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CAPITOLO II: IL NUOVO ART 625-TER DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE: LA RESCISSIONE DEL GIUDICATO

2. I presupposti della rescissione del giudicato

2.1. L’assenza dell’imputato

Il presupposto intorno al quale ruota l’intera struttura del nuovo rimedio restitutorio è che «si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo (…)», evidentemente, «sulla base di una errata valutazione dei presupposti stabiliti dall’art.420-bis c.p.p.95», così come introdotto dalla legge n. 67 del 2014.

Con tale riforma – come già visto in precedenza – il legislatore italiano, adeguandosi alle indicazione provenienti a livello sovranazionale, ha espunto definitivamente dall’ordinamento l’istituto della contumacia e ha riscritto i presupposti per la celebrazione del processo in assenza, introducendo, inoltre, la sospensione del

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Espressione usata da M.BARGIS , La rescissione del giudicato ex art. 625-ter

c.p.p.: un istituto da rimediare, cit., p.163, per sottolineare le sviste poste in essere

dal legislatore nella redazione della nuova disciplina.

95 Così C.CONTI-P.TONINI, Il tramonto della contumacia, l’alba radiosa della

sospensione e le nubi dell’assenza consapevole, cit., p.516.

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procedimento nei confronti degli irreperibili (le nuove norme sono state inserite all’interno del codice di rito dall’art. 420-bis all’art. 420- quinquies). Nel nuovo contesto normativo, con la legge n. 67 del 2014:

1) vengono eliminati i riferimenti alla vecchia disciplina della contumacia (anche se, per un evidente svista legislativa, permangono ancora dei rinvii alla figura del contumace all’interno del codice di rito) e riscritti i presupposti grazie ai quali si potrà procedere in assenza dell’imputato;

2) non vengono apportate modifiche alla disciplina delle notificazioni all’imputato – in particolare all’istituto dell’irreperibilità (artt. 159 ss. c.p.p.) – creando evidenti difetti di coordinamento con la nuova disciplina che, invece, richiederebbe una effettiva conoscenza dell’atto di vocatio in iudicium da parte dell’imputato;

3) si esclude la possibilità di celebrare un giudizio in assenza nei confronti di soggetti per i quali non vi è la prova della conoscenza della data dell’udienza o dell’esistenza del procedimento;

4) sono previsti rimedi restitutori, nel caso in cui si sia illegittimamente proceduto in assenza, con la possibilità per l’imputato di essere reintegrato nei suoi diritti processuali, fino ad ottenere la celebrazione di un nuovo processo sul merito delle accuse mosse a suo carico96.

La disciplina dell’assenza – rilevante ai fini della presente trattazione – viene delineata dalla novella del 2014 , prendendo in considerazione tre differenti ipotesi : a) conoscenza certa del processo (art. 420-bis comma 1 c.p.p.); b) conoscenza presunta

96 Per un quadro sulle linee direttive della nuova disciplina si veda la Relazione

predisposta dall’ufficio del Massimario, 5 Maggio 2014, Le nuove disposizioni in

tema di processo “in assenza” dell’imputato, a cura di P.SILVESTRI, p. 40.

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dell’udienza per conoscenza certa del procedimento (420-bis comma 2 c.p.p.); c) non conoscenza dell’udienza e del procedimento (art. 420-quater c.p.p.). Da tali situazioni il legislatore ne ha fatto discendere tre differenti soluzioni processuali : nel primo caso si avrà un processo celebrato in assenza; nel secondo caso, allo stesso modo, si procederà in assenza ma sono previsti dei rimedi restitutori per l’imputato (e il condannato) che dimostri la sua incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo o che non abbia potuto partecipare al processo per assoluta impossibilità di comparirvi per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento; nell’ultimo caso, invece, è prevista – con una soluzione innovativa per l’ordinamento – la sospensione del processo nei confronti dell’irreperibile97.

Quindi, affinché si possa giungere ad una dichiarazione d’assenza – presupposto richiesto dalla nuova disciplina per poter accedere allo strumento della rescissione del giudicato – per prima cosa, il giudice, all’inizio dell’udienza preliminare, deve controllare se vi è la regolare costituzione delle parti (art.420 comma 1 c.p.p.). Se sono comparse non sorgono particolari problemi. Invece, qualora il giudice accerti la nullità di un avviso o di una notificazione, deve fissare la data della nuova udienza e deve ordinare la rinnovazione della vocatio in iudicium.

Dopo la verifica sulla regolarità delle notifiche e degli avvisi, occorre individuare quale sia la causa che ha comportato la mancata partecipazione all’udienza dell’imputato. Ai sensi dell’art. 420-ter comma 1 c.p.p., il giudice verifica se l’imputato ha un legittimo impedimento e se ciò comporti un’assoluta impossibilità a comparire all’udienza. Se sussistono entrambe le condizioni

97 G.RANALDI, La rescissione del giudicato alle Sezioni unite “anche al fine di

prevenire possibili contrasti giurisprudenziali”, cit., p. 4.

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appena richiamate, il giudice deve disporre il rinvio ad una nuova udienza ed ordinare la rinnovazione dell’avviso.

