A) I criteri per il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell’azione penale e il rispetto del principio del giusto processo
9. Provvedimento del Procuratore Generale in tema di avocazioni, comunicazioni ai sensi degli artt.407, comma 3 bis
9.2. Gli adempimenti esecutivi
A seguito di interlocuzioni e di riunione tra i magistrati dedicata in materia, con il provvedimento del 25 novembre 2019 si sono adottate le disposizioni per quanto necessario all’adempimento della risoluzione organizzativa del Procuratore Generale:
“Trasmetto il provvedimento in oggetto per la necessaria conoscenza e i conseguenti incombenti.
Segnalo che quanto disciplinato riguarda le comunicazioni da inoltrare al Procuratore Generale:
1) in adempimento dell’art.407, comma 3 bis c.p.p.
2) in adempimento dell’art.127 disp.att.c.p.p.
1. Le comunicazioni in applicazione dell’art.407, comma 3 bis c.p.p.
Come noto, l’art. 407 comma 3 bis c.p.p., introdotto dall’art. 1 comma 30, lett. b), della legge 23.6.2017, n. 103, prevede l’obbligo del Pubblico Ministero di dare comunicazione al Procuratore Generale di tutti i procedimenti iscritti a partire dal 3.8.2017 (momento di entrata in vigore della disposizione), qualora non abbia esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione e siano trascorsi:
3 mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari e comunque dalla scadenza dei termini di cui all’art. 415 bis c.p.p.
ovvero un ulteriore termine di 3 mesi, concesso a titolo di proroga dal Procuratore Generale, dietro richiesta del p.m.
qualora si tratti di indagini particolarmente complesse “per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l’elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese”
15 mesi, dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari e comunque dalla scadenza dei termini di cui all’art. 415 bis c.p.p. per i reati di cui al comma 2 lett.a) nn.1, 3 e 4 [ per il nostro Ufficio interessano soltanto i reati previsti al n.1, in specie quelli di cui agli artt.285,286, 422 c.p., 291 ter DPR n.43/1973]
Per l’adempimento della procedura, il Procuratore Generale ha previsto che il termine di “tre mesi” o di “15 mesi” di cui all’art.407, comma 3 bis, c.p.p. decorra:
i 3 mesi, dalla scadenza dei 6 mesi di ordinaria durata delle indagini preliminari (salvo eventuali proroghe), qualora non sia stato notificato l’avviso di cui all’art.415 bis c.p.p.
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i 15 mesi, dal compimento di 1 anno, quale termine di durata delle indagini preliminari per i reati di cui al comma 2 lett.a) nn.1, 3 e 4 [ per il nostro Ufficio interessano soltanto i reati previsti al n.1, in specie quelli di cui agli artt.285,286, 422 c.p., 291 ter DPR n.43/1973], se non sia stato ancora notificato l’avviso di cui all’art.415 bis c.p.p.
i 3 mesi o i 15 mesi [ a seconda si proceda, o meno, per i reati di cui all’ 407, comma 2 lett.a) nn.1, 3 e 4 c.p.p.], dalla
scadenza dei termini previsti per la fase di cui all’art.415 bis c.p.p., indipendentemente dall’essere i termini d’indagine scaduti.
In questi casi, sarà data comunicazione al Procuratore Generale, indicando se siano decorsi i termini senza aver dato l’avviso di cui all’art.415 bis c.p.p. ovvero se siano trascorsi dal perfezionamento di tale procedura.
Occorrerà, inoltre, anche comunicare:
- se l’attività di cui all’art.415 bis c.p. sia ancora in corso e le relative ragioni
- se si sia richiesta l’archiviazione e si sia ancora in attesa del perfezionamento delle notificazioni alla p.o. o del provvedimento del g.i.p.
- se si sia richiesta la data dell’udienza per emettere il decreto di citazione a giudizio - se il procedimento penda avanti al g.i.p. per richieste interlocutorie (incidente probatorio)
- qualsiasi altra causa che renda impossibile le determinazioni del p.m. sull’esercizio, o meno, dell’azione penale.
Qualora nel procedimento si siano succedute più iscrizioni, il termine decorrerà dall’ultima.
2. I procedimenti oggetto della comunicazione.
Come rilevato la comunicazione deve riguardare esclusivamente i procedimenti iscritti dal 3 agosto 2017.
La Procura Generale, inoltre, ha elaborato dei criteri di priorità nell’avocazione dei procedimenti (cfr. pagg.7/8 del provvedimento).
