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Articolo 103, comma 3 (Cultura scientifica)

Nel documento Schede di lettura (pagine 23-26)

L’articolo 103, comma 3, novellando la legge n.113 del 1991 in materia di diffusione della cultura scientifica, riconosce alla Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e al Museo Galileo di Firenze un contributo annuale pari, per ciascuno, a 1,5 milioni di euro e attribuisce al contempo al Ministero dell’università e della ricerca il potere di vigilanza su tali enti.

Nello specifico, il comma 3 novella la richiamata legge n.113 del 1991 inserendo (con la lettera a)), all'articolo 1, il comma 3-bis, con cui è attribuito il richiamato contributo, e, conseguentemente, modificando (con la lettera b)) l'articolo 2-bis, comma 1, al fine di far fronte agli oneri del comma in esame, pari a 4,5 milioni (che sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa già disposta ai sensi dell'articolo 2 della legge n.113).

Il comma 3-bis che si intende introdurre riserva, per ciascuno dei menzionati enti, il contributo, come detto pari a 1,5 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2022 al fine di sostenere e incentivare in maniera organica e sistematica la diffusione della cultura scientifica, anche a vantaggio della tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese.

Lo stanziamento accordato con la disposizione in commento sostituisce il contributo triennale alle spese di funzionamento assegnato agli enti impegnati nella diffusione della cultura ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n.113 del 1991 (come modificata dalla legge 6/2000). Tale ultimo contributo è attribuito agli enti che, a domanda, sono inseriti in una tabella emanata, che è emanata con decreto del Ministro (sentito il Comitato tecnico scientifico istituito dalla legge e previo parere delle commissioni parlamentari di merito) e sottoposta a revisione con cadenza triennale.

La citata legge n. 113 del 1991 (come modificata dalla legge 10 gennaio 2000, n. 6), mira a promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico scientifica e contribuire alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico. A tal fine, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca adotta iniziative volte: a) riorganizzare e potenziare le istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica e nella valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico, nonché favorire l'attivazione di nuove istituzioni e città-centri delle scienze e delle tecniche sull'intero territorio nazionale; b) promuovere la ricognizione sistematica delle testimonianze storiche delle scienze e delle tecniche conservate nel Paese, nonché delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia delle scienze e delle tecniche; c) incentivare le attività di formazione ed aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei e delle città-centri delle scienze e delle tecniche che ci si propone di potenziare o di istituire; d) sviluppare la ricerca e la sperimentazione delle metodologie per un'efficace didattica della scienza e della storia

della scienza; e) promuovere l'informazione e la divulgazione scientifica e storico-scientifica, anche mediante iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali; f) promuovere la cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado.

Quanto agli obiettivi strategici, (all'articolo 1, comma 2) sono richiamati la costituzione e il potenziamento di un organico sistema nazionale di musei e centri scientifici e storico-scientifici, dei musei civici di storia naturale e degli orti botanici, nonché l'adozione delle misure necessarie a una incisiva opera di divulgazione. Al fine di perseguire tali finalità ed obiettivi strategici, è previsto il richiamato finanziamento triennale (ai sensi del comma 3) destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi che presentano determinati requisiti (personalità giuridica, entità delle collezioni conservate o del patrimonio materiale o immateriale disponibile, attività prodotte, utenza raggiunta, qualità dell'offerta didattica e comunicativa, capacità di programmazione pluriennale, partecipazione a programmi e progetti cogestiti a livello nazionale o internazionale), previo inserimento, come detto, nella tabella emanata con decreto ministeriale.

Si segnala che con decreto del direttore generale della ricerca del Ministero dell'università e della ricerca 6 settembre 2021 è stato adottato il bando pubblico per la concessione del contributo destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi per il triennio 2021-2023. Esso disciplina le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento della procedura finalizzata alla concessione dei contributi, previo inserimento nella richiamata tabella, per il funzionamento dei soggetti impegnati nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storico-scientifico "e che dispongano di esperienze acquisite, di un cospicuo patrimonio materiale e immateriale, e che abbiano svolto con carattere di continuità attività in coerenza con le finalità della legge n. 113/1991".

Riguardo all'attività di vigilanza esercitata dal Ministro dell'università e della ricerca sui tre enti cui è destinato il richiamato contributo annuale, si specifica che essa è effettuata "anche" attraverso: i) l'approvazione dei relativi statuti; ii) la nomina degli organi di amministrazione; iii) il controllo e l'approvazione dei Piani triennali di attività.

Quanto alla copertura finanziaria del contributo diretto ai tre enti ai sensi del presente disegno di legge, pari a 4,5 milioni di euro, occorre avere a riferimento l'articolo 2-bis, comma 1 (nel disegno di legge in luogo del comma 1 si fa riferimento, per un mero refuso, al primo periodo) della legge n.113, come modificato dalla lettera b) del comma 3 in commento.

L’articolo 2-bis, primo comma, nel testo vigente, riserva annualmente almeno il 60 per cento delle risorse stanziate per l’attuazione della legge medesima al finanziamento ordinario degli enti, fondazioni, strutture e consorzi (di cui al comma 3 dell’articolo 1), nonché delle intese e degli accordi che il Ministro può promuovere (ai sensi del successivo comma 4) con le altre amministrazioni dello Stato, le università ed altri enti pubblici e privati per la realizzazione delle iniziative per la diffusione della cultura scientifica.

Con la modifica in esame si dispone che, rispetto alle somme complessive stanziate (all'articolo 2) per le finalità dalla legge n.113, 4,5 milioni di euro siano riservati annualmente al contributo introdotto con il presente disegno di legge e che la richiamata quota del 60 per cento - da riservare annualmente al finanziamento ordinario degli (altri)

enti impegnati nella diffusione della cultura scientifica, nonché delle predette intese e degli accordi - si applichi con riferimento (esclusivamente) alla somma residua.

Nel documento Schede di lettura (pagine 23-26)