A) I criteri per il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell’azione penale e il rispetto del principio del giusto processo
15. L’assegnazione dei procedimenti
Come rilevato l’assegnazione dei procedimenti sia di carattere ordinario che specialistico avviene mediante criteri predeterminati di assegnazione automatica ricorrendo all’applicativo SICP.
L’assegnazione automatica avviene per tutti gli affari penali trattati dall’Ufficio (reati di cui ai registri mod.21, 21 bis, 44, nonché fatti non costituenti reato di cui al mod.45 e denunce anonime di cui al registro mod.46). La distribuzione degli affari penali avviene automaticamente anche sulla base dei turni distinti in turno affari urgenti, turno affari ordinari e turno materie specialistiche.
Parimenti per gli inerenti alla materia delle esecuzioni, attribuiti alla competenza assoluta del Procuratore e del Procuratore Aggiunto mediante turni a mesi alterni.
Quanto agli Affari Civili, fino al trasferimento ad altro Ufficio della dr.ssa Canepa restano quotidianamente suddivisi tra il Procuratore, il Procuratore Aggiunto in misura paritetica e in misura ridotta alla collega; a seguito del trasferimento alla dr.ssa Canepa subentrerà la dr.ssa Pittaluga dal 1°.1.20201 ovvero dal momento in cui avrà ottenuta l’abilitazione all’uso della Consolle civile.
15.1. Il servizio del turno affari urgenti.
Il servizio è predisposto per tutti i casi in cui è necessario il tempestivo intervento del p.m. il quale ha competenza per gli adempimenti connessi a:
1) arresti in flagranza di reato. Nel caso di celebrazione dell’udienza di convalida con contestuale direttissima valuterà se presenziare ovvero delegare un V.P.O.; in questo caso indicherà le richieste in ordine alle misure cautelari, fermo restando che il V.P.O. potrà interloquire con lui al fine di rappresentare circostanze emerse nel corso dell’udienza di convalida;
2) fermi di polizia giudiziaria;
3) arresti in flagranza e fermi di polizia giudiziaria disposti in procedimenti pendenti, assegnati anche ad altro magistrato, salvi diversi accordi con quest’ultimo;
4) sequestri (probatori e preventivi) da convalidare. Si applica quanto previsto al punto 3);
5) perquisizioni da convalidare, anche se negative;
6) omicidi, decessi e rinvenimenti di cadaveri;
7) autorizzazioni ad espianti di organi e evenienze simili;
8) rinnovi di misura cautelare ex art. 27 c.p.p.
visti e pareri relativi ai permessi di competenza del Magistrato di Sorveglianza
decisioni su istanze di dissequestro e pareri su istanze in materia cautelare relative a procedimenti già assegnati, nonché qualsivoglia altro atto urgente (ad esempio: convalida del fermo disposto dal p.m., trasmissione di copia degli atti al Tribunale del Riesame et similia) quando il magistrato titolare del procedimento non possa – per qualunque ragione – provvedere tempestivamente.
rilascio dei N.O. all'espulsione dello straniero e notizie di reato relative a detto rilascio, qualora vi sia stato immediato contatto per via breve, stante l'urgenza, con il p.m. di turno;
trattazione degli incidenti di esecuzione avanti al G.I.P. e al Tribunale in composizione monocratica o collegiale, salvo accordi con il p.m. di udienza;
partecipazione obbligatoria del p.m. alle pubbliche udienze avanti al Tribunale civile.
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Il magistrato di turno affari urgenti tratterà questi ultimi anche se la materia rientri nella competenza di un Gruppo specialistico, informando in ogni caso il collega di turno di quel gruppo e il coordinatore del medesimo53. Terminati gli adempimenti urgenti, il procedimento sarà (ri)assegnato al magistrato di turno del gruppo specialistico.
Nel caso di omicidi volontari, l’assegnazione sarà determinata al momento in cui la p.g. prenderà contatto con il magistrato del turno e non quando la comunicazione della notizia di reato sarà depositata in Procura.
