1. L’orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 36 ore per i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per gli altri dipendenti, da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l’organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni.
2. Nel rispetto del monte ore annuale, la distribuzione dell’orario di lavoro può avvenire eventualmente anche con:
a) orario continuato ed articolato in turni, laddove l’organizzazione del la-voro richieda la presenza alternata del personale nell’arco delle 24 ore o per periodi inferiori;
b) orario di lavoro articolato con il ricorso a calendari plurisettimanali o an-nuali come di seguito disciplinato al comma 4.
3. I criteri per la formulazione dei turni di servizio, l’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono stabiliti, di regola entro il primo trimestre di ciascun an-no, dalle Direzioni previo confronto con le Rappresentanze sindacali di cui all’art. 77, con l’osservanza delle norme di legge in materia e fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario e la salvaguardia dell’assistenza del malato.
4. In caso di orario programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o an-nuali, con orari superiori o inferiori alle 36/38 ore, a seconda della categoria e della posizione economica di appartenenza, potranno essere previsti
pe-riodi con orario di lavoro settimanale fino ad un minimo di 28 ore e, corri-spettivamente, periodi, fino a quattro mesi nell’anno, con orario di lavoro settimanale fino ad un massimo di 44 ore nella settimana, previo confronto con le Rappresentanze Sindacali di cui all’art. 77. In tale ipotesi, le ore di la-voro settimanalmente programmate oltre le 36/38 ore non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario.
5. La durata della prestazione non può essere superiore a dodici ore continua-tive a qualsiasi titolo prestate.
6. La durata media dell’orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore comprese le ore di lavoro straordinario di cui all’art. 59, calcolate su un periodo non superiore a sei mesi.
7. Le Strutture potranno attivare iniziative formative rivolte a gruppi o catego-rie di lavoratori, mediante particolari articolazioni dell’orario di servizio, fermo restando il debito orario.
8. Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle com-prese nei turni di servizio, fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente articolo e dall’art. 59 comma 1 del presente contratto.
9. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore per il recupero delle energie psicofisiche. Al fine di garan-tire la continuità assistenziale, da parte del personale addetto ai servizi re-lativi all’accettazione, al trattamento, all’assistenza ed alle cure dei pazien-ti, l’attività lavorativa dedicata alla partecipazione alle riunioni di reparto e alle iniziative di formazione obbligatoria, determina la sospensione del ri-poso giornaliero. Il recupero del periodo di riri-poso non fruito, per il comple-tamento delle undici ore di riposo, deve avvenire immediatamente e conse-cutivamente dopo il servizio reso. Nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un’unica soluzione, nei successivi sette giorni fino al completamento delle undici ore di riposo.
10. Con esclusivo riferimento al personale cui è fatto obbligo di indossare al-l’interno della Struttura abiti di lavoro, divise ovvero particolari dispositivi di protezione individuale di cui al d.lgs. 81/08, l’orario di lavoro riconosciu-to ricomprende 14 minuti complessivi destinati a tali attività, comprensivi anche del tempo per dirigersi dallo spogliatoio alla postazione di lavoro e dalla postazione allo spogliatoio e di provvedere al passaggio delle consegne ai colleghi. Quanto sopra non riguarda l’ipotesi in cui il dipendente è tenuto ad indossare soltanto il camice, oppure ha facoltà di scegliere il tempo e il
luogo per indossare la divisa, nel qual caso il tempo di vestizione e svesti-zione rientra tra gli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento della stazione lavorativa. Le modalità di applicazione di quanto previsto al sente comma sono definite in sede di contrattazione di II livello. Quanto pre-visto al presente comma si applica automaticamente dal mese successivo all’entrata in vigore del presente CCNL. Con la medesima decorrenza de-cadranno eventuali accordi decentrati che prevedano tempi di vestizione e svestizione diversi.
11. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, le parti convengono che l’articolazione dei turni di cui al precedente comma 2 lett. a) sarà stabilita in base ad una ciclicità che tenga in considerazione l’organizzazione della Struttura e le preminenti esigenze di continuità assistenziale, nonché, per quanto possibile, la necessità per il dipendente di coniugare i tempi di lavoro con le esigenze familiari. I turni, inoltre, saranno predisposti in modo tale da consentire, di norma, l’assorbimento del debito orario nell’ambito di periodi non superiori a sei mesi.
12. Nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, al fine di ottimizzare l’organizzazione del lavoro e nell’ottica di agevolare per quanto possibile l’organizzazione della vita quotidiana dei lavoratori, la programmazione dei turni di lavoro potrà essere oggetto di confronto periodico trimestrale con la Rappresentanza sindacale di cui all’art. 77, così da consentire anche l’even-tuale rotazione degli operatori fuori turno.
13. Eventuali modifiche della programmazione dei turni e dell’orario di lavoro, saranno disposte dalla Struttura avendo cura - di norma - di comunicarle con congruo anticipo ai dipendenti interessati. Allo stesso modo, il singolo di-pendente, salve ragioni di urgenza, è tenuto ad avanzare richieste di even-tuali modifiche della programmazione con congruo anticipo, nel rispetto delle disposizioni aziendali e dei principi di diligenza, di buona fede e cor-rettezza, al fine di garantire una corretta pianificazione della copertura del servizio.
14. In linea di massima, le modifiche alla programmazione dei turni e dell’orario di lavoro con carattere di urgenza saranno operate rispettando per quanto possibile il criterio di congrua distribuzione dell’orario di servizio tra i la-voratori della Struttura, tenendo in considerazione anche eventuali disponi-bilità rappresentate dai lavoratori. La programmazione dei turni e dell’ora-rio di lavoro, in ogni caso, sarà operata considerando preminente il mante-nimento di adeguati livelli assistenziali, in attuazione dei requisiti di accre-ditamento regionale.