In aderenza, è previsto che la comunicazione non si inoltri per tutti i procedimenti, ma soltanto per quelli classificati prioritari dalle singole Procure del Distretto.
Richiamando, pertanto i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti elaborati da questo Ufficio, la comunicazione di cui all’art.407, comma 3 bis c.p.p. riguarderà esclusivamente:
i procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) c.p.p. se di competenza dell’Ufficio;
i procedimenti a carico di indagati sottoposti a misura cautelare personale o a misura di sicurezza provvisoria;
i procedimenti relativi ai delitti previsti dagli articoli 572 , 609 bis, 609 ter e 609 octies, 609 quater, 609, 612 bis, 612 ter, 558 bis c.p. e dagli artt.582 e 583 quinquies, c.p., aggravati dagli artt. 576, primo comma, n. 2. 576, primo comma, n. 5, 576, primo comma, n. 5.1, 577, primo comma n. 1, 577, secondo comma c.p.
i procedimenti per i reati di cui agli artt.589-590 sexies c.p.
i procedimenti per cui è prevista l’udienza preliminare e relativi:
ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale
ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
i procedimenti relativi ai delitti di cui agli artt. 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis c.p.;
i procedimenti per i reati di cui agli artt.590, comma 2-590 sexies (lesioni gravi o gravissime se commesse nell’esercizio della professione sanitaria), 590, comma 4 (lesioni gravi o gravissime, se commesse nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria), 590 bis, 590, comma 3 c.p.;
i procedimenti nei quali sono in sequestro beni in funzione della confisca di cui all’art. 240 bis c.p.;
i procedimenti relativi delitti di cui agli articoli 589 e 590 c.p. verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, commi 2, 3 e 4, 55, comma 2 c.p.
( Procedimenti inseriti nella Fascia A, intesa di priorità assoluta) Nonché:
i procedimenti relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a quattro, sempreché a citazione diretta;
i procedimenti a carico di imputati detenuti per reato diverso da quello per cui si procede e quelli nei quali l’imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
i procedimenti nei quali è contestata la recidiva ai sensi dell’art. 99 comma 4 c.p.
procedimenti nei quali siano stati disposti sequestri preventivi di beni o somme di rilevante valore, con importo soglia individuato in 50.000 Euro. La valutazione per i beni diversi dal denaro o prodotti finanziari avverrà con inevitabile approssimazione sulla base di una sommaria valutazione degli atti;
i procedimenti nei quali siano stati disposti sequestri di qualunque natura che importino spese di custodia dei beni particolarmente onerose (non rientranti in quelli a priorità assoluta per cui è prevista l’applicazione dell’art.240 bis c.p.). La valutazione avverrà con inevitabile approssimazione sulla base di una sommaria valutazione degli atti.
(Procedimenti inseriti nella Fascia B, di priorità successiva).
3. La procedura di comunicazione.
E’ quella descritta nel provvedimento, con le seguenti precisazioni.
La comunicazione sarà bimestrale e la prima data prevista è quella del prossimo 1° dicembre 2019.
Pertanto, il 1° dicembre (o, meglio, il 2 dicembre, cadendo il 1° dicembre di domenica), occorrerà inoltrare l’elenco dei procedimenti prioritari iscritti dal 3.8.2017 e con termini scaduti.
Per chiarire, il personale addetto accederà al sistema SICP e, inserendo il nome di ogni singolo magistrato, verificherà quali procedimenti prioritari siano venuti a scadenza a far tempo dal 3 marzo 2018 e fino al 30 novembre 2019.
Ed infatti, essendo richiesto di eseguire la ricerca sui procedimenti iscritti dal 3.8.2017 (ossia dall’entrata in vigore dell’art.407, comma 3 bis c.p.p.), la prima scadenza dei termini è da individuarsi al 3.3.2018 (ossia a 6 mesi dal 3.8.2017).
Quindi, il 1° febbraio 2020 si darà l’informazione sui procedimenti prioritari scaduti tra il 1° dicembre 2019 e il 31 gennaio 20120 e così via.
La procedura è quella descritta nell’allegato n.2 al provvedimento del Procuratore Generale.