Il sostituto di turno, quando lo ritiene opportuno (ad esempio: omicidio volontario, infortunio mortale o con lesioni gravi sul lavoro ed altri gravi fatti), si reca sul posto, informando tempestivamente il Procuratore o il Procuratore Aggiunto, per compiere i necessari atti d’indagine e impartire le prime direttive alla polizia giudiziaria.
Il Sostituto di turno informerà immediatamente il Procuratore o il Procuratore Aggiunto dei fatti di particolare gravità o che comunque possano suscitare particolare allarme sociale.
In caso di sovrapposizioni di affari in capo al Sostituto di turno, questi si potrà far sostituire dal Sostituto supplente, fermo restando che riserverà per sé l’incombente più oneroso e meno facilmente sostituibile. Il supplente è il Sostituto di turno subentrante.
Il turno si articola su quattro giorni, dalle ore 12.00 del lunedì alle successive ore 12.00 del giovedì e così via.
Al turno affari urgenti prendono parte tutti i magistrati dell’Ufficio.
La predisposizione dei turni è delegata alla dott.ssa Marinella Pittaluga.
Non rientrano tra gli adempimenti urgenti le richieste di perquisizioni, sequestri, tabulati del traffico telefonico, intercettazioni inoltrate dalla p.g., essendo preferibile che questi suggerimenti investigativi siano valutate dal magistrato del turno ordinario o di quello del turno specialistico a seconda della materia di causa.
15.2. Il servizio turno materie specialistiche.
Si tratta del servizio destinato alla distribuzione degli affari inerenti alle materie specialistiche.
Ciascun componente dei gruppi in questione partecipa al turno che ha cadenza mensile, tranne, per quanto già esposto, riguardo al gruppo “Reati di violenza di genere e in danno di persone vulnerabili”.
Già si è annotato che il Procuratore e il Procuratore Aggiunto partecipano, rispettivamente, ai turni del gruppo “Reati contro la p.a.” e a quello “Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno” con cadenza paritetica a quella degli altri componenti dal 1°.1.2021 in ragione del trasferimento ad altro Ufficio di due Sostituti, l’uno partecipe al primo e l’altro al secondo di questi gruppi. Prima del trasferimento il Procuratore e il Procuratore Aggiunto partecipavano ai turni nella ridotta misura del 50%.
La notizia di reato inerente alla materia specialistica sarà sottoposta al Coordinato del relativo gruppo per l’assegnazione e il monitoraggio dei carichi.
Per il resto si richiama quanto già annotato trattando i gruppi specialistici e i paragrafi dedicati alla riunione/separazioni dei procedimenti (§ 13 e ss.).
15.3. Il servizio di turno ordinario.
Il servizio riguarda l’assegnazione di tutti gli affari penali non rientranti nelle materie specialistiche e nella competenza del turno affari urgenti.
Una volta pervenuta una notizia di reato non rientrante nelle materie specialistiche, il personale dell’Ufficio Ricezione Atti la sottopone al magistrato di turno ordinario per le necessarie iscrizioni (nei registri mod.21, 21 bis, 44, 45, 46) e valutazioni. Il relativo procedimento è assegnato al magistrato di turno, salvo le eccezioni già esaminate (§ 13 e ss.:
riunioni/separazioni/seguiti/ notizie su noti per pregessi procedimenti a carico di ignoti, ecc.).
Qualora il magistrato di turno ritenga che la notizia di reato sia di competenza di un Gruppo specialistico, sarà sottoposta alla valutazione del Coordinatore di quel Gruppo. In caso di disaccordo interverrà il Procuratore, se già non Coordinatore.
Il turno si articola su quattro giorni, dalle ore 12.00 del lunedì alle successive ore 12.00 del giovedì e così via.
Al turno ordinario prendono parte tutti i Sostituti dell’Ufficio.
La predisposizione dei turni è delegata alla dott.ssa Marinella Pittaluga.
53 Quanto alla materia specialistica dei reati di violenza di genere e in danno di persone vulnerabili resta anche fermo quanto deciso col provvedimento n.prot.2824/2019.
