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Articolo 103, comma 4

Nel documento Schede di lettura (pagine 26-29)

(Compensi e indennità spettanti a taluni organi delle istituzioni AFAM)

L’articolo 103, comma 4, novella la disciplina vigente in materia di rimborsi spese, compensi e indennità spettanti al presidente, al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM). Al riguardo, per un verso, si conferma il rinvio ad un decreto interministeriale (del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) per la determinazione dei predetti riconoscimenti economici; per l'altro, viene meno il principio secondo il quale l'incarico di presidente delle predette istituzioni è svolto a titolo gratuito. La disposizione precisa che i predetti rimborsi spese, compensi e indennità sono sostenuti direttamente dalle predette istituzioni.

Nello specifico, il comma 4 in esame dispone che, a decorrere dall’anno 2022, il rimborso delle spese sostenute, i compensi e le indennità spettanti al presidente, al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni AFAM sono determinati con il richiamato decreto interministeriale e sono a carico dei bilanci delle istituzioni medesime.

La disposizione è introdotta tramite sostituzione dell'art. 1, comma 342, della legge di bilancio per il 2015 (legge n. 190 del 2014), il quale (nel testo vigente) prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e con applicazione anche agli incarichi già conferiti, che: i) l'incarico di presidente delle istituzioni AFAM sia svolto a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute; ii) i compensi e le indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle medesime istituzioni siano rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministro dell'università e della ricerca), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2015, in misura tale da determinare risparmi di spesa - inclusivi dei risparmi derivanti dalla previsione della gratuità dell'incarico di presidente - pari a 1.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015.

In attuazione di tale disposizione, con decreto interministeriale n. 610 del 3 agosto 2016, sono stati confermati i compensi e le indennità spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione e al direttore delle istituzioni AFAM previsti, rispettivamente, dai decreti interministeriali del 1° febbraio 2007 e del 16 gennaio 2008.

Ciò in considerazione della quantificazione del risparmio di spesa, derivante dalla previsione di svolgimento a titolo gratuito dell'incarico di presidente delle istituzioni in questione, in una cifra superiore a 1.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015.

In particolare, il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 1° febbraio 2007 affida a una deliberazione del consiglio di amministrazione delle singole istituzioni, previa verifica delle disponibilità di bilancio, la determinazione della misura dei compensi dei componenti degli organi AFAM, nei limiti stabiliti nella tabella allegata al decreto

consistenza di bilancio, accertata dal rendiconto finanziario dell’esercizio precedente, superiore a euro 600.000.

Il decreto prevede altresì che i compensi previsti per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione (oltre che del consiglio accademico e della consulta degli studenti) siano attribuiti per un massimo di 11 sedute l’anno, numero oltre il quale la partecipazione è gratuita. Il compenso previsto per la partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione non spetta al presidente e al direttore, in quanto componenti di diritto degli organi medesimi.

Infine, è rinviata a un successivo decreto la determinazione della misura dell'indennità di direzione da corrispondere al direttore dell'istituzione AFAM ex art. 6, comma 6, del DPR n. 132 del 2003 (sul quale cfr. infra).

L'indennità (annua lorda) spettante al direttore dell'istituzione è stata quindi fissata in 13.000 euro dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 gennaio 2008.

Essa è aumentata del 20 per cento per le istituzioni che hanno una consistenza di bilancio, accertata dal rendiconto finanziario dell’esercizio precedente, superiore a euro 600.000.

L'indennità di direzione è onnicomprensiva e non è cumulabile con qualunque altro compenso o emolumento a qualsiasi titolo a valere sul bilancio dell'istituzione.

Come specificato dal citato decreto n. 610 del 2016, restano fermi gli obblighi previsti dall'art. 6, commi 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, il quale ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la riduzione del 10 per cento, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

In sintesi, ai sensi della disposizione in commento, il nuovo decreto interministeriale:

 può reintrodurre un compenso per il presidente delle istituzioni AFAM, il quale - sulla base della normativa vigente - svolge il proprio incarico a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Al riguardo, la Relazione illustrativa evidenzia un disallineamento tra la disposizione che ha negato la corresponsione di un compenso, anche solo di natura indennitaria, per lo svolgimento della funzione di presidente delle istituzioni AFAM (art. 1, comma 342, della legge di bilancio per il 2015) e le norme che individuano nel presidente - quale rappresentante legale dell'istituzione (art. 5, comma 1, del DPR n. 132 del 2003) "e datore di lavoro nonché responsabile per la sicurezza" - "il soggetto che agisce in nome e per conto della stessa con le connesse responsabilità (ancor più esposte in questa fase di emergenza sanitaria)".

Si legge nella Relazione: "Tale disciplina pone a rischio l'individuazione di soggetti interessati a ricoprire tale carica e, quindi, il puntuale assolvimento dei doveri collegati alla stessa. L'impegno e la responsabilità assunti con la carica di Presidente di un'Istituzione AFAM devono infatti adeguatamente essere retribuiti, in conformità del resto con i noti principi costituzionali di riferimento";

 individuerà la misura del compenso ovvero i limiti dei compensi spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni AFAM;

 confermerà ovvero rideterminerà l'indennità da corrispondere al direttore dell'istituzione AFAM ex art. 6, comma 6, del DPR n. 132 del 2003 (attualmente pari a 13.000 euro lordi annui).

In ordine alla governance delle istituzioni AFAM, si ricorda che, con decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, è stato adottato il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, in attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati").

Il regolamento di cui al DPR n. 132 del 2003 (art. 4) individua quali organi necessari delle istituzioni AFAM: il presidente; il direttore; il consiglio di amministrazione; il consiglio accademico; il collegio dei revisori; il nucleo di valutazione; il collegio dei professori; la consulta degli studenti.

Il medesimo art. 4 prevede che tali organi, ad eccezione del collegio dei professori, durino in carica tre anni e possano essere confermati consecutivamente una sola volta. Demanda, infine, a un decreto interministeriale la definizione dei limiti dei compensi spettanti ai componenti dei suddetti organi (cfr. supra).

Da ultimo, l'art. 64-bis, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, ha previsto la possibilità di rimozione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previa diffida, degli organi delle istituzioni AFAM anche nella ipotesi di "dissesto finanziario, quando la situazione economica dell'istituzione non consenta il regolare svolgimento dei servizi indispensabili ovvero quando l'istituzione non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi" (le ulteriori due ipotesi di rimozione sono quella di gravi o persistenti violazioni di legge e quella di impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi o dei servizi indispensabili dell'istituzione).

Nel documento Schede di lettura (pagine 26-29)