G LI STRUMENTI NORMATIVI DI CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE
3.1. Il problema di una definizione di carattere generale e sistematico della criminalità organizzata.
Lo sviluppo di un sistema di contrasto del crimine organizzato condiviso da una pluralità di Stati ha incontrato (e incontra) una molteplicità di ostacoli.
In primo luogo vi è la ritrosia degli Stati a privarsi di poteri decisionali legati alla sicurezza e alla gestione dell’ordine pubblico, tradizionalmente limitati dal principio di territorialità e da sempre caratterizzanti lo Stato moderno (specie con riferimento allo strumento del diritto penale, simbolo stesso della sovranità statuale).
A ciò deve aggiungersi la disomogeneità dei paradigmi posti alla base delle istituzioni statuali e delle legislazioni penali nazionali.
Pur in presenza di forti diversità culturali e differenti tradizioni giuridiche, l’attività di contrasto della criminalità organizzata transnazionale pone la necessità di una risposta
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concertata tra gli Stati attraverso l’adozione di strumenti di diritto penale sostanziale e processuale quanto più comuni e armonizzati.
La criminalità transnazionale è stata definita da alcuni autori come una serie di attività criminali che si estendono in diversi Paesi e che violano le leggi di diversi Paesi83
Sotto un profilo territoriale può, quindi, distinguersi tra
crimine organizzato domestico o nazionale, in cui le attività criminose
non oltrepassano i confini nazionali, e crimine organizzato
transnazionale e internazionale, che si caratterizza per attività poste in
essere oltre i confini del singolo Stato .
L’elemento che contribuisce a differenziare la criminalità transnazionale da quella nazionale risiede proprio nel fatto che la prima viola le leggi penali di diverse giurisdizioni mentre la seconda si limita a violare la legislazione penale di un singolo Stato.
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83 Cfr. P. GIORDANO, Intralcio alla giustizia: solo un «lifting» in Guida al
diritto, 2006, n.17, p. 64.
E. SAVONA in collaborazione con F. LASCO, A. DI NICOLA e P. ZOFFI,
Processi di globalizzazione e criminalità organizzata transnazionale in Transcrime working papers, 1998, p. 2, rileva come reati quali il riciclaggio di denaro sporco, il
traffico illegale di esseri umani, di armi e narcotici, la pirateria marina ed i reati ambientali costituiscono tipici esempi di attività illecite poste in essere dai gruppi di criminalità transnazionale.
84 S.ARDIZZONE, L’associazione per delinquere in Italia: rilevanza normativa e
caratteristiche istituzionali, cit., p. 181.
.
È evidente che la caratterizzazione ambientale incide sulla differenziata pericolosità del gruppo criminale e necessita di apprezzamenti diversificati per il profilo concernente le risposte istituzionali di repressione e prevenzione.
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Alcuni studiosi85
Gli strumenti di diritto penale concernenti reati diversi dai crimini internazionali in senso proprio (oggi riconducibili con criterio formale alla categoria dei crimini rientranti nella
hanno rilevato l’ulteriore differenza tra l’intervento della Comunità internazionale in ordine alla criminalità
transnazionale (che, come già rilevato, per le dimensioni raggiunte o
le caratteristiche strutturali dell’organizzazione supera i confini di un solo Paese) e criminalità internazionale, lesiva di beni giuridici propri della comunità internazionale (crimini contro l’umanità, genocidio).
Nella prima ipotesi il diritto penale esplica una funzione strumentale e repressiva (rivelandosi la cooperazione internazionale insufficiente contro una criminalità transnazionale figlia della globalizzazione), mentre nella seconda ipotesi svolge una funzione simbolica ed espressiva (tesa all’affermazione e protezione dei valori comuni nati attorno al concetto a dimensione
sovranazionale di crimine contro l’umanità). I crimini “contro
l’umanità” si differenziano dai reati “ordinari”: questi ultimi - come l’omicidio o il furto - sono caratterizzati da una definizione elaborata a livello nazionale e, pertanto, variabile da un sistema giuridico all’altro mentre i primi si affermano direttamente a livello sovranazionale.
