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ASSESTAMENTO DEL BILANCIO

Il progetto del bilancio di previsione è presen-tato a l P a r l a m e n t o nel mese di novembre, cioè sette mesi p r i m a che incominci il relativo eserci-cio finanziario. Ne consegue che, per q u a n t a c u r a si adoperi nel determinare le previsioni di spesa e di entrata, esse non potranno mai corrispondere esattamente a l l a realtà. Sette mesi sono un periodo di tempo abbastanza lungo, nel quale nuovi fatti possono sorgere, nuovi bisogni possono manife-starsi, che influiscano favorevolmente o sfavore-volmente sulla gestione della pubblica azienda ed alterino quindi le previsioni già stabilite. E, trat-tandosi d ' u n ' a z i e n d a come quella dello Stato, quei

nuovi fatti e quei nuovi bisogni si verificano sem-pre, in misura maggiore o minore, e continuano a verificarsi anche dopo cominciato l'esercizio fi-nanziario.

Il bilancio di previsione a d u n q u e non può costi-tuire l'unica base della contabilità, non può ser-vire di n o r m a a tutte le Amministrazioni dello Stato nella gestione dell'azienda loro affidata. È d ' u o p o che ad esso si facciano quelle modificazioni e quelle aggiunte che il tempo trascorso dalla sua appro-vazione ha manifestato utili o necessarie per il buon a n d a m e n t o dei pubblici servizi, e h ' è il fine supremo dell'amministrazione.

A tale scopo è diretta la legge di assestamento del bilancio in corso, il cui progetto, insieme ad

u n a relazione circostanziata, si presenta al P a r -lamento circa cinque mesi dopo che ha avuto prin-cipio l'esercizio finanziario. Con essa si approvano i capitoli del bilancio di previsione che portano va-riazioni, il riepilogo generale del bilancio rettificato e i provvedimenti che abbisognino per a s s i -c u r a r e il pareggio delle entrate -colle spese ed il regolare servizio del tesoro (1).

P r i m a della legge 8 luglio 1883 si seguiva un altro sistema. — Si avevano, come ci é noto, due bilanci preventivi: uno detto di prima previsione, che veniva presentato al P a r l a m e n t o nel settem-bre per essere approvato avanti al 1.° gennaio suc-cessivo, col qual giorno doveva e n t r a r e in eserci-zio; e l'altro detto di previsione definitiva, che si presentava tre mesi dopo cominciato l'anno finanzia-rio insieme con una specie di rendiconto provvisofinanzia-rio dell'esercizio scaduto, ch'era la situazione del tesoro.

Il bilancio di previsione definitiva non era che una riproduzione di quello di p r i m a previsione, colle ret-tifiche ed aggiunte delle spese riguardanti i servizi di ciascun Ministero, in relazione anche ai residui dell'esercizio antecedente come risultavano dalla situazione del tesoro, e col progetto riassuntivo di pareggio fra le entrate e le spese (1). Cosi il P a r -lamento, dopo avere esaminato, discusso ed appro-vato gli stati di p r i m a previsione, doveva ripetere integralmente lo stesso lavoro sul bilancio defini-tivo, e cioè esaminare, discutere ed a p p r o v a r e non solo i capitoli variati, ma altresì quelli non variati, senza nessuna utilità pratica e con una g r a n per-dita di tempo prezioso.

L ' a n o r m a l i t à di tal sistema non poteva non es-sere avvertita, e presto si escogitò il mezzo per ri-mediarvi. Già si era limitato il voto del P a r l a m e n t o ai soli capitoli del bilancio definitivo che portas-sero variazioni ai corrispondenti del bilancio di p r i m a previsione, quando venne la legge 8 luglio 1883 ad abolire il primo degli anzidetti bilanci ed a sostituirvi la legge d'assestamento, il cui disegno, compilato sugli elementi che le varie Amministra-zioni centrali avrebbero dovuto trasmettere al Mi-nistero del tesoro. Ragioneria generale, entro il 30 settembre, c o m p r e n d e v a :

1.° il prospetto dei capitoli da v a r i a r s i : a) per leggi votate dal P a r l a m e n t o dopo il principio del-l ' a n n o finanziario; b) per predel-levamenti già appro-vati sui fondi di riserva; e) per occorrenze nuove verificatesi;

2.° Il riepilogo del bilancio di previsione ret-tificato colle modificazioni ed aggiunte risultanti dalle variazioni predette.

