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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

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Tribunale di Torino: sono vietate la stampa e la riproduzione dei documenti per fini commerciali

Proc. n. 30226/11 R.G. N.R.

Proc. n. 2155/12 R.G. G.I.P.

N. Mod. 30

Data del deposito_____________

Data irrevocabilità____________

V° del P.G.__________________

N.Reg. Esec. ________________

N. part. Cred. Inser. a SIC ______

Redatta scheda il______________

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TORINO

SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott. M. Francesca Christillin all'esito dell’udienza in camera di consiglio del 1.3.2013

ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente S E N T E N Z A

ai sensi degli artt. 442 e ss. c.p.p.

nei confronti di:

CA,_________________, attualmente detenuto casa circondariale di A DETENUTO PRESENTE Difeso di fiducia dagli avv. __________________del foro di Torino

IMPUTATO

A) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 609-bis co. 1 e 2 n. 1, 609-ter n. 1, 61 n. 5 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando delle condizioni di inferiorità fisiopsichica di LR, minore degli anni quattordici (n. 10.03.1999), nel corso di collegamenti via webcam, la induceva a denudarsi ed in particolare, al fine di eccitarlo, a scoprirsi e toccarsi il seno nonché ad abbassarsi le mutandine e mostrarsi mentre compiva atti di autoerotismo inserendo le dita all’interno della propria vagina, così raggiungendo anche il CA l’orgasmo e mostrandole il proprio pene durante la eiaculazione.

Con le aggravanti:

- di aver profittato di circostanze di tempo, luogo e persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa;

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- di aver commesso i fatti su persona inferiore agli anni quattordici.

In Torino in una decina di occasioni tra la fine di settembre e la prima decade di novembre 2011

B) del delitto di cui agli artt. 56, 81 co. 1, 609-bis co. 1 e 2 n. 1, 609- ter n. 1, 61 n. 5 c.p., perché, dopo aver richiesto reiteratamente a LR (n. 10.03.1999) e VL (n. 03.07.1999), entrambe minori degli anni quattordici, un incontro a scopo sessuale, concordando in particolare l’effettuazione di rapporti orali e masturbazioni reciproche con entrambe, fissava con loro un appuntamento per strada, con accordo che poi si sarebbero recati tutti e tre presso la abitazione dell’imputato, per porre in essere quanto concordato, così compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre le medesime a compiere e subire atti sessuali abusando delle loro condizioni di inferiorità fisiopsichica, così violando con una sola azione più volte la medesima disposizione di legge, evento non verificatosi per l’imprevisto rifiuto delle minori stesse ed in particolare perché VL spaventata del fatto che il CA mostrasse oltre 40 anni anziché i 23 dichiarati in precedenza, convinceva LR ad allontanarsi con lei.

Con le aggravanti:

- di aver profittato di circostanze di tempo, luogo e persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa;

- di aver commesso i fatti su persona inferiore agli anni quattordici.

In Torino l’11 novembre 2011

C) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 609-bis co. 1 e 2 n. 1, 609-ter n. 1, 61 n. 5 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando delle condizioni di inferiorità fisiopsichica di DPL, minore degli anni quattordici (n. 02.12.1997), nel corso di collegamenti via chat e via sms, la induceva a compiere atti sessuali ed in particolare a compiere atti di autoerotismo videoregistrando con il cellulare la scena per poi inviargli la relativa registrazione.

Con le aggravanti:

- di aver profittato di circostanze di tempo, luogo e persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa;

- di aver commesso i fatti su persona inferiore agli anni quattordici.

In Arizzano (VB) in numerose di occasioni tra l’estate e ed il novembre 2010

D) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 600-ter co. 1, 61 n. 5 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, produceva materiale pedopornografico inducendo nel corso di

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collegamenti via chat e via sms DPL (n. 02.12.1997), a fotografarsi da nuda e videoregistrarsi mentre compiva atti di autoerotismo per poi inviargli per via informatica il materiale prodotto, ed in particolare 12 fotografie e 5 videoclip.

Con l’aggravante di aver profittato di circostanze di tempo, luogo e persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa.

In Arizzano (VB) in numerose di occasioni tra l’estate ed il novembre 2010

E) del delitto di cui agli artt. 609-quinquies e 61 n. 5 c.p., perché compiva atti sessuali in presenza di DPL (n. 02.12.1997), mostrandosi mentre si masturbava durante collegamenti via webcam.

Con l’aggravante di aver profittato di circostanze di tempo, luogo e persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa.

In Torino tra l’estate e il novembre 2010

F) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 600-quater co. 1 e 2 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, consapevolmente si procurava 128 video registrazioni realizzate utilizzando minori degli anni diciotto, scaricandole da internet e riportandole all’interno della cartella “…/programmi/emule/incoming”

del computer detenuto presso la propria abitazione.

Con la aggravante della ingente quantità.

In Torino in data antecedente e prossima all’8 febbraio 2012

Identificate le parti civili in:

 avv. RP quale curatore speciale della minore LR, rappresentato e difeso dall’avv. _____ del foro di Torino;

 LS (padre della minore LR) in proprio, FF (madre della minore LR) in proprio, ME (nonna convivente della minore LR) in proprio, rappresentati e difesi dall’avv. __________ del foro di Torino;

 DPG e LEa, in proprio e quali esercenti la potestà sulla minore DPL, rappresentati e difesi dall’avv. _____________ del foro di Torino.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il P.M. chiede che l’imputato, previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati, ritenuto più grave il reato di cui al capo D), venga condannato alla pena finale di anni 8 e mesi 8 di reclusione ed

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€ 20.000,00 di multa già considerata la riduzione per la scelta del rito oltre alle pene accessorie previste per legge.

Il difensore della parte civile, Avv. ________________, curatore speciale della minore LR, si associa alle richieste del P.M. e chiede che l’imputato venga condannato alle pene di legge, al risarcimento del danno – con una provvisionale provvisoriamente esecutiva - ed al pagamento delle spese processuali, come da conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese.

Il difensore delle parti civili LS, FF e ME, si associa alle richieste del P.M. e chiede che l’imputato venga condannato alle pene di legge, al risarcimento del danno – con una provvisionale provvisoriamente esecutiva - ed al pagamento delle spese processuali, come da conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese.

Il difensore delle parti civili DPL, DPG e LEa, si associa alle richieste del P.M. e chiede che l’imputato venga condannato alle pene di legge, al risarcimento del danno – con una provvisionale provvisoriamente esecutiva - ed al pagamento delle spese processuali, come da conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese.

Il difensore dell’imputato, chiede l’assoluzione per il capo B) perché il fatto non sussiste, chiede per gli altri reati, previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati, che vengano concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti sulle contestate aggravanti, pena contenuta nei minimi edittali.

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FATTO E DIRITTO

In data 2.11.2012 il P.M. depositava richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di CA per i reati indicati in epigrafe.

All’udienza preliminare del 7.1.2013 – dopo la costituzione delle parti civili e previa correzione di errore materiale contenuto nel capo E) d’imputazione - l’imputato chiedeva di essere giudicato con il rito abbreviato, condizionato all’esame del consulente di parte dr. M; con ordinanza emessa in udienza, il GUP rigettava la richiesta di rito abbreviato condizionato e l’imputato chiedeva di essere giudicato con le forme del rito abbreviato ordinario; dopo l’ammissione di tale rito – su richiesta concorde delle parti – veniva disposto un rinvio per la discussione.

All’odierna udienza le parti procedevano alla discussione, all’esito della quale formulavano le conclusioni sopra indicate.

* * * * * * * *

La presente vicenda processuale può essere così ricostruita.

     

1. La denuncia di LR e VL

In data 25.11.2011 si presentavano presso il Nucleo Operativo CC. Torino San Carlo LR e VL, entrambe dodicenni, le quali riferivano di essere state adescate su internet da un uomo1.

