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Articolo 5, comma 5-bis (Ricercatori universitari)

Il comma 5-bis dell’articolo 5, introdotto nel corso dell’esame presso la

Camera dei deputati, estende anche ai contratti per ricercatori universitari a

tempo determinato di tipo B la possibilità di prevedere il regime di tempo definito, finora possibile solo per i contratti per ricercatori universitari a tempo determinato di tipo A.

A tal fine, novella l’art. 24, co. 4, della L. 240/2010.

L’art. 24, co. 3, della L. 240/2010 – come modificato, da ultimo, dall’art. 1, co. 338, lett. b), della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) – ha individuato due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato. La prima (lett. a)) consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte (RtD di tipo A). La seconda (lett. b)) consiste in contratti triennali, rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di tipo A, o che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (ASN), o che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere (nonché, ai sensi dell’art. 29, co. 5, della medesima L. 240/2010, a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all’art. 1, co. 14, della L. 230/2005) (RtD di tipo B).

In base al co. 4 del medesimo art. 24, i contratti di tipo A possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito, mentre i contratti di tipo B possono essere stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime a tempo definito.

Articolo 5-bis

(Imposta sostitutiva per titolari di pensione estera trasferiti

nei piccoli comuni del Mezzogiorno)

L’articolo 5-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, modifica il regime

fiscale opzionale, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF con aliquota al 7 per cento, introdotto dalla legge di bilancio 2019

per i titolari di pensione erogata da fonte estera che trasferiscono la residenza dall’estero nei piccoli comuni del Mezzogiorno.

Le norme in esame:

espungono i redditi percepiti da fonte estera, allo scopo di circoscrivere il

perimetro dell’agevolazione;

allungano da cinque a nove periodi di imposta la validità dell’opzione;

consentono di mantenere valida l’opzione anche in caso di versamento tardivo

dell’imposta sostitutiva.

Introdotto dall’articolo 1, comma 273 e 274 della legge n. 145 del 2019, detto regime opzionale consente alle persone fisiche titolari dei redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, ove trasferiscano in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno - con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti- di assoggettare i propri redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, a una imposta sostitutiva dell’IRPEF con aliquota del 7 per cento, calcolata in via forfettaria, per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

A tal fine, è stato inserito nel D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR) un nuovo articolo 24-ter. Ferma restando l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, già disposta dall'articolo 24-bis del TUIR, il comma 1 del nuovo articolo 24-ter introduce un regime opzionale per le persone fisiche titolari dei redditi da pensione di ogni genere e assegni a esse equiparati erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti. Essi come anticipato possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, a una imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

Il trasferimento della residenza è definito mediante riferimento all'articolo 2, comma 2, del TUIR, per cui si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile (articolo 43). I comuni (con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti) appartenenti al territorio del Mezzogiorno sono quelli situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.

Per quanto riguarda i redditi percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, la norma fa riferimento ai criteri di cui all'articolo 165, comma 2, del TUIR, secondo cui i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo

Articolo 5-bis

23 del medesimo testo unico per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti.

Per effetto dei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 24-ter, l'opzione di calcolo dell'imposta sostitutiva in via forfettaria con aliquota del 7 per cento:

può essere esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace, e trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa;

è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta;

è valida per i primi cinque periodi di imposta successivi a quello in cui diviene efficace. Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza optando per il regime d'imposta sostitutiva indicano la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione (comma 3 dell'articolo 24-ter).

Il comma 6 dell'articolo 24-ter stabilisce che l'imposta non è deducibile ed è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sui redditi. Il comma 8 stabilisce inoltre che soltanto nel caso in cui si manifestata la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

L'opzione è revocabile dal contribuente e i suoi effetti cessano laddove venga accertata l'insussistenza dei requisiti e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva nei termini previsti. Tali casi precludono l'esercizio di una nuova opzione (comma 7 dell'articolo 24-ter).

Il comma 274 stabilisce una serie di esenzioni per i soggetti che esercitano l'opzione in esame. In particolare, gli stessi:

non sono tenute a presentare la dichiarazione annuale degli investimenti e delle attività di natura finanziaria che detengono all'estero suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, prevista dall'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990;

sono esenti dall'imposta sul valore degli immobili situati all'estero prevista dall'articolo 19, comma 13 del decreto legge n. 201 del 2011;

sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero prevista dall'articolo 19, comma 18, del decreto legge n. 201 del 2011.

