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Attivazione del Piano Nazionale

Nel documento Ufficio Territoriale del Governo (pagine 28-0)

III. MODELLO ORGANIZZATIVO DI INTERVENTO

III.2 I L MODELLO DI INTERVENTO NAZIONALE

III.2.3 Attivazione del Piano Nazionale

III.2.3.a La comunicazione dell’evento

L’evento di natura radiologica preso a riferimento (incidente in una centrale nucleare transfrontaliera) può essere comunicato al DPC mediante più canali d’informazione. Le comunicazioni possono provenire sia dall’ambito nazionale che internazionale e precisamente:

 da parte della IAEA, in base alla Convenzione di Vienna firmata dall'Italia nell'ottobre 1986 sulla Pronta Notifica;

 da un paese estero, a seguito di accordi vigenti su base UE o su base bilaterale;

 da ISPRA che riceve la notifica dall'estero, essendo “Punto di contatto” per l'Italia:

- tramite il sistema di pronta notifica IAEA;

- tramite il sistema di pronta notifica UE ECURIE;

- tramite comunicazione da un paese estero, sulla base di accordi bilaterali tra enti omologhi;

 da ISPRA a seguito di segnalazione di aumento della radioattività dalla rete automatica di allarme REMRAD;

 dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile a seguito di misure di aumento di radioattività da parte della rete radiometrica;

 da parte del Ministero degli Affari Esteri nel caso in cui abbia avuto notizia di un evento nucleare non altrimenti denunciato.

A seguito della comunicazione dell’evento il DPC, secondo quanto stabilito dalle proprie procedure interne, effettua una prima verifica della notizia in collaborazione con ISPRA e determina conseguentemente la fase operativa del Piano Nazionale da attivare o il rientro in una condizione ordinaria.

III.2.3.b Fasi operative

La risposta operativa di carattere nazionale ad un’emergenza connessa ad eventi di natura radiologica, è suddivisa in due distinte fasi operative, nella tabella seguente indicate, la cui attivazione è conseguente alle valutazioni di natura tecnica relative all’evento in atto.

SCENARIO FASE OPERATIVA

Incidente in una centrale nucleare all’interno dei 200 km

dal confine nazionale FASE DI PREALLARME

Evoluzione dello scenario precedente con interessamento del territorio nazionale ed eventuale attivazione delle misure protettive previste nel Piano Nazionale

FASE DI ALLARME

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Le fasi operative previste nel Piano sono attivate dal DPC in base alle valutazioni tecniche effettuate congiuntamente con ISPRA (e in base alle valutazioni tecniche del CEVaD, quando operativo) successive al ricevimento dell’informazione di un evento connesso al rilascio di sostanze radioattive.

La fase di PREALLARME viene quindi dichiarata dal DPC in seguito alla verifica, da parte del Dipartimento stesso in collaborazione con ISPRA, della notizia dell’evento.

In fase di preallarme prosegue l’attività di valutazione dell’evento funzionale alla previsione della sua possibile evoluzione sul territorio nazionale e all’allertamento delle strutture operative e degli enti/amministrazioni coinvolti nell’attivazione del piano.

Questa fase operativa coinvolge le strutture del DPC, attivate secondo proprie procedure, ISPRA, nonché le strutture e le componenti del Servizio Nazionale di protezione civile immediatamente informate dal Dipartimento dell’evento in corso affinché possano attivarsi secondo le proprie procedure. Le attività realizzate in questa fase sono quindi finalizzate a:

 acquisizione di ulteriori informazioni e aggiornamenti sull’evento in corso, ai fini della valutazione sull’opportunità di entrare in fase di “allarme”;

 allerta delle strutture operative del sistema nazionale di protezione civile delle sale operative regionali e delle reti radiometriche nazionali e locali;

 attivazione del CEVaD;

 informazione al pubblico attraverso gli organi di stampa.

Il mantenimento o il passaggio alla successiva fase è determinato dalle valutazioni tecniche formulate dal DPC e da ISPRA (e, se già operativo, dal CEVaD) e comunicate alle Regioni interessate, agli organi dello Stato e alle strutture operative coinvolte.

La seconda fase (ALLARME) riguarda l’attivazione delle misure di protezione previste dal Piano.

La fase di allarme è dichiarata dal Dipartimento della Protezione Civile, successivamente alla fase di preallarme, oppure immediatamente dopo l’acquisizione della notizia di evento, qualora si ravvisino le condizioni per cui il rilascio di materiale radioattivo possa avere conseguenze immediate tali da comportare l’eventuale attivazione delle misure protettive previste.