LR2 riferiva che nel settembre 2011 era stata contattata, tramite il servizio di chat line MSN, da un sedicente militare ventitreenne di nome “MX”, al quale lei aveva detto fin da subito di avere 12 anni e di frequentare la scuola media. Per il primo mese i due avevano chattato e si erano scambiati SMS “normali”, ma verso la fine di settembre l’uomo aveva cominciato a manifestare interesse per le forme di RP (ad esempio chiedendole che taglia di reggiseno portasse) e, da quel momento, “MX”

aveva manifestato nei suoi confronti un interesse di natura esclusivamente sessuale, ad esempio dicendole che lei “era il suo sogno erotico”, che “lo eccitava” e chiedendole di inviargli delle fotografie, per ottenere le quali, una volta, le aveva regalato una ricarica del telefono.

“MX” – con il quale lei parlava in diretta con un microfono e si vedeva in webcam - aveva poi iniziato ad esprimere in termini scurrili il proprio desiderio sessuale, con frasi del tipo “vorrei sborrarti sulla schiena e dentro il culo”, “ti vorrei inculare”, “ti vorrei riempire di sborra” e le aveva inviato fotografie che ritraevano il suo petto nudo ed il suo membro in erezione. Durante gli incontri tramite webcam, inoltre, “MX” si era esibito alcune volte mentre si masturbava facendole anche sentire i propri gemiti e quando finiva di gemere le diceva che “aveva sborrato”.

L’uomo, se la connessione internet era assente, provvedeva a fare uno squillo o ad inviare un sms al suo cellulare, chiedendole di ricontattarlo perché stava per eiaculare.

1 Cfr. comunicazione notizia di reato 26.11.2011, faldone 1, pagg. 43/45

2 cfr. sit LR 25.11.2011, faldone 1, pagg. 50/53

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Infine, nei giorni prossimi all’11.11.2011, “MX”, avendo saputo da RP che il di lei padre era ricoverato in ospedale, le aveva chiesto di incontrarlo di persona; dato che lei non poteva uscire di casa da sola, l’uomo le aveva domandato il numero telefonico di una sua amichetta affinché lui potesse contattarla e convincerla ad accompagnarla all’appuntamento. RP aveva effettivamente fornito all’uomo il numero di cellulare dell’amica LR, da lui prontamente contattata.

“MX” aveva quindi dato appuntamento a lei e a LR in data 11.11.2011 in via Roma e in quell’occasione i tre si erano effettivamente incontrati.

“MX” aveva proposto a lei ed a LR di andare a casa sua, ma loro non avevano accettato.

Anche dopo tale incontro, “MX” aveva continuato a mantenere i contatti sia con lei che con LR.

VL3 riferiva che anche lei era stata contattata, nel mese di ottobre, da

“MX” – presentatosi come “un militare di 21 o 23 anni” - il quale aveva avuto il suo numero da RP. Lei gli aveva subito detto di avere 12 anni e aveva iniziato uno scambio di messaggi con l’uomo, il quale le faceva complimenti sulla sua bellezza, le chiedeva l’invio di fotografie (lui gliene mandava una che raffigurava il petto di un uomo) ed un incontro, sottolineando come la differenza di età tra loro non fosse importante.

Dopo qualche giorno “MX” aveva combinato l’appuntamento con lei e RP in via Roma. Quando si erano incontrati, lei aveva constatato che l’uomo aveva ben più dei vent’anni dichiarati, sicché aveva rifiutato la proposta dell’uomo di andare a casa sua. Sulla strada verso casa RP le aveva raccontato che “MX” le aveva chiesto di fargli “una sega” e le aveva mandato la fotografia di un pene.

Qualche tempo dopo, mentre si trovavano a scuola, lei aveva visto un sms sul cellulare di RP ove “MX” le diceva che “aveva sognato LR ma era un sogno normale mentre a RP non la sogna ma la pensa sempre”; a quel punto lei si era spaventata ed aveva deciso di sporgere denuncia, convincendo (“trascinando”) anche RP, nonostante la sua ritrosia (perché RP diceva di voler bene all’uomo e di tenere a lui), a seguirla dai CC.

All’atto della presentazione delle minori, i CC. convocavano i loro genitori e V O4, padre di LR, confermava di avere visto sul cellulare della figlia gli sms da lei indicati in denuncia e contenenti vezzeggiativi come

“piccolina, patatina”; riferiva, inoltre, che lui aveva cercato di contattare il numero da cui provenivano i messaggi ma, pur avendo dichiarato di essere il padre di LR, nessuno gli aveva risposto.

Nell’occasione venivano anche fotografati dai CC. alcuni sms5, conservati da RP e LR sui loro telefoni, con i quali dall’utenza 3460676081 “MX” (registrato da RP nella sua rubrica telefonica come AC

“per non destare sospetti”) invitava nuovamente le due a incontrarlo, pur

3 cfr. sit VL 25.11.2011, faldone 1, pagg. 46/49

4 cfr. sit V O 25.11.2011, faldone 1, pag. 54

5 cfr. fascicolo fotografico, faldone 1, pagg. 55/58

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manifestando evidente timore di essere denunciato. Tra questi, ad esempio, quelli del 25.11.2011 a RP: alle ore 09.57 “oggi ho tutto il pomeriggio libero se ti interessa. Fino a stasera tardi”; alle ore 10:15 (foto n.12) “No, non mi fido più di te e di L (LR n.d.r.). Siete diventate troppo pericolose”; alle ore 10:25 (foto n.13) “Appunto, meglio non cercarvi più x evitare che poi cambiate idea. Io non voglio casini, non mi fido più di voi”; alle ore 10:55 (foto n.15) “Quando accetterai di incontrarmi ci crederò”.

     

2. Le intercettazioni telefoniche

Le dichiarazioni delle minori apparivano sin da subito credibili, sia perché intrinsecamente attendibili in quanto coerenti e dettagliate, sia perché tra loro coincidenti, sia perché supportate dai messaggi presenti sui loro cellulari.

Venivano quindi disposte in via di urgenza, con decreto in data 26.11.2011, le intercettazioni telefoniche6 sulle utenze in uso a “MX”

omissis

Fin dall’inizio, tali intercettazioni fornivano piena conferma di quanto raccontato dalle due ragazzine, in considerazione del tenore dei numerosissimi sms scambiati tra loro (talmente esplicito da non necessitare di ulteriori commenti) e riportati nell’annotazione 7.12.20117 alla quale si fa integrale rinvio. Di seguito si riportano, a mero titolo di esempio, i seguenti messaggi, che comprovano sia che l’uomo era perfettamente a conoscenza dell’età delle ragazzine, sia che il contenuto delle conversazioni era inerente ad attività sessuali, descritte in modo particolarmente spinto e volgare (si provvede ad “evidenziare” e/o

“sottolineare” i passaggi più significativi).

OMISSIS

Anche nel periodo successivo continuavano i contatti incessanti tra il sedicente “MX” e LR (e solo occasionalmente con VL), come risulta dalle trascrizioni riportate nelle annotazioni dei CC. del 2.1.20128 e 30.1.20129, alle quali si fa integrale rinvio. Di seguito si riportano, a mero titolo di esempio, alcuni dei messaggi captati, particolarmente significativi a riprova dell’oggetto delle conversazioni intercorse tra “MX” e la L.

6 Cfr. R.I.T. 1865/11: decreto intercettazioni in via d’urgenza, decreto di convalida, verbali apertura e chiusura, faldone 2, pagg. 1/51.

Successivamente le intercettazioni su tutte le utenze interessate venivano interrotte e contestualmente (dal 11.12.2011) riattivate su altro sistema operativo al fine di monitorare anche i messaggi multimediali (MMS), cfr. R.I.T. 1933/11: decreto intercettazioni in via di urgenza, decreto di convalida, proroghe, verbali apertura e chiusura, faldone 2, pagg. 72/149.

