A) I criteri per il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell’azione penale e il rispetto del principio del giusto processo
13. Criteri di assegnazione, predeterminati e automatici, nel caso di precedenti, riunioni, separazioni
A seguito di discussione sul tema tra tutti i magistrati, si sono adottati i criteri che devono presiedere a questi casi.
13.1. Criteri generali.
I criteri da seguire sia per l’assegnazione del procedimento da iscrivere quando emerga un precedente già pendente sia per riunire procedimenti già instaurati si devono ispirare all’esigenza di una valutazione conforme sulla scelta dell’esercizio, o meno, dell’azione penale e quella di una trattazione tempestiva del procedimento.
I presupposti dell’assegnazione o della riunione in virtù di un precedente si collegano direttamente ai parametri stabiliti dal codice di rito:
- la connessione ai sensi dell’art. 12 e dell’art.16 c.p.p.;
- il collegamento ai sensi dell’art. 371, comma 2 lett. b) e c), c.p.p.
Ai fini della riunione di un procedimento da iscrivere con un precedente già esistente o della riunione tra procedimenti già instauratisi, occorre anche che siano espressamente chiariti e predeterminati i criteri utili a stabilire quando – e fino a quando - un procedimento debba intendersi pendente.
E, dunque, si intendono pendenti i procedimenti:
a) iscritti nel registro mod. 21 per i quali:
1) non sia stata richiesta l’archiviazione e non si trovino nella sottofase di cui all’art. 415 bis c.p.p. ; 2) non sia stata esercitata l’azione penale;
b) iscritti nel registro al mod. 21-bis, per i quali non sia stata presentata la richiesta di archiviazione ovvero non sia stata richiesta la data di fissazione dell’udienza dibattimentale;
c) iscritti nel registro al mod. 44, per i quali non sia stata presentata richiesta di archiviazione (e sarà sempre valutabile la possibilità di revocare la richiesta d’archiviazione);
d) iscritti nel registro mod. 45 e non ancora archiviati (e sarà sempre valutabile il “recupero” del fascicolo archiviato);
e) iscritti a mod. 46, non ancora archiviati ex art. 5 reg. es. c.p.p.
13.2. Riunione con precedente procedimento per connessione, collegamento, medesima notizia di reato.
Si procederà a riunione con precedente procedimento già instaurato o a riunione per ragioni di connessione, collegamento e qualora emergano plurime iscrizioni per la medesima notizia di reato.
Poiché la riunione del procedimento a precedente già instaurato e la riunione tra procedimenti seguono le regole di cui agli artt.12, 16, 371, comma 2 lett b) e c) c.p.p. e poiché queste ultime troveranno applicazione per le vicende trattate dai procedimenti, indipendentemente dai registri di iscrizione, qualora i procedimenti non siano iscritti nel medesimo registro, si dovrà prima procedere a trasferire tutte le iscrizioni nel registro mod.21 ( o 21 bis) ovvero in quello mod.44 (in caso di iscrizioni presenti nel mod.45) e, quindi, a riunire i procedimenti. A disposta riunione, sarà assegnatario del
49 “Tali investigazioni, volte ad acquisire elementi di prova utilizzabili, si pongono, peraltro, fuori delle indagini preliminari, appunto in quanto sfornite di pregressa notitia criminis, sicchè l'accusa non può procedere - sulla sola base di una denuncia anonima o confidenziale, non inseribile in atti ed inutilizzabile- a perquisizioni, sequestri, intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità.” (Cass., Sez. IV, sent. n. 30313, 17/5/2005 Cc.- dep. 10/8/2005; poi ribadito incidentalmente dalle SSUU, sent. n.
25932/ 2008 e ripreso da altre pronunce, tra cui, da ultimo, Cass., Sez.VI, 22/4/2016, Morico ).
procedimento il magistrato già titolare di quello in cui è pervenuta per prima la notizia di reato, a prescindere dal momento della iscrizione e dal registro in cui la CNR era stata iscritta, con provvedimento di riassegnazione del Procuratore o del Procuratore aggiunto o del Coordinatore del Gruppo di lavoro se la riunione avverrà tra reati di competenza specialistica o tra questi e quelli di competenza ordinaria.