Se non viene riscontrata alcuna impossibilità a comparire, il giudice deve valutare se disporre di procedersi in assenza dell’imputato ex art.420-bis c.p.p. In tal caso dichiara l’imputato assente quando ritiene che lo stesso abbia volontariamente rinunciato a comparire in modo espresso o in modo implicito. Si ha rinuncia espressa, ex art.420-bis comma 1, quando l’imputato (libero o detenuto), anche se non compare in udienza, ha dichiarato di non volervi partecipare. In tale situazione – vista la conoscenza certa del processo e la volontà espressa dell’imputato – non rilevano eventuali cause di legittimo impedimento e – per gli stessi motivi– non gli verrà riconosciuta la possibilità di utilizzare i rimedi reintegrativi predisposti per l’assente incolpevole. Viene, poi, «considerato presente» – ai sensi dell’art. 420-bis comma 3 – l’imputato che, dopo essersi presentato, si è allontanato dall’udienza o che, presentandosi all’udienza, non compare ad una successiva. In tal caso, quindi, il solo fatto di aver preso parte ad una singola udienza viene considerato dal legislatore logicamente incompatibile con la possibilità di dichiarare l’assenza dell’imputato.

L’imputato, però, può aver rinunciato ad assistere all’udienza anche in modo implicito. La nuova disciplina, pur superando le presunzioni legali previste nel sistema contumaciale, contempla una serie di fatti “sintomatici”98 dai quali è possibile desumere che l’imputato sia a conoscenza della celebrazione del processo (c.d. conoscenza non qualificata99). I fatti sintomatici sono i seguenti : a)

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C.CONTI-P.TONINI, Il tramonto della contumacia, l’alba radiosa della

sospensione e le nubi dell’assenza consapevole, cit., p. 513.

99 Così S. QUATTROCCOLO, Il contumace cede la scena processuale all’assente,

mentre l’irreperibile l’abbandona. Riflessioni a prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato, cit., p. 98.

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l’imputato ha dichiarato o eletto domicilio; b) l’imputato è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare; c) l’imputato ha nominato un difensore di fiducia d) l’imputato ha ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza.

In presenza di tali situazioni, quindi, scatta la presunzione legale di conoscenza della pendenza del procedimento e, di conseguenza, si presume la rinuncia volontaria a comparire dell’imputato. Se le suddette situazione non si verificano, l’art. 420-bis comma 2 c.p.p., prevede una clausola di chiusura in base alla quale il giudice dichiara assente l’imputato, qualora «risulti comunque con certezza» che lo stesso « è a conoscenza del procedimento» o «si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo». Con tale clausola si dà la possibilità al giudice di accertare ulteriori fatti sintomatici, non espressamente previsti, dai quali potrà desumere in via presuntiva la conoscenza del procedimento e la volontarietà della mancata comparizione. Il legislatore, in questa specifica ipotesi, lascia al giudice ampi margini di apprezzamento, lasciando alla sua discrezionale valutazione come e in quali situazioni100 possa riscontrarsi la certezza della conoscenza o la volontarietà dell’assenza101.

In merito alla effettiva sintomaticità dei fatti appena evidenziati sono stati prospettati alcuni dubbi. Potrebbe accadere, infatti, che alle situazioni espressamente previste dal legislatore non corrisponda in concreto la consapevolezza dell’imputato circa l’esistenza di un procedimento a suo carico. L’automatismo con cui operano tali situazioni rischia di «minare alla radice il novellato sistema, giacché, dietro il processo all’assente può ancora celarsi lo spettro inquisitorio di un imputato ignaro di quanto accade nei suoi

100 D. CHINNICI, La sospensione del processo e il rito degli irreperibili tra novità e

ambiguità, cit., p. 8.

101 Termine usato in senso atecnico come sinonimo di non comparizione.

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confronti».102 Una interpretazione della nuova disciplina che consenta al giudice di valutare tali situazioni senza rigidi automatismi bensì con le ordinarie cautele del ragionamento indiziario, sicuramente, consentirebbe di riportare alla luce l’ispirazione garantista sottesa alla riforma del 2014, senza «pericolosi slittamenti autoritari con rigurgiti di una contumacia mascherata d’assenza103».

In ogni caso, nelle situazione appena descritte il giudice – secondo quanto previsto dall’art. 420-bis comma 3 c.p.p. – pronuncia ordinanza che dispone di procedersi in assenza e l’imputato è rappresentato dal difensore.

In definitiva, bisogna sottolineare come il nuovo sistema non abbia del tutto abbandonato modelli presuntivi di conoscenza del processo, anche se ne limita e razionalizza la loro operatività circoscrivendolo all’accertamento dell’esistenza e della regolarità dei fatti sintomatici. A tal proposito è necessario sottolineare come il legislatore faccia derivare dalla conoscenza del procedimento una presunzione di conoscenza dell’udienza alla quale l’imputato non è comparso. In questo modo, in presenza di fatti sintomatici, si avrà una triplice presunzione: dal fatto sintomatico si presume la conoscenza del procedimento, dalla conoscenza del procedimento si presume la conoscenza dell’udienza, dalla conoscenza dell’udienza si presume la volontarietà della rinuncia a comparire. Il legislatore, quindi, ammette la possibilità che ci siano delle zone d’ombra in cui non si potrà avere certezza della conoscenza del processo da parte dell’imputato anche quando ci sia stata una corretta applicazione della disciplina descritta. In tali situazioni, il

102 C.CONTI-P.TONINI, Il tramonto della contumacia, l’alba radiosa della

sospensione e le nubi dell’assenza consapevole, cit., p. 513.

103 C.CONTI-P.TONINI, Il tramonto della contumacia, l’alba radiosa della

sospensione e le nubi dell’assenza consapevole, cit., p. 514.

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condannato che abbia subìto un processo celebrato in assenza, sulla base di una errata valutazione dei relativi presupposti, potrà richiedere la rescissione del giudicato ex art.625-ter c.p.p.