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interviene sulla disciplina della definizione agevolata dei carichi fiscali

casse e gestioni previdenziali)

comma 1 interviene sulla disciplina della definizione agevolata dei carichi fiscali

e contributivi per i contribuenti in difficoltà economica contenuta nella legge di bilancio 2019.

In particolare, le norme in esame subordinano l’applicazione della definizione agevolata ai carichi contributivi omessi dagli iscritti alle casse previdenziali

professionali a una previa delibera delle casse medesime, soggetta ad

approvazione ministeriale, da pubblicare sui siti internet istituzionali entro il 16

settembre 2019 e comunicare, entro la stessa data, all’Agente della riscossione

mediante posta elettronica certificata.

I commi da 184 a 199 della legge n. 144 del 2018 consentono di definire in forma ridotta, con una percentuale che varia dal 16 al 35 per cento dell’importo dovuto già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora, i debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, diversi da quelli annullati automaticamente ai sensi del decreto-legge n. 119 del 2018, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni. Detti debiti possono essere definiti mediante pagamento del capitale, degli interessi e delle somme spettanti all’agente della riscossione. Gli interessi sono versati in misura differenziata e graduale secondo la condizione economica del debitore. Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in più rate.

Secondo la legge, versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica le persone fisiche con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro, oppure per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento (articolo 14-ter della legge n. 3 del 2012). È possibile presentare richiesta di “saldo e stralcio” per i debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 derivanti esclusivamente dall’omesso versamento delle imposte dovute in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali e dei contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

In particolare, il comma 185 disciplina la definizione agevolata dei carichi derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS. Possono essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, con l’esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, in presenza di una grave e comprovata situazione di difficoltà economica. I contribuenti versano una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188 della medesima legge di bilancio, da utilizzare ai fini assicurativi, secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata.

Il comma 187 individua le modalità di calcolo delle somme dovute per perfezionare la definizione agevolata.

In particolare, per i soggetti in grave difficoltà economica comprovata mediante ISEE, i già menzionati debiti tributari e contributivi (di cui al comma 184 e al comma 185) possono essere estinti senza corrispondere:

le sanzioni comprese in tali carichi;

gli interessi di mora (ai sensi dell’articolo 30, comma 1 del D.P.R. n. 602 del 1973). Gli interessi di mora sono oneri aggiuntivi, previsti dalla legge, che si applicano alle somme da pagare in caso di scadenza dei termini previsti. Gli interessi di mora, decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso, si applicano giornalmente sulle somme richieste a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento. A partire dai ruoli consegnati dal 13 luglio 2011, gli interessi di mora non sono più calcolati sulle sanzioni pecuniarie tributarie e sugli altri interessi. La misura degli interessi di mora viene determinata annualmente dall’Agenzia delle Entrate, tenendo conto della media dei tassi bancari attivi stimati dalla Banca d’Italia. Dal 15 maggio 2018 sono pari al 3,01 per cento annuo;

le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 46 del 1999).

I soggetti interessati versano:

a) le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

1. al 16 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro.

2. al 20 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare sia compreso tra 8.500 e 12.500 euro;

3. al 35 per cento, qualora l’ISEE sia superiore a 12.500 euro;

b) l’aggio maturato a favore dell’agente della riscossione (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999) ed il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il comma 188 chiarisce che versano comunque in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione con cui si richiede l’accesso alla definizione agevolata, una procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento (articolo 14-ter della legge n. 3 del 2012).

Tali soggetti estinguono i predetti debiti versando le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari al 10 per cento, nonché le somme maturate in favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso. A tal fine, alla dichiarazione con cui si richiede l’accesso alla definizione agevolata è allegata copia conforme del decreto di apertura della predetta liquidazione.