15.4. Esame e definizione dei procedimenti a carico di ignoti tramessi con elenchi mensili.
Dopo l’introduzione del Portale Notizie di Reato (PNR) per la trasmissione dei relativi atti dalla p.g. all’Ufficio e una volta entrato a regime, il 23 settembre 2019, con direttiva rivolta alla polizia giudiziaria, si è disposto che anche gli elenchi mensili delle notizie di reato a carico di ignoti ex art.107 bis disp.att.c.p.p., fosse inoltrato attraverso il Portale NDR.
Quindi, il successivo 1 ottobre 2019 si è reintrodotta la trasmissione degli “elenchi mensili”. L’argomento è già stato trattato e qui ne sia sufficiente il richiamo (§15.7.). Allo stato, si ricorre alla trasmissione mediante “lotto” nei casi in cui siano stati commessi da ignoti i seguenti reati:
Spendita di monete false (art.453 c.p.)
Uccisione di animali (art.544 bis c.p.)
Soppressione della corrispondenza (art.616 c.p.)
Furto semplice o aggravato (artt.624, 625 c.p.)
Furto in appartamento e relative pertinenze (art. 624 bis c.p., con esclusione delle ipotesi di furto ai danni di anziani)
Furto con strappo (art.624 bis, comma 2 c.p.)
Occupazione abusiva (art.633 c.p.)
Danneggiamento (art. 635 anche nelle ipotesi di cui al comma 2 nn.1, 2, 3,4 c.p.)
Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art.638 c.p.)
Imbrattamento (art. 639 c.p.)
Resta stabilito che sono escluse dagli elenchi mensili le notizie di reato, anche se relative ad uno o più reati compresi nell’elenco di cui sopra, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
denunce rispetto alle quali sussistono - nella prospettiva delle indagini da compiere - ragioni di urgenza ovvero suscettibili di sviluppi investigativi.
denunce nelle quali siano presenti atti soggetti a convalida.
denunce per le quali sia necessario dare avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione, vuoi perché richiesto dalla stessa (art. 408 c. 2 c.p.p.), vuoi perché previsto dalla legge “per i delitti commessi con violenza alla persona” (art. 408 c. 3 bis c.p.p.) e non vi sia stata espressa rinuncia da parte dell’interessato
(come da direttiva alla polizia giudiziaria del 23 settembre 2019).
Il servizio è suddiviso tra il Procuratore e il Procuratore Aggiunto, i quali si alternano mensilmente.
15.5. Il servizio dell’esecuzione penale.
Si è già trattato dell’Ufficio Esecuzioni, dell’articolazione amministrativa e delle statistiche che ne dimostrano la produttività e i tempi di carico e definizione dei procedimenti (cfr. par.11.4.).
La materia è riservata alla competenza del Procuratore e del Procuratore Aggiunto, i quali si alternano mensilmente nell’esame e definizione dei procedimenti. E’ disposto che in caso di assenza di entrambi, eventuali urgenze vengano definite dal Magistrato di turno affari urgenti.
15.6. Il servizio Affari Civili.
La Procura, sia pure in via residuale rispetto alle tipiche e pregnanti competenze in materia penale, è anche titolare di competenze nel settore civile.
Infatti, il p.m. presso il Tribunale ordinario può altresì proporre, in via generale, giudizio di interdizione o di amministrazione di sostegno (cfr. artt. 417 e 406 c.c.), nonché ha il potere di azione sui procedimenti ex art. 333 c.c. E’
noto che con delibera del 18 giugno 2018 il CSM ha integrato la Circolare sull’organizzazione degli Uffici di Procura, prevedendo una regolamentazione per le competenze delle Procure ordinarie per gli affari civili, in particolare per ciò che attiene ai criteri di assegnazione dei procedimenti ed ai protocolli di natura organizzativa e aggiungendo all’art. 7 della Circolare un comma sesto dal seguente contenuto: “Nel progetto organizzativo il Procuratore della Repubblica individua altresì i criteri di assegnazione dei procedimenti ed i protocolli organizzativi e procedimentali degli affari civili, nel rispetto, in quanto compatibili, delle
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previsioni in materia contenute nella risoluzione prevista dall’art. 23 della presente circolare. Il Procuratore della Repubblica indica altresì le modalità per una costante interlocuzione dell’ufficio con la Procura per i minorenni sia in materia penale che in materia civile”.
