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Gli assunti di base: la continuità aziendale e la competenza economica

CAPITOLO 2: L’IMPATTO DELLA DIRETTIVA SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL

2.2 Confronto con i principi interazionali IAS/IFRS

2.2.1 Gli assunti di base: la continuità aziendale e la competenza economica

economica.

Gli underlying assumptions sono i postulati che governano l’intero processo di redazione del bilancio ai quali il Board attribuisce una posizione gerarchicamente superiore rispetto a tutti gli altri principi da seguire durante la redazione del bilancio d’esercizio.

Tali assunti sono:

- la continuità aziendale o going concern; - la competenza economica o accrual basis.

Per quanto concerne il primo, questo risulta fondamentale dal momento che in sua assenza perderebbero di significato altri principi di redazione quali la comparabilità nel tempo e la costanza dei criteri di valutazione.

Con questo postulato viene richiesto ai redattori del bilancio di considerare l’impresa come un complesso dinamico in funzionamento, in cui si prevede che le attività continueranno nel futuro prossimo.

Pertanto, nella predisposizione del documento, il manager deve assumere come ipotesi di base il fatto che non ci sia né l’intenzione né la necessità di liquidare o ridimensionare l’attività aziendale.

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Nello IAS 1 (Presentation of Financial Statements), ai paragrafi 23 e 2450, si specifica

che per stabilire se il presupposto dell’impresa in funzionamento sia applicabile o meno, il management deve tenere in considerazione tutte le informazioni disponibili relative al prevedibile futuro, considerando un arco di tempo di almeno dodici mesi.

Si deve sottolineare però che il dettaglio dell’analisi è strettamente correlato dalle specifiche circostanze di ciascuna realtà aziendale, pertanto in una società con elevata redditività non sarà richiesto un controllo particolarmente specifico.

Un corretto studio delle prospettive dell’azienda può essere realizzata non solo mediante i tradizionali strumenti dell’analisi di bilancio, ma anche con l’utilizzo di numerose tecniche di matrice stocastica con l’obbiettivo di individuare i fattori interni ed esterni che possono compromettere irrimediabilmente l’equilibrio economico dell’azienda.51

A livello nazionale è possibile identificare un principio analogo ovvero quello della

prospettiva di funzionamento dell’impresa enunciato al punto 1) dell’art. 2423-bis c.c..

Anche quest’ultimo viene considerato importante ai fini nazionali dal momento che, come il going concern, è condizione necessaria affinché sia possibile effettuare un raffronto tra i diversi esercizi.

In merito alla competenza economica52, si deve riferire come questa assuma un particolare rilievo nella redazione del bilancio principalmente per tre motivi:

1. guida la direzione aziendale ad attribuire i costi e i ricavi ai singoli esercizi secondo il criterio di competenza;

2. informa sul riconoscimento dei componenti positivi e di contro anche di quelli negativi;

3. esalta le condizioni per l’iscrizione in bilancio delle attività e delle passività. Il modello di bilancio IAS/IFRS infatti discende, infatti, in larga parte da un sistema contabile di matrice patrimoniale, dove i concetti di ricavo e di costo sono intimamente legati a quelli di attività e passività.

50 IAS 1 par. 23-24: «When preparing financial statements, management shall make an assessment of an entity’s

ability to continue as a going concern. An entity shall prepare financial statements on a going concern basis unless management either intends to liquidate the entity or to cease trading, or has no realistic alternative but to do so. When management is aware, in making its assessment, of material uncertainties related to events or conditions that may cast significant doubt upon the entity’s ability to continue as a going concern, the entity shall disclose those uncertainties. When an entity does not prepare financial statements on a going concern basis, it shall disclose that fact, together with the basis on which it prepared the financial statements and the reason why the entity is not regarded as a going concern».

51 Si tratta delle note tecniche della sensitivity analysis, della scenario analysis, della Monte Carlo e dell’analisi

discriminante.

52 Sul principio della competenza, il par. 25 dello IAS 1 afferma: «Un’entità deve preparare il proprio bilancio,

ad eccezione dell’informativa sui flussi finanziari, secondo il principio della contabilizzazione per competenza economica».