Il comma 1, lettera a) dell’articolo in commento introduce a tal fine un nuovo

comma 185-bis alla richiamata legge di bilancio 2019, ai sensi del quale

l’applicazione della definizione agevolata ai carichi contributivi omessi dagli

iscritti alle casse previdenziali professionali è condizionata a una previa delibera delle casse stesse, soggetta ad approvazione ministeriale, pubblicata sul

sito internet istituzionale entro il 16 settembre 2019 e comunicata, entro la stessa data, all’Agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

Articolo 16-quinquies, comma 1

L’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 509 del 1994 prevede l’approvazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il MEF e con i ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati in casse previdenziali, di una serie di deliberazioni ed atti delle casse di previdenza private, tra cui le delibere in materia di contributi

e prestazioni.

Al riguardo si rileva che la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 3916/2019, ha ricordato come il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (articolo 4, comma 6-bis) stabilisce che, nell'ambito del potere di adozione di provvedimenti conferito dal decreto legislativo n. 509 del 1994 (articolo 2, comma 2), possono essere adottate dalle casse previdenziali deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi del richiamato articolo 3, comma 2. Dunque, lo spazio di autonomia delle Casse di previdenza comprende l'adozione di un regime sanzionatorio e di eventuali condoni per inadempienze contributive.

L’ADEPP (Associazione degli enti previdenziali privati) ha reso noto, sul proprio sito

internet, che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha risposto alle sollecitazioni delle Casse di previdenza interessate dalla norma sul cd. saldo e stralcio. L’Agenzia delle Entrate, secondo quanto riferito dall’Associazione, ha confermato di volersi attenere alle indicazioni provenienti dalle Casse, vista la posizione di autonomia riconosciuta dal legislatore a tali enti in funzione della natura giuridica di diritto privato, confermata anche dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 7 del 2016).

In occasione della audizione in Commissione Lavoro al Senato (febbraio 2019), l’Associazione degli enti previdenziali privati aveva chiesto di inserire nella normativa sul saldo e stralcio un rimando ad apposite delibere degli enti.

Gli enti di previdenza privati sono stati istituiti ad esito del processo di privatizzazione effettuata con il decreto legislativo n. 509 del 1994 delle casse previdenziali dei liberi professionisti e, successivamente, con la costituzione, per effetto della legge n. 103 del 1996, di nuovi enti volta a estendere la tutela pensionistica a quei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad appositi albi o elenchi.

Nonostante la natura giuridica di diritto privato, essi perseguono finalità di pubblico interesse e costituiscono un elemento fondamentale del sistema previdenziale obbligatorio, sul quale lo Stato esercita la vigilanza. Gli enti gestori di tali forme pensionistiche e assistenziali sono caratterizzati da autonomia gestionale, organizzativa e contabile, garantita dalla loro natura giuridica. Allo stesso tempo, i loro atti più significativi, in particolare quelli di natura contabile, sono soggetti alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e agli altri ministeri competenti. Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF e le altre amministrazioni competenti, approva:

lo statuto e i regolamenti, nonché le relative integrazioni o modificazioni;

le delibere in materia di contributi e prestazioni.

Oltre ai ministeri vigilanti, la legge assegna compiti fondamentali alla Corte dei conti (controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalità e l'efficacia) e alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), la

quale esercita il controllo sugli investimenti e sulla composizione del patrimonio delle casse previdenziali.

Con l'articolo 56, comma 1, della legge n. 88 del 1989 è stata inoltre istituita la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. La Commissione vigila:

sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni, sull'utilizzo dei fondi disponibili, anche con finalità di finanziamento e sostegno del settore pubblico e con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale;

sulla programmazione dell'attività degli enti e sui risultati di gestione in relazione alle esigenze dell'utenza;

sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema previdenziale allargato con le linee di sviluppo dell'economia nazionale.

La lettera b) del comma 1 modifica di conseguenza il comma 192 dell’ultima

legge di bilancio, norma che individua gli adempimenti a carico dell’Agente della riscossione nei confronti dei debitori che hanno presentato la richiesta di definizione agevolata.