Questa disposizione, che aveva il duplice scopo di determinare le variazioni che si potevano por-tare al bilancio di previsione colla legge d'asse-stamento, riducendole a tre sole categorie, e di li-mitare l'esame, la discussione ed il voto parlamen-tare ai soli capitoli variati, fu riprodotta testual-mente nel testo unico e nel regolamento per la sua esecuzione (1).

Senonchè l'intento del legislatore non fu piena-mente raggiunto. Potendosi nella legge d'assesta-mento comprendere le variazioni per nuove

occor-renze, ossia essendo permesso di introdurre nel

relativo progetto proposte di nuove o maggiori spese cosi dette facoltative, restava tuttavia, come già notammo, aperto l'adito ad osservazioni e di-scussioni contrastanti la desiderata sollecitudine nei lavori parlamentari, senza tener conto che le modificazioni per nuove occorrenze m a l si conci-liavano coll'idea d'assestamento. Da ciò ebbe ori-gine la legge 11 luglio 1889. n. 6216, la quale, f r a l'altro, eliminò la precennata facoltà, disponendo che il progetto di legge per l'assestamento del bi-lancio dell'esercizio in corso dovesse comprendere:

1.° il proposito dei capitoli di bilancio da va-riarsi sia per leggi già votate dal P a r l a m e n t o , sia per prelevamenti già approvati sui fondi di riserva; 2.° le variazioni che occorrono nelle previsioni delle entrate ed in quelle delle spese obbligatorie

e d'ordine;

3.° il riepilogo del bilancio di previsione retti-ficato colle modificazioni e aggiunte risultanti dalle variazioni suddette.

legisla-zione contabile, le variazioni che hanno facoltà di proporre i singoli ministri per l'assestamento del bilancio in corso, e di cui deve tener conto il mi-nistro del tesoro nel p r e p a r a r e il relativo disegno di legge, possono r i g u a r d a r e soltanto:

— per le entrate: a) le nuove o maggiori entrate derivanti da leggi speciali; b) le maggiori entrate attribuibili a cause nuove od a migliori accerta-menti ;

— per le spese: a) le nuove o maggiori spese di-pendenti da leggi speciali, di cui non fu possibile tener conto nei relativi stati di previsione; b) le prelevazioni occorse sui fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per le spese impre-viste ; e) le maggiori spese d'ordine ed obbligatorie che h a n n o relazione coi nuovi stanziamenti per maggiori entrate, o che sono dovute a fatti nuovi, norT prevedibili alla data dell'approvazione degli stati di previsione, ovvero che corrispondono ad effettivi bisogni manifestatisi nel corso della ge-stione dei primi mesi dell'esercizio. Nessuna nuova 0 m a g g i o r e spesa facoltativa può quindi esser com-presa nella legge d'assestamento del bilancio, tranne 1 casi indicati alle lettere a) e b).

Colle rettificazioni che si apportano al bilancio mediante la legge d'assestamento, si viene a sta-bilire tanto per l'entrata quanto per la spesa la previsione definitiva dell'esercizio corrente. Nello stesso tempo dal rendiconto generale dell'esercizio scaduto, che si presenta unitamente al progetto di legge per l'assestamento, si rilevano con preci-sione i residui attivi e passivi che l'anno finanzia-rio in corso eredita dal precedente. Su questi dati è possibile determinare la situazione delle attività e delle passività del tesoro, quale si presume debba verificarsi alla fine dell'esercizio; ed è necessario

di farlo, pei* a s s i c u r a r e con opportuni provvedi-menti, ove sia del caso, la regolarità del servizio di tesoreria o di cassa.

Perciò la legge ed il regolamento prescrivono che al disegno di legge per l'assestamento del bi-lancio sia unita la presunta situazione delle atti-vità e passiatti-vità alla fine dell'esercizio, da formarsi sulla base: 1.° del prospetto generale per capitoli del bilancio di previsione rettificato; 2.° del pro-spetto generale per capitoli delle entrate accertate e non riscosse o non versate, e delle spese ordi-nate o impegordi-nate e non pagate nell'esercizio pre-cedente, quali risultano dal rendiconto consuntivo, ossia dei residui attivi e passivi esistenti al prin-cipio dell'esercizio in corso. — Su questi dati si f o r m a la previsione delle riscossioni e dei

paga-menti da farsi nel corso dell'esercizio, tanto in

conto di competenze e di residui per capitolo, quanto in conto di debiti e crediti di tesoreria. Dalla situa-zione delle attività e passività del tesoro al prin-cipio dell'esercizio e dalle risultanze dei prospetti suindicati si ottiene quella prevedibile per la fine dell'esercizio stesso (1).