Quindi:
a) per i procedimenti trattati tutti dal medesimo Gruppo di lavoro ovvero per quelli tutti di materia ordinaria, la riunione avverrà nel procedimento in cui è pervenuta per prima la notizia di reato;
b) per procedimenti rientranti in un Gruppo di lavoro e nella materia ordinaria, prevarrà la materia specialistica e saranno uniti e assegnati al Magistrato del Gruppo di lavoro;
c) per procedimenti rientranti in diversi Gruppi di lavoro troveranno applicazione i principi di cui all’art. 16 c.p.p., salvo che per la specificità del reato trattato o dello stato delle indagini preliminari si debba provvedere diversamente; in questo caso saranno i Coordinatori a decidere;
d) per procedimenti rientranti in diversi Gruppi di lavoro e nella materia generica, la riunione avverrà a uno dei Gruppi di lavoro e, tra questi, troveranno applicazione i criteri di cui all’art.16 c.p.p. Potrà, in ogni caso, procedersi a coassegnazione (cfr. oltre).
13.2.1 Procedimento.
Il magistrato che ravvisi ragioni per richiedere la riunione del proprio procedimento ad altro ovvero per riunire al proprio procedimento altro procedimento, sentito il collega e acquisitone il consenso o il dissenso, trasmette i fascicoli al Procuratore (se i procedimenti siano di natura ordinaria) o al Coordinatore del Gruppo (se uno o entrambi di materia specialistica) che, se concorda, dispone la riunione, mentre, in caso contrario, restituisce i fascicoli.
In caso di riunione, la Segreteria del Magistrato risultato unico assegnatario provvederà alle necessarie incombenze.
I magistrati potranno anche chiedere in visione i fascicoli per le ulteriori valutazioni specificando le ragioni della richiesta.
I fascicoli saranno trasmessi previa valutazione del Magistrato assegnatario; in questi casi, a seguito di interlocuzione, il Procuratore (se i procedimenti siano di natura ordinaria) o il Coordinatore del Gruppo (se uno o entrambi di materia specialistica) potrà disporre la coassegnazione.
13.3. Assegnazione per precedente.
E’ possibile che all’atto della valutazione della notizia di reato, il pubblico ministero di turno (ordinario o specialistico) accerti che risultino procedimenti già instaurati e relativi allo stesso fatto ovvero a fatti connessi o collegati. In questo caso, essendo evidente che il procedimento in corso di iscrizione sia assegnato al Magistrato titolare del procedimento già iscritto per ovvie evidenze di uniformità nelle scelte delle determinazioni da assumere nell’esercizio o meno dell’azione penale:
- qualora si tratti di una notizia di reato relativa allo stesso fatto per cui è già instaurato un procedimento, il magistrato di turno (ordinario o specialistico) trasmetterà la cnr al collega assegnatario del precedente, il quale provvederà all’iscrizione e alla successiva riunione;
- qualora si tratti di notizia di reato che presenti profili di connessione o di collegamento con precedenti procedimenti, il magistrato di turno (ordinario o specialistico) provvederà all’iscrizione per poi trovare applicazione i criteri sopra esposti in materia di riunione dei procedimenti.
13.4. Casi particolari (procedimenti pendenti in fasi diverse; procedimenti di competenza del Gruppo dei reati di violenza di genere; procedimenti per calunnia o falsa testimonianza instauratisi a seguito di trasmissione degli atti del giudicante; procedimenti instaurati dietro richiesta di trasmissione di atti al giudicante;
procedimenti restituiti o regrediti).
Quanto ai procedimenti pendenti in fasi differenti, qualora sopraggiunga una notizia di reato a carico di indagati noti e relativa (quale sviluppo di indagine) ad un precedente procedimento nei confronti di “ignoti” già archiviato, se il fatto sia il medesimo si procederà a iscrivere nel registro mod.21 il procedimento già iscritto a mod.44 e il magistrato che ebbe a trattare il procedimento a carico di ignoti sarà l’assegnatario della vicenda; se, invece, si tratti di notizie di reato a carico di indagati noti e relative a più procedimenti ignoti archiviati, una volta iscritti nel reg.mod.21 i procedimenti già iscritti nel
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reg.mod.44 e riuniti tutti i procedimenti, per l’assegnazione a un unico magistrato saranno applicati i criteri di cui all’art.