Viene introdotto, tra gli elementi da comunicare al debitore, anche la presenza di delibera favorevole delle casse previdenziali, prevista dal nuovo comma 185-bis.

Articolo 16-quinquies, comma 2

Articolo 16-quinquies, comma 2

(Misure per il riequilibrio finanziario dell'INPGI)

Il comma 2 dell’articolo 16-quinquies - inserito durante l'esame presso la

Camera - prevede, in primo luogo, che l'INPGI adotti misure di riforma del regime previdenziale e che, nel caso di mancato conseguimento (tramite esse)

di una prospettiva di sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo,

siano adottati uno o più regolamenti governativi per l'ampliamento della platea

contributiva relativa al medesimo INPGI. In secondo luogo, si stabilisce, con

esclusivo riferimento all'INPGI, la sospensione, fino al 31 ottobre 2019

(termine modificato in occasione dell’esame presso la Camera dei deputati),

delle norme che prevedono la nomina di un commissario straordinario per il

caso in cui un ente di diritto privato (quale l'INPGI) che gestisca forme di previdenza obbligatoria presenti un disavanzo economico-patrimoniale.

Più in dettaglio, il comma in esame demanda all'INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola") di adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, misure di riforma del proprio regime previdenziale, intese al riequilibrio finanziario della gestione pensionistica relativa ai giornalisti aventi un rapporto di lavoro dipendente e ad assicurare la sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo della stessa gestione. Le suddette misure devono intervenire in via prioritaria sul contenimento della spesa e, in subordine, sull'incremento delle entrate contributive. Le delibere in esame sono approvate, ai sensi della disciplina generale sull'adozione delle misure in materia di contributi e prestazioni degli enti di diritto privato che gestiscano forme di previdenza obbligatoria, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze5. Per i casi in cui le delibere concernano (come nel caso in esame) lavoratori dipendenti, la norma generale prevede che esse siano adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale. Sembrerebbe opportuno chiarire se le nuove misure in oggetto possano essere adottate in deroga a tale fase procedurale.

Il comma in esame prevede altresì che:

 entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INPGI trasmetta ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, che tenga conto degli effetti delle misure adottate;

 qualora il suddetto bilancio tecnico non evidenzi la sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo della gestione pensionistica relativa ai giornalisti aventi un rapporto di lavoro dipendente, il Governo adotti uno o più "regolamenti di delegificazione", intesi a definire un allargamento della platea

contributiva dell'INPGI. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'eventuale adozione delle suddette norme regolamentari - le quali potrebbero comportare un passaggio di assicurati dall'INPS all'INPGI - si dispone - in base alle norme inserite durante l'esame presso la Camera - che sia accantonato e reso indisponibile nel bilancio dello Stato un importo pari a 159 milioni di euro per il 2023, 163 milioni per il 2024, 167 milioni per il 2025, 171 milioni per il 2026, 175 milioni per il 2027, 179 milioni per il 2028, 183 milioni per il 2029, 187 milioni per il 2030, 191 milioni annui a decorrere dal 2031. Non sono specificati le procedure di individuazione dei programmi oggetto di accantonamento e di indisponibilità (nonché di determinazione dei relativi importi) né i termini e le modalità per l'eventuale ripristino delle risorse (per l'ipotesi in cui le norme regolamentari non vengano adottate nel relativo anno di riferimento).

Come accennato, il comma in esame sospende fino al 31 ottobre 2019, con esclusivo riferimento all'INPGI, l'efficacia delle norme che prevedono la nomina di un commissario straordinario per il caso in cui un ente di diritto privato che gestisca forme di previdenza obbligatoria presenti un disavanzo economico-patrimoniale. Il termine è stato posto al 31 ottobre 2019.

Si ricorda che la normativa richiamata (di cui all'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni) prevede che, in caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti, si provveda alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione dell'ente.

Ai fini dell'eventuale attivazione della procedura di commissariamento, la Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario di cui sia venuta a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei bilanci degli enti privati suddetti.