Le attività sviluppate in questa fase sono finalizzate ai seguenti obiettivi:

 monitoraggio dell’evento e valutazioni radioprotezionistiche;

 attivazione delle strutture operative del servizio nazionale di protezione civile, delle sale operative regionali, attivazione delle reti radiometriche nazionali e regionali;

 definizione e attuazione delle misure urgenti di salvaguardia della popolazione previste dal presente Piano (riparo al chiuso, iodoprofilassi);

 informazione al pubblico.

Riassumendo, nella fase iniziale della gestione dell’emergenza la tempestiva e puntuale attuazione delle azioni seguenti consente di allertare per tempo e predisporre tutte le attivazioni necessarie alla realizzazione delle misure protettive:

1) ricezione da parte del DPC della notizia dell’evento

2) valutazione tecnica dell’evento in termini di possibile coinvolgimento del territorio

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nazionale

3) determinazione della fase operativa (PREALLARME – ALLARME)

4) allertamento/attivazione Regioni e strutture operative coinvolte nella realizzazione di misure sanitarie e di informazione.

III.2.3.c Procedure operative

Sono di seguito prima trattate e poi riportate in dettaglio le principali procedure operative volte a disciplinare le attività relative all’esecuzione del Piano Nazionale.

Resta ferma l’autonomia della Regione Veneto nel programmare le proprie attività in base al proprio modello organizzativo.

Valutazione dell’evento

Il DPC, alla ricezione della notizia dell’evento, in collaborazione con ISPRA, formula le prime opportune valutazioni di natura tecnica finalizzate a verificare la consistenza o meno dell’evento comunicato, al fine di valutare il possibile interessamento del territorio italiano, sulla base dei dati in possesso e/o, se possibile, dei risultati di modelli previsionali (anche in via qualitativa).

Fase di preallarme

Una volta terminate le verifiche sulla notizia dell’evento, il DPC dichiara la fase operativa di preallarme. Il DPC dirama a tutte le componenti e strutture operative l’evento e la fase operativa (vedi Figura 4).

Le strutture pubbliche principalmente coinvolte, a vario titolo, in questa fase sono le seguenti:

 Dipartimento della Protezione Civile (tabella 7);

 ISPRA (tabella 8);

 Ministero dell’interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile (tabella 9);

 Regioni interessate (tabella 10);

 Prefetture - Uffici Territoriali di Governo - interessate (tabella 11).

Le strutture elencate garantiscono l’espletamento delle attività contenute nelle rispettive tabelle.

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Versione attuale presente documento 1.0.0 Data di emissione 06/06/2018 Pagina 31 di 61 Figura 4: Flusso delle comunicazioni, allertamenti e attivazioni in fase di preallarme (livello nazionale)

La fase di Preallarme può essere attivata anche a scopo precauzionale per seguire e definire meglio l’evento in corso.

Il passaggio alla fase di allarme, il mantenimento della fase di preallarme o la comunicazione di fine emergenza sono dichiarati dal DPC sulla scorta delle valutazioni effettuate dal Comitato Operativo e dalle strutture tecniche centrali.

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Versione attuale presente documento 1.0.0 Data di emissione 06/06/2018 Pagina 32 di 61 Tabella 7: Fase di PREALLARME – Attività del Dipartimento della Protezione Civile (DPC)

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Versione attuale presente documento 1.0.0 Data di emissione 06/06/2018 Pagina 33 di 61 Tabella 8: Fase di PREALLARME – Attività di ISPRA

Tabella 9: Fase di PREALLARME – Attività del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

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Versione attuale presente documento 1.0.0 Data di emissione 06/06/2018 Pagina 34 di 61 Tabella 10: Fase di PREALLARME – Attività delle Regioni

Tabella 11: Fase di PREALLARME – Attività delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo

Fase di allarme

Il DPC, in seguito alla valutazione dell’evento effettuata con le strutture tecniche attivate (ISPRA, CEVaD), qualora ne ricorra la necessità, dichiara la fase di allarme, dandone immediata comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione delle misure previste nel Piano (vedi Figura 5).

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Versione attuale presente documento 1.0.0 Data di emissione 06/06/2018 Pagina 35 di 61 Figura 5: Flusso delle comunicazioni, allertamenti e attivazioni in fase di allarme (livello nazionale)

Le strutture pubbliche principalmente coinvolte, a vario titolo, in questa fase sono le seguenti:

 Dipartimento della Protezione Civile (tabella 12);

 ISPRA (tabella 13);

 Ministero dell’interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile (tabella 14);

 Regioni (tabella 15);

 Prefetture - Uffici Territoriali di Governo (tabella 16).

