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– Attività di committenza appalti pubblici

Art. 50 – Attività di centralizzazione della committenza e centrali di committenza (art. 37 dir. 24; art. 55 dir. 25 -art. 39 dir. 24; art. 57 dir. 25)

Art. 51 – Appalti congiunti occasionali (art. 38 dir. 24; art. 56 dir. 25)

1. Due o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori possono decidere di eseguire

congiuntamente appalti specifici e sono congiuntamente responsabili dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente decreto. Questa disposizione si applica altresì nei casi in cui l’amministrazione

aggiudicatrice gestisce la procedura agendo per proprio conto e per conto delle altre amministrazioni aggiudicatrici interessate.

2. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle amministrazioni aggiudicatrici interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice è responsabile

dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente decreto unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

Art. 52 – Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi (art. 39 dir. 24; art. 57 dir. 25)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono ricorrere a centrali di

committenza ubicate in un altro Stato membro dell’Unione europea che svolgono la propria attività in conformità alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di diversi Stati membri dell’Unione europea possono aggiudicare un appalto pubblico, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione congiuntamente concludendo un accordo che determina:

a) le responsabilità delle parti e le disposizioni nazionali applicabili;

b) la gestione della procedura di aggiudicazione, la distribuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell’appalto e i termini di conclusione dei contratti. L’assegnazione delle responsabilità e il diritto nazionale applicabile sono indicati nei documenti di gara degli appalti pubblici aggiudicati congiuntamente.

3. Se più amministrazioni aggiudicatrici o più enti aggiudicatori di diversi Stati membri dell’Unione Europea hanno costituito un soggetto congiunto con i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 108212006 del Parlamento europeo e del Consiglio, o con altri soggetti istituiti in base al diritto dell’Unione europea, con apposito accordo stabiliscono le norme nazionali applicabili alle procedure d’appalto di uno dei seguenti Stati membri:

a) Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale;

b) Stato membro in cui il soggetto congiunto esercita le sue attività.

4.L’accordo ai sensi del presente articolo è applicabile per un periodo indeterminato, quando è fissato nell’atto costitutivo del soggetto congiunto, ovvero può essere limitato a un periodo determinato, ad alcuni tipi di appalti o a singoli appalti.

Art. 53 – Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione

(raccordo con art. 22 e art. 90 che prevede un obbligo anticipato per le centrali di utilizzo di tali mezzi entro il 18 aprile 2017)

1. A decorrere dal 18 aprile 2017 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente decreto svolte da centrali dì committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente decreto svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Art. 54 – Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell’articolo 33 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto. L’utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara.

3. Le stazioni appaltanti possono stabilire che l’aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un’unica offerta ovvero attraverso un’asta elettronica alle condizioni e secondo le modalità di cui all’articolo 48.

4. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e

tecnico-professionale, il dispositivo elettronico delle stazioni appaltanti provvede, mediante un meccanismo casuale automatico, ad effettuare un sorteggio di cui viene data immediata evidenza per via telematica a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza dell’elenco dei soggetti che partecipano alla procedura di gara.

5. Il sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un codice identificativo personale attraverso l’attribuzione di user ID e password e di eventuali altri codici individuali necessari per operare all’interno del sistema.

6. Al momento della ricezione delle offerte, la stazione appaltante trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa.

7. Ferma restando la facoltà di cui all’articolo 96, comma 3, la stazione appaltante, scaduto il termine di ricezione delle offerte, esamina dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, all’esito di detta attività, l’eventuale offerta tecnica e successivamente quella economica.

8. Conclusa la procedura di cui al comma 7, il sistema telematico produce in automatico la graduatoria.

9. Le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

10. Con linee guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’ ANAC, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le ulteriori modalità per lo svolgimento delle attività e delle operazioni effettuate nell’ambito del sistema informatico di negoziazione, nonché i criteri per la scelta delle tecnologie tali da assicurare l’accessibilità delle persone con disabilità, conformemente agli standard europei.

Art. 55 – Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza (lettera cc) delega)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, CONSIP Spa, i soggetti aggregatori e le centrali di committenza procedono alla revisione degli accordi quadro, delle

convenzioni e delle procedure di appalto utilizzabili dalla società da detti soggetti, al fine di migliorare la qualità degli approvvigionamenti e ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare, promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico e l’effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente decreto e dalla normativa dell’Unione europea.

CAPO V – SITUAZIONI SPECIFICHE Art. 56 -Servizi di ricerca e sviluppo

(art. 14 dir. 24, art. 32 dir. 25; art. 25 dir. 23)

1. Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo le disposizioni di cui al presente decreto si applica esclusivamente ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) i risultati appartengono esclusivamente all’amministrazione aggiudicatrice e all’ente aggiudicatore perché li usi nell’esercizio della sua attività, e

b) la prestazione del servizio è interamente retribuita da11’amministrazione aggiudicatrice e all’ente aggiudicatore.