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Articolo 25, commi 5-bis e 5-ter

Nel documento DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2016 (pagine 68-72)

(Contributi per biblioteche per ciechi o ipovedenti)

L’emendamento 25.5000 (testo 2), inserendo i commi 5-bis e 5-ter nell’articolo 25, incrementa di 2 milioni di euro il contributo, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, in favore della Biblioteca italiana per i

ciechi “Regina Margherita” di Monza. Il contributo è attualmente

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In secondo luogo, assegna alla Biblioteca italiana per ipovedenti “B.I.I.

Onlus” un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e

2018.

Articolo 26

(Misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione connesse agli

stati di emergenza)

L’articolo 26 contiene disposizioni finalizzate a disciplinare la concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato – nel limite massimo di 1.500 milioni di euro - ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza (commi 1 e 2)

Al soggetto beneficiario del finanziamento agevolato è attribuito un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, pari all'importo ottenuto sommando al capitale gli interessi dovuti e le spese. Le modalità di fruizione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 (commi

3-6).

L'emendamento 26.2000, inserito in sede referente, al comma 4

specifica che l'ammontare del finanziamento è da erogare al netto di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità. Al comma 6 con riferimento al monitoraggio dell’andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio da parte del MEF si dispone che il predetto Ministero comunichi al Dipartimento della Protezione Civile, entro il termine del 31 marzo, l'esito della verifica in esame.

Infine, sono aggiunti (con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 26.2000) all'articolo 26 i commi 7-bis e 7-ter che per

gli anni 2016 e 2017 autorizzano i Comuni del cratere del sisma del 6 aprile 2009 a prorogare o rinnovare i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale. A tali proroghe non si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, anche nel caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Ai predetti oneri si provvede con l'utilizzo delle somme stanziate nella legge n. 190 del 2014 alla tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualifica.

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Articolo 26, commi 7-bis - 7-quinquies (Em. 26.2200)

(Assegnazione di personale negli Uffici Speciali per la ricostruzione

in Abruzzo)

Con l'approvazione dell'emendamento, si proroga di un ulteriore triennio

l'assegnazione di 25 unità di personale a tempo determinato nei due Uffici speciali per la ricostruzione a seguito del sisma in Abruzzo, competenti rispettivamente uno per la città de L'Aquila e uno per gli altri comuni del cratere, di cui all'articolo 67-ter, comma 2 del decreto-legge n. 83 del 2012 (comma 7-bis e 7-ter). I commi 7-quater e 7-quinquies recano le norme di copertura degli oneri.

Articolo 26, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater (Em. 26.2100)

(Zone terremotate)

L'emendamento 26.2100 reca misure in favore delle popolazioni colpite da

terremoti. L'emendamento opera aggiungendo all'articolo 26 tre nuovi

commi, 7-bis, 7-ter e 7-quater. Il nuovo comma 7-bis apporta una serie di

modifiche al decreto-legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla

legge 122/2012. Il nuovo comma 7-ter dell'articolo 26 novella l'articolo 10 del decreto-legge n. 83/2012, a sua volta convertito con modificazioni

dalla legge 134/2012. Il nuovo comma 7-quater dell'articolo 26, stanzia alcune somme per la ricostruzione in Emilia-Romagna e in Lombardia (come si vedrà più avanti).

Il nuovo comma 7-bis introdotto dall'emendamento 26.2100 modifica gli articoli articoli 1, 4 e 5 del decreto-legge 74/2012, a suo tempo adottato in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che interessarono il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

Per quanto riguarda l'articolo 1 del decreto-legge 74/2012, l'emendamento in esame novella i commi 5 e 5-bis. Ai sensi del comma 5 così come

modificato dall'emendamento, i presidenti delle regioni potranno avvalersi

per gli interventi non soltanto dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi, ma anche delle strutture regionali competenti per materia. Il comma 5-bis, analogamente, con specifico riferimento alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, prevede che i rispettivi Presidenti, in qualità di Commissari Delegati, possano delegare le funzioni loro attribuite in favore delle popolazioni terremotate non soltanto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui

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rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi per la ricostruzione, ma anche alle strutture regionali competenti per materia. Per quanto concerne invece l'articolo 4 del decreto-legge 74/2012, l'emendamento 26.2100 crea un nuovo comma, 5-ter, che consente ai Presidenti delle Regioni di destinare una quota delle risorse per la ricostruzione anche ad interventi di riparazione di edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali ed individuati come cappelle private. Passando all'articolo 5 del decreto-legge 74/2012, dedicato alle scuole delle zone terremotate, si introduce un nuovo comma,

1-ter, per effetto del quale i Presidenti delle Regioni, entro determinati

limiti indicati dalla disposizione stessa, possono destinare parte delle risorse alla realizzazione di di interventi di miglioramento sismico su edifici scolastici o asili e per università che abbiano riportato danni lievi.

Passando alle novelle relative al decreto-legge 83/2012 (Misure urgenti per

la crescita del Paese) introdotte dal nuovo comma 7-ter inserito dallo emendamento 26.2100, esse intervengono sull'articolo 10 del decreto-legge, che reca Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, aggiungendovi tre nuovi commi: 4-bis, 4-ter e 4-quater. Con il comma 4-bis, si consente l'utilizzo a titolo gratuito a favore delle amministrazioni pubbliche degli edifici temporanei destinati ad attività scolastiche e/o uffici pubblici nonché delle relative aree di sedime e pertinenziali e dei prefabbricati modulari abitativi. Tale consenso sarà dato da commissari delegati. Secondo il nuovo

comma 4-ter, i commissari delegati provvedono altresì al trasferimento a

titolo gratuito dei beni immobili di cui al comma 4-bis (del quale si è appena detto) a favore delle amministrazioni pubbliche di riferimento. Il

comma 4-ter dispone anche che i trasferimenti in questione avvengano

mediante atti ricognitivi con esenzione da effetti fiscali. Il nuovo comma 4-quater proroga al 31 dicembre 2016 il termine per il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza. In precedenza, tale termine era fissato al 31 dicembre 2014 dall'articolo 6-sexies del decreto-legge 43/2013, convertito con modificazioni dalla legge 71/2013. Al relativo onere di spesa si provvede per mezzo di risorse presenti sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 74/2012, convertito con modificazioni

dalla legge 122/2012.

Il comma 7-quater dell'articolo 26 destina 160 milioni di euro in favore

dell'Emilia-Romagna e 30 milioni di euro in favore della Lombardia, a completamento delle attività connesse alla ricostruzione dopo il sisma del 20 e 29 maggio 2012. Ai relativi oneri di spesa si fa fronte attraverso corrispondenti riduzioni dell'autorizzazione di spesa per il credito d'imposta

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e i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, di cui al

decreto-legge 95/2012, articolo 3-bis, comma 6, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge 95/2012, il comma 6 dell'articolo stesso autorizza una spesa massima di

450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

Nel documento DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2016 (pagine 68-72)