Al di là della puntuale integrazione della circolare, questo Ufficio già prevedeva la regolamentazione dell’esercizio delle competenza del p.m. nella materia civile. Nel dettaglio, nella Procura opera da anni l’Ufficio Affari Civili, retto da un Direttore Amministrativo e che cura tutta la parte cosiddetta amministrativa e di segreteria, anche mantenendo i necessari rapporti con il personale del Tribunale Civile e con gli altri organi esponenti di enti interessati alla materia de quo. Il 13 settembre 2019 si è dato avvio alla Consolle civile del p.m. quale utile strumento per consentire la trattazione informatica dei procedimenti, permettendo l’apposizione dei visti e la redazione dei pareri, con conseguente risparmio di forza lavoro, posto che i fascicoli non sono più materialmente trasferiti dal personale dalla sede del Tribunale Civile agli uffici della Procura. L’applicativo è installato sulle postazioni di lavoro del Procuratore, del Procuratore aggiunto, del Mag.Rif dell’ufficio, del responsabile amministrativo dell’Ufficio affari Civili e del personale destinato a sostituirlo in caso di assenze.
Prima dell’avvio della Consolle del p.m., gli Affari Civili erano attribuiti al Procuratore e al Procuratore Aggiunto, i quali li trattavano secondo un’automatica e predeterminata turnazione mensile. Dopo l’avvio della Consolle si è rimodulata la distribuzione dei procedimenti civili in essere avanti al Tribunale, per cui è previsto l’iniziativa o l’intervento del p.m., in misura giornaliera e paritetica tra il Procuratore e il Procuratore Aggiunto, cui si è affiancata un’assegnazione in quota ridotta alla dr.ssa Canepa, a cui subentrerà, in quanto trasferita ad altro Ufficio giudiziario, la dr.ssa Pittaluga dal 1°.1.20201 ovvero dal momento in cui avrà ottenuta l’abilitazione all’uso della Consolle civile.
La ridefinizione della distribuzione dei carichi degli affari civili e solo limitatamente ai contenziosi instaurati avanti al Tribunale, si è resa necessaria sia per il bisogno di adeguatamente impratichirsi nell’uso della Consolle sia perché, a causa dell’architettura dell’applicativo, si è constatato che al p.m. è richiesto un maggior tempo per definire queste incombenza rispetto a quello che occorreva per redigere pareri, apporre visti o redigere le conclusioni sui fascicoli cartacei trasmessi dal Tribunale, tenendo anche conto dell’ambito delle competenze 54.
Resta, invece, distribuita tra il Procuratore e il Procuratore Aggiunto la restante parte delle competenze del p.m. negli affari civili, mediante turnazione mensile alternata55.
Il 12.11.2018 si è concluso col Tribunale Civile il Protocollo destinato a regolare la selezione dei provvedimenti adottati dal Giudice Tutelare e da trasmettere al visto/parere del p.m., così snellendo la procedura, seppur ovviamente attenendosi alle prescrizioni normative.
Il 15 maggio 2019 è stato sottoscritto col Tribunale Civile il Protocollo d’intesa per disciplinare i rapporti e le varie forme di interlocuzione che si possono verificare nei rispettivi procedimenti in tema di violenza di genere o domestica.
