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CAPITOLO 3: IL BILANCIO DI ESERCIZIO ALLA LUCE DELLA DIRETTIVA

3.1. La struttura del bilancio civilistico

3.1.2. Il Conto Economico

Il Conto Economico è il prospetto che illustra come nel corso del periodo amministrativo abbia avuto genesi l’utile o la perdita della società, esso ha quindi per oggetto la composizione e l’entità del risultato economico della gestione annuale e deve quindi evidenziare quali sono stati gli elementi di costo e ricavo che hanno determinato la dinamica reddituale d’impresa.

Come per lo Stato Patrimoniale, anche per il Conto Economico è previsto uno schema prestabilito e rigido per quanto riguarda la forma, la struttura e il contenuto e viene disciplinato dall’art. 2425 e 2425-bis.

Schematizzandolo può essere così presentato: A) Valore della produzione

B) Costi della produzione

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) C) Proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie E) Proventi e oneri straordinari

Risultati prima delle imposte (A-B±C±D±E) 22) Imposte sul reddito dell’esercizio

23) Utile (perdita) dell’esercizio

Per il Conto Economico non è stata prevista una struttura a sezioni contrapposte, ma il Legislatore ha optato per una forma a sezioni riunite detta anche forma scalare che si caratterizza per un’unica ripartizione dove vengono raccolti i valori, i quali a loro volta

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vengono classificati per natura e per questo motivo lo schema adottato dalla normativa civilistica può essere denominato a valore e costo della produzione.

Invero, la IV Direttiva CEE aveva previsto la possibilità di classificare le voci anche per destinazione.

Per quanto questa modalità sia più significativa di quella adottata nel nostro ordinamento perché consente di comprendere la struttura dei costi delle diverse aree funzionali, la propensione all’attuale classificazione è legata al fatto che la maggior parte delle imprese italiane, a quei tempi e ancora oggi, non è in grado di tenere sistemi affidabili di contabilità analitica, inducendo così a immettere dati ipotetici in un documento che richiede come requisiti fondamentali la chiarezza e la veridicità.

Con questo schema, in pratica, il reddito complessivo originato dalla gestione viene sezionato e suddiviso in tanti redditi parziali che permettono di comprendere il contributo offerto da ciascuna area economica al fine di valutare l’andamento generale della società e analizzare le eventuali criticità e da dove provengono.

Inoltre, con la forma scalare è possibile:

- raggruppare e confrontare direttamente i componenti di reddito generati da ogni singola area;

- determinare il reddito che da tale confronto deriva.

Nonostante si presenti una differenza sostanziale tra Stato Patrimoniale e Conto Economico, formalmente si possono identificare delle analogie strutturali, infatti anche in questo documento contabile viene fatta una suddivisione per macro-classi, voci e sotto-voci.

La mancanza delle «classi», all’interno della struttura del Conto Economico, fa sì che le «voci» le sostituiscano, pertanto le modifiche che di fatto si possono apportare sono limitate.

Inoltre, sebbene la struttura sia rigida è prevista, anche per questo documento, la possibilità di suddividere, raggruppare, adattare e aggiungere tutte le poste precedute da numeri arabi e romani.

Per quanto riguarda invece il criterio di classificazione delle poste, è previsto che queste vengano organizzate secondo un determinato ordine basato sul raggruppamento di costi e ricavi per aree di gestione e sulla determinazione di risultati reddituali parziali al fine di consentire al lettore del bilancio una più agevole comprensione dell’andamento economico dell’impresa.

Analizzando lo schema in dettaglio è possibile identificare tre tipologie di gestione: - ordinaria;

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- straordinaria; - tributaria.

In merito alla prima, essa consiste in tutte «quelle operazioni necessarie per realizzare

l’oggetto verso cui, di fatto o potenzialmente, è indirizzata in modo usuale e continuativo l’attività delle imprese».

A sua volta la gestione ordinaria può essere scomposta in gestione operativa e gestione finanziaria.

La prima raccoglie tutte le operazioni, e i conseguenti valori di ricavo e di costo, concernenti la produzione e la vendita dei beni e dei servizi che caratterizzano l’attività dell’impresa.

Dal confronto tra i ricavi e i costi scaturisce il risultato operativo con il quale si misura il reddito ottenuto attraverso lo svolgimento di tutte le principali attività della società in considerazione.

Nella gestione finanziaria invece, sono ricondotte le operazioni attraverso le quali l’impresa si approvvigiona dei capitali monetari necessari al suo funzionamento.

Da questa gestione derivano principalmente componenti negativi di reddito sotto forma di interessi passivi maturati sui prestiti contratti.

Per quanto concerne la gestione straordinaria, con la modifica dei Principi Contabili nazionali e nello specifico del documento n. 12 avvenuta nell’agosto del 2014, è stata modificata la definizione di attività straordinaria.

In pratica, l’OIC con le nuove variazioni ha voluto fornire una chiara definizione di attività straordinaria coordinandola con il principio n. 2981

Infatti prima della modifica non era sufficiente l’eccezionalità o l’anomalia dell’evento, ma era necessaria l’estraneità rispetto alla gestione ordinaria della fonte del provento o dell’onere e venivano fatti rientrare tra i proventi e gli oneri straordinari:

- plusvalenze e minusvalenze derivanti da fatti per i quali la fonte del provento o dell'onere è estranea alla gestione ordinaria (come in precedenza identificato);

81 Cambiamenti di principi, di stime contabili, correzione di errori il cui scopo è quello di disciplinare

il trattamento contabile e l’informativa da fornire nella nota integrativa degli eventi che riguardano:

- i cambiamenti di principi contabili

- i cambiamenti di stime contabili

- la correzione di errori

- gli eventi e operazioni straordinari

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- sopravvenienze e insussistenze attive e passive derivanti da fatti per i quali la fonte del provento o dell'onere è estranea alla gestione ordinaria (come in precedenza identificata);

- componenti positivi o negativi relativi ad esercizi precedenti, inclusi gli errori di rilevazione di fatti di gestione o di valutazione di poste di bilancio;

- effetti di variazioni dei criteri di valutazione adottati.

Con la nuova modifica viene stabilito che: «l’attività straordinaria include i proventi e

gli oneri la cui fonte è estranea all’attività ordinaria della società. Sono considerati straordinari i proventi e gli oneri che derivano da:

a) eventi accidentali ed infrequenti;

b) operazioni infrequenti che sono estranee all’attività ordinaria della società».

Infine, la gestione tributaria viene determinata dalla somma algebrica delle precedenti voci, come rappresentato dallo schema descritto sopra.

Il dato che ne risulta misura l’effettiva incidenza del prelievo fiscale sul reddito prodotto nell’esercizio.