Le intercettazioni di cui al R.I.T. 1933/11 venivano interrotte il 17.2.2012, in quanto in data 8.2.2012 il CA veniva tratto in arresto.

7 cfr. annotazione 7.12.2011, faldone 2, pagg. 73/78

8 cfr. annotazione 2.1.2012, faldone 2, pagg. 119/124

9 cfr. annotazione 30.1.2012, faldone 2, pagg. 103/110

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Anche in questo caso, il tenore degli sms (di cui si “sottolineano” e/o

“evidenziano” le parti più rilevanti) è talmente esplicito da non necessitare di alcun ulteriore commento.

Omissis

3. Le sit di LR e VL.

     

In data 24.1.2012 LR e VL venivano risentite alla presenza della psichiatra infantile dr.ssa PDR ed entrambe le ragazze ribadivano quanto già riferito in precedenza.

LR10, oltre a confermare le frasi spinte e volgari già sopra indicate, con estremo imbarazzo e difficoltà, aggiungeva ulteriori importanti dettagli, e così, ad esempio:

omissis

Nel corso dell’audizione LR – nonostante le precise domande della dr.ssa DR la quale (anche e soprattutto in ragione del contenuto dei messaggi inviati da “MX” a RP) aveva intuito che la minore aveva (non solo assistito ma anche) compiuto atti di autoerotismo in occasione dei contatti con “MX” – negava di aver compiuto atti sessuali, pur ammettendo di aver ricevuto richieste da “MX” in tal senso, mostrando un evidente imbarazzo e facendo comunque trapelare che qualcosa era effettivamente accaduto11. VL12, anche lei con estremo imbarazzo e difficoltà, aggiungeva ulteriori dettagli, ammettendo che “MX” le aveva mandato un messaggio in cui le aveva chiesto “se gli volevo fare una sega” e lei gli aveva risposto “ma sei scemo?”13, precisando poi che tali proposte le erano state fatte più volte.

LR veniva ancora sentita a sit (dal P.M.) in data 27.1.201214 ed in tale circostanza, oltre a confermare i precedenti racconti, riferiva:

omissis

LR veniva ancora sentita in data 28.1.201215, in quanto la ragazza aveva riferito agli operanti di voler meglio precisare quanto dichiarato in precedenza, poiché si era vergognata di raccontare tutto16. In tale occasione RP, sempre con estremo imbarazzo (durante l’audizione il P.M.

si allontanava per consentirle di parlare davanti ai soli operanti, con i quali aveva più confidenza) precisava:

 che durante i contatti via webcam con “MX” si era spogliata non solo nella parte superiore del corpo, ma che, su richiesta dell’uomo, si era abbassata anche le mutandine rimanendo completamente nuda;

10 cfr. sit LR 24.1.2012 e trascrizione, faldone 1, pagg. 169/172 e 84/167

11 cfr. fogli 70/76 trascrizione, faldone 1, pagg. 154/160

12 cfr. sit VL 24.1.2012 e trascrizione, faldone 1, pagg. 173/174 e 176/264

13 cfr. foglio 23 trascrizione, faldone 1, pag. 198

14 cfr. sit LR 27.1.2012 e trascrizione, faldone 1 pagg. 268/269 - 272/312

15 cfr. sit LR 28.1.2012 e trascrizioni, faldone 1 pagg. 359/360 - 363 – 315/354 -

16 cfr. annotazione 29.1.2012, faldone 1, pagg. 372/373

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 che, alcune volte, sempre su richiesta di “MX”, si era mostrata a lui, che a sua volta si masturbava, mentre compiva atti di autoerotismo inserendo le dita all’interno della propria vagina, precisando che più volte “MX” le aveva anche chiesto di inserire nella vagina degli oggetti (tipo un pennarello, un cucchiaino o altro) ma a questo lei non aveva mai acconsentito.

 che il giorno in cui si erano incontrati in via Roma insieme a LR il programma era quello di andare a casa sua e di avere rapporti sessuali (“doveva succedere che io gli facessi una sega, un pompino e lui mi leccasse la figa e mi facesse un ditalino”); precisava che “MX” voleva

“leccare la figa” anche a LR, ma poiché quest’ultima non aveva accettato tale offerta, aveva detto che lei poteva accompagnarli a casa senza fare nulla;

 che “MX” le aveva anche chiesto di incontrarsi nella cantina di pertinenza dell’abitazione di RP ove voleva che la bambina gli facesse “un pompino”.

In occasione di tali dichiarazioni RP esibiva (sul suo telefono) fotografie di chat intrattenute con “MX” sotto il nickname “sonotuo” in cui si leggeva “dicevamo?.. dei ditalini?...quando ti posso vedere in cam mentre te ne fai uno?”17

In data 3.5.2012 il padre della minore LR depositava atto di querela nei confronti del sedicente “MX”18.

4. L’identificazione di “MX” in CA.

     

Come risulta dall’annotazione del 13.12.201119, i CC., ricercavano, all’interno di vari siti chat, gli indirizzi di posta elettronica che “MX”

aveva usato durante le connessioni internet con le minori - omissis -e riuscivano così ad acquisire e scaricare 5 fotografie raffiguranti sempre lo stesso uomo. Poiché il sedicente “MX” aveva riferito di appartenere alle Forze Armate e poiché il suo cellulare agganciava stabilmente una cella di Torino corrispondente alla sede della Scuola d’Applicazione dell’Esercito, gli operanti si recavano presso la predetta Scuola, ove il Comandante, M.

A. L, visionate le fotografie tratte dal sito in uso al “MX”, riconosceva nella persona ritratta un ufficiale dell’Esercito, e segnatamente CA, del quale consegnava una fotografia. I CC., a quel punto, consultavano il social network “Facebook” e nel profilo di CA rinvenivano una fotografia che era la stessa che era presente anche nel profilo del sedicente “MX” sul social network “Badoo”.

La definitiva conferma dell’identificazione del sedicente “MX” in CA, si aveva, come risulta dall’annotazione del 29.12.2011, a seguito del servizio di OCP del 28.12.201120, effettuato dai CC. nel luogo dove “MX” aveva dato appuntamento ad una ragazza (dalle intercettazioni telefoniche, infatti, gli operanti avevano modo di appurare che costui si sarebbe dovuto

17 cfr. documentazione fotografica, faldone 1, pag. 361

18 cfr. querela LS, faldone 1, pag., 818

19 cfr. annotazione 13.12.2011 e allegati, faldone 1, pagg. 63/75

20 cfr. annotazione 29.12.2011 e fotografie allegate, faldone 1, pagg. 366/371

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incontrare con tale “E” alle ore 21,15 presso il ristorante Mc Donald’s di via Pietro Cossa, giungendo a bordo di un’autovettura Ford Focus SW nera). Nel corso del servizio, veniva intercettata una telefonata nella quale

“MX” diceva ad “E” che la stava aspettando sotto il cartello pubblicitario

“Mc Drive” e che aveva parcheggiato la sua auto poco distante. Gli operanti, a quel punto, individuavano una persona sotto il citato cartello pubblicitario, che riconoscevano senza ombra di dubbio in CA; poco dopo sopraggiungeva una Fiat Panda ed il CA saliva a bordo di tale veicolo allontanandosi insieme al conducente. I militari riscontravano che poco distante dal luogo dell’appuntamento era parcheggiata un’autovettura Ford Focus tg. CH269NB e restavano in attesa in quel luogo. Alle successive 22,30 circa gli operanti vedevano CA che giungeva a piedi nel posto ove era parcheggiata l’autovettura, saliva a bordo della stessa e si recava presso la sua abitazione sita in Torino c. Galileo Ferraris 17.