Dopo che il personale addetto avrà stampato l’elenco dei procedimenti scaduti, il magistrato provvederà a controllarlo, verificando quelli che effettivamente andranno comunicati tra quelli compresi nei criteri di priorità. In particolare, il magistrato dovrà verificare che effettivamente i termini di cui all’art.407, comma 3 bis c.p.p. siano scaduti [un procedimento con termine di indagine a 6 mesi andrà comunicato una volta accertato che ulteriori 3 mesi siano decorsi; altrettanto se il termine di indagine sia di 1 anno; ma se si tratta di un procedimento di cui all’art.407, comma 2 lett.a) nn.1, 3 e 4 c.p.p., si dovranno aggiungere al termine di 1 anno previsto per l’indagine, ulteriori 15 mesi)]. Inoltre, il magistrato annoterà a penna eventuali ipotesi che possano escluderne la trasmissione (cfr.
allegato n.2 al provvedimento del P.G.; ad es.: procedimento sospeso per MAP; procedimento sospeso ex art.70 c.p.p.; art.415 bis in notifica e così via). Quindi, il magistrato sbarrerà la casella “comunicare al Procuratore Generale”, firmerà l’elenco e lo passerà al personale addetto per la procedura, anche aggiungendo informazioni utili alla valutazione dell’avocazione, le quali dovranno essere inserite dal personale in SICP, nel campo “annotazioni estese” (ad esempio, quali indagini sarebbe necessario ancora eseguire o se le indagini siano esaurite e simili). Occorrerà, quindi, per ogni singolo procedimento, liberare il relativo campo in SICP in modalità “consultazione”, previa autorizzazione del Procuratore, per consentire al Procuratore generale di prendere visione dei procedimenti scaduti e delle eventuali annotazioni inserite. Infine, si stamperà un l’elenco cartaceo dei procedimenti scaduti che sarà, poi, “scannerizzato” e trasmesso dal Procuratore all’indirizzo di posta elettronica [email protected]
Qualora il Procuratore Generale, consultato il procedimento, ritenga di avocarlo, darà comunicazione scritta al Procuratore, il quale provvederà a liberare in SICP il relativo campo in modalità “gestione” e, da quel momento, questo Ufficio non potrà più intervenire informaticamente sul procedimento.
Qualora il Procuratore Generale decida di avocare il procedimento e informi questo Ufficio si provvederà a inoltrargli anche il fascicolo cartaceo.
Qualora il Procuratore Generale non avochi il procedimento, al p.m., restando titolare del procedimento, potrà definirlo secondo le proprie determinazioni.
4. Le comunicazioni ai sensi dell’art.127 disp.att.c.p.p.
Si tratta delle comunicazioni relative a tutti i procedimenti con i termini “scaduti.
Si terrà conto dei termini delle indagini preliminari previsti, a seconda del reato, dall’art.405, comma 2 c.p.p., ossia 6 mesi o 1 anno (con gli eventuali periodi di proroga).
Egualmente, il termine di scadenza, in caso di iscrizioni che si siano succedute, va calcolato dal decorso dell’ultima.
La comunicazione sarà inoltrata con cadenza bimestrale, a far tempo dal 1° dicembre 2019 (rectius dal 2 dicembre 2019, cadendo il 1° dicembre di domenica) e riguarderà le scadenze prodottesi dal 1° ottobre 2019 al 30 novembre 2019.
Così si decide, in sintonia con la cadenza bimestrale delle comunicazioni da inviare, essendo necessario stabilire un termine iniziale dal quale verificare le scadenze dei procedimenti nella prima comunicazione.
Quindi, il 1° febbraio 2020 si darà comunicazione dei procedimenti scaduti tra il 1° dicembre e il 31 gennaio 2020 e così via.
Sarà compito del Procuratore provvedere alla trasmissione degli elenchi in questione. Anche in questo caso, il personale addetto provvederà a verificare, inserendo in SICP il nominativo di ogni singolo magistrato e per ciascuno, quali siano i procedimenti con termini di indagine scaduti nel bimestre, a stamparne l’elenco ed a sottoporlo al magistrato. Quest’ultimo apporterà per ogni singolo procedimento le annotazioni utili a far orientare il Procuratore Generale sull’opportunità, o meno, dell’avocazione, in modo che la comunicazione non sia “muta”, ma “parlata” (ad esempio: 415 bis c.p.p. in notifica; attesa data udienza; procedimento sospeso; attesa decisione sulla richiesta d’archiviazione et similia). La procedura informatica da seguire è sostanzialmente identica a quella già esaminata.
L’elenco dei procedimenti scaduti, con le annotazioni a fianco di ognuno annotate dal magistrato, sarà sottoposto al Procuratore, il quale provvederà a inoltrarlo al Procuratore Generale mediante la trasmissione del formato cartaceo, scannerizzandolo e inviandolo all’indirizzo di posta elettronica [email protected] …”.
