infortuni sul lavoro.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale
recante ‹Disposizioni per l’attuazione della programmazione
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31
marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul
bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020›, la Giunta
regionale fornisce alle strutture sanitarie criteri e indicazioni operative in
ordine all’applicazione della disposizione sull’esenzione temporanea di cui
al secondo periodo del comma 1; tale disposizione acquista efficacia alla
data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della
deliberazione recante i suddetti criteri e indicazioni operative.
Art. 27 quater 1
(Esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori
delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale)
1. Gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione
civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale che
accedono in pronto soccorso a seguito di infortunio durante il servizio o per
ragioni di servizio sono esonerati dal pagamento della compartecipazione
alla spesa sanitaria in relazione alle prestazioni erogate anche in caso di
dimissione in codice bianco. Indipendentemente dal codice di dimissione dal
pronto soccorso, gli stessi operatori sono altresì esonerati dal pagamento
della compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione a eventuali
successive prestazioni strettamente correlate all’infortunio per un periodo
massimo di un anno a decorrere dal giorno dell’evento traumatico. Le
disposizioni di cui al primo e secondo periodo non operano per le prestazioni
soggette a copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale
recante ‹Disposizioni per l’attuazione della programmazione
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31
marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul
bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020›, la Giunta
regionale fornisce alle strutture sanitarie criteri e indicazioni operative in
ordine all’applicazione della disposizione sull’esenzione temporanea di cui
al secondo periodo del comma 1; tale disposizione acquista efficacia alla data
di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione
recante i suddetti criteri e indicazioni operative.
Art. 27 quinquies
(Sanzioni)
1. Fatte salve le responsabilità di natura civile e penale, nonché le sanzioni
dovute al mancato rispetto di altre normative regionali o nazionali,
l’inosservanza delle disposizioni relative ai requisiti richiesti per l’esercizio
di attività sanitarie o sociosanitarie, incluse quelle che svolgono attività di
soccorso e/o trasporto sanitario, o per l’accreditamento e l’inosservanza
delle disposizioni relative alla rendicontazione delle prestazioni erogate e
al rispetto dei criteri di appropriatezza specifica e generica di erogazione
delle prestazioni comportano l’applicazione delle seguenti sanzioni:
a) da € 15.000 a € 150.000 per l'esercizio di attività sanitarie o di soccorso
e trasporto sanitario in mancanza di autorizzazione o senza aver presentato
la SCIA;
b) da € 5.000 a € 50.000 per l'esercizio di attività sociosanitarie in mancanza
di autorizzazione o senza aver presentato la SCIA;
c) da € 3.000 a € 30.000 per l'erogazione di specifiche prestazioni sanitarie
o sociosanitarie per le quali non è stata ottenuta l'autorizzazione o non è
stata presentata la SCIA;
d) da € 6.000 a € 60.000 se si tratta di strutture sanitarie di ricovero e cura
o di day hospital o di day surgery, per l’assenza o il mancato mantenimento
di uno o più requisiti minimi autorizzativi o di accreditamento;
e) da € 6.000 a € 60.000 se si tratta di strutture sanitarie di ricovero e cura
Art. 27 quinquies
(Sanzioni)
1. Fatte salve le responsabilità di natura civile e penale, nonché le sanzioni
dovute al mancato rispetto di altre normative regionali o nazionali,
l’inosservanza delle disposizioni relative ai requisiti richiesti per l’esercizio
di attività sanitarie o sociosanitarie, incluse quelle che svolgono attività di
soccorso e/o trasporto sanitario, o per l’accreditamento e l’inosservanza delle
disposizioni relative alla rendicontazione delle prestazioni erogate e al
rispetto dei criteri di appropriatezza specifica e generica di erogazione delle
prestazioni comportano l’applicazione delle seguenti sanzioni:
a) da € 15.000 a € 150.000 per l'esercizio di attività sanitarie o di soccorso e
trasporto sanitario in mancanza di autorizzazione o senza aver presentato la
SCIA;
b) da € 5.000 a € 50.000 per l'esercizio di attività sociosanitarie in mancanza
di autorizzazione o senza aver presentato la SCIA;
c) da € 3.000 a € 30.000 per l'erogazione di specifiche prestazioni sanitarie o
sociosanitarie per le quali non è stata ottenuta l'autorizzazione o non è stata
presentata la SCIA;
d) da € 6.000 a € 60.000 se si tratta di strutture sanitarie di ricovero e cura o
di day hospital o di day surgery, per l’assenza o il mancato mantenimento di
uno o più requisiti minimi autorizzativi o di accreditamento;
Nel documento
TESTO VIGENTE
(pagine 44-44)