Va fin d’ora evidenziato che nel corso della perquisizione effettuata in data 8.2.2012 (in occasione dell’arresto) il CA verrà trovato in possesso del cellulare abbinato all’utenza in uso a “MX” (346-0676081) e che nel corso degli interrogatori il CA ammetterà senza indugi di essere effettivamente il “MX” di cui alle intercettazioni.

5. La consulenza tecnica sulle minori      

In data 29.12.2011 il P.M. disponeva consulenza psicologica sulle minori LR e VL, nominando consulente la dr.ssa Patrizia DR21, la quale in data 28.1.2012 depositava un’anticipazione22 e in data 13.3.2012 depositava relazione scritta23, alle quali si fa richiamo, limitandoci qui a riportare le conclusioni del CTPM, secondo il quale entrambe le minori sono “capaci”

di testimoniare:

 LR “è affetta da un Disturbo dell’Attaccamento disorganizzato nell’infanzia (quindi in una fase precedente ai fatti per cui si procede).

Ella presenta sufficienti competenze cognitive (…), sul piano emtivo- affettivo si rileva una sofferenza evidente della bambina, che presenta una sua apparente indifferenza al mondo degli adulti. Non si rileva una psicopatologia che possa inficiare la capacità di giudizio e la sua capacità di critica, né emergono segnali di danno alla memoria, oltre che segni e sintomi psicopatologici di alterazione della realtà percettiva (delirio e dispercezioni); anche i test somministrati orientano verso una lettura della personalità in termini adattivi e non psicotici. RP è una bambina competente sul piano testimoniale.

 VL “è una minore che presenta un quadro di sufficiente sviluppo emotivo e cognitivo. In modo esplicito e congruo, racconta la sua estraneità a possibili condotte tra lei ed il CA, in quanto ne coglie il disvalore. LR è testimone competente, qualora lo voglia”.

21 cfr. verbale conferimento incarico, faldone 1 pag. 600

22 cfr. anticipazione relazione dr. DR, faldone 1, pagg. 356/357

23 cfr. relazione dr. DR e allegati, faldone 1, pagg. 601/621 – 643/658

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6. La misura cautelare e gli interrogatori      

In data 7.2.2012 il GIP – a seguito di richiesta depositata dal P.M. in data 2.2.201224 - emetteva ordinanza di custodia cautelare25 nei confronti di CA, in relazione ai reati ora contestati ai capi A) e B)26.

In data 8.2.2012 la p.g. operante eseguiva l’ordinanza di custodia cautelare27 e contestualmente dava esecuzione al decreto di perquisizione e conseguente sequestro28 di diverso materiale informatico rinvenuto presso l’ufficio e l’abitazione dell’imputato, nonché del telefono cellulare al quale era abbinata la scheda 346-0676081 in uso al sedicente “MX” e sottoposta ad intercettazione.

In data 11.2.2012 il GIP procedeva all’interrogatorio del CA29, il quale ammetteva (quasi) tutti gli addebiti; dopo aver riferito che aveva iniziato a

“chattare” durante una missione in Kosovo protrattasi da novembre 2010 a giugno 2011 e che tale attività era diventata per lui una “ossessione, quasi una compulsione”, rendeva (per quanto qui rileva) le seguenti dichiarazioni: “Posso dire che il fatto di essere dietro ad uno schermo mi ha fatto perdere il contatto con la realtà in quanto davanti a un computer o messaggiando ho superato limiti che nel reale non avrei mai superato.

Quanto all’appuntamento preso con le due denuncianti devo scindere la parte virtuale da quella reale nella quale avevo ‘paletti’ morali.

L’obiettivo dell’incontro al di là di quanto dichiarato nelle telefonate e nei messaggi era soltanto la curiosità di vedere queste due ragazzine e basta, non mi sarei mai azzardato a fare nulla di quello di cui avevamo parlato.

Rientrato nel campo virtuale in una specie di ‘gioco’ ho voluto far pesare loro questi ‘fuga’. Quando ho voluto realmente incontrare delle persone le ho effettivamente incontrate sempre con le stesse modalità ovvero tramite appuntamento sotto casa mia (…) invece con le denuncianti mi sono incontrato in centro perché il mio intento non era quello di portarle a casa mia ma solo di vederle.

Può essere che io abbia chiesto alla LSdi andare in cantina a casa di lei per fare atti sessuali di natura orale, ma se l’ho fatto è sempre perché eravamo rientrati nel ‘gioco’.

E’ vero che ho chiesto alla LSdi fare dinanzi alla webcam atti di autoerotismo come indicato nell’ordinanza.

La V non ha fatto le stesse cose davanti alla webcam; non ricordo di averglielo chiesto, ma con lei il rapporto era più ‘distaccato’.

Quando chattavamo ogni tanto parlavamo di come era andata la giornata; la LSmi ha detto che suo padre era ricoverato all’ospedale ma non so con chi vivesse. Della V non so nulla. A volte mi hanno raccontato particolari intimi una dell’altra.

24 cfr. richiesta di misura cautelare, faldone 1, pagg. 393/405

25 poi confermata dal T.L. con ordinanza 27.2.2012, faldone 1, pagg. 864/866

26 cfr. ordinanza di custodia cautelare, faldone 1, pagg. 407/416

27 cfr. verbale esecuzione ordinanza custodia cautelare, faldone 1, pag. 487

28 cfr. verbale perquisizione e sequestro, faldone 1, pagg. 489/491

29 cfr. verbale interrogatorio CA, faldone 1, pagg. 499/502

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Ho dichiarato di avere un’età diversa da quella effettiva alla V; la LSmi aveva visto in faccia sullo schermo e non ricordo se e quale età le ho dichiarato. In ogni caso nei miei profili c’è la mia età.

Ho detto alla LS‘puttanella’ perché sono diventato un animale. Ho fatto il mostro ma non sono un mostro e mi vergogno. Posso solo dire che dal vivo non avrei mai fatto nulla con una minorenne.

Ho intrattenuto altri rapporti virtuali con minorenni ma non so se fossero innfraquattordicenni. Ho chattato con una ragazza che dice di avere tredici anni ma non le ho dato un appuntamento specifico. Ho chattato con moltissime persone di sesso femminile, forse cinquanta o sessanta. Io mi connettevo e interagivo con chi trovavo on line a prescindere dall’età, non sceglievo le minorenni come tali.

Non escludevo le minorenni perché non ero io.

Non assumevo sostanze stupefacenti (…).

Mi assumo le mie responsabilità ma penso di avere un problema. Per me il mondo virtuale era completamente scollegato da quello reale. Ero malato, drogato ma non di minorenni, di atti sessuali virtuali. Questa è una cosa che voglio affrontare (…).

Per un attimo ho temuto che le due ragazzine potessero denunciarmi ma ho continuato a contattarle perché ero troppo coinvolto in questo

‘vortice’.

In quei momenti in cui via web assistevo agli atti di autoerotismo della LSnon pensavo ad eventuali conseguenze penali; sapevo che era reato in linea di massima.

Mi vergogno per quello che sono stato ma io non sono quello. Io sono una brava persona che tutti conoscono e ho avuto questo lato oscuro della mia vita (l’indagato sta piangendo). Ho davanti a me tre donne e leggo nei vostri occhi il disprezzo e lo capisco perché è lo stesso che provo per me”.

     

In data 15.3.2012 il CA rendeva altro interrogatorio avanti al P.M.30, nel corso del quale ribadiva le dichiarazioni rese in precedenza, con le seguenti ulteriori precisazioni: “Ammetto di aver indotto la LSa spogliarsi via webcam ed a compiere su di sé gli atti che sono descritti nel capo d’imputazione (…). Non ricordo di aver cercato di combinare con loro un appuntamento successivo; ricordo tuttavia di aver una volta ipotizzato con la V di vederci di nuovo in un bar per vedere come era con i capelli tagliati (…). Ho effettivamente proposto rapporti sessuali dal vero ma faceva parte di un gioco virtuale (…). Prima dell’incontro di via Roma avevo già avuto rapporti sessuali virtuali con RP, invece con LR mi pare di non aver mai fatto nulla”.