***
L’articolazione della Procura in Gruppi di lavoro e in Uffici specializzati.
L’organizzazione strutturale della Procura prevede i Gruppi di lavoro, ossia le articolazioni composte da magistrati e dedicate alla trattazione di reati relativi a materie specialistiche, nonché Uffici specializzati, composti da magistrati e personale amministrativo o soltanto da quest’ultimo e addetti a specifiche competenze organizzative, ossia l’Ufficio di Collaborazione con il Procuratore della Repubblica, l’Ufficio Intercettazioni, l’Ufficio Spese di Giustizia, l’Ufficio Esecuzioni, l’Ufficio Affari Civili.
54 10. I Gruppi di lavoro.
L’art.4 della nuova Circolare del 16.12.2020 (già l’art.4 della Circolare del 16.11.2017) prevede che
“1. Il Procuratore della Repubblica, ai fini indicati all’art. 2, comma 1:
a) distribuisce in modo equo e funzionale gli affari tra i magistrati dell’ufficio e – ove risulti funzionale al più efficace perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli precedenti e le dimensioni dell’Ufficio lo consentano – cura la costituzione di dipartimenti, sezioni o gruppi di lavoro, modulati alla stregua degli obiettivi individuati sulla base dell’analisi della realtà criminale e nel rispetto della normativa secondaria in materia di permanenza dei magistrati nell’incarico presso lo stesso ufficio o gruppo di lavoro, nonché secondo criteri che favoriscano omogeneità e specializzazione….;
b) quando non ritiene di assumerlo direttamente, affida il coordinamento di ciascun gruppo di lavoro ad un Procuratore Aggiunto, seguendo il procedimento previsto dal successivo art. 5; qualora non sia prevista in pianta organica la presenza di uno o più Procuratori Aggiunti o non sia possibile, per specifiche ed obiettive ragioni espressamente individuate, affidare il coordinamento ad un Procuratore Aggiunto ed appaia indispensabile per il buon funzionamento dell’Ufficio, delega per lo svolgimento di tali funzioni un magistrato coordinatore; il Procuratore, quando affida il coordinamento di un gruppo ad un sostituto procuratore, motiva espressamente in ordine alle ragioni della decisione, procede preventivamente ad interpello, indica i criteri di individuazione del magistrato coordinatore e la durata dell’incarico affidato in funzione delle esigenze organizzative che lo hanno determinato, attenendosi alle modalità disciplinate nella presente circolare; l’incarico di coordinamento di un gruppo di lavoro non può avere durata superiore a due anni e non è prorogabile, salvo che per ulteriori sei mesi per specifiche ed imprescindibili esigenze di servizio;
c) provvede, con la collaborazione dei Procuratori aggiunti, e dei magistrati coordinatori nel caso di cui alla lettera b), all’efficace coordinamento fra i gruppi di lavoro, nonché all’eventuale elaborazione di protocolli investigativi ed organizzativi ed alla diffusa e costante circolazione delle informazioni relative al funzionamento dell’ufficio;
d) promuove lo svolgimento di riunioni periodiche tra i magistrati dell’ufficio ovvero dei singoli gruppi di lavoro, al fine di realizzare lo scambio di informazioni sull’andamento dell’ufficio e sui fenomeni criminali, sulle novità giurisprudenziali e le innovazioni legislative, oltre che per verificare l’andamento del servizio; la partecipazione alle riunioni periodiche costituisce per i magistrati dell’ufficio preciso onere di adempimento dei doveri funzionali; di tali riunioni è sempre redatto verbale, anche riassuntivo, conservato presso la segreteria del Procuratore o del Procuratore Aggiunto…;
f) procede all’assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro, previo interpello, secondo quanto previsto nel progetto organizzativo in vigore ed adottando in ogni caso criteri diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell’ufficio nonché la valorizzazione delle specifiche attitudini dei sostituti e la loro completa formazione professionale, anche attraverso la rotazione periodica nei gruppi di lavoro; l’interpello per l’assegnazione ai gruppi di lavoro dev’essere esteso – previa comunicazione anche in via telematica – ai magistrati destinati all’ufficio con delibera del C.S.M. che non abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per presentare la domanda;.”.
