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CAPITOLO 2: L’IMPATTO DELLA DIRETTIVA SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL

2.1 I principi di redazione nella disciplina nazionale: gli artt 2423 e 2423-bis c.c e l’OIC n.11

2.1.5 Il principio della competenza economica

Ai punti 3) e 4) dell’art. 2423-bis c.c. viene introdotto il principio di redazione della competenza economica, la cui funzione è quella di guidare il redattore ad assegnare i diversi componenti di reddito agli esercizi di competenza.

Nello specifico al punto 3) viene sottolineata l’irrilevanza delle variazioni numerarie certe allo scopo di imputare i proventi e gli oneri all’esercizio di pertinenza e al punto 4) viene data importanza alla competenza di rischi e/o perdite indipendentemente dalla chiusura dell’esercizio.

Per poter mettere in pratica questo principio è necessario però che venga definita, in via preliminare, l’attività caratteristica dell’impresa.

Questo risulta opportuno per molteplici motivi sia perché è necessario individuare le eventuali operazioni di scambio monetario che non riguardano il reddito d’impresa di un determinato esercizio42, sia perché si deve fare una classificazione dei valori economici e infine perché in tal modo risulta più semplice affrontare il problema della comunanza spazio- temporale di taluni costi e ricavi.

È possibile suddividere l’attività caratteristica in due categorie:

- operazioni di interna gestione, in cui è possibile raggruppare tutte quelle attività volte all’impiego di fattori produttivi al fine di ottenere beni e/o servizi;

- operazioni di esterna gestione costituite da negoziazioni con soggetti terzi.

Entrembe sono strettamente correlate dal momento che la mancanza di una impedirebbe pure l’esistenza dell’altra.

Infatti, sulle operazioni di esterna gestione si riflettono tutte le operazioni di interna gestione, perché solo entrando in contatto con il mercato, attraverso la vendita dei propri beni o servizi, la società può conseguire un reddito che le permetta di continuare la sua attività.

Invero sarebbe troppo riduttivo determinare il reddito di imprese solamente attraverso l’analisi dei soli scambi con terze economie, dal momento che tali operazioni definite in uno specifico intervallo temporale (come ad esempio l’esercizio) non riescono ad esprimere pienamente il contributo offerto dai processi produttivi attuati.

42 È la variazione del capitale di bilancio attribuibile alla gestione svolta in ciascun periodo amministrativo in cui

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Ecco perché risulta necessario, oltre a rilevare i valori derivanti dalle operazioni di scambio avvenute nel lasso di tempo preso in considerazione43, integrare la valutazione anche

con i processi produttivi in corso.

Si può affermare quindi che il principio di competenza richieda che i redattori vadano ad inserire nei documenti contabili l’effetto di tutte le operazioni avvenute alla data di chiusura considerando quindi anche i risultati che si andranno a realizzare successivamente, ma che hanno avuto origine nell’esercizio.

L’applicazione del principio di competenza risulterebbe, quindi, assai complicata dal momento che sarebbe necessario valutare le operazioni in corso per poter determinare in maniera completa il reddito d’esercizio.

In aggiunta tale principio, da solo, non basta per giungere ad una determinazione del valore, pertanto si ritiene necessario affiancarlo al principio di prudenza, il quale suggerisce di rinviare la rilevazione dell’intero risultato economico solo nel periodo in cui il processo produttivo ha termine e di valutare i cicli produttivi in corso sulla base del costo.

In realtà, il Legislatore ha previsto delle eccezioni al principio di prudenza che permettono di determinare una competenza per le operazioni aziendali.

Queste eccezioni vengono esplicate tutte nell’art. 2426 c.c. nel quale è previsto che: - i lavori in corso su ordinazione possono essere valutati in base «ai corrispettivi

contrattuali maturati con ragionevolezza certa»;

- le partecipazioni immobilizzate in imprese controllate e collegate possono essere valutate con il metodo del patrimonio netto;

- le attività e le passività in valuta devono essere iscritte al «tasso di cambio a pronti

alla data di chiusura dell’esercizio».

Ad ogni buon conto è necessario sottolineare come il Legislatore italiano abbia lasciato profonde lacune per quanto riguarda il principio di competenza.

Infatti nel Codice Civile viene enunciato solamente cosa non si intende per competenza lasciando quindi al redattore libera l’interpretazione.

A colmare tali lacune ha provveduto l’OIC all’interno del Principio Contabile n. 11, il quale disciplina a livello pratico il principio della competenza sottolineando come «l’effetto

delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito

43 Dalle operazioni di esterna gestione vengono originati:

- valori economici derivanti da costi e ricavi;

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all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello a cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario».

Nello specifico vengono definite delle linee guida affinché sia possibile comprendere se i ricavi e i costi sono da riferirsi nell’esercizio oppure no.

Per i primi è necessario che:

- il processo produttivo di beni o servizi sia concluso; - lo scambio sia stato fisicamente effettuato.

I costi invece devono essere correlati con i ricavi d’esercizio affinché venga rispettata la competenza e tale rapporto si realizza:

- per associazione di causa ed effetto con i ricavi o sulla base di assunzioni del flusso di costi;

- per ripartizione dell’utilità o della funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica come succede con gli ammortamenti;

- per imputazione dei costi al conto economico dell’esercizio o perché associati al tempo o perché sia venuta meno l’utilità o la funzionalità del costo.

In assenza di queste linee guida per il redattore sarebbe assai difficile poter redigere il bilancio d’esercizio in modo chiaro, veritiero e corretto rischiando quindi di genere mendaci informazioni per i portatori di interesse.