In occasione di tale interrogatorio, al CA venivano mostrati i numerosi files rinvenuti all’interno del cellulare sequestratogli ed in ordine a tale documentazione egli riferiva di diversi contatti intrattenuti con soggetti femminili e tra questi (per quanto qui di interesse), con tale LS: “Ho avuto contatti con una ragazza di nome LS, non saprei dire quanti anni ha, credo di averla trovata su Badoo, mi ha mandato dei filmini, credo che si

30 cfr. verbale interrogatorio CA e trascrizione, faldone 1, pag. 780/783 - 669/760

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tratti di quella ripresa nel bagno, credo che avesse 13 o 14 anni, non ricordo con certezza, anche se su Badoo bisogna dichiarare di essere maggiorenni, credo che questa ragazza fosse lombarda, non ricordo il suo identificativo su Badoo (…). Non ricordo come ho ricevuto foto o filmati di LS, l’unico modo che usavo era MSN o MMS (…). Non ricordo se i filmini li ha fatti su mia richiesta, comunque me li ha mandati lei, non so ricostruire il periodo. I filmini li conservavo tutti sul cellulare, anche se li ricevevo da internet. Sul computer non ho invece mantenuto nulla”.

Da ultimo si rileva ancora che nel corso dell’interrogatorio31 il CA, ha confermato (pur non ricordando chi ne fosse la beneficiaria) che una volta aveva fatto una ricarica telefonica ad una delle ragazze, la quale aveva esaurito il credito, ma ciò non già al fine di “ricompensarla”, bensì solo per consentirle di inviargli le foto.

     

7. La consulenza tecnica informatica

In data 8.2.2012 il P.M. disponeva consulenza informatica sul materiale sequestrato al CA, nominando consulenti l’ing. Simone CIPRIANI e l’ing, Fabrizio V32, i quali in data 27.4.2012 depositavano relazione scritta33, alla quale si fa integrale rinvio, limitandoci, in questa sede, a rilevare che i consulenti riscontravano che su parte del materiale informatico in sequestro (una chiavetta USB, il telefono cellulare, l’hard disk di un PC) veniva riscontrata la presenza di materiale di interesse per le indagini.

     

8. La vicenda relativa a DPL

Sulla base delle dichiarazioni rese dal CA nel corso dell’interrogatorio avanti al P.M., la minore “LS” della quale erano stati rinvenuti filmati e fotografie nel materiale informatico sequestrato all’imputato, veniva identificata in DPL n. Verbania 2.12.1997 e residente ad Arizzano (VB).

In data 6.4.2012 la minore DPL veniva convocata presso i CC. di Premeno (VB) e sentita a sit34 dal P.M. personalmente; in tale sede la minore riferiva: che circa due anni prima, in estate, aveva conosciuto su

“Badoo”, ove lei aveva aperto un profilo, tale “MX”, presentatosi come un uomo di 38 anni, sposato e con figli, militare che faceva le missioni all’estero; lei aveva detto a “MX” di avere 12 anni ed erano diventati amici in quanto l’uomo sembrava una persona gentile, tanto che si sentivano di frequente (più o meno a giorni alterni); tuttavia, dopo essere diventati amici su “Badoo” ed essere passati su MSN e dopo che lei aveva fornito a “MX” anche il suo numero di cellulare, l’uomo aveva cominciato a farle richieste sempre più spinte e a sfondo sessuale, alle quali le aveva

31 tali dichiarazioni non risultano dal verbale, bensì dalla trascrizione, faldone 1, pag. 719

32 cfr. verbale conferimento incarico, faldone 1 pag. 517

33 cfr. relazione ing. CPIRIANI e ing,. V, faldone 1, pagg. 520/598

34 cfr. verbale sit DPL, faldone 1, pagg. 808/809

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inizialmente risposto “con la verità, dicendo che non avevo mai fatto niente del genere e che non ero interessata ad avere rapporti sessuali”. La ragazzina così proseguiva il suo racconto: “Durante i contatti via chat e sms, “MX” scriveva che si stava masturbando e mi raccontava come andava. Non mi pare che mi avesse mai chiesto di fare altrettanto.

Ricordo che mi chiedeva di toccarmi e di fare le cose pensando a lui, ma io non l’ho mai fatto. Verso settembre-ottobre 2010 io l’ho tolto dai miei contatti (…).

Si, mi ha chiesto delle foto e io gliele ho mandate. Erano foto un po’

spinte, anche nuda. Io all’inizio gli avevo raccontato tutto di me, anche il mio indirizzo di casa. Le cose che mi chiedeva le facevo perché avevo paura che venisse da me. Non mi ricordo se mi ha mai minacciata. Io non sapevo più che cosa fare e a un certo punto avevo paura che lui diffondesse le mie foto, anche se non mi risulta che mi ha mai minacciata.

Il fatto che fosse militare e sempre in viaggio mi preoccupava. Avevo paura che durante un suo viaggio di lavoro venisse qui da me. (…).

Lui mi ha mandato via messanger delle fotografie delle sue parti intime anche mentre si masturbava ed eiaculava. Una volta l’ho visto via webcam ed in quell’occasione si è masturbato, eiaculando. Non ricordo se vi fosse anche l’audio con le immagini.

Ricordo che l’unica volta che si è fatto vedere in webcam mentre si masturbava, mi ha chiesto di fare altrettanto ma io non ho acceso la webcam e non ho aderito alla sua richiesta. Successivamente mi ha chiesto di farsi vedere da me nuovamente mentre si eccitava, ma io non gliel’ho consentito chiudendo la chat (…).

E’ successo poche volte che gli mandassi le mie foto nuda perché la cosa non mi piaceva, mi sentivo in colpa. Gli ho mandato le foto nuda solo perché insisteva tanto ed io avevo paura. Tutte le foto gliele ho mandate sul messanger dopo averle scattate con il mio cellulare.

Si, gli ho mandato dei miei filmini in atteggiamenti osceni. L’ho fatto pochissime volte, in numero di volte inferiore rispetto alle foto perché mi dava ancora più fastidio. Lui mi aveva chiesto di farmi dei filmini mentre mi masturbavo e di mandarglieli. Su sua richiesta ho fatto i filmini in più occasioni e glieli ho mandati.

“MX” non mi ha mai offerto nulla in cambio delle foto e dei filmini osceni. Qualche volta mi è capitato su Badoo che qualcuno mi chiedesse qualcosa del genere, ma io ho sempre rifiutato, cancellando l’amicizia. A

“MX” ho inviato i miei filmini fatti su sua richiesta e delle mie foto perché mi fidavo di lui. “MX” nel chiedermi i filmini mi diceva che li avrebbe utilizzati per toccarsi ed eccitarsi.

Non mi sono confidata con nessuno di quanto era accaduto (…).

Non dico di essere stata innamorata di “MX”, ma sicuramente sentivo la sua mancanza quando non ci scrivevamo i messaggi. Ho mandato le mie foto ed i miei filmini solo a lui e non ad altri ragazzi perché mi sentivo legata mentalmente a “MX”. Mi sentivo al centro delle sue attenzioni sessuali. Mi diceva che lo facevo eccitare al punto di doversi masturbare cosa che poi effettivamente faceva anche in webcam.

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Lui aveva proposto qualche volta di passare di qua per incontrarmi. Io avevo paura che lo facesse davvero e gli dicevo che preferivo restare in contatto via chat. Quando mi ha raccontato di essere sposato, ha aggiunto che preferiva me alla moglie.

Quando gli chiedevo se non si sentisse in colpa tradendo la moglie, lui diceva di no e che non gli importava di niente altro che me”.