Le modalità applicative del regime sono state individuate dall’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento del 31 maggio 2019

Con una prima modifica (comma 1, lettera a)) si novella l’articolo 24-ter TUIR, comma 1, al fine di espungere dal regime agevolato i redditi percepiti da fonte

Per effetto delle norme in esame, rimangono assoggettati a tassazione opzionale al 7 per cento i redditi di qualunque categoria prodotti all'estero, individuati secondo i criteri reciproci a quelli previsti dal TUIR per rilevare i redditi prodotti nel territorio dello Stato. Si ricorda che, in sostanza, si considerano “prodotti all’estero” i redditi che sarebbero stati considerati prodotti nel territorio dello Stato, se realizzati da soggetti non residenti.

Ai sensi dell’articolo 23 TUIR, si considerano prodotti nel territorio dello Stato: a) i redditi fondiari;

b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali; c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi

assimilati a quelli di lavoro dipendente;

d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato; e) i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante

stabili organizzazioni;

f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con alcune specifiche esclusioni. Indipendentemente dalle summenzionate condizioni (di cui alle lettere c), d), e) e f)), il comma 2 dell’articolo 23 considera prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:

a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto; b) alcuni i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;

d) i compensi conseguiti da imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.

Con una seconda modifica (comma 1, lettera b)) si allunga da cinque a nove il

numero di periodi di imposta in cui l’opzione è efficace (articolo 24-ter, comma

4 TUIR).

Una terza modifica (comma 1, lettera c)) sostituisce integralmente il comma 7

dell’articolo 24-ter TUIR, che regola la validità dell’opzione nel tempo.

Resta fermo che l'opzione è revocabile dal contribuente e che, nel caso di revoca, sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Resta inoltre ferma la cessazione degli effetti dell'opzione laddove sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ovvero detti requisiti vengano meno. Con le modifiche apportate dalle norme in esame, pur rimanendo fermo che gli effetti dell’opzione cessano in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 nella misura e nei termini di legge, si consente al contribuente di sanare tale irregolarità, con prosecuzione degli effetti

Articolo 5-bis

del pagamento del saldo relativo al periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce l’omissione.

In tale ipotesi rimane ferma la disciplina delle sanzioni previste per i ritardati ovvero omessi versamenti diretti (articolo 13. D.Lgs. n. 471 del 1997).

Si demanda a un provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate la definizione delle modalità applicative del regime in esame (nuovo comma 8-bis del predetto articolo 24-ter TUIR, introdotta dalla lettera d) del comma 1).

Articolo 5-ter

(Disposizioni in materia di progetti di innovazione sociale)

L’articolo 5-ter introdotto in corso di esame alla Camera dei deputati, esenta

da imposizione fiscale, per l’anno 2019, le somme, configurate quali "contributi in natura", che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della

Ricerca ha erogato e deve tuttora erogare nell'ambito della gestione dell'Avviso 84/Ric del 2 marzo 2012, "Progetti di innovazione sociale".

La disposizione in esame modifica l'art. 60-ter del D.L. n. 50/2017, recante "Disposizioni di semplificazione per progetti di social innovation" che, al fine di conseguire un più adeguato ed efficace sviluppo e la completa realizzazione dei progetti cofinanziati, autorizzava il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a trasferire la proprietà intellettuale dei progetti, nonché la proprietà dei beni strumentali e delle attrezzature realizzati e acquisiti nell'ambito degli stessi e la relativa gestione e utilizzazione a favore delle amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle regioni meno sviluppate, a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione in oggetto esplicita, altresì, che essa persegue la finalità di promuovere e garantire l'occupazione dei giovani e lo sviluppo della ricerca scientifica nell'ambito dei processi di innovazione sociale2 (comma 1).

Secondo quanto riportato dalla Relazione illustrativa allegata all’emendamento presentato durante l'esame presso la Camera, “l'Avviso in questione era volto in via principale a finanziare progetti innovativi nei settori della società dell'informazione e dello sviluppo sostenibile, da svilupparsi mediante attività di ricerca industriale e attività non prevalenti di sviluppo sperimentale. Più particolarmente, la linea di intervento "Progetti di innovazione sociale" prevedeva la presentazione , da parte di giovani di età inferiore ai 30 anni, residenti nelle regioni che rientravano nell'Obiettivo convergenza dei Fondi strutturali, di progetti di innovazione sociale, orientati alla messa a punto di idee tecnologicamente innovative per la soluzione di problematiche presenti nel tessuto urbano di riferimento, afferenti agli ambiti individuati dall' Avviso medesimo per i progetti di Ricerca e Sviluppo. Il finanziamento concesso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai progetti risultati meritevoli trovava copertura a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo di Rotazione.