A sua volta, l’art. 7 della Circolare 16.12.2020 (come già l’art.7 Circolare 16.11.2017) stabilisce che il progetto organizzativo
“…contiene in ogni caso:
a) la costituzione dei gruppi di lavoro, ove possibile e nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea negli stessi;
b) le regole per lo svolgimento dell’interpello e i criteri da applicare per la designazione dei Procuratori Aggiunti e dei sostituti procuratori ai gruppi di lavoro, volti a garantire le esigenze di funzionalità dell’ufficio, nonché a valorizzare le specifiche attitudini dei magistrati; i criteri per la provvisoria assegnazione dei magistrati di nuova destinazione;
a) la costituzione dei gruppi di lavoro, ove possibili e nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni, e i criteri di designazione dei Procuratori Aggiunti ai gruppi di lavoro e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori ai gruppi medesimi, secondo procedure trasparenti che valorizzino le specifiche attitudini dei magistrati…
d) i compiti di coordinamento e direzione dei Procuratori Aggiunti…
l) le previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficionel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui alla delibera 13.3.2008 e successive modifiche.,..”35.
Anche l’odierno progetto organizzativo, al pari del precedente, prevede, o meglio, conferma, l’esistenza di Gruppi di lavoro specializzati nella trattazione di determinati reati e la partecipazione dei magistrati suddivisa a seconda delle attitudini professionali. I Gruppi di lavoro, infatti, permettono ai magistrati di acquisire un’esperienza professionale nei settori cui sono destinati secondo le loro rispettive attitudini professionali, di intrattenere un costante, proficuo rapporto con gli organi di polizia giudiziaria specializzati e, dunque, di realizzare un muto scambio di accrescimento culturale, nonché una più adeguata risposta ai fenomeni criminali oggetto delle materie trattate.
L’obiettivo perseguito consiste nel conseguire un’affinata efficacia delle indagini, una rapida definizione dei procedimenti e, quindi, di partecipare alla fase del giudizio con gli idonei strumenti di conoscenza specialistica.
35 “E’ stabilito il termine massimo di permanenza di dieci anni nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro per i magistrati che svolgono funzioni:… nelle procure della Repubblica composte da magistrati in numero superiore a otto unità compreso il procuratore della Repubblica” (art.2, Regolamento in materia di permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio alla luce della modifica introdotta dal D.L.vo 160 del 30 gennaio 2006 come modificato dalla Legge 30 luglio 2007, n. 111. Delibera di Plenum in data 13 marzo 2008, come modificata in data 11 febbraio 2015).
10.1. La precedente previsione dei Gruppi di lavoro, la relativa suddivisione dei magistrati e degli affari trattati dal Procuratore e del Procuratore Aggiunto.
Prima dell’accorpamento degli Uffici inquirenti di Mondovì e Saluzzo a quello di Cuneo avvenuto il 13 settembre 2013,
“la Procura di Cuneo era composta da un Procuratore e cinque Sostituti; l’assegnazione del lavoro era organizzata sulla base di tre turni (specialistico, urgenza e ordinario) ed erano stati creati settori specializzati corrispondenti alle tipologie di reato più importanti… Se prima dell’accorpamento si poteva parlare di un criterio di assegnazione per materie specialistiche, raggiungendo dopo il settembre 2013 un organico di 12 magistrati ( allo stato attuale ridotto, a seguito della revisione degli organici, a 11 magistrati di cui un procuratore, un procuratore aggiunto e nove sostituti) è divenuta operativa la regola del divieto di permanenza ultradecennale nello stesso incarico (art. 19 D L.vo 160/06) ; dal 13 settembre 2013 è iniziato a decorrere il relativo termine e si può conseguentemente parlare della istituzione di veri e propri gruppi . In seguito con l’ordine di servizio 23/15 del 19 novembre 2015, trasmesso al Procuratore Generale in pari data e al Consiglio Giudiziario di TORINO in data 25.11.2015, è stata formalizzata, semplificata e precisata la divisione in 6 gruppi ( a parte le diffamazioni a mezzo stampa affidate al procuratore e al procuratore aggiunto, già responsabili dei rapporti con la stampa ); si è provveduto cioè ad una razionalizzazione e semplificazione della divisione per materia tenendo conto delle dimensioni dell’ufficio e della necessità di assicurare una discreta rappresentanza numerica a ciascun gruppo. Ovviamente all’interno