Sicché la presunta situazione del tesoro si di-stingue in due parti: atticità e passività. La prima parte comprende in tre colonne le attività esistenti al principio dell'anno, le variazioni previste per l'esercizio e quindi le attività presunte alla fine di esso. La seconda parte similmente dimostra in co-lonne distinte le passività esistenti al principio dell'anno, le variazioni che si prevedono per 1' e -sercizio e le passività presunte al termine del me-desimo. Segue il confronto fra le attività e le

pas-t i ) A r pas-t . 29 l e g g e ; 154 e 155 r e g .

sività presunte, dal quale risulta l ' a v a n z o od il disavanzo della gestione.

Quando dalla presunta situazione del tesoro e m e r g a un disavanzo, ossia un supero delle p a s -sività sulle attività, bisogna eliminarlo e raggiun-gere il pareggio. Ciò si ottiene mediante operazioni finanziarie o di tesoreria, che vedremo in seguito in che consistano e come si compiano. Diciamo però fin da ora che ad esse non si può devenire, per regola, senza u n a previa autorizzazione del P a r l a m e n t o ; perlocchè i provvedimenti necessari per ristabilire, occorrendone il bisogno, il pareggio fra le entrate e le spese, o semplicemente per a s -s i c u r a r e il -servizio di te-soreria, debbono e-s-sere compresi nel progetto di legge per l'assestamento del bilancio, o esser proposti insieme con esso in separati disegni di legge (1).

Dopo a p p r o v a t a la legge di assestamento, il Mi-nistero del tesoro è tenuto a compilare u n a tabella

esplicativa, nella quale, per ogni capitolo del

bi-lancio, sono indicate:

1.° le s o m m e approvate col bilancio di previ-sione ;

2.° le variazioni approvate colla legge d ' a s s e -stamento;

3.° le s o m m e c h e , dopo queste variazioni, costituiscono la definitiva previsione di compe-tenza;

4." i residui attivi e passivi del precedente esercizio, risultanti dal rendiconto generale con-suntivo ;

5.° la previsione di cassa. La detta tabella dimostra p u r e :

l.o il fondo di cassa esistente al principio dell'esercizio, il movimento riassuntivo d e g l ' i n -cassi e dei pagamenti, ed il fondo di cassa che si p r e s u m e aversi alla fine dell' esercizio

mede-s i m o ; ' „ 2.° la presunta situazione del tesoro alla line

dell' esercizio precedente quale risulta dal

con-suntivo. ., Questo documento, come si vede, non e che il

riassunto di altri documenti contabili, già sotto-posti al voto del P a r l a m e n t o , il quale perciò non è chiamato a discuterlo ed approvarlo. Si approva invece con semplice decreto reale da registrarsi alla Corte dei conti, e quindi si distribuisce ai membri del P a r l a m e n t o e a tutte le Amministra-zioni dello Stato, alle quali ultime deve servire di n o r m a nella gestione della pubblica azienda, perchè costituisce il vero bilancio di previsione definitiva, tanto per le competenze e pei residui, quanto per il servizio di cassa.

SEZIONE IV.

R E N D I C O N T O G E N E R A L E C O N S U N T I V O .

Ogni esercizio finanziario si chiude col

rendi-conto, il quale, secondo il Villa, non è altro che

la compendiosa e chiara esposizione e dimostra-zione di tutti i movimenti cui in un dato periodo di tempo andò soggetto un patrimonio, o, in altre parole, la sintesi s u p r e m a di tutta la gestione.

Riguardo all'azienda dello Stato, noi sappiamo che la contabilità dell'esercizio finanziario c o m -prende il conto del bilancio ed il conto generale

del patrimonio (1); e corrispondentemente il ren-diconto generale consuntivo si compone di due p a r t i : nella p r i m a si dà conto del come sia stato esercitato il bilancio di previsione, ossia si dimo-strano i risultati definitivi della gestione del bi-lancio pei vari capitoli dell'entrata e della spesa; nella seconda rendesi ragione delle variazioni av-venute, in dipendenza dell'esercizio del bilancio o per altre cause, nella sostanza patrimoniale dello Stato, e della conseguente situazione generale alla fine dell'esercizio (2).

11 contenuto delle due parti del rendiconto è de-terminato con g r a n d e esattezza dalla legge e dal regolamento, che anche in questa materia segnano un positivo progresso sulle analoghe disposizioni precedentemente in vigore.