Infine, con riferimento alla locuzione “contributi in natura”, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 51 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 /12/2006, “ i contributi in natura di un beneficiario pubblico o privato costituiscono una spesa rimborsabile se soddisfano le seguenti condizioni: a) consistono nella

2 Tale finalità è in applicazione delle linee guida di cui al Regolamento dell'Unione europea, coincidenti con le indicazioni della "Strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", in conformità con gli scopi e gli obiettivi definiti nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo del 17 giugno 20I O ("Nuova strategia europea per l'occupazione e la crescita, obiettivi principali dell'UEJ , nella Raccomandazione del 13 luglio 20lO e nella Decisione 20lO1707/UE.

Articolo 5-ter

fornitura di terreni o immobili, in attrezzature o materie prime, in attività di ricerca o professionali o in prestazioni volontarie non retribuite; b) il loro valore può essere oggetto di valutazioni e audit indipendenti. In caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore viene determinato tenendo conto del tempo prestato e delle tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività corrispondente.”

Alle minori entrate derivanti dal comma l, pari a 0,55 milioni di euro nel 2019, si

dà copertura mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell’Istruzione, dell'università e della ricerca (comma 2).

Articolo 6

(Modifiche al regime dei forfetari)

L’articolo 6, modificato dalla Camera dei deputati, stabilisce che anche i contribuenti che applicano il regime forfettario o che applicheranno, a partire dal 2020, il nuovo regime sostitutivo delle imposte sui redditi e dell’IRAP, e che si

avvalgono dell’impiego di dipendenti e collaboratori, devono effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli

di lavoro dipendente.

Nel corso dell’esame presso la Camera è stato introdotto il comma 3-bis, che conferisce efficacia retroattiva espressa alla disciplina sanzionatoria più

favorevole, introdotta dalla legge di bilancio 2018, prevista nel caso di applicazione dell’IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente

assolta dal cedente o prestatore. Per effetto delle modifiche in esame, la sanzione

in misura fissa e il diritto a mantenere la detrazione - salvo frode fiscale - si

applicano anche ai casi antecedenti il 1° gennaio 2018.

Le disposizioni di cui ai commi 1-3 sono conseguenti alle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), che ha introdotto la possibilità anche per i contribuenti in regime forfettario di avvalersi dell’impiego di dipendenti e collaboratori, eliminando la soglia di 5.000 euro riferita alle spese sostenute per l’impiego di lavoratori al di sopra della quale non

era consentito l’accesso al regime forfettario.

Il comma 54, lettere b), previgente la modifica introdotta dalla legge di bilancio 2019, disponeva che per accedere al regime forfettario fosse necessario non aver sostenuto spese complessivamente superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti. L'art. 1, comma 9, lett. a), della legge di bilancio 2019 ha sostituito interamente il comma 54 richiamato disponendo come unico requisito che i contribuenti applicano il regime forfetario se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.

In particolare, il comma 1 dell’articolo in esame modifica l’articolo 1, comma

69, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di bilancio 2015) che stabilisce

che i contribuenti che applicano il regime forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

In considerazione della possibilità introdotta dalla legge di bilancio 2019, ovvero che dal 2019 i contribuenti che applicano il regime forfettario possono avvalersi dell’impiego di dipendenti e collaboratori, la norma chiarisce che il datore di lavoro in regime forfettario è tenuto a effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente disposte

Articolo 6

agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 in materia di accertamento, che disciplinano rispettivamente la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente e quella sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Si ricorda che in base all’articolo 23 richiamato sono soggetti a ritenuta i redditi di lavoro dipendente.

Rientrano nell’applicazione della ritenuta sia le somme e i valori che il datore di lavoro corrisponde direttamente, sia le somme e i valori che, in relazione al rapporto di lavoro, sono erogati da terzi rispetto al rapporto di lavoro stesso.

La ritenuta è applicata con modalità differenti a seconda delle diverse specie di somme e valori corrisposti.

In particolare, la ritenuta è applicata:

sulla parte imponibile delle somme e dei valori corrisposti al lavoratore dipendente al netto delle detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro e con esclusione delle somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro e delle indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili. Le ritenute devono essere effettuate per ciascun periodo di paga, in base alle aliquote Irpef, ragguagliando i corrispondenti scaglioni annui di reddito al periodo di paga;

sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, in base alle aliquote Irpef, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;

sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti corrisposti nel biennio precedente, effettuando le detrazioni;

sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme;

sulla parte imponibile delle somme e dei valori, non compresi nel Tfr, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.

L’articolo 24, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente stabilisce che si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'articolo 23.

Si ricorda inoltre che in base all’articolo 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, tra gli altri:

i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;

le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco

collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a