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Articolo 27, comma 11 (emendamento 27.2200)

Nel documento DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2016 (pagine 77-80)

(Rifinanziamento fondo per la produzione bieticolo-saccarifera)

Il nuovo comma 11 aggiunto all'articolo 27 del'A.S. 2111

dall'emendamento 27.2000 approvato nel corso dell'esame in sede

referente rifinanzia il fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia, per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa dell'Unione europea.

Si tratta di un fondo costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge

10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

Il rifinanziamento vale per gli anni 2016 e 2017, con importi diversi. Per il 2016, è di 1 milione di euro; per il 2017, di 4 milioni di euro. Ai corrispondenti oneri si provvede utilizzando il fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d) del

decreto-legge 66/2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla legge 89/2014.

Si ricorda che l'articolo 49 del decreto-legge 66/2014 concerne il riaccertamento dei residui passivi nonché della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di

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residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013. In particolare, la lettera d) del comma 2 di tale articolo riguarda i residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali e stabilisce che, con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti in relazione ai residui eliminati.

Articolo 28

(Rafforzamento dell’acquisizione centralizzata)

L’articolo 28 contiene numerose disposizioni che intervengono sulla normativa riguardante la centralizzazione degli acquisti pubblici. Tali interventi sono principalmente finalizzati a rafforzare il ricorso alle convenzioni attraverso differenti modalità, come la limitazione delle deroghe all’obbligo di approvvigionarsi tramite le convenzioni, che vengono disapplicate per il triennio 2017-2019, e alle quali viene comunque imposto un limite minimo di prezzo (comma 1).

Viene anche esteso l’ambito dei soggetti obbligati a forme di acquisto centralizzato, con riguardo agli enti di previdenza e alle agenzie fiscali (comma 2), a tutte le stazioni appaltanti (commi 3-5) ed agli enti locali (comma 6). L’utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip viene esteso anche ai lavori manutentivi (comma 10).

La norma punta altresì ad incrementare l’utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni per gli acquisti pubblici (commi 5, 13, 14). Il mancato ricorso agli strumenti Consip è infine disincentivato introducendo l’obbligo di motivazione nel caso di acquisti autonomi (comma 16).

Altre modifiche sono motivate da un’esigenza di semplificazione, mirando a garantire celerità e tempestività per i piccoli acquisti (commi 7, 8 e 9), oppure di trasparenza (comma 11).

Articolo 28, comma 6-bis (em. 28.23)

(Contribuzione dei comuni alla locazione di caserme ospitate presso

proprietà private)

Il comma 6-bis, aggiunto dalla Commissione bilancio nel corso

dell’esame in sede referente, introduce, dopo il comma 4 dell’articolo 3,

del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, un comma aggiuntivo che, al fine di favorire la sicurezza pubblica, attribuisce ai comuni, appartenenti al territorio di competenza delle

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caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, la facoltà di contribuire al pagamento del relativo canone di locazione. L'articolo 3, del richiamato decreto-legge n. 95 del 2012 reca disposizioni volte a razionalizzare gli spazi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per scopi istituzionali, nonché a contenere la spesa per locazioni passive. Nell’ambito di tali disposizioni, per i contratti di locazione passiva delle pubbliche amministrazioni, è prevista la riduzione del 15 per cento del canone e la sospensione per un triennio degli adeguamenti Istat. È introdotto, inoltre, un parametro di riferimento per gli spazi ad uso ufficio e addetti a cui le pubbliche amministrazioni devono adeguarsi. Sono previste norme finalizzate a ridurre le locazioni passive, favorendo l’utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche di immobili di regioni ed enti locali a titolo gratuito, in condizione di reciprocità, e di enti pubblici non territoriali a canoni agevolati.

Articolo 29

(Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e

servizi in materia di informatica nelle pubbliche amministrazioni)

L’articolo 29 punta a rafforzare l’acquisizione centralizzata di beni e servizi in

materia informatica, prevedendo che le amministrazioni pubbliche e le società

inserite nel conto consolidato della PA debbano approvvigionarsi tramite Consip o soggetti aggregatori. Solo in casi eccezionali, e con autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, possono procedere ad acquisti autonomi. La 5a Commissione, in sede referente, ha approvato l'em. 29.5000, che apporta alcune modificazioni all'articolo in esame.

In particolare, il comma 1 viene modificato specificando che i beni e servizi, all'ottimizzazione e razionalizzazione dei cui acquisti sono volte le disposizioni dell'articolo in esame, sono beni e servizi "informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente". Viene modificata, conseguentemente, la rubrica dell'articolo. Dopo il comma 1, è stato inserito il comma 1-bis, nel quale si prevede che l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predisponga il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano recherà, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi e individuerà beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.

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E' modificato il comma 2 nel senso che viene articolato il procedimento concernente gli approvvigionamenti di cui al comma 1, in relazione al quale, nel testo originario, ci si limitava a prevedere che Consip S.p.A. o il soggetto aggregatore interessato acquisissero il parere vincolante di Agid sui parametri di qualità e di prezzo dei beni e servizi oggetto della richiesta di approvvigionamento.

In particolare, Consip S.p.A. o il soggetto aggregatore programmano gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività in coerenza con la domanda aggregata di cui al Piano predisposto da Agid. Agid, Consip e i soggetti aggregatori propongono alle amministrazioni e alle società di cui al comma 1 iniziative e misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa.

Viene modificato il comma 3 nel senso che l'obiettivo di risparmio di spesa del 50%, rispetto alla spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015 - al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale predisposto dall'Agid - è posto per la fine del triennio 2016-2018.

Sono operate alcune esclusioni dal raggiungimento di detto obiettivo: le società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, Consip S.p.A. per le prestazioni e i servizi erogati dalle stesse società, l'amministrazione della giustizia in relazione al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari.

Si prevede che i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame siano utilizzati dalle amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.

Viene aggiunto, in fine, il comma 7-bis (em. 29.26), ai sensi del quale si prevede

che, al fine di consentire l'interoperabilità degli enti del Servizio sanitario nazionale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, previo parere dell'Agid e della Consip S.p.A., siano definiti criteri uniformi per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Nel documento DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2016 (pagine 77-80)