La p r i m a parte del rendiconto è formata d ' u n a tabella divisa in tre sezioni, di cui una r i g u a r d a la competenza dell'esercizio scaduto ed i relativi residui attivi e passivi, un'altra espone i risultati della gestione dei residui attivi e passivi degli eser-cizi anteriori, e la terza dimostra i risultati di cassa. E più particolarmente, nella prima sezione per ogni capitolo del bilancio di competenza sono dimostrate:

a) le entrate effettive dell' anno accertate,

scadute, riscosse o r i m a s t e da r i s c u o t e r e ;

b) le spese effettive dell'anno accertate,

ordi-nate, pagate o rimaste da p a g a r e ;

e) l'entrata e la spesa per movimento di ca-pitali e per costruzioni di strade ferrate;

Nella seconda sezione si descrivono:

a) le entrate r i m a s t e da riscuotere e le spese

rimaste da p a g a r e al principio dell' esercizio al quale il rendiconto consuntivo si r i f e r i s c e ;

b) le somme riscosse e pagate in conto di

detti residui d u r a n t e l'esercizio stesso ;

e) le variazioni introdotte nei medesimi sia per legge, sia per ordinarie liquidazioni;

d) i residui rimasti da riscuotere e da p a g a r e

alla fine, del detto esercizio.

Nella terza sezione si d i m o s t r a n o :

a) gì' incassi ed i pagamenti fatti nel corso

dell'anno in conto di competenza e di residui;

b) le s o m m e r i m a s t e da i n c a s s a r e o da p a

-gare, e che si comprendono fra i residui attivi e passivi da t r a m a n d a r s i all'esercizio successivo;

e) le somme riscosse dagli agènti e non an-c o r a versate al Tesoro (3).

La seconda parte del rendiconto comprende la dimostrazione della consistenza patrimoniale al principio dell'esercizio, delle variazioni verifica-tesi per qualunque causa nel corso del medesimo e della consistenza alla fine di esso, distintamente:

a) per le m a t e r i e proprie del conto del

Te-soro *

' b) per le attività e passività disponibili;

e) per le passività risultanti dal Gran Libro del debito pubblico;

d) per le attività e passività proprie delle

gestioni dei magazzini e dei depositi istituiti per le dotazioni dei vari servizi in relazione ai capitoli

del bilancio; .

credito ed altre attività, nonché per le rimanenti passività dello Stato (1).

Il rendiconto generale consuntivo deve poi avere a corredo:

1." la dimostrazione dei vari punti di c o n c o r -danza tra la contabilità del bilancio e quella pa-trimoniale, da cui deve emergere eh' esse stanno a riprova l'una dell'altra (2) ;

2.° il conto del movimento generale di c a s s a ; 3.° il conto dell'Amministrazione dell'asse ec-clesiastico;

4.° ed in generale i conti speciali di tutte le aziende e di tutte le operazioni nelle quali sia im-pegnata la finanza dello Stato, che siano neces-sari a meglio c h i a r i r e ed illustrare i risultamenti dei singoli servizi (3).

F r a questi conti speciali son compresi special-mente quelli della gestione delle aziende di priva-tiva, delle operazioni di credito, dei buoni e dei vaglia del tesoro, delle principali officine e degli stabilimenti di proprietà dello Stato, delle Casse di r i s p a r m i o postali, del Fondo per il culto, delle ferrovie di proprietà dello Stato, sia esercitate direttamente da esso e sia affidate a l l ' i n d u s t r i a p r i v a t a , delle ferrovie rimaste in concessione dell' industria privata, della zecca, dei d a n n e g

-(1) Art. 71 l e g g e , 160 r e g . (2) S c o p o d e l l a s u d d e t t a d i m o s t r a z i o n e è p r i n c i p a l m e n t e q u e l l o di m e t t e r e i n e v i d e n z a 1' e r o g a z i o n e dei f o n d i d e l b i l a n c i o a v e n t i r e l a z i o n e c o l i ' i n v e n t a r i o e la g e s t i o n e eff e t t i v a di e s s o , e p e r d a r m o d o al P a r l a m e n t o s i a di g i u -d i c a r e i n t o r n o a l l a s u f f i c i e n z a o a l l a i n s u f f i c i e n z a -d e g l i s t a n z i a m e n t i m e d i a n t e il c o n f r o n t o d e i d u e t e r m i n i , sia di r i l e v a r e gli effetti c h e il m o v i m e n t o d e i f o n d i di b i l a n c i o h a p r o d o t t o s u l l a g e s t i o n e d e l l e a t t i v i t à e delle p a s s i v i t à . — Boll. u f f . tes., 1891, p a g . 990. (3) A r t . 71 l e g g e , 161 r e g .

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