P ROFILO STORICO E COMPARATISTICO
2.8. La figura della conspiracy nel sistema anglosassone.
75
Le sorti della conspiracy si legano al rapporto tra giudice e legislatore penale e alla necessità di trovare uno strumento repressivo adeguato a fronte dello sviluppo della criminalità del sistema anglosassone.
74 J. J. GONZÀLEZ RUS E J. M. PALMA HERRERA, Trattamento penale della
criminalità organizzata nel diritto penale spagnolo, cit., p. 104.
75 Così A.CADOPPI, La conspiracy nel diritto inglese. Un interessante esempio di
trasmigrazione di un istituto dalla parte speciale alla parte generale, in AA.VV., Le
strategie di contrasto alla criminalità organizzata nella prospettiva di diritto comparato,
65
organizzata. Secondo la dottrina, infatti, l’ampliamento della figura della conspiracy «incontra i favori delle Corti di common law proprio quando il principio di legalità si impone in concreto quale limite alla judicial legislation in campo penale»76
La conspiracy, invero, concepita e teorizzata come figura generale alternativa di anticipazione del tentativo e destinata a punire il mero accordo per la commissione di un fatto di reato «non ha mai svolto né in Inghilterra né negli Stati Uniti una simile funzione di anticipazione della tutela penale»
.
77
L’evoluzione del reato in esame - a conclusione della quale la
conspiracy divenne una figura di parte generale - fu segnata da
alcune famose decisioni giurisprudenziali
.
Nel diritto inglese la conspiracy è regolata nel Criminal Law
Act del 1977, poi modificato dal Criminal Attempts Act del 1981.
Le origini della conspiracy si individuano nell’omonimo illecito, nato in Inghilterra quale reato contro l’amministrazione della giustizia, volto a punire coloro che si fossero accordati per accusare qualcuno pur conoscendone l’innocenza, sempre che la persona falsamente accusata fosse stata assolta in giudizio (“legitimo modo acquietatus”).
78
Nel corso del diciassettesimo secolo l’ambito delle
combinations punibili andò a dilatarsi e a comprendere accordi
.
76 Cfr. E. GRANDE, Accordo criminoso e conspiracy. Tipicità e stretta legalità
nell’analisi comparata, CEDAM, Padova, 1993, p. 4.
77 E.GRANDE, Accordo criminoso e conspiracy, cit., p. 1.
78E.GRANDE, op.cit., p. 3 cita il caso Poulterers’ (1611) in cui, respingendo le
argomentazioni difensive volte a sostenere l’insussistenza della conspiracy perché la vittima della falsa accusa non era stata formalmente imputata né tantomeno assolta in giudizio ma “prosciolta in istruttoria”, la Corte ravvisò gli estremi del reato, affermando che la conspiracy era integrata in presenza del mero accordo.
66
diretti a commettere illeciti diversi da quelli contro l’amministrazione della giustizia.
L’ultimo sviluppo del reato di conspiracy fu nel senso di comprendere l’accordo per commettere non solo qualunque fatto criminoso, integrante o meno gli estremi di un reato, ma anche per realizzare un fatto lecito attraverso mezzi illeciti. Fatti consumati, in precedenza non dichiarati criminosi, potevano essere assoggettati a pena se costituenti il risultato di un accordo tra più soggetti e senza che fosse necessario creare una nuova fattispecie di reato.
Una prima funzione della conspiracy può essere pertanto individuata nell’incriminazione di fatti consumati, concretamente dannosi, realizzati da una pluralità di soggetti non punibili in base a specifiche norme incriminatrici79
Con specifico riferimento alla punibilità di fatti che non costituiscono veri e propri reati parte della dottrina ha ritenuto comparabile alla conspiracy il delitto di associazione mafiosa, rilevando che l’art. 416 bis punisce l’accordo finalizzato non solo alla commissione di delitti ma anche alla gestione o concessione di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o, più in generale, diretto alla realizzazione di profitti ingiusti per sé o per altri
. Sia in Inghilterra che negli Stati Uniti la previsione legislativa delle figure delittuose ha progressivamente superato e circoscritto questa funzione.
80
79 Per questa ricostruzione vedi A.CADOPPI, La conspiracy nel diritto inglese,
cit., p. 168; E.GRANDE, Accordo criminoso e conspiracy, cit., pp. 4 - 5; S.ALEO, Sistema
penale e criminalità organizzata, cit., p. 165.