Le strutture elencate garantiscono l’espletamento delle attività contenute nelle rispettive tabelle.

Nel momento della determinazione dell’attivazione della fase di allarme, le strutture tecniche attivate (ISPRA, CEVaD) devono fornire al DPC, anche avvalendosi dei dati ottenuti dalle reti radiometriche regionali e dalle reti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, una stima degli elementi di sotto riportati:

 i territori regionali che possono essere interessati dalla nube radioattiva;

 i livelli ipotizzati di contaminazione di aria, suolo e acqua;

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 la stima del tempo necessario affinché la nube radioattiva raggiunga il territorio italiano;

 conseguenze sanitarie ipotizzabili.

Lo scenario risultante è trasmesso alle Regioni per concordare con esse l’attuazione di misure protettive quali:

 salvaguardia della popolazione (riparo al chiuso, restrizioni al consumo di alimenti);

 distribuzione di iodio stabile (iodoprofilassi);

 misure relative alla commercializzazione e al consumo di prodotti agroalimentari;

 informazione e comunicazione al pubblico;

 interventi sul bestiame.

Il rientro alla fase di preallarme o la comunicazione di fine emergenza sono dichiarati dal DPC sulla scorta delle valutazioni effettuate dal Comitato Operativo e dalle strutture tecniche centrali.

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Versione attuale presente documento 1.0.0 Data di emissione 06/06/2018 Pagina 37 di 61 Tabella 12: Fase di ALLARME – Attività del DPC

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Versione attuale presente documento 1.0.0 Data di emissione 06/06/2018 Pagina 38 di 61 Tabella 13: Fase di ALLARME – Attività di ISPRA

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Versione attuale presente documento 1.0.0 Data di emissione 06/06/2018 Pagina 39 di 61 Tabella 14: Fase di ALLARME – Attività del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Tabella 15: Fase di ALLARME – Attività delle Regioni

Obiettivo Azione

Funzionalità del sistema di allertamento e scambio delle informazioni nazionali e

internazionali Ricevono informazione dell’evento da SISTEMA

Coordinamento operativo

Assicurano le attività di coordinamento, presiedendo il CCS

Assicurano il concorso delle risorse dello Stato sul territorio di competenza per la gestione dell’emergenza e per l’attuazione delle misure protettive previste

Tabella 16: Fase di ALLARME – Attività delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo

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Versione attuale presente documento 1.0.0 Data di emissione 06/06/2018 Pagina 40 di 61 Tabella 17: Riepilogo delle principali attivazioni distinte per fase operativa

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Versione attuale presente documento 1.0.0 Data di emissione 06/06/2018 Pagina 41 di 61 III.3 Il modello di intervento provinciale

III.3.1 Amministrazioni ed Enti coinvolti nel Piano Provinciale

1) Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo- di Rovigo;

2) Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco di Padova;

3) Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo;

4) Centrale Operativa 118 di Rovigo;

5) Regione Veneto:

a. Area Sanità e Sociale;

b. Protezione Civile Regionale;

6) Amministrazione Provinciale di Rovigo;

7) Amministrazioni Comunali interessate;

8) ARPA Veneto;

9) Azienda Sanitaria ULSS 5 Polesana;

10) Questura di Rovigo;

11) Comando Provinciale Carabinieri di Rovigo;

12) Comando Provinciale Guardia di Finanza di Rovigo;

13) Sezione Polizia Stradale di Rovigo;

14) Capitaneria di Porto di Chioggia.

I diversi soggetti richiamati, in relazione alle proprie competenze e come meglio precisato nel prosieguo del Piano, in caso di incidente adotteranno – sotto il coordinamento operativo del Prefetto – i provvedimenti richiesti nel corso delle successive fasi, riferiti essenzialmente alle seguenti attività:

 identificazione e delimitazione delle aree contaminate;

 soccorso ed assistenza medica alle persone coinvolte;

 controllo del rischio radiologico e prevenzione della dispersione della contaminazione;

 informazione adeguata della popolazione;

 eventuali provvedimenti protettivi della popolazione interessata dall’evento (riparo al chiuso, iodoprofilassi);

 controllo della contaminazione delle persone coinvolte e decontaminazione;

 monitoraggio ambientale ed eventuale limitazione del consumo di alimenti prodotti nelle aree interessate dalla contaminazione;

 decontaminazione delle aree e controllo della viabilità.

 gestione dell’ordine e sicurezza pubblica.

