• Non ci sono risultati.

B.1 – GLI ATTI SESSUALI

Sulla base delle dichiarazioni rese da LR e VL, del tenore delle intercettazioni e delle dichiarazioni ammissive rese dall’imputato (già dettagliatamente esaminate), è ampiamente provato che il CA abbia tenuto le condotte descritte nel capo d’imputazione.

E’ infatti indiscutibile, che egli abbia combinato un appuntamento con le due minori in data 11.11.2011 e che detto incontro – secondo i suoi piani – avrebbe dovuto concludersi presso la sua abitazione ove tutti e tre avrebbero dovuto fare delle “cosette spinte”, quali “un pompino” o “un ditalino”.

Ciò è descritto con dovizia di particolari dalla LSe dalla V (della cui attendibilità si è detto) nel corso dei plurimi verbali di sit sopra esaminati.

Ciò, inoltre, risulta inequivocabilmente dal tenore di numerosi messaggi inviati dal CA alla LSe alla V, dai quali si evince senza tema di smentita che l’uomo aveva invitato le due ragazzine all’appuntamento perché intendeva compiere con loro atti sessuali. Sul punto si richiamano, ancora una volta, le conversazioni sopra riportate dalle quali emerge chiaramente quale avrebbe dovuto essere, secondo le intenzioni dell’imputato, l’oggetto del primo incontro (nn. 1656 – 1658 “Hai tentato di farti una ragazzina di 12 anni” – “Non era una ragazzina di 12 anni, era una puttanella di 12 anni”; nn. 16886 – 16688 “Ma tu ti ricordi x cosa ci dovevamo vedere la scorsa volta? Io te e robi? Che cosa dovevamo fare?

(…) Ehm dovevamo fare alche cosette spinte, ricordi?”; n. 17031 “perché quando stava per succedere siete scappate tutte e due”), tanto che, non andato a buon fine il primo tentativo, ha continuato a cercare di incontrare le due minori, sempre con la medesima finalità, precisando addirittura che avrebbe scelto quella tra loro due che si fosse “fatta avanti per prima” (si vedano, in particolare, le conversazioni sopra riportate ai nn. 1028 – 1042 – 17020 – 17023 – 17106).

Ciò, infine è confermato dalle dichiarazioni dello stesso imputato, il quale, pur sostenendo che non era sua intenzione compiere effettivamente atti sessuali con le minori, ha ammesso di aver fatto loro esplicite e reiterate proposte in tal senso: “Quanto all’appuntamento preso con le due denuncianti (…) l’obiettivo dell’incontro al di là di quanto dichiarato nelle telefonate e nei messaggi era soltanto la curiosità di vedere queste due ragazzine e basta, non mi sarei mai azzardato a fare nulla di quello di cui avevamo parlato (…).Rientrato nel campo virtuale in una specie di

‘gioco’ ho voluto far pesare loro questi ‘fuga’.(…). Può essere che io abbia chiesto alla LSdi andare in cantina a casa di lei per fare atti sessuali di natura orale, ma se l’ho fatto è sempre perché eravamo rientrati nel ‘gioco’” (…). Ho effettivamente proposto rapporti sessuali dal vero ma faceva parte di un gioco virtuale”.

Ciò premesso, deve rilevarsi che il CA non è credibile laddove ha cercato in tutti i modi di sostenere che quello per lui era solo un “gioco virtuale” e che mai avrebbe consumato atti sessuali con le due ragazzine.

Tribunale di Torino: sono vietate la stampa e la riproduzione dei documenti per fini commerciali

Per dar credito a tale versione l’imputato ha precisato che appositamente aveva dato appuntamento alle due ragazzine in via Roma, mentre con le donne (maggiorenni) con le quali consumava effettivamente rapporti sessuali si incontrava sempre sotto casa sua. Ma ciò è pacificamente smentito dal servizio di o.c.p. del 28.12.2011 (del quale si è detto al punto 5), dal quale emerge che egli si è incontrato con “E” presso il Mc Donald’s di via Pietro Cossa, luogo che si trova dalla parte opposta della città rispetto a casa sua.