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È necessario sottolineare, però, che nel Framework, per quanto concerne i ricavi e i costi, viene data solo una linea guida su come riconoscere entrambi, rimandando la trattazione dettagliata sulla rilevazione dei ricavi allo IAS 18 (realization principle), lasciando invece al semplice principio di contrapposizione l’identificazione dei costi (matching principle).

Per quanto concerne la competenza economica dei ricavi derivanti dalla vendita dei beni, dalla prestazione di servizi e dalla riscossione di interessi, royalty e dividendi si considerano realizzati quando vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- i proventi derivanti dalle suddette operazioni sono stimabili attendibilmente;53

- è probabile che i benefici economici derivanti dalle operazioni saranno fruiti dall’impresa;

- la proprietà dei beni è stata trasferita, sicché la cedente non ha più un controllo su di essa;

- lo stadio di completamento della prestazione di servizi alla data di riferimento del bilancio può essere attendibilmente misurata;

- i costi sostenuti, o da sostenere, riguardo alla vendita di beni e alla prestazione di servizi possono essere attendibilmente determinati.

In merito ai costi, invece, come in precedenza accennato, non esiste un documento specifico tra gli IAS/IFRS che permetta di identificarli, infatti al redattore del bilancio viene lasciato il compito di basarsi sulle semplici linee guida dettate dal Framework.

Quest’ultimo infatti consente di distinguere le seguenti categorie:

- costi che si rilevano in conto economico secondo il principio della diretta attribuzione a specifiche voci di ricavo;

- costi che sono rilevati in conto economico sulla base di procedure di imputazione sistemiche e razionali in considerazione del fatto che i relativi benefici economici si verificano per più esercizi e l’associazione con i ricavi può essere determinata esclusivamente in via indiretta;

53 Il concetto di attendibilità della valutazione è ulteriormente approfondito dal par. 86 del Quadro sistematico

secondo il quale: «La seconda condizione per la rilevazione di un elemento è che questo possieda un costo o un

valore che può essere valutato con attendibilità come discusso nei paragrafi compresi tra 31 e 38 del presente Quadro sistematico. In molte circostanze, il costo o il valore deve essere stimato; l’uso di stime ragionevoli rappresenta una parte essenziale della preparazione del bilancio e non pregiudica la loro attendibilità. Quando, invece, una stima ragionevole non può essere effettuata, la posta non è rilevata nello stato patrimoniale o nel conto economico. Per esempio, il provento atteso da un’azione legale può soddisfare le definizioni sia di attività sia di ricavo come anche quella della condizione di probabilità per la rilevazione; tuttavia, se non è possibile quantificare attendibilmente la pretesa, essa non deve essere rilevata come attività o ricavo; l’esistenza della pretesa, tuttavia, andrà indicata nelle note, nel materiale esplicativo o nei prospetti supplementari».

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- costi immediatamente rilevati in conto economico perché relativi a spese non idonee a produrre benefici economici futuri ad asset che hanno perso parzialmente o integralmente i requisiti per essere iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale;

- costi imputati al conto economico dell’esercizio in chiusura in quanto attinenti una passività sostenuta senza la rilevazione di una attività. 54

Il realization e il matching principle sono condizionati dal principio di prudenza, il quale prevede un certo grado di cautela nell’esercizio da parte del redattore di bilancio, al fine di evitare eventuali sopravvalutazioni o sottovalutazioni dei costi e dei ricavi.

Questo principio, però a livello internazionale non ha la stessa valenza che gli è stata affidata dalla disciplina civilistica, infatti, la prudenza pur essendo prevista, viene considerata come un semplice sistema valutativo che il management deve seguire durante la propria attività.

La differenza di recepire il concetto di prudenza tra la tradizionale prassi contabile italiana e i principi IAS/IFRS porta inevitabilmente a rappresentare in maniera differente le poste di bilancio.

Se infatti la disciplina civilistica si ispira a questo principio e tende a preservare il capitale ed a evidenziare il reddito consumabile o distribuibile, il bilancio IAS/IFRS mira a tutelare gli investitori fornendo ai mercati informative sulle capacità di reddito dell’azienda, interpretando in chiave prospettica il risultato dell’esercizio concepito come indicatore delle performance aziendali future.