Proc. n. 65-66/91 — Sentenza 31 gennaio 1992 — Presidente Gal-loni.
Attività extra-giudiziaria: mancata conoscenza della illegittimità degli atti di conferimento ed elargizione dei compensi — insussistenza dell’illecito.
Non è censurabile sotto il profilo disciplinare il magistrato che, esclusa la prova della consapevolezza della illegittimità degli atti am-ministrativi con i quali si pervenne alla sua designazione come com-ponente esterno di commissioni esaminatrici e della illegittimità del-la edel-largizione dei compensi, accetti l’incarico conferitogli, non es-sendo correlabile alla qualifica di magistrato una presunzione di co-noscenza di norme speciali in materia di costituzione di commissioni di concorso e di elargizione di compensi da parte della pubblica am-ministrazione in un settore del tutto estraneo all’esercizio delle fun-zioni giurisdizionali.
Proc. n. 48/92 — Sentenza 10 luglio 1992 — Pres. Galloni
Attività extragiudiziaria — funzioni arbitrali iniziate prima della mo-difica dell’art. 16 ord. giud. ed esaurite dopo — mancanza dell’au-torizzazione — insussistenza dell’illecito.
Non commette illecito disciplinare il magistrato che svolga fun-zioni di arbitro in controversie sorte prima della modifica dell’art.
16 ordinamento giudiziario — che subordinava l’incarico arbitrale all’assenso del capo dell’ufficio — con l’art. 14 l. 2 aprile 1979 n. 97 che ha introdotto la prescrizione secondo cui sono vietate l’assun-zione di funzioni di arbitro se non previa autorizzal’assun-zione del C.S.M., sebbene le controversie siano state definite in epoca successiva all’en-trata in vigore della legge.
Proc. n. 56/93 — Sentenza 15 febbraio 1994 — Pres. Galloni
Attività extra-giudiziaria — disciplina normativa — autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura — ratio — necessità — ec-cezioni — fattispecie — presidente del Comitato di sorveglianza dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi — mancata autorizzazione — sussistenza dell’illecito disciplinare.
La fonte normativa in materia di incarichi extra-giudiziari è da individuarsi nell’art. 16 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e nelle circolari attuative emanate dal Consiglio superiore della magistratura.
Nella predetta norma, a prescindere dall’incompatibilità assolu-ta consistente nel divieto di assunzione di impieghi pubblici o pri-vati o di esercizio di industrie, commercio o professioni, posto a ca-rico dei magistrati, è infatti statuita l’impossibilità da parte di que-sti ultimi di accettare incarichi di qualsivoglia natura senza l’auto-rizzazione del Consiglio superiore della magistratura, che ha indivi-duato, in proposito, una serie di parametri oggettivi al fine di rego-lare ed indirizzare la propria discrezionale valutazione.
La ratio della disciplina autorizzatoria è da ravvisarsi nell’accer-tamento di un’eventuale incidenza negativa sul corretto esercizio dell’attività giurisdizionale da parte del magistrato dell’incarico a lui affidato; e ciò a tutela della sua indipendenza ed imparzialità che de-ve proiettarsi anche nello svolgimento dell’incarico extra-giudiziario.
A tal riguardo, dalle circolari del Consiglio superiore della magi-stratura si evince la regola generale della necessità dell’autorizzazio-ne per lo svolgimento di un qualsiasi incarico da parte del magistra-to, salve le ipotesi in cui gli incarichi siano attribuiti direttamente in forza di specifiche disposizioni di legge in collegamento con funzio-ni giudiziarie oppure quando si tratti di attività da ricondursi ai di-ritti fondamentali di associazione o di manifestazione del pensiero.
Deve ritenersi altresì esclusa la necessità dell’autorizzazione quan-do l’incarico espletato sia in diretta relazione con l’esercizio di altre funzioni debitamente autorizzate, soprattutto allorché le stesse com-portino per il magistrato l’esercizio esclusivo di funzioni ammini-strative essendo stato egli collocato fuori del ruolo organico della Magistratura.
Nessuna delle predette condizioni ricorre con riferimento all’in-carico di presidente del Comitato di sorveglianza dell’amministra-zione straordinaria delle grandi imprese in crisi, onde integra illeci-to disciplinare la condotta del magistrailleci-to che svolga detta attività senza preventiva autorizzazione del Consiglio superiore della magi-stratura.
Proc. n. 25/93 — Sentenza 2 dicembre 1994 — Pres. Capotosti
Attività extragiudiziaria — incarico di presidente di una società spor-tiva — natura — attività vietata ai magistrati — fattispecie — as-soluzione per difetto dell’elemento soggettivo.
L’incarico di presidente di una società sportiva va qualificato co-me un “ufficio privato” svolto all’interno di una “società imprendi-toriale”, in quanto le società in questione svolgono un’attività im-prenditoriale, così qualificata ai sensi dell’art. 2082 c.c., poiché esse esercitano “professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi”: da tale lo-ro caratteristica deriva quindi che la lolo-ro attività deve necessaria-mente svolgersi secondo i migliori criteri di economicità ed in base ai dettami propri della buona amministrazione, con l’assunzione di obbligazioni aventi carattere patrimoniale, con l’unica differenza, ri-spetto alle altre società commerciali, di non radicare in capo alle per-sone dei “soci” un’aspettativa di utile economico (come si può desu-mere dagli artt. 10 e 13 l. 23 marzo 1961, n. 91, recante norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti). Da ciò con-segue che l’incarico di presidente di una società sportiva è vietato ai magistrati in base a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 16 ord.
giud. sotto un duplice profilo: sia perché gli appartenenti all’ordine giudiziario non possono assumere “pubblici o privati impieghi o uf-fici”, ed in particolare non possono assumere la carica di
ammini-stratore se non a titolo gratuito in istituzioni pubbliche di benefi-cenza; sia perché le società sportive, pur non perseguendo fini di lu-cro, svolgono comunque un’attività imprenditoriale, vietata ai magi-strati i quali non possono mai esercitare “industrie o commerci, né qualsiasi libera professione” (nella specie, peraltro è stato assolto dall’incolpazione per mancanza del necessario elemento soggettivo il magistrato che aveva assunto la presidenza di una società sportiva, sul rilievo, tra l’altro, che il Consiglio superiore della magistratura non aveva all’epoca mai affrontato con specifica e motivata delibera il problema in questione, pur in presenza di numerose situazioni ana-loghe a quella dell’incolpato).