A ciò si deve aggiungere che, se effettivamente il CA avesse avuto soltanto la “curiosità” di incontrare di persona RP e LR, una volta soddisfatta tale curiosità non avrebbe più avuto motivo di contattarle ancora; egli invece ha continuato ad insistere con entrambe, non solo proponendo loro nuovi appuntamenti (addirittura individuando la possibile

“alcova” nella cantina della L), ma inducendole a “farsi avanti” quanto prima perché lui era intenzionato a “scegliere” la prima tra le due che fosse stata disponibile ad avere una storia con lui.

L’insieme di tali elementi consente pacificamente di ritenere infondata la tesi della difesa – secondo la quale non sarebbe integrato il tentativo per la

“inidoneità” degli atti, ovvero per la desistenza dell’imputato – in quanto gli atti posti in essere dal CA erano certamente “idonei” e “diretti in modo non equivoco” ad avere rapporti con le due minori ed egli non è riuscito nel suo intento non già perché ci ha “ripensato” ed ha “desistito”, ma soltanto perché le due ragazzine (anzi, la sola LR, la quale è però riuscita a convincere RP) ha deciso di scappare.

Né l’asserita inidoneità degli atti può ricavarsi dagli altri elementi proposti dalla difesa ed in particolare:

 la circostanza che il CA abbia deciso di dare appuntamento alle due ragazze insieme (e non alla sola RP), non sta certo a significare che costui abbia deciso in tal senso perché le due minori potessero così “proteggersi”

l’un l’altra, ma è dovuta esclusivamente al fatto che diversamente non avrebbe potuto incontrare RP, la quale non aveva il permesso di uscire da sola;

 la circostanza che il CA abbia dato appuntamento alle due minori in via Roma (quindi in luogo affollato, nel pieno centro cittadino) non significa affatto che egli non avesse intenzione di portare le minori a casa sua, ma era evidentemente un modo per carpire ulteriormente la fiducia delle due ragazzine, che si sarebbero sentite più sicure ad andare all’appuntamento con lo sconosciuto in un luogo ove vi era altra gente ed ove avrebbero eventualmente potuto difendersi (come poi hanno fatto, scappando).

In conclusione deve ritenersi provato che il CA in occasione dell’incontro del 11.11.2011 era intenzionato ad incontrare le minori con il fine preciso di portarle a casa sua, dove avrebbero dovuto fare le previste “cosette V LRspinte” e che non sia riuscito nel suo intento soltanto perché le due ragazze (ed in particolare LR, che – per fortuna – ha convinto l’amica a scappare) non hanno accettato l’invito e si sono allontanate. E ciò è

Tribunale di Torino: sono vietate la stampa e la riproduzione dei documenti per fini commerciali

sufficiente per affermare che egli ha posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a compiere atti sessuali con la LSe con la V.

     

B.2 - LA FATTISPECIE DI REATO (56 / 609 bis o 609 quater c.p.) Per quanto attiene all’individuazione della fattispecie di reato che deve ritenersi integrata nel caso in esame, non può che farsi integrale richiamo a quanto evidenziato in precedenza con riferimento al capo A) (punto A.2).

Anche con riferimento al reato contestato al capo B), infatti, valgono identiche considerazioni in merito alla sussistenza di tutti i requisiti previsti dall’art. 609 bis co. 2 c.p.

Nessun dubbio, infatti, può sussistere per quanto attiene alla minore LR, la cui posizione è stata già esaminata nei dettagli in precedenza, ma altrettanto può dirsi con riferimento a VL la quale – pur essendo un po’

meno suggestionabile e meno facilmente adescabile dell’amica (tanto che solo grazie al suo intervento la condotta del CA si è fermata al solo

“tentativo”- è stata ugualmente oggetto delle pressioni e delle lusinghe dell’imputato, dal quale era parimenti “attratta”.

     

B.3 – L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ART. 609 TER N. 1 C.P.

Pacifica è la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 609 ter co. 1 n. 1 c.p., posto che all’epoca dei fatti sia LR sia VL avevano soltanto 12 anni.

L’età di RP e LR era certamente nota al CA, posto che entrambe fin da subito gli avevano detto di avere 12 anni e che dalle intercettazioni emerge che lui stesso faceva esplicito riferimento ai 12 anni di RP e sapeva che LR era sua compagna di scuola (tale circostanza sebbene irrilevante in relazione alla sussistenza dell’aggravante in esame - in ragione della previsione di cui all’art. 609 sexies c.p. - è comunque da tenere in considerazione ai fini della valutazione della gravità del fatto).

     

B.4 L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ART. 61 N. 5 C.P.

