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– CONTRATII PUBBLICI RELATIVI A LAVORI SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI

TITOLO I – ATTIVITÀ

Art. 132 – Gas ed energia termica

(art. 8 dir. 25; art. 208, co. 1 e 2 d.Igs. n. 163/2006)

1. Per quanto riguarda il gas e l’energia termica, il presente decreto si applica alle seguenti attività:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia teorica;

b) l’alimentazione di tali reti con gas o energia termica.

2. L’alimentazione con gas o energia termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un’amministrazione aggiudicatrice non è considerata un’attività di cui al comma 1, se ricorrono le seguenti condizioni:

a) la produzione di gas o di energia termica da parte di tale ente aggiudicatore è l’inevitabile risultato dell’esercizio di un’attività non prevista dal comma 1 del presente articolo o dagli articoli da 133 a 135;

b) l’alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20 % del fatturato dell’ente aggiudicatore, considerando la media dell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso.

Art. 133 – Elettricità

(art. 9 dir. 25: art. 206, co. 3 e 4 dlgs 163/2006»

1. Per quanto riguarda l’elettricità, il presente decreto si applica alle seguenti attività:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità; b) l’alimentazione di tali reti con l’elettricità.

2. L’alimentazione con elettricità di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un un’amministrazione aggiudicatrice non è considerata un’attività di cui al comma l, se ricorrono le seguenti condizioni:

a) la produzione di elettricità da parte di tale ente aggiudicatore avviene perché il suo consumo è necessario all’esercizio di un’attività non prevista dal comma l del presente articolo o dagli articoli 132, 134 e 135;

b) l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30% della produzione totale di energia di tale ente, considerando la media dell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso.

Art. 134 – Acqua (art. 10 dir. 25)

(art. 10 dir. 25; art. 209 d.lgs. n. 163/2006)

1. Per quanto riguarda l’acqua, il presente decreto si applica alle seguenti attività:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile; b) l’alimentazione di tali reti con acqua potabile.

2. Il presente decreto si applica anche agli appalti o ai concorsi di progettazione attribuiti od organizzati dagli enti aggiudicatori che esercitano un’attività di cui al comma l e che riguardino, alternativamente, una delle seguenti attività:

a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio, in cui il volume d’acqua destinato all’alimentazione con acqua potabile rappresenti più del 20% del volume totale d’acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio;

b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.

3. L’alimentazione con acqua potabile di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un’amministrazione aggiudicatrice non è considerata un’attività di cui al comma l se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) la produzione di acqua potabile da parte di tale ente aggiudicatore avviene perché il suo consumo è necessario all’esercizio di un’attività non prevista dagli articoli da 132 a 135;

b) l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30% della produzione totale di acqua potabile di tale ente, considerando la media dell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso.

Art. 135 – Servizi di trasporto (art.11 dir. 25)

(art. 11 dir. 25; art. 21Od.lgs. n. 163/2006)

1. Ferme restando le esclusioni di cui all’articolo 70, lettera i), le norme del presente decreto si applicano alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo.

2. Nei servizi di trasporto, si considera che una rete esiste se il servizio viene fornito alle condizioni operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche, quali quelle relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.

Art. 136 – Porti e aeroporti (art. 12 dir. 25)

1. Le norme del presente decreto si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un’area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

Art. 137 – Servizi postali (art. 13 dir. 25)

1. Le norme del presente decreto si applicano alle attività relative alla prestazione di:

a) servizi postali;

b) altri servizi diversi da quelli postali, a condizione che tali servizi siano prestati da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo e che le condizioni di cui all’articolo 7 non siano soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti dal comma 2, lettera b), del presente articolo.

2. Ai fini del presente decreto e fatta salva la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, si intende per:

a) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo peso. Oltre agli invii di corrispondenza, si tratta di libri.

cataloghi, giornali, periodici c pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;

b) «servizi postali»: servizi consistenti in raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Includono sia i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale istituito ai sensi della direttiva 97/67 ICE, sia quelli che ne sono esclusi;

c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti nei seguenti ambiti:

1. servizi di gestione di servizi postali, ossia servizi precedenti l’invio e servizi successivi all’invio, compresi i servizi di smistamento della posta;

2. servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo.

Art. 138 – Estrazione di petrolio e gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi (riprende interamente direttiva)

(art. 14 dir. 25)

1. Il presente-decreto si applica alle attività relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai seguenti fini:

a) estrazione di petrolio o di gas;

b) prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.