85 L.PICOTTI, La criminalità transnazionale forme di manifestazione e ambiti di
contrasto, in AA.VV., Criminalità transnazionale tra esperienze europee e risposte penali
globali, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 83 e ss., e M. DELLI SANTI, La ratifica della
convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, in Riv. Pol., 2006, n. 8-9, p. 528.
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giurisdizione della Corte penale internazionale86
Con specifico riferimento al tema del nostro studio, invece, l’unificazione di due qualificazioni (criminalità organizzata e transnazionale) accomuna gli strumenti normativi internazionali di settore caratterizzati dall’individuazione di obblighi di criminalizzazione e di misure di cooperazione giudiziaria e di polizia
) trattano ciascuno di un singolo reato o di una serie limitata di fattispecie racchiuse all’interno di un fenomeno criminale unitario.
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86 La Corte penale internazionale è un tribunale per crimini internazionali
istituito con lo Statuto di Roma nel 1998 (entrato in vigore nel 2002). La competenza della Corte è limitata ai crimini più seri che riguardano la comunità internazionale nel suo insieme (cosiddetti crimina iuris gentium). La giurisdizione della Corte si esercita nel caso di crimini commessi sul territorio di uno Stato parte o da un cittadino di uno Stato. Ne consegue che anche i crimini commessi sul territorio di uno Stato parte, da parte di un cittadino di uno Stato non parte, rientrano nella giurisdizione della Corte.
87 In questo senso cfr. E.ROSI Criminalità organizzata transnazionale e sistema
penale italiano. La Convenzione ONU di Palermo, IPSOA, Milano, 2007, p. 4.
.
La rilevanza internazionale della materia non deriva, infatti, dal singolo crimine ma dalla dimensione “organizzata” e “transnazionale” dello stesso.
A questo riguardo fornire una definizione generale e sistematica della nozione di criminalità organizzata presenta dei risvolti problematici sia per la carenza di tassatività e determinatezza - che caratterizza i fenomeni a dimensione collettiva - sia per la diversità dei modelli di penalizzazione del fenomeno associativo (specie con riferimento ai sistemi anglosassoni).
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L’individuazione di regole comuni nell’area della criminalità organizzata è, tuttavia, presupposto indispensabile per un’efficace cooperazione di polizia e giudiziaria che possa giungere a sanzionare i comportamenti criminosi88
Di fronte all’internazionalizzazione delle associazioni criminali si pone, infatti, la necessità di una risposta istituzionale globale che superi i tradizionali limiti della cooperazione giudiziaria tra i diversi Paesi; limiti acuiti dalle differenze normative esistenti
.
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88 In occasione dell’apertura alle firme della Convenzione contro il crimine
organizzato transnazionale Kofi Annan, allora Segretario generale delle Nazioni Unite, sostenne «If crime crosses all borders, so must law enforcement » («se la criminalità è transnazionale, tale dev’essere anche l’attività di contrasto della stessa »).
89 G. GRASSO, L’azione di contrasto alla criminalità organizzata tra la
convenzione ONU e l’Azione Comune, in AA.VV., Il crimine organizzato come fenomeno
transnazionale. Forme di manifestazione, prevenzione e repressione in Italia, Germania e Spagna, cit., p. 208.
.
La comunità internazionale negli ultimi decenni ha adottato numerosi strumenti giuridici al fine di individuare delle strategie uniformi sia per prevenire e reprimere la criminalità organizzata transnazionale che per consentire una strategia di controllo penale conforme a esigenze di garanzia ed efficienza.
L’obiettivo perseguito è di giungere ad una definizione comune di criminalità organizzata, capace di superare gli inconvenienti per la cooperazione giudiziaria internazionale che si collegano a marcate divergenze nelle discipline nazionali o a vere e proprie lacune di repressione.
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Il miglioramento della cooperazione giudiziaria, infatti, richiede e implica - necessariamente - un certo livello di armonizzazione delle legislazioni nazionali.
3.2 L’attività dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nel