L’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c.p. non può ritenersi sussistente neppure con riferimento al reato di cui al capo B) per i motivi già evidenziati con riferimento al reato di cui al capo A) (punto A.4 al quale si fa rinvio).

CAPI C) – D) – E)      

C.1 – D.1. – E.1 – LA CONDOTTA

Come si è già detto in precedenza (punto 8) i fatti contestati ai capi C) - D) – E) (tutti relativi ai rapporti intrattenuti dal CA con DPL) sono stati accertati sulla base del materiale rinvenuto sul telefono cellulare sequestrato all’imputato nel quale sono state rinvenute 12 fotografie che ritraggono LS nuda e 5 filmati che ritraggono la minore intenta a masturbarsi), delle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso dell’interrogatorio avanti al P.M. e delle sit rese da DPL.

Tribunale di Torino: sono vietate la stampa e la riproduzione dei documenti per fini commerciali

In ordine ai suoi rapporti con il CA (“MX”) la minore ha in particolare riferito:

 che durante i contatti audio-vieo (via web-cam) con il CA, è accaduto che lui si mostrasse a lei mentre si masturbava (“Durante i contatti via chat e sms, “MX” scriveva che si stava masturbando e mi raccontava come andava (…). Una volta l’ho visto via webcam ed in quell’occasione si è masturbato, eiaculando. Non ricordo se vi fosse anche l’audio con le immagini”;

 che il CA le ha inviato delle fotografie delle sue parti intime, anche mentre si stava masturbando (“Lui mi ha mandato via messanger delle fotografie delle sue parti intime anche mentre si masturbava ed eiaculava”);

 che, su richiesta del CA, lei si è scattata delle fotografie mentre era nuda e le ha poi mandate all’imputato, come peraltro risulta dal materiale rinvenuto sul telefono in uso a quest’ultimo (“Si, mi ha chiesto delle foto e io gliele ho mandate. Erano foto un po’ spinte, anche nuda (…). E’

successo poche volte che gli mandassi le mie foto nuda perché la cosa non mi piaceva, mi sentivo in colpa. Gli ho mandato le foto nuda solo perché insisteva tanto ed io avevo paura. Tutte le foto gliele ho mandate sul messanger dopo averle scattate con il mio cellulare”);

 che su richiesta del CA lei si è anche ripresa con il telefono cellulare, mentre si masturbava, mandando poi i filmini all’imputato, come peraltro risulta dal materiale rinvenuto sul telefono in uso a quest’ultimo (“Si, gli ho mandato dei miei filmini in atteggiamenti osceni. L’ho fatto pochissime volte, in numero di volte inferiore rispetto alle foto perché mi dava ancora più fastidio. Lui mi aveva chiesto di farmi dei filmini mentre mi masturbavo e di mandarglieli. Su sua richiesta ho fatto i filmini in più occasioni e glieli ho mandati”);

 che il CA non l’ha mai minacciata, né per indurla a fare le foto e/o i filmini, né per indurla ad inviarglieli, pur avendo lei il timore che costui potesse recarsi a casa sua, timore peraltro non dovuto ad indicazioni in tal senso del CA (“Io all’inizio gli avevo raccontato tutto di me, anche il mio indirizzo di casa. Le cose che mi chiedeva le facevo perché avevo paura che venisse da me. Non mi ricordo se mi ha mai minacciata. Io non sapevo più che cosa fare e a un certo punto avevo paura che lui diffondesse le mie foto, anche se non mi risulta che mi ha mai minacciata. Il fatto che fosse militare e sempre in viaggio mi preoccupava. Avevo paura che durante un suo viaggio di lavoro venisse qui da me (…). Lui aveva proposto qualche volta di passare di qua per incontrarmi. Io avevo paura che lo facesse davvero e gli dicevo che preferivo restare in contatto via chat”.

 che il CA non le ha mai offerto un corrispettivo in cambio delle foto e dei filmini e lei lo ha fatto, su sua richiesta, perché attratta da lui (“MX”

non mi ha mai offerto nulla in cambio delle foto e dei filmini osceni. A

“MX” ho inviato i miei filmini fatti su sua richiesta e delle mie foto perché mi fidavo di lui. “MX” nel chiedermi i filmini mi diceva che li avrebbe utilizzati per toccarsi ed eccitarsi (…). Non dico di essere stata innamorata di “MX”, ma sicuramente sentivo la sua mancanza quando

Tribunale di Torino: sono vietate la stampa e la riproduzione dei documenti per fini commerciali

non ci scrivevamo i messaggi. Ho mandato le mie foto ed i miei filmini solo a lui e non ad altri ragazzi perché mi sentivo legata mentalmente a

“MX”. Mi sentivo al centro delle sue attenzioni sessuali. Mi diceva che lo facevo eccitare al punto di doversi masturbare cosa che poi effettivamente faceva anche in webcam”).

