• Non ci sono risultati.

Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 39 della legge 27

Relazioni con il pubblico

Articolo 24 Trattamento economico

5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 39 della legge 27

dicembre 1997, n. 449 (195), e successive modificazioni.

5-bis. Ove se ne ravvisi l’esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell’elenco di cui all’articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l’interesse all’acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 (196) (197).

9 Comma così modificato dall’art. 5, comma 1-septies, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, supra cit..

9 Per uno stralcio dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (legge finanziaria 1998)”, si può vedere la nota n.73.

96 Il decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, reca: “Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficien-za delle pubbliche amministrazioni”. Si riporta, di seguito, il testo del comma 2 dell’art.4 (Comunicazione per mobilità regionale e trasferimento di dipendente pubblico eccedente):

«2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, il dipendente pub-blico eccedente può essere trasferito, previo suo assenso, in altra pubblica amministrazione a richiesta di que-st’ultima».

97 Comma aggiunto dall’art. 5, comma 1-octies, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, con la legge 31 marzo 2005, n. 43, supra cit..

0

Articolo 35

Reclutamento del personale

(Art.36, commi da 1 a 6 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituiti prima dall’art. 17 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall’art.22 del d.lgs n.80 del 1998, successivamente

modificati dall’art.2 comma 2-ter del decreto legge 17 giugno 1999, n.180 convertito con modificazioni dalla legge n.269 del 1999;

Art.36-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.23 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall’art.274, comma 1, lett. aa) del d.lgs n.267 del 2000)

1. L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68 (198), avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell’espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 (199), e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

98 La legge 12 marzo 1999, n. 68, reca “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

99 La legge 13 agosto 1980, n. 466, reca: “Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche”.

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali (200).

4. Le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (201), e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l’avvio delle procedure concorsuali è subordinato all’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (202) (203).

4-bis. L’avvio delle procedure concorsuali mediante l’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al comma 4, si applica anche

00 Si veda il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, anche in correlazione con quanto previsto al comma  dell’art.70 del presente decreto legislativo. Per l’abolizione dei limiti di età nei concorsi pubblici, si veda l’art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”; per l’abrogazione delle norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego, v., invece, l’art. 16, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68,

“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; per la composizione “tecnica” delle commissioni di concorso, in particolare, l’art. 3, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 “Interventi correttivi di finanza pubblica (legge finanziaria 1994)”.

0 Uno stralcio dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (legge finanziaria 1998)” è sub nota n. 7.

0 Periodo così sostituito dall’art. 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”.

0 In attuazione del presente comma si veda la direttiva del Ministro per la funzione pubblica del 3 novem-bre 2005 “Adempimenti delle Amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di avvio delle procedure concorsuali”.



alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall’articolo 36 (204).

5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l’accesso alle varie professionalità.

5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi (205).

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all’articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 (206), e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti (207).

0 Comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante: “Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

0 Comma aggiunto dall’art.1, comma 230, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 “Disposizioni per la forma-zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”.

06 Art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 “Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull’avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato”:

«Art. 6 - . Per l’accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall’ar-ticolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria».

07 Sulle percentuali di assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni ed enti locali, a seguito della riforma del Titolo V, parte II della Costituzione ed in relazione al “blocco del turn-over” imposto da leggi statali, si veda Corte Costituzionale, sentenza 17 dicembre 2004, n. 390 e, successivamente, anche Corte Costituzionale, sentenza 14 novembre 2005 n. 417, con riferimento, più in generale, ai vincoli alle politiche di bilancio che possono essere imposti a Regioni ed enti locali dal legislatore statale ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost..

Articolo 36

Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale (Art.36, commi 7 ed 8 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituiti prima dall’art.17 del d.lgs

n.546 del 1993 e poi dall’art.22 del d.lgs n.80 del 1998)

1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo (208), in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 (209), dall’articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (210), dall’articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726 (211), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall’articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299 (212), convertito con modificazioni, dalla

08 Vedi al riguardo, principalmente, il Contratto collettivo nazionale quadro per la disciplina del rapporto di lavoro del personale assunto con contratto di fornitura di lavoro temporaneo del 9 agosto 000 e l’ Accordo qua-dro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art.

4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191, del 23 marzo 2000.

09 La legge 18 aprile 1962, n. 230, reca: “Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato”.

0 L’art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 “Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro” è stato abro-gato dall’art. 11 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Esso recava in rubrica: “Disposizioni in materia di contratto a termine”. Successivamente, l’intera legge, ad eccezione degli articoli , 6, 9, commi , , , , 6 e 7 e degli articoli  e , è stata abrogata dall’art. 8 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.

 Il decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, reca: “Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occu-pazionali”, ed è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

 Art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299 “Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fisca-lizzazione degli oneri sociali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451:

«Art.6. (Norme in materia di contratti di formazione e lavoro) - . Possono essere assunti con contratto di for-mazione e lavoro i soggetti di età compresa tra sedici e trentadue anni. Oltre ai datori di lavoro di cui all’art. 3, comma 1, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 86, possono stipulare contratti di formazione e lavoro anche gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali, sportive, fondazioni, enti pubblici di ricerca nonché datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in confor-mità a quanto previsto al comma 7.