III.3.2 Coordinamento operativo provinciale

Ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 - “Codice della protezione civile”, spetta al Prefetto predisporre e curare l’attuazione del presente piano per fronteggiare l’emergenza su tutto il territorio della provincia, nonché assumere, nell'immediatezza dell'evento, in raccordo con il Presidente della Giunta Regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale.

Il Piano Nazionale ribadisce che spetta al Prefetto predisporre il presente Piano delle misure protettive contro le emergenze radiologiche, coordinando l’attuazione su scala provinciale delle misure ivi previste e di quelle stabilite dal coordinamento nazionale, secondo gli indirizzi del Ministero dell’Interno e in coerenza con il piano provinciale di difesa civile.

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III.3.3 Attivazione del Piano Provinciale

III.2.3.a La comunicazione dell’evento

La Prefettura - UTG di Rovigo riceve dal Dipartimento di Protezione Civile (DPC)-SISTEMA la comunicazione di preallarme (v. § III.2.3.c). Qualora la notizia dell’evento incidentale giunga previamente alla Prefettura, il Prefetto ne dà immediata comunicazione al DPC, perché sia avviata l’attività di verifica e valutazione dell’evento.

A seguito delle attività svolte dagli organi centrali, nel caso sia dichiarata la fase di allarme, il Prefetto ne riceve immediata comunicazione dal DPC.

III.3.3.b Fasi operative

Ai fini dell’attivazione delle procedure di emergenza si definiscono:

Fase di preallarme: fase conseguente alla dichiarazione di preallarme, comunicata dal DPC e finalizzata a valutare l’evento in corso e la sua possibile evoluzione sul territorio provinciale e ad allertare le strutture operative e gli enti/amministrazioni coinvolti nell’attivazione del Piano.

Fase di allarme: fase conseguente alla dichiarazione di allarme, comunicata dal DPC, in cui viene gestita l’emergenza e data attuazione alle misure protettive previste dal Piano.

III.3.3.c Procedure operative Fase di preallarme

Ricevuta la comunicazione della dichiarazione di preallarme dal DPC, il Prefetto provvede a:

 allertare le strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

 diramare la dichiarazione di preallarme alle strutture locali del sistema di protezione civile;

 designare il Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS) nella figura del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco;

 allertare il personale della Prefettura, competente per la gestione dell’emergenza, nonché il necessario personale di supporto;

 allertare gli organismi che compongono il Centro di Coordinamento Soccorsi (CCS);

 dare informazione dell’evento;

 assumere, in relazione alla situazione di emergenza, le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica;

 a seguito di successiva comunicazione del DPC, diramare la dichiarazione di cessazione della fase di preallarme alle strutture locali del sistema di protezione.

È di seguito esposto lo schema di diramazione della notizia dell’evento che costituisce l’attivazione della fase di preallarme.

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Versione attuale presente documento 1.0.0 Data di emissione 06/06/2018 Pagina 43 di 61 Figura 6: Flusso delle comunicazioni, allertamenti e attivazioni in fase di PREALLARME (livello provinciale)

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Il Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco provvede a:

 assumere l’incarico di Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS);

 diramare lo stato di emergenza nella fase di preallarme secondo la propria struttura organizzativa;

 allertare le squadre specializzate in interventi con presenza di sostanze radioattive;

 ove necessario, avviare le procedure per l'invio di mezzi speciali.

I Vigili del Fuoco, in ottemperanza ai propri compiti istituzionali, si tengono pronti all’intervento con squadre ordinarie che, qualora sia confermato il carattere radiologico dell’evento, dovranno essere affiancate da squadre radiometriche.

Il Comando dei Vigili del Fuoco effettua ogni intervento istituzionale di soccorso tecnico urgente, in particolare assicurando di:

 provvedere alle misurazioni radiometriche;

 mantenere i collegamenti con le Forze di polizia e le altre Autorità.

Le Forze di Polizia sotto il coordinamento tecnico della Questura di Rovigo, provvedono a:

 svolgere compiti operativi connessi alla gestione e controllo dei flussi di persone e veicoli, anche ai fini del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;

 tramite il Questore (o suo delegato) tengono informato costantemente il Prefetto, direttamente o per il tramite del centro di coordinamento dei soccorsi, sulla situazione in atto di propria competenza.

Il Direttore della Centrale Operativa 118 individua un Direttore dei Soccorsi Sanitari (DSS), il cui nominativo è immediatamente comunicato al Prefetto.