In ordine a tali fatti l’imputato ha dichiarato nel corso dell’interrogatorio avanti al P.M. del 15.3.2012: “(…) Non ricordo come ho ricevuto foto o filmati da LS, l’unico modo che usavo era MSN o MMS (…). Non ricordo se i filmini li ha fatti su mia richiesta, comunque me li ha mandati lei, non so ricostruire il periodo. I filmini li conservavo tutti sul cellulare, anche se li ricevevo via internet”.

Già si è detto che le dichiarazioni rese da DPL devono ritenersi pienamente attendibili sia intrinsecamente, sia perché pienamente riscontrate dalla documentazione sequestrata.

Sulla base delle dichiarazioni rese dalla minore (che, seppure non espressamente confermate, non sono state in alcun modo contraddette dall’imputato), deve ritenersi provato che LS si è determinata a compiere gli atti sessuali di autoerotismo su indicazione del CA, il quale a ciò l’ha indotta.

Gli atti di autoerotismo sopra descritti e compiuti dalla minore DPL su richiesta del CA rientrano pacificamente nel concetto di “atti sessuali”

illeciti, previsti dagli artt. 609 bis e 609 quater c.p., non essendo necessario, per il perfezionamento di tali delitti, il contatto fisico diretto con il soggetto passivo ed essendo invece sufficiente che sia oggettivamente coinvolta la corporeità sessuale della persona offesa e che l’atto sia finalizzato ed idoneo a compromettere la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale e ad eccitare o sfogare l’istinto sessuale del soggetto attivo (sul punto si fa integrale richiamo a quanto sopra evidenziato con riferimento al capo A – punto A.1).

C.2 – LA FATTISPECIE DI REATO (art. 609 bis o 609 quater c.p.) In ordine alla distinzione tra il reato di cui all’art. 609 bis co. 2 c.p. ed il reato di cui all’art. 609 quater c.p., si rinvia a quanto già evidenziato in precedenza con riferimento al capo A) (punto A.2).

Sulla base dei principi ivi richiamati, nel caso in esame non si ritiene che possa ravvisarsi il reato di cui all’art. 609 bis c.p., in quanto manca la prova della sussistenza di quegli elementi che consentono di ritenere integrato tale reato. Se, infatti, può ritenersi provata l’induzione della minore a compiere gli atti sessuali, manca la prova non solo dell’abuso, ma anche della sussistenza delle condizioni di inferiorità psichica della minore (posto che, lo si ribadisce, a tal fine non è sufficiente l’elemento oggettivo dell’età inferiore agli anni 14), non essendovi agli atti elemento alcuno che possa comprovare tale situazione.

Tribunale di Torino: sono vietate la stampa e la riproduzione dei documenti per fini commerciali

Poiché, peraltro, è provato che il CA ha compiuto atti sessuali con la minore e poiché è provato che all’epoca dei fatti LS aveva soltanto dodici anni, deve ritenersi pacificamente integrato il reato di cui all’art. 609 quater c.p.

Da ultimo si rileva che è pacificamente provato che il CA sapeva benissimo che LS era di età inferiore ad anni 14, posto che la ragazza ha espressamente affermato di aver detto fino da subito a “MX” di avere 12 anni e che lo stesso CA ha ammesso tale circostanza, affermando che gli pareva di ricordare che LS avesse “13 o 14 anni” (sebbene tale circostanza sia irrilevante in relazione alla sussistenza del reato in esame, in ragione della previsione di cui all’art. 609 sexies c.p. , è comunque da tenere in considerazione ai fini della valutazione della gravità del fatto).

     

C.3 L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ART. 61 N. 5 C.P.

L’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c.p. non può ritenersi sussistente neppure con riferimento al reato di cui al capo C) per i motivi già evidenziati con riferimento al reato di cui al capo A) (punto A.4).

     

Documenti correlati