2. Il contratto di formazione e lavoro è definito secondo le seguenti tipologie:

a) contratto di formazione e lavoro mirato alla: 1) acquisizione di professionalità intermedie; 2) acquisizione di professionalità elevate;

b) contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo.

. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro di cui alle lettere a) e b) del comma  possono essere inquadrati ad un livello inferiore a quello di destinazione.

4. La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i ventiquattro mesi per i contratti di cui alla lettera a) del comma  e i dodici mesi per i contratti di cui alla lettera b) del medesimo comma.

. I contratti di cui alla lettera a), numeri ) e ), del comma  devono prevedere rispettivamente almeno ottanta e centotrenta ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Il contratto di cui alla lettera b) del comma  deve prevedere una formazione minima non inferiore a venti ore di base relativa alla disciplina



legge 19 luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196 (213), nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina (214).

1-bis. Le amministrazioni possono attivare i contratti di cui al comma 1 solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonchè previa valutazione circa l’opportunità di attivazione di contratti con le agenzie di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei servizi (215).

del rapporto di lavoro, all’organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica. I contratti collettivi possono prevedere la non retribuibilità di eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione.

6. Per i contratti di cui alla lettera a) del comma  continuano a trovare applicazione i benefìci contributivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti di cui alla lettera b) del predetto comma  i medesimi benefìci trovano applicazione subordinatamente alla trasfor-mazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente ad essa, per una durata pari a quella del contratto di formazione e lavoro così trasformato e in misura correlata al trattamento retributivo corrisposto nel corso del contratto di formazione medesimo. Nelle aree di cui all’obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, in caso di trasformazione, allo scadere del venti-quattresimo mese, dei contratti di formazione e lavoro di cui al comma , lettera a), in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, continuano a trovare applicazione, per i successivi dodici mesi, le disposizioni di cui al comma  e quelle di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui il lavoratore, durante i suddetti ulteriori do-dici mesi, venga illegittimamente licenziato, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dei benefìci contributivi percepiti nel predetto periodo.

7. (Abrogato) 8. (Omissis)

9. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui al comma , lettera a), il datore di lavoro, utilizzan-do un modello predisposto, sentite le parti sociali, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasmette alla sezione circoscrizionale per l’impiego competente per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dal lavoratore interessato. Le strutture competenti delle regioni possono accertare il livello di formazione acquisi-to dal lavoraacquisi-tore. Alla scadenza del contratacquisi-to di formazione e lavoro di cui alla lettera b) del comma , il daacquisi-tore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull’esperienza svolta.

10. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l’esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di imprese, individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo alle singole imprese.

. La misura di cui al comma 6 dell’articolo 8 della legge 9 dicembre 990, n. 07 , è elevata al sessanta per cento.

. (Non convertito).

13. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i princìpi di non discrimi-nazione diretta ed indiretta di cui alla legge 0 aprile 99, n.  .

 - . (Omissis)”.

 La legge 24 giugno 1997, n.196, reca: “Norme in materia di promozione dell’occupazione”.

 La CorteCostituzionale, con la sentenza 27 marzo 2003, n. 89, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all’art.36, comma 2, che esclude la conversione del contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato in caso di violazione di norme imperative riguardanti l’assunzione, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost..

 Il presente comma  bis, il comma  bis1 ed il comma -ter, sono stati inseriti dall’art. 4, comma 2, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4 “Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione” convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

1-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 1-bis costituiscono norme di principio per l’utilizzo delle forme contrattuali flessibili negli enti locali (216).

1-ter. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le convenzioni concernenti l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili (217).

2. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

6 V. la nota precedente.

7 V. la nota n. .

6

Articolo 37

Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici

(Art.36-ter del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.13 del d.lgs n.387 del 1998) 1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l’accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, prevedono l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera.

2. Per i dirigenti il regolamento di cui all’articolo 28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalità per il relativo accertamento.

3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (218), e successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per l’accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica.

8 Per l’art.17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, vedi la nota n. 7.

Articolo 38

Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea (Art.37 d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall’art.24 del d.lgs n.80 del 1998)

1. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell’interesse nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (219), e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all’accesso dei cittadini di cui al comma 1 (220).

3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all’equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti.

Con eguale procedura si stabilisce l’equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell’ammissione al concorso e della nomina.

9 Per l’art.17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, vedi la nota n.7.

0 Tale comma è stato attuato attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”, successivamente modificato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 1994, n. 623 “Modificazione al regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174” .

8

Articolo 39

Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap

(Art.42 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.19 del d.lgs n.546 del 1993 e modificato prima dall’art.43, comma 1 del d.lgs n.80 del 1998 e poi dall’art.22, comma 1

del d.lgs n.387 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzioni per portatori di handicap ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n.68 (221), sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari sociali della

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzioni per portatori di handicap ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n.68 (221), sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari sociali della