16 c.p.p.
Quanto ai procedimenti di competenza del Gruppo dei reati di violenza genere:
a) tutte le notizie di reato di competenza del gruppo e relative a reati in ipotesi commessi nell'ambito di nuclei o relazioni familiari, affettive o para familiari verranno assegnate - previa valutazione del Procuratore o Procuratore Aggiunto - ad un unico magistrato, ovvero al p.m. che ha avuto in carico la prima notizia di reato riguardante lo stesso nucleo, a prescindere che si tratti di procedimento tuttora in indagini ovvero chiuso per archiviazione o già approdato alla fase dibattimentale50. Valuterà poi il p.m. assegnatario se procedere unitariamente o meno a seconda delle situazioni processuali;
b) laddove, all’arrivo di una notizia di reato con le caratteristiche di cui sopra, si constati che erano già stati iscritti in precedenza diversi fascicoli in carico a PM diversi, si procederà ad assegnare il nuovo procedimento al p.m.
titolare del fascicolo con maggiori possibilità di progressione (il più recente ovvero quello nel quale è stata esercitata l'azione penale e così via);
c) i procedimenti relativi a medesimo indagato, ma con persone offese diverse e non appartenenti al medesimo nucleo familiare o para familiari verranno assegnati - previa valutazione del Procuratore o Procuratore Aggiunto- al p.m. che ha avuto in carico le precedenti notizie di reato riguardanti lo stesso soggetto, nei casi in cui, tenuto conto del tempo intercorso e dello stato dei precedenti procedimenti, risulti utile e rispondente a criteri di economia ed efficacia processuale ed operativa la trattazione da parte del p.m. già titolare dei precedenti fascicoli;
d) laddove, per effetto di assegnazione ai sensi dei punti precedenti51, il fascicolo specialistico venga assegnato ad un p.m. impossibilitato, per assenza o altra causa, ad una tempestiva valutazione del procedimento ed alle determinazioni previste dall’ art.362, comma 1 ter c.p.p. , si provvederà alla coassegnazione per gli incombenti ritenuti urgenti al p.m. di turno del gruppo.
Qualora a seguito di notizie di reato ovvero di trasmissione degli atti disposta dal giudice, i procedimenti per calunnia o falsa testimonianza saranno assegnati al magistrato titolare del procedimento dal cui sviluppo anche processuale siano emersi i reati in questione.
In caso di richiesta di trasmissione di atti alla Procura formulata in udienza per nuove ipotesi di reato diverse da quelle testé esaminate, il procedimento sarà assegnato al magistrato che abbia fatto richiesta.
I procedimenti inviati ad altra Autorità Giudiziaria e successivamente restituiti, nonché quelli regrediti a fase processuale/procedimentale anteriore, saranno assegnati al magistrato già precedentemente assegnatario. Qualora il magistrato non presti più servizio presso l’ufficio saranno assegnati secondo i criteri ordinari.
13.5. Separazione del procedimento; astensione.
Sono assegnati al magistrato titolare del procedimento originario anche quelli instaurati a seguito di provvedimento di separazione, quantunque relativi a tipologie di reati di competenza di altro magistrato.
In questi casi si informerà il Coordinatore del Gruppo di lavoro che valuterà l’opportunità di una coassegnazione con un magistrato che tratta la specifica tipologia di reato.
In caso di richiesta di astensione accolta il procedimento sarà riassegnato al magistrato di turno ordinario o specialistico del periodo immediatamente seguente.
