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Le attività in ambito internazionale della Direzione Nazionale Antimafia

CRIMINALITA’ E SICUREZZA

3.5 LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

3.5.6 Le attività in ambito internazionale della Direzione Nazionale Antimafia

Nell’ambito della cooperazione internazionale la Direzione Nazionale Antimafia16 svolge un ruolo, coerente con i propri compiti istituzionali, di coordinamento ed impulso investigativo nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale. Il criterio di base che legittima l’attività della D.N.A., anche in questo settore, discende dalla seguente considerazione fondata su precise indicazioni normative. L’art.371-bis c.p.p. (attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia), dispone, al suo terzo comma, lettera c), che questi, “ai fini del

coordinamento investigativo e della repressione dei reati, provvede all’acquisizione e all’elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata”.

E’ allora evidente che se la criminalità organizzata assume forme e dimensioni transnazionali e se le indagini svolte dalle D.D.A. sempre più frequentemente hanno ad oggetto interconnessioni fra gruppi criminali che operano in diversi Paesi, il P.N.A., ai fini del loro coordinamento ed in vista della repressione dei reati, deve acquisire ed elaborare notizie, informazioni e dati anche sui gruppi criminali stranieri che interagiscono con quelli nazionali e con essi cooperano nella gestione dei traffici illeciti.

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L’esattezza di tale impostazione è stata formalmente riconosciuta anche dal Ministero della Giustizia che, con nota del 25 maggio 1998, rilevava come l’attività di acquisizione ed elaborazione di notizie, informazioni e dati riguardanti la criminalità organizzata, di competenza della D.N.A., non possa rimanere circoscritta nell’ambito dei confini nazionali, quando tale criminalità li supera, come ormai avviene da tempo.

Le principali iniziative assunte nel settore sono state le seguenti:

- trasmissione, agli Ambasciatori degli Stati stranieri accreditati presso quello italiano, di una nota con la quale, da un lato, venivano illustrate le funzioni e la struttura della D.N.A. e, dall’altro, si chiedevano informazioni sull’ordinamento giudiziario del Paese estero e l’indicazione dell’organo giudiziario omologo alla D.N.A. con il quale poter iniziare rapporti di cooperazione giudiziaria;

- da tale iniziativa sono scaturiti rapporti con le Autorità Giudiziaria centrali di numerosi Paesi, in taluni dei quali si sono recati in missione Magistrati della D.N.A.: così, per esemplificare, in Russia, Lituania, Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Slovenia, Albania, Malta, Germania, Olanda, Belgio, Santo Domingo, U.S.A., Brasile, Argentina, Perù;

- nel corso di tali incontri, di quelli avvenuti presso la D.N.A. o mediante scambi epistolari, sono state acquisite notizie utili per il miglior svolgimento delle indagini condotte in Italia dalle D.D.A. e sono stati forniti, nel rispetto del segreto investigativo, dati ed informazioni rilevanti per l’Autorità straniera; - con le Autorità giudiziarie di taluni Paesi, al termine degli incontri di lavoro,

sono stati redatti verbali con i quali la D.N.A. da un lato e l’Autorità giudiziaria straniera dall’altro si sono impegnate a tenersi costantemente aggiornate sulla legislazione, penale e processuale, in tema di criminalità organizzata, sui gruppi criminali operanti nei rispettivi Stati, sulle loro strutture e sui loro collegamenti ed inoltre a fornirsi notizie sui cittadini dall’altro Stato arrestati, per fatti di criminalità organizzata, nel proprio territorio;

- è stato attuato, presso la D.N.A. e con la fattiva collaborazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, un sistema informatico che consente di rilevare, con immediatezza, quali cittadini stranieri fanno ingresso negli Istituti penitenziari per delitti di criminalità organizzata. Per ciascuno di tali soggetti

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viene formato un “dossier” contenente tutte le notizie, rivelabili, utili a delineare il contesto criminale nel cui ambito il soggetto operava, i suoi collegamenti, anche in Italia, così da poter porre a disposizione dell’Autorità straniera, in condizioni di reciprocità, ogni dato utile sulla persona oggetto di indagine e sul gruppo criminale di appartenenza;

- nell’agosto del 1999 è stata costituita una Commissione della quale fanno parte il Procuratore Generale della Germania, i Procuratori di alcuni Lander, il BKA e la DNA per la individuazione dei patrimoni illeciti costituiti dalla ‘ndrangheta in Germania.