dei gruppi il criterio di assegnazione rimane quello automatico in base al giorno di ricezione della notizia con rotazione mensile fra i vari componenti e con visto del procuratore o del procuratore aggiunto all’atto dell’arrivo della notizia di reato, controllo imprescindibile per seguire i flussi in entrata nelle varie materie... Le linee fondamentali della distribuzione del lavoro fra i magistrati (la divisione dei compiti del 2013 sulla base dei criteri già in vigore a Cuneo e l’istituzione di veri e propri gruppi nel novembre 2015) sono state ulteriormente modificate per adattarsi alle esigenze dell’ufficio – trasferimenti di alcuni colleghi ma anche incrementi delle segnalazioni in alcune materie ; da segnalare l’aumento di una unità nel gruppo 5 (fasce deboli) che ha registrato il maggior carico di lavoro nell’ultimo periodo; in tale ultimo gruppo sono confluiti nel 2015 i compiti delle due materie specialistiche relative a reati in ambito familiare e reati sessuali nonché tutti i 612 bis c.p. ulteriormente modificate per adattarsi alle esigenze dell’ufficio – trasferimenti di alcuni colleghi ma anche incrementi delle segnalazioni in alcune materie ; da segnalare l’aumento di una unità nel gruppo 5 (fasce deboli) che ha registrato il maggior carico di lavoro nell’ultimo periodo; in tale ultimo gruppo sono confluiti nel 2015 i compiti delle due materie specialistiche relative a reati in ambito familiare e reati sessuali nonché tutti i 612 bis c.p.3; per questo motivo attualmente è l’unico gruppo ad
“la Procura di Cuneo era composta da un Procuratore e cinque Sostituti; l’assegnazione del lavoro era organizzata sulla base di tre turni (specialistico, urgenza e ordinario) ed erano stati creati settori specializzati corrispondenti alle tipologie di reato più importanti… Se prima dell’accorpamento si poteva parlare di un criterio di assegnazione per materie specialistiche, raggiungendo dopo il settembre 2013 un organico di 12 magistrati ( allo stato attuale ridotto, a seguito della revisione degli organici, a 11 magistrati di cui un procuratore, un procuratore aggiunto e nove sostituti) è divenuta operativa la regola del divieto di permanenza ultradecennale nello stesso incarico (art. 19 D L.vo 160/06) ; dal 13 settembre 2013 è iniziato a decorrere il relativo termine e si può conseguentemente parlare della istituzione di veri e propri gruppi . In seguito con l’ordine di servizio 23/15 del 19 novembre 2015, trasmesso al Procuratore Generale in pari data e al Consiglio Giudiziario di TORINO in data 25.11.2015, è stata formalizzata, semplificata e precisata la divisione in 6 gruppi ( a parte le diffamazioni a mezzo stampa affidate al procuratore e al procuratore aggiunto, già responsabili dei rapporti con la stampa ); si è provveduto cioè ad una razionalizzazione e semplificazione della divisione per materia tenendo conto delle dimensioni dell’ufficio e della necessità di assicurare una discreta rappresentanza numerica a ciascun gruppo. Ovviamente all’interno dei gruppi il criterio di assegnazione rimane quello automatico in base al giorno di ricezione della notizia con rotazione mensile fra i vari componenti e con visto del procuratore o del procuratore aggiunto all’atto dell’arrivo della notizia di reato, controllo imprescindibile per seguire i flussi in entrata nelle varie materie... Le linee fondamentali della distribuzione del lavoro fra i magistrati (la divisione dei compiti del 2013 sulla base dei criteri già in vigore a Cuneo e l’istituzione di veri e propri gruppi nel novembre 2015) sono state ulteriormente modificate per adattarsi alle esigenze dell’ufficio – trasferimenti di alcuni colleghi ma anche incrementi delle segnalazioni in alcune materie ; da segnalare l’aumento di una unità nel gruppo 5 (fasce deboli) che ha registrato il maggior carico di lavoro nell’ultimo periodo; in tale ultimo gruppo sono confluiti nel 2015 i compiti delle due materie specialistiche relative a reati in ambito familiare e reati sessuali nonché tutti i 612 bis c.p. ulteriormente modificate per adattarsi alle esigenze dell’ufficio – trasferimenti di alcuni colleghi ma anche incrementi delle segnalazioni in alcune materie ; da segnalare l’aumento di una unità nel gruppo 5 (fasce deboli) che ha registrato il maggior carico di lavoro nell’ultimo periodo; in tale ultimo gruppo sono confluiti nel 2015 i compiti delle due materie specialistiche relative a reati in ambito familiare e reati sessuali nonché tutti i 612 bis c.p.3; per questo motivo attualmente è l’unico gruppo ad