Sempre in data 6.4.2012 venivano sentiti a sit anche DPG e LEa35, genitori della minore, i quali riferivano che nulla sapevano di quanto era accaduto alla loro figlia e di non aver mai avuto alcun sospetto, anche se da circa due anni e mezzo LS aveva cominciato a soffrire di mal di testa mattutini che un naturopata al quale si erano rivolti aveva ritenuto potessero derivare da un trauma emotivo intervenuto intorno ai 12/13 anni.

In tale circostanza i genitori della minore sporgevano querela nei confronti del sedicente “MX”36.

Dall’annotazione di p.g. del 10.9.201237 emerge che gli operanti, visionando il CD rom allegato alla consulenza tecnica dell’ing. V, hanno trovato piena conferma alle dichiarazioni della minore.

All’interno della cartella “report 02”, ove vi è l’analisi della scheda “micro sd” relativa al cellulare Nokia in uso all’imputato, vi era, tra l’altro, una cartella denominata “LS”38 all’interno della quale vi sono 19 immagini e 5 filmati di DPL (riconosciuta dagli operanti i quali l’avevano conosciuta in occasione delle s.i.t. da costei rese in data 6.4.2012). Nell’annotazione in esame si da atto testualmente che “Tra le immagini rinvenute, ve ne sono 12 nelle quali la minore posa completamente nuda. Tali immagini sono state salvate nella ‘micro sd’ in data 6.10.2010, motivo per cui è da ritenersi in maniera incontrovertibile che siano state effettuate dalla p.o.

in data uguale o antecedente a tale giorno. I 5 filmati sono relativi alla p.o. completamente nuda, intenta a masturbarsi all’interno di un bagno e sono nominati: Video-0001.mp4; Video-0001A.mp4; Video-0001c.mp4;

Video-0003.mp4; Video-0004.mp4. Tali video sono stati salvati nella

‘micro sd’ rispettivamente nelle date: 11.10.2010, 11.10.2010, 12.10.2010, 26.11.2010, 26.11.2010, motivo per cui è da ritenersi in maniera incontrovertibile che siano state effettuate dalla p.o. in data uguale o antecedente a tali giorni”.

     

9. La CTP depositata dalla difesa dell’imputato

All’udienza del 7.1.2013 il difensore depositava una relazione psichiatrica sull’imputato, dal contenuto della quale si evince che, secondo il CTP, il CA presenta una devianza sessuale che rende opportuna ed auspicabile

35 cfr. verbale sit DPG e LEa, faldone 1, pag. 812

36 cfr. querela DPG e LEa, faldone 1, pag. 814

37 cfr. annotazione 10.9.2012, faldone 1, pag. 39

38 cfr. foto da xD-0017 a xD-0027 e filmati, riportati su CD allegato al faldone 1 al fondo

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una psicoterapia, senza peraltro che detto disturbo sia tale da incidere (in tutto o in parte) sulla sua capacità di intendere e volere.

* * * * * * * *

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE      

Tutto ciò premesso in fatto, prima di passare all’esame dei singoli capi d’imputazione occorre svolgere alcune considerazione di carattere generale.

Va in primo luogo rilevato come le dichiarazioni rese da LR e VL (entrambe ritenute dal CTPM “capaci” di testimoniare) debbano ritenersi pienamente attendibili.

Per quanto attiene, in particolare, a LR, si osserva che il racconto della minore è sempre stato coerente e logico e mai contraddittorio. Certamente nel corso delle varie s.i.t. la sua narrazione si è arricchita di particolari (anche rilevanti e talora espressamente negati in precedenza, quali gli atti di autoerotismo da lei stessa posti in essere), ma questo è un percorso del tutto logico, essendosi in presenza di una ragazza molto giovane, che aveva paura e/o si vergognava di riferire tutto quanto le era accaduto, evidentemente per i sensi di colpa che aveva, non comprendendo di essere soltanto una “vittima”.

I suoi racconti, inoltre, sono perfettamente convergenti (per le parti comuni o comunque conosciute da entrambe) con quelli della V.

Va poi rilevato che non si può certamente dubitare della spontaneità e genuinità delle dichiarazioni della ragazza, la quale ha sempre mostrato (non certo astio, ma, al contrario) affetto per “MX” e che si è determinata a sporgere denuncia solo perché “trascinata” dall’amica LR.

Si osserva altresì che le denuncianti non si sono mai contraddette su aspetti essenziali della vicenda, si sono dimostrate equilibrate nel loro racconto, escludendo categoricamente che talune delle azioni sulle quali si indagava fossero avvenute (ad esempio hanno negato incontri seguiti da rapporti sessuali completi) e RP, pur con estrema difficoltà ad aprirsi ad estranei, comprensibile vista l’età, e solo in esito al progressivo abbandono delle difese ed al superamento del senso di vergogna, ha via via riferito di altre e differenti condotte, che ha sempre descritto con precisione.

Identiche considerazioni valgono con riferimento a VL, la quale ha intrattenuto con il CA rapporti ben più sfumati di quelli della L, e che certamente non aveva alcun motivo di raccontare episodi di fantasia, tanto più con riferimento ad una persona che neppure conosceva.

Oltre a queste considerazioni di carattere soggettivo, va rilevato che la veridicità di quanto riferito dalle minori ha trovato un preciso e documentale riscontro nel materiale informatico sequestrato e, ancor di più, nelle intercettazioni, stante il contenuto inequivoco degli sms captati dai quali, come già si è detto, emerge prova certa:

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 che “MX” si faceva vedere da RP con la webcam, mentre si masturbava, fino a quando eiaculava (si vedano, in particolare, gli SMS sopra riportati nn. 1650 – 1652 – 1653 – 5818);

 che anche RP compiva atti di autoerotismo, su richiesta di “MX”, facendosi vedere da costui tramite la webcam, al fine di “eccitarlo”, si vedano, in particolare, gli SMS sopra riportati nn. 5722 – 5725 – 5727 – 5729 – 7407 – 7438 – 16780 – 16953 – 17059 – 17084 – 17126 – 17155 – 17159 - 17456);

 che il giorno dell’incontro in via Roma (11.11.2011) tra “MX”, RP e LR i tre avrebbero dovuto recarsi a casa dell’uomo per fare “alcune cosette spinte” (si vedano, in particolare, gli SMS sopra riportati ai nn. 1656 – 1658 – 16886 – 16688 - 17031);

 che, anche successivamente a tale appuntamento, il CA ha continuato a cercare di incontrare le due ragazzine (si vedano, in particolare, gli SMS sopra riportati ai nn. 1028 – 1042 – 17020 – 17023 – 17106).

Analogo discorso deve essere fatto per quanto attiene alle dichiarazioni di DPL.

La minore, infatti, non ha mai sporto denuncia per i fatti a lei accaduti, né si è confidata con chichessia e si è determinata a raccontare le sue esperienze (con evidente difficoltà e ritrosia, anche lei, evidentemente, inconsapevole di essere esclusivamente una “vittima”) soltanto quando gli operanti – avendo trovato le fotografie e i video che la ritraevano – sono andati a cercarla e l’hanno messa (sia pure con le dovute cautele) di fronte all’evidenza, riuscendo così a superare la sua vergogna e a liberarla dal

“segreto” che da tanto tempo si portava dentro.

Il suo racconto, inoltre, è pienamente riscontrato dalla documentazione sequestrata.

Da ultimo si rileva che l’imputato, nel corso dei suoi interrogatori, ha reso ampia confessione non solo sulla vicenda in generale, ma anche su singoli e specifici episodi narrati dalle due ragazze (quali, ad esempio, l’incontro in via Roma, la proposta fatta alle minori di avere rapporti sessuali, la ricarica del telefono di RP, la richiesta di incontrare RP nella cantina di casa sua, le masturbazioni alle quali faceva assistere RP via webcam) e sui fatti che la LSaveva dapprima negato e che è riuscita a raccontare soltanto nelle ultime dichiarazioni da lei rese (in particolare sul fatto che RP, su sua richiesta, si sia effettivamente masturbata mentre lui la vedeva con la webcam).

