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(Declinazione del pareggio di bilancio degli enti territoriali) L'articolo 35 abroga le norme relative alla disciplina del patto di stabilità

Nel documento DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2016 (pagine 111-114)

interno degli enti locali nonché quelle relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle regioni così come disciplinato dalla legge n. 190 del 2014 e introduce il conseguimento del pareggio del bilancio per gli enti locali e le regioni ovvero del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Per l'anno 2016 sono escluse dal predetto saldo le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro. Tale esclusione è subordinata al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione. Sono inoltre disciplinati il monitoraggio dei risultati, le sanzioni per mancato adempimento, le misure di flessibilità della regola del pareggio di bilancio in ambito regionale (c.d. patto di solidarietà fra enti territoriali).

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Articolo 35, comma 6 (Em. 35.2000 testo2)

(Esclusione dal saldo finanziario delle spese sostenute dagli enti

locali per edilizia scolastica)

Con l'approvazione dell'emendamento 35.2000 (testo 2) è stata

modificata la lettera a) del comma 6, dell’articolo 35 del disegno di legge in esame, nel senso di specificare che in sede di attribuzione degli spazi finanziari di cui gli enti locali necessitano per sostenere le spese relative agli interventi per l’edilizia scolastica (spese che sono escluse dal saldo individuato ai sensi del comma 3 dell’articolo in esame, nel limite massimo complessivo di 500 milioni di euro e qualora siano state effettuate a valere sull’avanzo di amministrazione o su risorse rinvenienti dal ricorso al debito) sarà attribuita massima priorità anche alle spese sostenute dai comuni a

compartecipazioni e finanziamenti della Banca europea degli investimenti destinati agli interventi di edilizia scolastica esclusi dal beneficio di cui all’articolo 48, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014.

Al riguardo, il citato art. 48, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014 aveva escluso dal saldo rilevante ai fini del vincolo del patto di stabilità interno degli enti locali, per gli anni 2014 e 2015, le spese per edilizia scolastica, nel limite massimo di 122 milioni di euro annui. Venivano demandate ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, l’individuazione dei comuni beneficiari di detta esclusione, nonché la determinazione del relativo importo.

Articolo 35, comma 6-bis (em. 35.5000)

(Investimenti immobiliari dell'INAIL)

Il comma 6-bis, introdotto in sede referente (em. 35.5000), prevede la destinazione da parte dell'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari di cui al piano di impiego dei fondi disponibili, di ulteriori 50 milioni di euro per la realizzazione delle scuole innovative. Sono posti a carico dello Stato nella misura di 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2018 fino al 2020, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL mentre le somme incassate dagli enti locali mediante la cessione delle aree di loro proprietà in favore dell'INAIL sono vincolate alla realizzazione di ulteriori fasi progettuali per la realizzazione delle scuole innovative. Per favorire la costruzione di scuole innovative si autorizza l'INAIL a reclutare un

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contingente di 20 unità di personale a valere sulle facoltà assunzionali dell'Istituto previste dalla legislazione vigente.

Articolo 35, comma 18-bis (Em. 35.2100)

(Patto di solidarietà tra enti territoriali)

Il comma 18-bis, inserito in sede referente (em. 35.2100), introduce misure di flessibilità della regola del pareggio di bilancio in ambito nazionale.

In particolare, si consente agli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali di cui al comma 3, la possibilità di richiedere, oltre alla quota già eventualmente chiesta tramite il meccanismo di solidarietà regionale previsto al comma 16, gli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Analoga possibilità è concessa agli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di cui al comma 3, comunicando gli spazi che intendono cedere nell'esercizio n corso. Tali comunicazioni vanno effettuate al MEF-Dipartimento della RGS entro il termine perentorio del 15 giugno. Entro il 10 luglio il Dipartimento della RGS aggiorna i nuovi obiettivi degli enti interessati per l'anno in corso e per il biennio successivo. In ogni caso, la somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.

Articolo 36

(Assoggettamento al regime di Tesoreria Unica delle Autorità

amministrative indipendenti)

L'articolo 36 prevede l'assoggettamento al regime di tesoreria unica

dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell’Autorità per l’energia

elettrica, il gas e il sistema idrico, dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e del Garante per la protezione dei dati personali. I

cassieri delle Autorità provvedono a versare le disponibilità liquide sulle contabilità speciali e ad adeguare l'operatività dei servizi di cassa. È previsto lo smobilizzo degli eventuali investimenti finanziari e il riversamento delle relative risorse sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. Infine si considerano assoggettabili al regime di tesoreria

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unica le autorità indipendenti che riscuotono diritti o contributi obbligatori aventi valore di tributi statali.

Articolo 37

(Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Università e degli

Enti di ricerca)

L’articolo 37 conferma per il triennio 2016-2018 l’applicazione dei criteri

- già previsti a legislazione vigente - per la determinazione annuale del

fabbisogno finanziario del sistema universitario e degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, con la finalità di mantenerne inalterata la

dinamica di crescita ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti nel prossimo triennio finanziario.

Articolo 37, comma 3-bis (Em. 37.2000)

(Esclusione delle spese per la realizzazione del Museo della Shoah

dal saldo finanziario previsto dall’articolo 35, comma 3)

Con l'approvazione dell'emendamento 37.2000, la Commissione bilancio ha inteso escludere fra le spese considerate ai fini della determinazione del saldo fra entrate finali e spese finali di cui all’articolo 35, comma 3, del disegno di legge in esame quelle dirette alla realizzazione del Museo della Shoah da parte di Roma Capitale.

Occorre peraltro precisare che detta esclusione opera a condizione che dette spese siano finanziate con ricorso all’avanzo di amministrazione o al debito, ed in ogni caso nei limiti di 3 milioni di euro.

Si rileva che l’emendamento in esame, pur riferendosi all’articolo 37, relativo al concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle università e degli enti di ricerca, si sostanzia in una deroga alla disciplina in materia di saldi finanziari degli enti locali (con specifico riguardo a Roma capitale). Quest’ultima disciplina è recata all’articolo 35, al quale si potrebbe valutare di riferire, ratione materiae, l’emendamento in esame.

Nel documento DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2016 (pagine 111-114)