3. L'UPT ha libero accesso agli atti necessari allo svolgimento delle sue
funzioni esclusivamente in merito agli specifici casi di cui si occupa e per
essi non può essere opposto il segreto d'ufficio. Le informazioni e i
chiarimenti richiesti devono essere forniti nel termine massimo di trenta
giorni. In caso di mancato rispetto del termine previsto, l'UTP ne fa
segnalazione alla Direzione generale competente in materia di sanità che
interviene nel rispetto delle proprie competenze.
4. La responsabilità dell'UPT è affidata dal direttore generale, su proposta
della conferenza dei sindaci, a persona qualificata, non dipendente dal
servizio sanitario e sulla base di apposito avviso pubblico. L'incarico di
responsabile dell'UPT, rinnovabile per non più di una volta, ha una durata
non inferiore a tre anni e non superiore a cinque ed è onorario, salvo
l'eventuale riconoscimento delle spese di trasporto debitamente
rendicontate per i trasferimenti relativi allo svolgimento delle funzioni
attribuite. Il direttore generale garantisce le condizioni per l'esercizio
indipendente delle funzioni d ell'UPT anche assicurando la messa a
disposizione di mezzi e personale adeguato allo svolgimento di tali
funzioni, nonché il coordinamento con le attività degli uffici per le relazioni
con il pubblico istituiti ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n.
150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni). I requisiti richiesti per il responsabile dell'UPT
sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 23 bis
(Uffici di pubblica tutela)
1. Le ATS, le ASST, le AO, gli IRCCS di diritto pubblico e l'AREU
istituiscono un ufficio di pubblica tutela, di seguito denominato UPT, quale
organismo indipendente per la tutela dei diritti degli utenti.
2. L'UPT in particolare:
a) segnala all'ente di appartenenza disfunzioni nell'erogazione di servizi e
a) segnala all'ente di appartenenza disfunzioni nell'erogazione di servizi e
3. L'UPT ha libero accesso agli atti necessari allo svolgimento delle sue
funzioni esclusivamente in merito agli specifici casi di cui si occupa e per
essi non può essere opposto il segreto d'ufficio. Le informazioni e i
chiarimenti richiesti devono essere forniti nel termine massimo di trenta
giorni. In caso di mancato rispetto del termine previsto, l'UTP ne fa
segnalazione alla Direzione generale competente in materia di sanità che
interviene nel rispetto delle proprie competenze.
4. La responsabilità dell'UPT è affidata dal direttore generale, su proposta
della conferenza dei sindaci, a persona qualificata, non dipendente dal
servizio sanitario e sulla base di apposito avviso pubblico. L'incarico di
responsabile dell'UPT, rinnovabile per non più di una volta, ha una durata
non inferiore a tre anni e non superiore a cinque ed è onorario, salvo
l'eventuale riconoscimento delle spese di trasporto debitamente rendicontate
per i trasferimenti relativi allo svolgimento delle funzioni attribuite. Il
direttore generale garantisce le condizioni per l'esercizio indipendente delle
funzioni d ell'UPT anche assicurando la messa a disposizione di mezzi e
personale adeguato allo svolgimento di tali funzioni, nonché il
coordinamento con le attività degli uffici per le relazioni con il pubblico
istituiti ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina
delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni). I requisiti richiesti per il responsabile dell'UPT sono
definiti con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 24
(Valorizzazione del ruolo del volontariato)
1. La Regione riconosce e promuove il ruolo del volontariato nella sua
essenziale funzione complementare e ausiliaria al SSL, finalizzata al
raggiungimento e al consolidamento della buona qualità, dell’efficienza
dell’attività e della professionalità degli operatori, nonché
dell’appropriatezza e dell’umanizzazione dei servizi sanitari e
sociosanitari, in un’ottica sussidiaria favorendo momenti di aggregazione
ed ascolto delle associazioni di volontariato, anche nell’ambito dei tavoli di
confronto di cui all’articolo 5, comma 14.
2. La Regione promuove e favorisce attività di raccolta diffusa ed eventi
di beneficienza finalizzati ad investimenti in tecnologia o attività di studio
e ricerca, se proposte da soggetti iscritti agli albi regionali del terzo settore,
garantendo la piena trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari generati
da tali attività a garanzia dei donatori, dei benefattori e dei destinatari degli
interventi.
Art. 24
(Valorizzazione del ruolo del volontariato)(Riconoscimento del ruolo
degli Enti del Terzo Settore e valorizzazione del ruolo del volontariato)
1. La Regione riconosce e promuove il ruolo del volontariato nella sua
essenziale funzione complementare e ausiliaria al SSL, finalizzata al
raggiungimento e al consolidamento della buona qualità, dell’efficienza
dell’attività e della professionalità degli operatori, nonché
dell’appropriatezza e dell’umanizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari,
in un’ottica sussidiaria favorendo momenti di aggregazione ed ascolto delle
associazioni di volontariato, anche nell’ambito dei tavoli di confronto di cui
all’articolo 5, comma 14.
1. La Regione riconosce e promuove il ruolo del vollontariato nella sua
essenziale funzione complementare e ausiliaria al SSL, finalizzata al
raggiungimento e al consolidamento della buona qualità, dell’efficienza e
dell’attività e della professionalità degli operatori, nonché
dell’appropriatezza e dell’umanizzazione dei srvizi sanitari e sociosanitari,
in un’ottica sussidiaria favorendo momenti di aggregazione ed ascolto delle
associazioni di volontariato, anche nell’ambito del forum di cui all’articolo
5, comma 7, lettera n bis).
2. La Regione promuove e favorisce attività di raccolta diffusa ed eventi di
beneficienza finalizzati alla raccolta di fondi da destinare al potenziamento
delle attività del SSL, ad investimenti in edilizia sanitaria e tecnologia o
attività di studio e ricerca, se proposte da soggetti che garantiscano l’assenza
di conflitto di interessi iscritti agli albi regionali del terzo settore, garantendo
dando indicazione ai soggetti beneficiari di assicurare la piena trasparenza e
tracciabilità dei flussi finanziari generati da tali attività a garanzia dei
Nel documento
TESTO VIGENTE
(pagine 39-39)