Passando ora ad esaminare i singoli capi d’imputazione, si osserva quanto segue.

* * * * * * *

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CAPO A)      

A.1 - GLI ATTI SESSUALI

Sulla base delle dichiarazioni rese da LR e VL, del tenore delle intercettazioni e delle dichiarazioni ammissive rese dall’imputato (già dettagliatamente esaminate in precedenza), è ampiamente provato che il CA ha tenuto le condotte descritte nel capo d’imputazione.

E’ infatti indiscutibile, che il suo rapporto (per quanto “a distanza”) con la LSnon si sia limitato allo scambio di messaggi a contenuto volgare e a sfondo sessuale, ma sia andato ben oltre. La giovane, infatti, in più occasioni e su richiesta dell’imputato, durante i collegamenti audio-video con costui (via webcam), si è spogliata integralmente ed ha compiuto su di sé atti di autoerotismo (palpeggiamento del seno e inserimento delle dita nella vagina), che consentivano al CA – il quale nel contempo si stava masturbando – di raggiungere l’orgasmo e di mostrarsi alla ragazza mentre compiva tali atti, fino alla eiaculazione.

Ciò è descritto con dovizia di particolari dalla LS(della cui attendibilità si è detto) nel corso dei plurimi verbali di sit (per quanto attiene agli atti compiuti dall’imputato) ed in particolare nell’ultimo di tali verbali (per quanto attiene agli atti compiuti contestualmente dalla stessa RP).

Ciò, inoltre, risulta inequivocabilmente dal tenore di numerosi messaggi inviati dal CA alla L, dai quali si evince senza tema di smentita che l’uomo invitava la ragazza ad assistere alle sue masturbazioni ed a compiere su di se quegli atti di autoerotismo che già aveva compiuto in passato e che “lo eccitavano come un toro” (si richiamano, ancora una volta, le conversazioni sopra riportate, in particolare ai nn. 1650 – 1652 – 1653 – 5722 – 5725 – 5727 – 5729 – 5818 – 7407 – 7438 – 16780 – 16953 – 17059 – 17084 – 17126 – 17155 – 17159 - 17456).

Ciò, infine è confermato dalle dichiarazioni dello stesso imputato, il quale ha ammesso senza riserve: “E’ vero che ho chiesto alla LSdi fare dinanzi alla webcam atti di autoerotismo come indicato nell’ordinanza (…). In quei momenti in cui via web assistevo agli atti di autoerotismo della LSnon pensavo ad eventuali conseguenze penali (…). Ammetto di aver indotto la LSa spogliarsi via webcam ed a compiere su di sé gli atti che sono descritti nel capo d’imputazione (…). Prima dell’incontro di via Roma avevo già avuto rapporti sessuali virtuali con RP”

Gli atti di autoerotismo sopra descritti e compiuti dalla minore LR su richiesta del CA che vi assisteva a distanza (via web o telefono) rientrano pacificamente nel concetto di “atti sessuali” illeciti, previsti dagli artt. 609 bis e 609 quater c.p., non essendo necessario, per il perfezionamento di tali delitti, il contatto fisico diretto con il soggetto passivo ed essendo invece sufficiente che sia oggettivamente coinvolta la corporeità sessuale della persona offesa e che l’atto sia finalizzato ed idoneo a compromettere la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale e ad eccitare o sfogare l’istinto sessuale del soggetto attivo. In

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questo senso si è di recente espressa la Suprema Corte, secondo la quale:

“Ai fini della definizione di ‘atti sessuali’ di cui all'art. 609 bis c.p. - non è indispensabile il requisito del contatto fisico diretto con il soggetto passivo, ma è sufficiente che l'atto abbia oggettivamente coinvolto la corporeità sessuale della persona offesa e sia finalizzato ed idoneo a compromettere il bene primario della libertà dell'individuo nella prospettiva dell'agente di soddisfare od eccitare il proprio istinto sessuale.

Trattasi di principio già enunciato da questa sezione con la sentenza 15.11.1996, n. 1040, ove è stato pure affermato che l’antigiuridicità della condotta vietata dall'art. 609 bis c.p. resta connotata da un requisito soggettivo (la finalizzazione all'insorgenza o all'appagamento di uno stato interiore psichico di desiderio sessuale) che si innesta sul requisito oggettivo della concreta e normale idoneità del comportamento a compromettere la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale e ad eccitare o sfogare l'istinto sessuale del soggetto attivo”.

Con la decisione in esame, la Corte ha in particolare precisato – riaffermando il principio già enunciato con la sentenza 15464/2004 – che

“vanno ricondotti alla nozione di ‘atti sessuali’, di cui all'art. 609 bis c.p., gli atti di autoerotismo che un adulto, al fine di soddisfare le sue brame sessuali, mediante telefonate, induce bambini in tenera età a compiere sul loro corpo” (Cass. sez. 3^ - 22.10.2010 n. 11958).

In sostanza, ciò che rileva perché possano ritenersi sussistenti gli “atti sessuali” è che l’atto sia tale da suscitare la concupiscenza sessuale dell’agente, anche in modo non completo, e che sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale: e tale è certamente la condotta tenuta dal CA nei confronti di LR, come sopra descritta.

     

A.2 - LA FATTISPECIE DI REATO (art. 609 bis o 609 quater c.p.) Una volta accertato che l’imputato ha posto in essere le condotte indicate in imputazione, si tratta di verificare se tali condotte siano idonee ad integrare il reato contestato dal P.M. (artt. 609 bis/609 ter c.p.) ovvero il reato di cui all’art. 609 quater c.p.

La fattispecie prevista dall’art. 609 bis co. 2, n. 1 c.p. richiede la presenza di tre elementi: l’induzione del soggetto passivo, attraverso l’abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona al momento del fatto.

Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. 3^ - 22.12.2010 n.

11958) “l’induzione” deve consistere in un “comportamento positivo mediante il quale, con un'opera di persuasione sottile e subdola, l'agente spinge, istiga o convince la persona che si trova in stato di inferiorità ad aderire ad atti sessuali che diversamente non avrebbe compiuto”, mentre

“l’abuso” è integrato “dallo sfruttamento doloso della condizione di menomazione della vittima, che viene strumentalizzata con l’obiettivo di accedere alla sua sfera intima a fini di soddisfacimento degli impulsi

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sessuali”; per essere punibile, l’abuso non può limitarsi ad un’attività di persuasione, ma deve consistere in una “vera e propria sopraffazione nei confronti della vittima, la quale non è in grado di aderire perché convinta, ma soggiace al volere del soggetto attivo, ridotta a strumento di soddisfazione delle sue voglie.

L'abuso, quindi, si verifica quando le condizioni di inferiorità vengono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della sessualità della persona offesa, che, a causa della sua vulnerabilità connessa all'inferiorità psichica, viene ad essere utilizzata quale mezzo per soddisfare le voglie sessuali dell'autore del comportamento di induzione e tale comportamento risulta tipico proprio in quanto si lega con l'abuso.

Attraverso detta strumentalizzazione l’autore della condotta delittuosa trasforma la relazione sessuale - che di norma intercorre tra due persone in grado di autodeterminarsi nell’esplicazione della propria libertà sessuale - in mera fruizione del corpo della persona che si trovi in condizioni di vulnerabilità soggettiva, la quale, per effetto del comportamento abusante, da soggetto di una relazione sessuale, viene ridotta al rango di ‘oggetto’ dell’atto sessuale”.