54 La materia riguarda:
1) ricorsi in materi di volontaria giurisdizione, per interdizione (con nomina tutori), per inabilitazione (con nomina curatori) e per nomina di amministratore di sostegno, o formulazione di pareri e richieste nel caso tali ricorsi siano proposti da altri soggetti autorizzati;
2) pareri ed interventi nelle procedure di separazione giudiziale tra coniugi o di scioglimento degli effetti civili dei precedenti matrimoni civili o concordatari, sia consensuali che contenziose, nonché nei procedimenti ex art. 333 c.c. La materia in questione, tra l’altro, ha visto sensibilmente accresciuta, non solo sul piano quantitativo, la competenza della Procura alla luce degli interventi in tema di “convenzioni di negoziazione assistita” di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio ex art. 6 L. n. 162/2014, al cui proposito il 1° luglio 2019 sono state elaborate le
“Linee guida” in materia, consultabili dagli interessati nell’apposita area inserita nel sito internet dell’ufficio; quanto alla non necessità di presenza del PM alle udienze in tema di negoziazione assistita, si rimanda a quanto precisato sub par. “15.7.”;
3) tutti i ricorsi ex art. 330, 333 e 336 c.c. “ereditati” dalla competenza della Procura per i Minorenni a seguito della modifica dell’art. 38 disp. Att. c.c. attuata con L.
2019/2012;
4) procedure per querele di falso, che prevedono la presenza obbligatoria del PM nell’udienza di produzione e valutazione dell’atto di cui il ricorrente assume la falsità.
Quanto alla partecipazione del P.M. ad udienze civili in tema di querele di falso, si rimanda a quanti appresso specificato sub par. “15.11.”, 5) procedure per riconoscimento di maternità o paternità;
6) procedure per mantenimento di figli naturali;
7) procedure per formazione, correzione e annullamento di atti dello stato civile;
8) procedure per adozioni maggiorenni;
9) procedure per infrazioni disciplinari professionali, in particolare quelle nell’esercizio della professione forense, notarile, giornalistica, di dottore commercialista ed esperto contabile, di ingegnere ed architetto, di dottore agronomo e dottore forestale, di psicologo, di chimico, di geometra e di consulente tecnico del Tribunale;
10) procedure di nomina di curatori di eredità giacenti;
11) pareri e visti vari da redigere ed emettere nel corso delle cause civili che prevedono l’interessamento del p.m.
55 La pratica di interdizione o inabilitazione si apre con la segnalazione proveniente da privati o dall’Ufficio degli Assistenti Sociali di zona. Il ricorso predisposto dal PM viene poi inoltrato alla Segreteria che provvede alla registrazione tramite registro informatico. La stessa prassi viene seguita per le richieste di Amministrazioni di Sostegno che vengono inoltrate direttamente all’Ufficio del Giudice tutelare. Il Tribunale fissa poi l’udienza la quale viene notificata alle parti a cura del PM, ossia sempre attraverso l’Ufficio degli affari Civili. Quanto ai compiti dell’Ufficio Affari Civili, dall’elenco che segue se ne può rilevare subito la mole ed importanza: - negoziazioni assistite - Apostille e legalizzazioni sugli atti da valere all’estero - Stato Civile:Annotazioni di Stato Civile proveniente dai Comuni e inviati al Tribunale;
Richieste di provvedimenti relativi allo Stato Civile; Ordini Professionali; Comunicazioni di provvedimenti emanati dagli stessi e notificati al p.m.; Adempimenti relativi ai concorsi per notaio e magistrato ordinario; Notifica di atti giudiziari provenienti dall’Estero; Interdizioni e Inabilitazioni.
L’accordo è stato raggiunto per cercare di porre rimedio ad una serie di riscontrate criticità inerenti all’efficacia delle comunicazioni tra procedimenti civili e penali che riguardano uno stesso nucleo familiare, nello spirito ed in ottemperanza alla circolare del CSM del 10 maggio 2018, numero 214/VV/2017 (Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica), nella parte in cui (punto 7.6) prospetta – per Procure e Tribunali civili - l’obiettivo di condividere i rispettivi patrimoni informativi, disciplinando lo scambio in tempo reale delle informazioni e degli atti di reciproco interesse.