80 E. GRANDE,op.cit., pp. 12 - 13;A.CADOPPI,op.cit., pp. 171 - 172. .
67
Altre funzioni svolte dalla conspiracy sono state quella di aggravamento della responsabilità per i reati realizzati all’interno di un’organizzazione criminale e di estensione della sfera di responsabilità concorsuale nelle ipotesi di minore consistenza o difficile accertabilità del nesso causale e psichico.
L’esigenza di repressione della criminalità organizzata ha imposto, infatti, di superare il massimo della pena stabilita dallo
statute per il delitto scopo realizzato e, in assenza di istituti analoghi
al reato circostanziato, l’imputazione per conspiracy ha operato come aggravante della fattispecie realizzata.
Il processo di recezione nel sistema nord-americano della fattispecie di conspiracy ha comportato alcune significative modifiche della fattispecie.
Tra queste merita rilievo la cd. Pinkerton rule o doctrine (che trae il nome dal caso Pinkerton v. United States81
81 In United States v. Pinkerton, l’imputato era stato accusato di conspiracy
per evadere le imposte nonché di alcune singole evasioni fiscali materialmente commesse dal fratello mentre il primo si trovava in carcere. La rilevanza della regola che emerge dalla risoluzione del caso si deve al fatto che, nel corso del processo, risultò ampiamente dimostrata la corresponsabilità dell’imputato a ciascun reato-scopo contestatogli sotto il profilo oggettivo, del contributo causale da costui prestato e, sotto il profilo soggettivo, della sussistenza del dolo. Nonostante questo la Corte suprema, chiamata a decidere sul ricorso presentato dal Pinkerton, affermò che, ai fini del giudizio di condanna, sarebbe stato sufficiente provare l’esistenza della conspiracy e della sua strumentalità rispetto ai singoli fatti di reato oggetto del programma criminoso. Aggiungendo, per la verità, l’ulteriore condizione, sebbene altrove non ribadita, della ragionevole prevedibilità al momento dell’accordo della realizzazione dei reati-scopo quale conseguenza dell’accordo (“reasonably forseeble at the moment of the agreement”).
) che consente di addebitare a ciascun cospiratore, per il solo fatto della partecipazione alla conspiracy, la responsabilità penale a titolo di
68
concorso, per ogni fatto criminoso realizzato da altri in esecuzione e durante la permanenza del programma concordato82
82 E.GRANDE, op.cit., pp. 84 e ss; F.BELLAGAMBA, Conspiracy e associazione per
delinquere alla luce dei principi della previsione bilaterale del fatto e del ne bis in idem in materia di estradizione, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2003, n. 1-2, p. 582.
.
Ciò comporta evidenti risvolti di agevolazione processuale, stante la difficoltà del prosecutor di conseguire la prova dell’effettiva partecipazione dei membri del sodalizio ai singoli episodi contestati. Ciascun conspirator risponde, per ciò solo, dei fatti commessi, in esecuzione e nel corso della conspiracy da qualsiasi altro membro della medesima.
Oltre alla funzione di aggravamento della responsabilità per i delitti realizzati in contesti organizzati, negli Stati Uniti la
conspiracy svolge l’importante ruolo pratico-giuridico di stimolo del
patteggiamento (plea bargain) per ottenere la collaborazione dell’imputato (che potrebbe confessarsi colpevole di conspiracy in cambio dell’abbandono di ogni altra imputazione).
La normativa emanata negli Stati Uniti per la repressione dei fatti tipici dei settori in cui agiscono le organizzazioni criminali è l’Organized Crime Control Act (OCCA). In questo strumento non viene fornita una definizione di “criminalità organizzata” in quanto ritenuta una nozione priva della necessaria determinatezza.
Al riguardo si precisa come la Corte Suprema ha sempre ritenuto incompatibile con i principi costituzionali la nozione di responsabilità penale per la partecipazione od appartenenza, in quanto tale, ad un’associazione ovvero organizzazione.
69
All’interno dell’OCCA il titolo IX riguarda il reinvestimento dei capitali illeciti in attività imprenditoriali e le infiltrazioni nell’economia dei membri e con i metodi delle organizzazioni criminali (Racketeers Influences and Corrrupt Organizations – RICO) mentre il titolo XI disciplina il traffico e la detenzione di esplosivi.
70
CAPITOLO III
GLI STRUMENTI NORMATIVI DI CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