Quanto alla condizione di inferiorità psichica, questa “non deve essere necessariamente integrata da una vera e propria patologia mentale, essendo sufficiente che la persona offesa versi in una situazione psicologica che la renda incapace di resistere alla volontà del soggetto attivo: il soggetto passivo, in sostanza, presta il suo consenso all’atto sessuale ma tale consenso è giuridicamente irrilevante, perché viziato in considerazione del differenziale di maturità sessuale rispetto al soggetto attivo. In questa materia, pertanto, non ha efficacia giuridica la causa di giustificazione del consenso dell’avente diritto di cui all'art. 50 c.p., la cui efficacia scriminante è limitata dal legislatore al solo caso in cui il consenso sia espresso da un soggetto che può validamente disporre del diritto medesimo” (nel caso sottoposto al suo vaglio, la Suprema Corte ha ritenuto sussistente il reato di cui all’art. 609 bis c.p. in quanto in relazione ai comportamenti tenuti dall’imputato nei confronti di una ragazza infraquattordicenne, era stato realizzato lo stato di soggezione psicologica della minore: - dando alla stessa false informazioni sulla liceità della propria condotta e conquistandone la fiducia con il riferirle di essere abituato a tenere il segreto sulle questioni intime anche in ragione della sua attività di psicoanalista; - vantando precedenti analoghe esperienze con altre ragazze, anche minorenni, sì da ingenerare nella giovane interlocutrice istanze di emulazione competitiva; - facendo apparire un rapporto erotico realizzato per via telefonica come normale fantasia sessuale anche tra soggetti con rilevante divario di età, idonea a produrre altresì effetti benefici e disinibenti; - descrivendo alla minore il contenuto di immagini e video erotici nella di lui disponibilità, sì da sollecitarne l’impulso sessuale e favorire l'eccitazione di entrambi prodromica al simultaneo conseguimento dell'orgasmo).

Per contro, il delitto di cui all’art. 609 quater c.p. si configura a prescindere o meno dal consenso della vittima, non soltanto perché la

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violenza è presunta dalla legge, ma anche perché la persona offesa è considerata immatura ed incapace di disporre consapevolmente del proprio corpo a fini sessuali.

Secondo la Suprema Corte, infatti “stante l’intangibilità sessuale dei minori degli anni quattordici, la violenza è presunta per cui è irrilevante il consenso della parte lesa considerata dalla legge immatura ed incapace di disporre consapevolmente del proprio corpo a fini sessuali.

E’ poi irrilevante che il comportamento dell’agente non sia minaccioso, violento o abusivo dal momento che tali requisiti della condotta non sono richiesti per il perfezionamento della fattispecie di reato di cui all’art. 609 quater c.p.” (cfr. Cass. sez. 3^ - 15.6.2010 n. 27588).

Più specificamente, “l’art. 609 quater n. 1 c.p., punisce qualsiasi atto sessuale compiuto da un soggetto imputabile con un minore di anni quattordici (sempre che la differenza di età tra i due soggetti non sia inferiore a tre anni), volendo così non tanto tutelare la libertà sessuale del minore, quanto piuttosto proteggere la maturazione di questa libertà ancora acerba dalle insidie provenienti ad opera di soggetti dotati per età di un maggiore potere di condizionamento sessuale e psicologico” (cfr.

Cass sez 3^ - 16.1.2007 n. 16843; Cass. sez. 3^ - 25.2.2004 n. 15287) Ciò premesso, deve poi rilevarsi che in tema di reato sessuale commesso in danno di persona infraquattordicenne, deve escludersi che la sussistenza della condizione di inferiorità fisica o psichica della persona offesa prevista dall’art. 609 bis c.p., possa ritenersi integrata sulla base del mero dato anagrafico.

A ciò consegue che, se si esclude la sussistenza di condotte comportanti violenza, minaccia o abuso di autorità, ovvero l’ipotesi prevista dall’art.

609 bis co. 2 c.p. che richiede il triplice elemento della induzione all'atto sessuale con abuso della condizione di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, non può ravvisarsi il reato previsto dall'art. 609 bis c.p., ma solo quello previsto dall'art. 609 quater c.p..

In questo senso si sono espressi i giudici di legittimità, secondo i quali “la condizione di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, non può coincidere semplicemente con la sua età di infraquattordicenne, ma deve consistere in uno stato o qualità personale specifica che prescinde dall'età anagrafica” (cfr. Cass. sez. 3^ - 16.1.2007 n. 16843).

Così delineate, in astratto, le due fattispecie delittuose, passando, in concreto, alla valutazione dei fatti oggetto della contestazione in esame, si osserva che devono ritenersi sussistenti gli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 609 bis co. 2 c.p.

Quanto alla sussistenza delle condizioni di inferiorità psichica, del tutto illuminanti sono le risultanze della relazione del CTPM dr. DR, la quale ha fin da subito evidenziato39 che la minore “presenta uno stile di vita,

39 cfr. anticipazione memoria consulenza, faldone 1, pagg. 356/357

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caratterizzato da alcuni eventi significativi (separazione dei genitori di natura conflittuale, grave malattia oncologica del padre, ambiente familiare di grave disagio economico (…), che la pongono in uno stato di ricerca affettiva incongrua per la sua età (…). Non ho colto deficit cognitivi sostanziali, ma certo vi è un’inibizione cognitiva (…) che la pone in uno stato di deficitarietà nei confronti dei terzi, il che la porta ad essere ancora più in uno stato di dipendenza psicofisica da soggetti in grado di cogliere le sue discrasie. Essendo una minore di circa tredici anni ella già per questo non può esprimere un valido parere ad esperienze sessuali non congrue rispetto all’età mentale: inoltre anche una conoscenza superficiale della ragazza pone in evidenza uno stato di grande bisogno affettivo che la induce ad avere un franco stato di dipendenza da terzi per cui entra in quello stato psicofisico di inferiorità rispetto ad un adulto non solo per l’età ma anche per un bisogno psichico di supporto emotivo”.

Le conclusioni del CTPM devono ritenersi pienamente condivisibili, in quanto frutto di approfondito ed accurato esame della minore e pienamente riscontrate dalle risultanze delle indagini e comprovano che RP si trovava in uno stato di inferiorità psichica determinata solo in parte dall’età preadolescenziale, in cui iniziano a manifestarsi più intensamente le pulsioni e le curiosità sessuali, il bisogno di riconoscimento e di affermazione nella relazione con l’altro (sesso).

Tale inferiorità psichica, infatti, era determinata anche da altri fattori e segnatamente: dall’enorme divario di età tra lei ed il CA (non si trattava, infatti, di un rapporto tra “pari” o tra “quasi pari”, ma di una ragazzina poco più che bambina, con un uomo maturo); dalla sua condizione di disagio familiare e ambientale, che la portava alla ricerca di una figura affettiva di riferimento ed accogliente e che le rendeva particolarmente sensibile alle manifestazioni di affetto e di interesse di un uomo maturo (si ricorda che il padre di RP era ricoverato in ospedale perché affetto da una grave malattia, sua madre abitava in un’altra città e RP viveva con la nonna, che era però impegnata a seguire il padre in ospedale, tanto che la ragazzina consumava abitualmente il pranzo in un bar, ove i proprietari la ospitavano).

Dalla consulenza tecnica, inoltre, emerge che le condizioni di inferiorità psichica della minore erano facilmente riscontrabili da parte dei terzi.

E che CA fosse pienamente consapevole della condizione di maggiore vulnerabilità in cui viveva RP lo si desume da plurimi fattori:

 dal tenore delle conversazioni intercettate emerge che RP rendeva partecipe il CA della sua quotidianità e che quindi egli era al corrente delle condizioni di vita della medesima e del fatto che ella viveva con il padre il quale in quel periodo era ricoverato in ospedale (tale circostanza è stata ammessa dall’imputato nel corso del suo interrogatorio avanti al GIP del 11.2.2012);

 dalla visione delle registrazioni video delle deposizioni della minore, emergono in modo palese i tratti infantili e di immaturità della ragazza, la

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