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Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo inde-terminato, nei confronti dei quali sia stata accertata da una struttura sanitaria ac-creditata la condizione di persona con disabilità e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono

stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed ese-cuzione del progetto:

a) concessione di aspettativa non retribuita per l’intera durata del progetto di recupero presso strutture specializzate;

b) concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;

c) riduzione dell’orario di lavoro con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;

d) il datore di lavoro, nell’ambito della sua autonomia organizzativa, in re-lazione alle esigenze di servizio, ove richiesto, valuterà la possibilità di adibire il lavoratore a compiti diversi da quelli abituali quando tale mi-sura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di riabilitazio-ne come supporto della terapia in atto.

Si conviene altresì che durante i periodi relativi ai suddetti permessi e aspettative non maturerà a favore del dipendente alcuna indennità derivante dagli istituti nor-mativi previsti dal presente contratto.

Nell’ottica di favorire la tutela dei dipendenti con condizioni di disabilità si con-viene, inoltre, circa l’opportunità che le Strutture attivino iniziative volte al gra-duale superamento delle barriere architettoniche.

Art. 37 - Fondo per l’aggiornamento, la qualificazione e la riqualificazione professionale ed il diritto allo studio

Le parti convengono sulla necessità di istituire un apposito monte ore annuale unico e complessivo di permessi retribuiti (in seguito anche solo “il Fondo”) per l’aggiornamento, la qualificazione, la riqualificazione ed il diritto allo studio.

Il Fondo sarà costituito, in ciascuna Struttura, mediante la destinazione di 12 ore annue per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato rientrante nel campo d’applicazione del presente CCNL, riproporzionate in caso di part time.

Le eventuali ore di permesso non utilizzate verranno azzerate, e non saranno cu-mulabili con quelle dell’anno successivo.

Le ore accantonate nel Fondo saranno utilizzate indicativamente secondo il se-guente ordine di priorità, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo:

a) per l’acquisizione del titolo di studio della scuola dell’obbligo;

b) per favorire l’acquisizione dei crediti ECM, nei limiti in cui ciò sia ri-chiesto dalla vigente normativa e necessario per assolvere il relativo de-bito formativo;

c) per l’ottenimento del titolo di OSS, nel caso in cui ciò sia richiesto dalla normativa per le mansioni svolte;

d) per la partecipazione a corsi di aggiornamento, qualificazione e riquali-ficazione professionale diversi da quelli di cui alle lettere b) e c), purché richiesti dalle prestazioni offerte dalla Struttura;

e) per l’acquisizione di titoli di studio, diversi da quelli di cui alla lettera a);

f) per la partecipazione a corsi o interventi formativi nonché ad ogni corso o intervento formativo necessario ai fini dell’autorizzazione o l’accre-ditamento della Struttura fatta esclusione della formazione degli RLS.

Le percentuali di suddivisione del Fondo tra le diverse categorie economiche e qualifiche, il numero massimo di ore di permessi annuali usufruibile da ciascun lavoratore e le modalità di richiesta dei permessi, saranno definiti in sede di con-trattazione di II livello, tenuto conto dell’eventuale piano formativo aziendale per quanto attiene i corsi organizzati direttamente dalla Struttura o mediante conven-zione con enti esterni, anche mediante ricorso ai Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui alla l. 388/2000.

Qualora le ore vengano utilizzate per l’acquisizione di titoli di studio, i lavoratori dovranno fornire alla Struttura il certificato di iscrizione al corso, il calendario degli studi e, successivamente, i certificati di regolare frequenza.

Le ore di tirocinio pratico espletate nella Struttura di cui il lavoratore è dipendente sono considerate lavoro effettivo.

Resta inteso che le ore di formazione eventualmente erogate o organizzate dalla Struttura non interrompono, né sospendono, il godimento del riposo giornaliero e/o settimanale di cui al d.lgs. 66/2003; dette ore - qualora la partecipazione del lavoratore sia obbligatoriamente richiesta dal datore di lavoro e non sia possibile ricorrere ai permessi del Fondo - saranno compensate, a discrezione del lavora-tore, mediante il riconoscimento di corrispondenti quote della paga oraria di cui all’art. 58 e/o di corrispondenti riposi compensativi e/o attraverso una proporzio-nale riduzione dell’eventuale debito orario.

Sono considerate cause di sospensione dell’obbligo di acquisizione dei crediti formativi ECM il periodo di gravidanza e puerperio, le aspettative a qualsiasi ti-tolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente.

La partecipazione ai corsi ECM organizzati dal datore di lavoro, e rientranti nel piano formativo aziendale di utilizzo del Fondo o con ulteriori ore di permesso retribuito ad incremento del Fondo, deve intendersi obbligatoria; in tal caso, l’eventuale rifiuto ingiustificato da parte del lavoratore, costituisce illecito disci-plinare.

La formazione ECM deve, in ogni caso, essere coerente con l’obiettivo di miglio-rare le prestazioni professionali del personale e la qualità delle prestazioni al-l’utenza e, quindi, strettamente correlata alle attività di competenza.

Ai sensi dell’art. 16-quater del d.lgs. 502/1992 e s.m.i., in assenza di impedimenti oggettivi causati dalle Strutture all’acquisizione dei crediti previsti dalla norma-tiva vigente, il mancato conseguimento del minimo di crediti formativi stabilito dalla competente Commissione nazionale comporterà l’impossibilità ad acqui-sire passaggi di posizione economica per i successivi 12 mesi.

Il diritto allo studio dei lavoratori è comunque garantito nei limiti ed alle condi-zioni di cui al presente articolo, nonché nelle forme e modi di cui all’art. 10 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).