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Atti gestor

Nel documento LE AZIONI CORRELATE (pagine 108-112)

EMITTENTE AZIONI CORRELATE

3.5. Atti gestor

Sostenere che le situazioni di conflittualità tra i soci possano essere in tutti i casi regolate facendo esclusivamente ricorso a criteri di corretta misurazione ed evidenziazione sul piano contabile, è un’affermazione quantomeno illusoria.

Ad una soluzione in questi termini sfuggono, le problematiche che non sono riconducibili a rapporti strettamente inter settoriali ma che invece si sostanziano in questioni di allocazione di risorse scarse come ad esempio quelle d’investimento nonché quelle che riguardano le opportunità commerciali o, più in generale, le decisioni a contenuto programmatico di sviluppo e di indirizzo. Rispetto a tali fattispecie infatti, si pone un problema di scelta per l’organo amministrativo, su cui si appuntano le aspettative patrimoniali dei soci, e tale problema non è di così agevole soluzione.

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La tematica in questione, può essere ricondotta alla difficoltà generale di individuare nel nuovo contesto dell’ordinamento azionario, una nozione, la più unitaria possibile, della categoria dell’interesse sociale120

: questo in considerazione soprattutto della nuova e molto ampliata autonomia statutaria, la quale consente la creazione di posizioni partecipative con interessi, anche se solo parzialmente, non coincidenti.

Davanti a questo assetto di interessi che potremmo definire eterogeneo, gli organi sociali si pongono in maniera differente. Ai soci è infatti riconosciuta un’ampia discrezionalità circa la valutazione degli interessi sociali, ma anche extra-sociali, da perseguire: il limite posto all’assemblea, deve essere inteso in termini negativi; si afferma quindi la libertà di perseguire qualsiasi interesse fino a quando questo non vada a porsi in contrasto con l’interesse dei soci in quanto tali121

.

Coerentemente con tale visione, si giustifica una concezione dell’assemblea come organo a funzione compositoria tra i vari e molteplici interessi, di cui i soci, secondo le più moderne teorie pluraliste e salvo il limite del dovere di correttezza, possono essere, in modo legittimo, portatori.

Il vincolo che la nozione in esame costituisce, gioca un ruolo assai differente nei confronti dell’organo deputato alla gestione della società. Infatti, per gli amministratori, che sono titolari di una funzione, si atteggia come eterodeterminato e va a costituire

120 Così Sanfilippo in “ Il presidente del consiglio d’amministrazione nelle società per

azioni”, “il nuovo diritto delle società”, liber amicorum a cura di Gian Franco Campobasso, cit., p. 444 e s.s.

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quindi, un parametro obbligatorio della propria condotta; in senso contrario invece, non troverebbe alcuna giustificazione la disciplina del conflitto di interessi nelle deliberazioni consiliari, in quanto questa si fonda sull’istanza di corretta attuazione del c.d. “rapporto di servizio” dell’amministratore122.

Sembra che questa affermazione non abbia perso di valore nemmeno dopo la riforma, e anzi, sembra aver potuto trovare conforto nel nuovo testo dell’art 2391 c.c.123, il quale, imprime un

maggior gradi vincolatività alla funzionalizzazione dell’attività di gestione; a tale conclusione sembra condurre anche la considerazione che, in assenza di un parametro ordinante, il potere esclusivo di cui gode l’organo amministrativo nel nuovo contesto normativo, resterebbe eccessivamente sbilanciato124. Per le azioni correlate, il problema della identificazione di un interesse che si possa dire, sociale, emerge in maniera forte. Con queste infatti, sembra particolarmente arduo individuare dei profili di comunanza tra i diversi membri della compagine sociale125; gli amministratori si troverebbero quindi senza quel “faro” verso il quale poter orientare le proprie scelte. Si ricorda però che, gli interessi dei soci correlati, anche in quanto derivanti da una configurazione particolare della struttura societaria, non possono essere relegati ad un ambito di quasi estraneità all’interesse sociale, e quindi essere considerati come degli

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Per la descrizione dell’evoluzione del dibattito, anche alla luce degli spunti ricavabili dalla riforma, si richiamano le monografie di Cossu, Guaccero e Guerrera; in tal senso anche Libertini “Scelte fondamentali di politica legislativa e indicazioni di principio nella riforma del diritto societario del 2003. Appunti per un corso di diritto commerciale” in Rivista dir. soc.2/2008 p.p. 198 e s.s.

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Norma che disciplina gli interessi degli amministratori.

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In tal senso, P. F. Mondini in “ Le azioni correlate” cit., p.174 e s.s.

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interessi secondari o addirittura neutralizzati dalla stretta applicazione del principio della maggioranza; inoltre, non ci dobbiamo mai dimenticare del fatto che, le partecipazioni divisionali, sono collegate ad attività d’imprese incluse nell’ambito dell’oggetto sociale.

Quindi, si segnala, nell’ambito di una società che emetta azioni correlate, da un lato, la presenza di attività d’impresa specifiche, le quali, ponendosi all’interno di una struttura societaria unica possono condurre facilmente ad interrelazioni fino a portare ad ipotesi di influenza di fatto di un settore sull’altro: da questo seguono rischi potenziali per la redditività della gestione imprenditoriale.

Dall’altro lato, si deve rilevare, la sussistenza di ipotesi partecipative, che si differenziano le une dalle altre, non per l’appartenenza a raggruppamenti di minoranza o di maggioranza, ma per il collegamento specifico ad un settore di attività, statutariamente determinato: il trattamento di particolare favore è determinato e giustificato da questa rilevanza sul piano della struttura organizzativa126.

Accogliendo questa impostazione, la ricaduta applicativa immediata è quella della parziale applicazione della disciplina prevista, per l’attività di direzione e coordinamento127.

Si consente agli amministratori di avvalersi, del meccanismo compensativo previsto ex art 2497, ultimo comma, c.c.; con ciò si sdrammatizza finalmente, la questione dell’ammissibilità di

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In tal senso P. F.Mondini in “Le azioni correlate”, cit., p. 176

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scelte di gestione che attribuiscono vantaggi a singoli comparti e pregiudizi corrispondenti agli altri, se considerata singolarmente Questa soluzione, ha in concreto avuto il duplice pregio di, offrire l’elasticità di valutazioni di cui un’attività d’impresa necessita, nonché una protezione ai soggetti coinvolti, che la rigida applicazione dell’art 2391 c.c., o di precetti, ricavabili ad esempio dal principio della parità di trattamento, non era in grado di offrire.

Dall’applicazione al contesto delle azioni correlate, delle disposizioni relative all’attività di direzione e coordinamento, deriva inoltre che, le decisioni gestorie che importano una valutazione ponderale degli svantaggi e dei vantaggi per i singoli settori “devono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione”, così come espressamente previsto ex art 2497 ter c.c.

Nel documento LE AZIONI CORRELATE (pagine 108-112)