Il 1° luglio 2019 questo Ufficio ha elaborato le linee guida per l’esecuzione della legge 10 novembre 2014 n.162 in materia di negoziazione assistita, in particolare indicando le condizioni di cui le parti devono dare espressamente atto nell’accordo ai sensi dell’art.6, c.3 legge n.162/2014; la documentazione da allegare all’accordo; le modalità del deposito dell’accordo; i tempi ( ossia 3 giorni) entro i quali il p.m. avrebbe adottato il proprio provvedimento ( di nulla osta, di autorizzazione, di rigetto); i legittimati a ritirare una copia dell’accordo (l’originale restando presso l’Ufficio). Le Linee Guida sono state pubblicate anche nel sito dell’Ufficio, nell’area dedicata.
Nell’ambito delle competenze civili, i casi relativi alla materia fallimentare rimangono attribuiti alla competenza del Gruppo di lavoro “Reati di criminalità economica”, come già precisato al § 10.2.2.
15.7. Il Magistrato Referente per l’Informatica.
L’incarico è stato assolto dalla dr.ssa Chiara Canepa dal 15 settembre 2015 e rinnovato per i successivi 18 mesi nel dicembre 2018.
Si è, quindi, proposto interpello tra i magistrati dell’Ufficio per l’assunzione del nuovo incarico e, conclusa la procedura, dal 2.11.2020 il nuovo Mag.Rrif è il dr. Pier Attilio Stea.
Resta a rilevarsi che la dr.ssa Canepa ha svolto il ruolo con solerzia, capacità, totale disponibilità, e iniziativa, tanto che l’Ufficio ne ha tratto indubbio giovamento. Sia sufficiente qui richiamare i diversi progetti avviati e realizzati grazie al supporto del Mag.Rif:
l’avvio delle procedure di digitalizzazione dei fascicoli processuali, nonché l'utilizzo degli strumenti informatici al fine di creare un maggiore coordinamento tra l'ufficio di procura e l'ufficio del tribunale (sia con riferimento alla trasmissione dei fascicoli, sia con riguardo alla fissazione delle udienze, sia in ordine alla condivisione di provvedimenti tra i due uffici);
la diffusione e l’uso dell’applicativo SICIP;
la diffusione e l’uso della CONSOLLE AREA PENALE;
la realizzazione del progetto ACT (cfr. § 1.2.1.) quale strumento di comunicazione e scambio dei provvedimenti con l'ufficio GIP – GUP e con il Tribunale;
l’avvio e l’uso dell’applicativo TIAP;
l’attività di bonifica dei dati mediante l’individuazione delle cosiddette “false pendenze”, mediante la correzione degli errori materiali occorsi nella fase di iscrizione, di archiviazione o di esercizio dell'azione penale e la eliminazione dei fascicoli erroneamente pendenti, in realtà già definiti dal pubblico ministero procedente;
l’avvio del deposito telematico della CNR e dei seguiti tramite il Portale Notizie Reato;
la rimodulazione e l’integrale aggiornamento del sito Internet dell’Ufficio;
l’avvio della CONSOLLE CIVILE del p.m.;
l’installazione dell’applicativo TEAMS nel periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, nonché la predisposizione dei protocolli d’intesta con il Tribunale ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per la celebrazione delle udienze e degli interrogatori da remoto.
15.8. Le udienze avanti agli organi giudicanti.
L’art. 12 della Circolare del CSM del 16.11.2017 (riproposto nella Circolare 16.12.2020) prevede che:
“1. Il Procuratore della Repubblica definisce nel progetto organizzativo i criteri generali di individuazione del magistrato designato a svolgere le funzioni del pubblico ministero nell’udienza penale, curando, ove possibile, che sia garantito il principio della continuità di trattazione tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive.
2. Ai fini di quanto disposto dal comma 1, il Procuratore della Repubblica opera ogni opportuno e preventivo raccordo con il Presidente del Tribunale.
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3. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito, con provvedimento motivato, solo nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall’articolo 36 comma 1, c.p.p. lettere a), b),
3. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito, con provvedimento motivato, solo nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall’articolo 36 comma 1, c.p.p. lettere a), b),