L’ARPA Veneto allerta i tecnici del servizio di fisica ambientale.

Fase di allarme

Ricevuta dal DPC comunicazione di dichiarazione della fase di allarme, il Prefetto:

 dispone l’insediamento del Centro di Coordinamento Soccorsi (CCS);

 presiede le attività del CCS;

 ove del caso, inoltra richiesta d’intervento alla competente struttura militare territoriale (COMFOP-N), secondo le vigenti disposizioni in materia di concorsi militari in attività di protezione e difesa civile;

 provvede ad avvisare le Autorità e gli Organismi precedentemente avvertiti;

 mantiene costanti contatti con i Prefetti delle province limitrofe;

 mantiene costanti contatti con il Presidente della Regione, ai fini del coordinamento nell’attuazione delle misure protettive previste nel Piano, di cui alla parte IV, e nel garantire la corretta e univoca informazione alla popolazione, come previsto nella parte V;

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 attiva la sala operativa presso la Prefettura in collegamento con la sala operativa della Protezione Civile regionale.

 su proposta del Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS) istituisce presso il Centro di Coordinamento Soccorsi un nucleo di valutazione radiologica, con compiti di coordinamento tecnico delle operazioni di rilevamento radiometrico e delle misure di radioattività ambientale nonché di valutazione dei dati raccolti. Il nucleo opera per tutta la durata della fase di allarme;

 aggiorna l’informazione sull’evento.

Contemporaneamente allo svolgimento delle suindicate attività possono essere allertate le strutture scientifiche presenti sul territorio per le attività di monitoraggio radiologico o il concorso eventuale nelle attività di rilevamento radiometrico sul territorio provinciale, in supporto alle squadre dei VV.F.

Il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) assicura il coordinamento operativo della risposta all’emergenza. Di esso fanno parte, nelle figure dei rispettivi rappresentanti, il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, le Forze di Polizia, il Comando Militare COMFOP-N, l’Amministrazione Provinciale, i Comuni interessati (o una loro più ristretta rappresentanza), la Centrale Operativa 118, l’ARPA Veneto, l’Azienda Sanitaria ULSS 5 Polesana, oltre agli altri organismi che, in relazione al caso concreto, il Prefetto ritenesse di convocare.

Il CCS, tra l’altro:

 raccoglie i dati radiometrici comunicati dai VVF e da ARPA;

 coordina le successive azioni delle squadre di misura richiedendo eventualmente ulteriori rilevazioni e interventi;

 effettua valutazioni radioprotezionistiche sui dati raccolti;

 propone al Prefetto, sulla base delle valutazioni svolte, l’adozione delle misure protettive della salute pubblica ovvero la revoca dei provvedimenti già adottati, di cui alla parte IV del Piano;

 svolge valutazioni sugli effetti tossicologici delle sostanze rilevate nell’ambiente al fine di eventuali ulteriori provvedimenti di natura sanitaria, oltre quelli previsti nella parte IV del Piano.

Per gli aspetti più specificatamente tecnici il CCS si avvale del Nucleo di valutazione radiologica, formato da personale qualificato dei VVF, di ARPA, del Servizio Sanitario Regionale e integrato da esperti di altri Enti. In relazione all’ampiezza ultraprovinciale dell’area interessata dall’evento incidentale, può prevedersi, d’intesa tra i Prefetti interessati, l’istituzione di un unico Nucleo di valutazione radiologica a livello regionale, che fornisca i risultati della propria attività a tutti i CCS istituti presso le Prefetture della regione. Detto Nucleo regionale deve, comunque, assicurare la partecipazione di un proprio rappresentante – anche in collegamento a distanza – alle riunioni del CCS.

Il Nucleo di valutazione radiologica si avvale dei metodi di valutazione ed analisi, nonché dei livelli d’intervento derivati riportati nel Manuale Operativo (doc. ISPRA MLG 57/2010 – marzo 2010) del Centro Elaborazione e Valutazione Dati (ex art. 123 del Decreto Legislativo 230/1995 e ss. mm. ii.).

I Vigili del Fuoco, tra l’altro:

 effettuano rilevazioni radiometriche comunicando i risultati delle misure al CCS;

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 prelevano, su indicazione del CCS, campioni di matrici ambientali e alimentari da sottoporre a successive misure radiometriche;

 concorrono a definire, su indicazione del CCS, specifici programmi straordinari di monitoraggio su matrici ambientali ed alimentari;

 concorrono a definire, su indicazione del CCS, specifici programmi straordinari di monitoraggio su matrici ambientali ed alimentari;

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