13.6. L’assegnazione di singoli atti.
Prevede l’art. 11 della Circolare 16.11.2017 che “L’assegnazione di singoli atti è di regola disposta solo nei procedimenti trattati personalmente dal Procuratore della Repubblica o assegnati ai Procuratori aggiunti, secondo i criteri stabiliti nel progetto organizzativo”. La Circolare 16.12.2020 ha innovato l’art.10 stabilendo che, in questi casi “è disposta con provvedimento motivato in ragione di specifiche esigenze organizzative”
50 Col solo limite della sentenza irrevocabile.
51 E quindi al di fuori dell’ambito di competenza del P M di turno urgenza.
Si ritiene di non prevedere l’esercizio di tale facoltà, in quanto l’eventuale esigenza potrà trovare adeguata soluzione nella coassegnazione secondo i criteri previsti, così dando opportuno riconoscimento all’autonomia e alle prerogative del magistrato.
Potrà essere disposta l’assegnazione di singoli atti in caso di impedimento del magistrato assegnatario o col suo consenso (art.10 Circolare 16.11.2017 e Circolare 16.12.2020). In ogni caso l’assegnazione di singoli atti va effettuata nel rispetto della sfera di autonomia funzionale e operativa del magistrato, in modo da non compromettere la dignità delle funzioni dallo stesso esercitate.
13.7. Coassegnazione; assegnazione al Procuratore.
La coassegnazione segue le regole previste dall’art. 10, commi 1, 2 e 3 della Circolare 16.11.2017, nonché delle modifiche apportate al testo dalla Circolare 16.12.2020.
Il Procuratore, con provvedimento adeguatamente motivato, potrà disporre la coassegnazione, in aggiunta al Sostituto individuato sulla base dei criteri automatici, sentito quest’ultimo, anche ad altri Sostituti in ragione della complessità e delicatezza del procedimento e nel caso in cui siano interessati al procedimento più Gruppi ovvero per una pregressa esperienza degli stessi Magistrati in vicende analoghe o connesse o collegate, già definite, o comunque per ragioni di economia processuale. Il Procuratore, con provvedimento adeguatamente motivato, potrà coassegnare a se stesso, in aggiunta al Sostituto individuato sulla base dei criteri automatici e sentito quest’ultimo, la trattazione di procedimenti penali di particolare rilievo con riferimento alla complessità e delicatezza dell’oggetto, alla qualità dei soggetti coinvolti, sia come indagati che come persone offese, e alla gravità dell’allarme sociale provocato dai relativi reati.
La coassegnazione, di regola, è effettuata al momento dell’assegnazione e con provvedimento motivato.
La coassegnazione in una fase successiva sarà ugualmente adeguatamente motivata.
In caso di coassegnazione di procedimenti tutti gli atti devono essere concordati tra i coassegnatari e i provvedimenti conclusivi delle indagini dovranno essere sottoscritti da tutti i magistrati coassegnatari.
La coassegnazione può riguardare anche il compimento di singoli atti (art. 10, comma 2, Circolari 16.11.2017 e 16.12.2020), sebbene debba trattarsi di eccezioni che dovranno essere adeguatamente motivate.
Rimane fermo il potere attribuito dal D.L.vo n.106/2006 (nonché dall’art. 10 co. 1, sec. per. Circolare 16.11.2017 e Circolare 16.12.2020) di assegnazione del procedimento al Procuratore che andrà esercitato con provvedimento adeguatamente e specificamente motivato, dando atto delle ragioni dell’esercizio di tale potere.
Egualmente si stabilire nel caso in cui il Procuratore coassegni a se stesso e al Procuratore aggiunto o a un Sostituti il procedimento.
Presso la Segreteria del Procuratore si è istituito un registro con l’indicazione dei procedimenti assegnati dal Procuratore a se stesso, tranne quelli di cui diventi titolare a seguito della partecipazione ai turni affari urgenti o a quelli del gruppo specialistico dei reati contro la p.a. o quelli di cui all’art.107 bis disp.att.c.p.p.( cosiddetti “elenchi ignoti” assegnati automaticamente al Procuratore e al Procuratore Aggiunto in alternanza mensile), consultabile da tutti i magistrati. Ad oggi, la facoltà di assegnazione esclusiva del procedimento al Procuratore nei termini sopra indicati non è stata esercitata, né, invero, si prevede di esercitarla nel futuro, salvo casi eccezionali e che, per ragioni istituzionali e di tutela dell’Ufficio, lo richiedano.
14. Supplenze, assegnazioni ed applicazioni per contenere criticità organizzative (in adempimento della