P ROFILO STORICO E COMPARATISTICO
2.4 L’associazione per delinquere.
La previsione dell’articolo 416 c.p. riguarda il delitto di «Associazione per delinquere»: «Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni».
«Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni». «I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori». «Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni».
«La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più».
«Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 [«Riduzione o mantenimento in schiavitù o in
servitù»], 601 [«Tratta di persone»] e 602 [«Acquisto e alienazione di schiavi»], si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi
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previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma».
Quest’ultimo comma è stato aggiunto con l’art. 4 l. 11.8.2003 n. 228, recante «Misure contro la tratta di persone».
Nell’articolo 416 si richiede e presuppone che «tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti».
La figura dell’associazione per delinquere riguarda, quindi, la realizzazione di delitti di qualsiasi tipo, sicché qualunque tentativo di definizione ulteriore restringerebbe la portata della formulazione normativa.
La fattispecie prevede il fatto dello “associarsi” cioè «unirsi volontariamente e permanentemente per conseguire, con volontà e attività collettive, lo scopo comune»57
Deve trattarsi di delitti dolosi, dato che i “più delitti” devono formare lo scopo dell’associazione; sono quindi da escludere i
e presuppone, quindi, l’accordo e la dimensione organizzativa dotata di stabilità, costituita da una o più persone per la realizzazione di una pluralità di delitti, non necessariamente “indeterminata”. Può costituire, infatti, il delitto di associazione per delinquere lo scopo di commettere una pluralità “determinata” di delitti di una particolare complessità e pericolosità sociale.
A tal riguardo si distingue fra il “delitto-mezzo”, costituito dall’associazione per delinquere, e i “delitti-scopo” dell’associazione per delinquere per i quali questa è costituita e verso cui è diretta.
57 V.MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, UTET, Torino, vol. VI, 1983,
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delitti colposi nei quali l’evento che concorre a costituirli non deve essere voluto dall’agente o dall’omittente (e ciò che non è voluto non può essere scopo d’una azione od omissione)58
Sulla teoria “istituzionalistica” (espressa, come già indicato, da Santi Romano) parte della dottrina ha fondato l’argomentazione dell’associazione per delinquere come figura di reato di danno contro l’ordine pubblico, in quanto di lesione della «esclusività dell’ordinamento giuridico-penale»
.
L’associazione per delinquere è un delitto necessariamente
plurisoggettivo (perché costituito da almeno tre persone) a carattere permanente (cioè caratterizzato infatti dalla stabilità della struttura
organizzativa di più persone) e a dolo specifico, costituito dallo «scopo di commettere più delitti».
L’associazione criminosa può essere considerata quale istituzione dotata di un proprio ordinamento, dotata di regole e criteri interni che si pongono in contraddizione con l’ordinamento giuridico dello Stato.
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La considerazione dell’associazione criminosa come istituzione dotata di un proprio ordinamento coincide con le
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58 Secondo V.MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, cit., p. 202.
59 V.PATALANO, L’associazione per delinquere, Jovene, Napoli, 1971, p. 184.
Ivi, p. 178: «Quello che veramente spiega la ragione dell’incriminazione della
norma in esame è, dunque, il fatto che il sodalizio criminoso si costituisce come ordinamento giuridico autonomo ed originario in netta opposizione con l’ordinamento statuale, anzi con lo scopo istituzionale di contrastarne l’ordine pubblico. L’art. 416 c.p. in sostanza, dichiarando la illiceità di tale tipo di associazione ed incriminando le condotte che la costituiscono, attua una forma di
autotutela originaria dell’ordinamento statuale nei confronti di ogni altra
organizzazione sociale che istituzionalmente persegua fini antitetici ai suoi». Nello stesso senso M.VALIANTE, Il reato associativo, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 154 e ss.
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caratteristiche di stabilità della forma organizzativa e di razionalità (funzionalità) di tale struttura rispetto ad un’attività delittuosa a dimensione sistematica.
La considerazione del delitto associativo in termini di pericolosità per i beni tutelati con le figure delittuose che costituiscono le finalità dell’associazione e che sono offesi dalla realizzazione di tali delitti appare in tutto coerente con il criterio costituzionale generale d’illiceità dell’associazione. Nell’articolo 18 della Costituzione si prevede, infatti, il divieto di associarsi per fini vietati ai singoli dalla legge penale, cioè lesivi di beni tutelati penalmente in confronto al comportamento dei singoli.
In confronto a questi beni il delitto di associazione per delinquere è quindi di pericolo, in relazione alle tipologie delittuose che ne costituiscono lo scopo; di danno, in concreto, in relazione agli interessi offesi dai delitti realizzati.
Diversamente, come si vedrà, l’associazione di tipo mafioso è reato di danno rispetto agli interessi lesi che costituiscono l’attività delittuosa e da cui derivano la forza di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e omertà di cui gli associati si avvalgono.
L’effettività di tali elementi costituisce il rapporto di specialità con l’associazione per delinquere.
In base all’art. 417 c.p., infine, il condannato per associazione per delinquere è sempre sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, da eseguirsi dopo l’esecuzione della pena detentiva,
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per evitare che il soggetto ristabilisca i rapporti con gli ambienti e le persone che ne hanno influenzato la precedente attività delittuosa.
2.5. Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) e