I lavori svolti, cadenzati da ripetute riunioni, hanno già conseguito positivi risultati, specie attraverso le indicazioni fornite da collaboratori di giustizia, sentiti nelle forme del colloquio a fini investigativi.

E’ opportuno rilevare, a questo punto, che l’attività svolta dalla D.N.A. nei suoi rapporti con le Autorità giudiziarie di altri Stati, esula completamente e non ha nulla a che vedere con quella in cui si esprimono le commissioni rogatorie, la cui competenza spetta, in via esclusiva, agli organi dell’indagine (le D.D.A.) ed al Ministero della Giustizia.

La rogatoria (attiva o passiva) si innesta su un procedimento in corso di svolgimento e mira ad ottenere – od a fornire – elementi di prova acquisibili all’estero, in base a ciò che dal procedimento già emerge.

La funzione della D.N.A. risiede invece nel fornire, alle D.D.A. o all’Autorità giudiziaria straniera notizie, informazioni e dati che possano dare origine ad una nuova indagine o che servano a completare una investigazione già esistente. In questo secondo caso il dato trasmesso dalla D.N.A. potrà essere verificato mediante l’espletamento di una rogatoria, prima non esperibile per ignoranza della circostanza di fatto.

Devono anche richiamarsi, a questo punto, alcune risoluzioni dell’Unione Europea che intendono istituire una rete giudiziaria che consenta adeguati contatti diretti tra le Autorità giudiziarie e le altre autorità responsabili della cooperazione contro la criminalità organizzata negli Stati Membri.

Vale la pena ricordare:

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- il Piano d’azione adottato dal Consiglio europeo il 28 aprile 1997 che alla raccomandazione 21 recita: “Per sviluppare questa rete, ciascuno Stato membro dovrebbe designare un punto di contatto centrale che consenta lo scambio di informazioni tra le Autorità giudiziarie nazionali nel pieno rispetto della tutela prevista dalla legislazione nazionale”;

- la risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 1997 che, alla Raccomandazione I, “appoggia la costituzione nei singoli Stati membri di un organismo nazionale per il coordinamento della lotta alla criminalità organizzata, a condizione che ciò non equivalga ad introdurre un nuovo, pesante livello burocratico, bensì una struttura di supporto flessibile, in grado di fornire un’assistenza rapida, non burocratica e informale alle Autorità nazionali incaricate dell’applicazione della legge”.

E’ agevole rilevare come la appena ricordata raccomandazione del Parlamento europeo, auspica la costituzione di un organismo che in Italia esiste già, appunto la D.N.A., che ha esattamente i compiti e la struttura per soddisfare le esigenze indicate.

Ciò è tanto vero che con note del 14 ottobre e 25 novembre 1999 il Ministero della Giustizia ha indicato la D.N.A. quale punto centrale di contatto nella rete giudiziaria europea.

Più precisamente la lettera che la Direzione Generale degli Affari Penali ha inviato al Segretariato Generale dell’Unione Europea ha il seguente tenore:

<<Ai fini dell’art.2 dell’Azione comune istitutiva della rete giudiziaria europea, la Direzione Nazionale Antimafia ha funzioni di impulso e di coordinamento delle indagini per i reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, di associazione di tipo mafioso e di associazione in materia di stupefacenti.

Inoltre, ai fini del par.2 dell’art.4 dell’Azione comune, la Direzione Nazionale Antimafia è competente, nel rispetto della normativa nazionale, a fornire informazioni su atti di indagine relativi ai reati suddetti, necessarie per la predisposizione di una domanda di cooperazione giudiziaria concernente i medesimi reati o fatti ad essi collegati

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