CORRETTEZZA
Proc. n. 51/88 — Sentenza 24 gennaio 1992 — Pres. Galloni
Doveri del giudice: correttezza — Presidente del collegio penale — at-teggiamenti esasperatamente polemici nei confronti del pubblico ministero — sussistenza dell’illecito.
Commette illecito disciplinare il magistrato che, quale presiden-te del collegio penale, diriga il dibattimento assumendo nei confronti del pubblico ministero atteggiamenti esasperatamente polemici ed in-sofferenti che rivelino chiari segni di disistima e di poca considera-zione verso il magistrato.
Proc. n. 51/88 — Sentenza 24 gennaio 1992 — Pres. Galloni
Doveri del giudice: correttezza — Presidente del collegio penale — Istrut-toria dibattimentale — incensurabilità — limiti.
In sede disciplinare è insindacabile il modo mediante il quale il giudice del dibattimento attraverso le domande poste alle parti ten-ta di pervenire all’accerten-tamento della verità; è bensì censurabile la condotta del giudice che consapevolmente sceglie, senza alcuna rea-le utilità di indagine, la via dell’investagazione <<dolorosa>> in una materia delicata, quale quella relativa ai delitti contro la libertà ses-suale, quando a tale modalità non si ricollegano immediatamente e rigorosamente le necessità di riscontro e di verifica della fondatezza delle accuse oggetto del processo.
Commette, pertanto, illecito disciplinare il magistrato che, qua-le presidente del colqua-legio penaqua-le, nel corso dell’istruttoria dibatti-mentale relativa ad un processo a carico di imputati di violenza car-nale, formuli alla parte offesa ed ai testi domande non pertinenti o comunque ininfluenti, indugiando su argomenti sordidi e di nessu-na rilevanza probatoria, così provocando un inutile e doloroso disa-gio alla parte offesa.
Proc. n. 51/88 — Sentenza 24 gennaio 1992 — Pres. Galloni Doveri del giudice: correttezza — fattispecie.
Non integra, di per sè, illecito disciplinare l’adozione di provve-dimenti da parte del presidente del collegio in ordine alla conces-sione del termine a difesa ed alla pubblicità dell’udienza in assenza di elementi che possano attestare la volontà del magistrato di fina-lizzare le sue decisioni a soddisfare la contestata vocazione di pro-tagonismo. Tale motivo occulto non può essere oggetto di mera ipo-tesi o di congetture logiche, fondate su coincidenze temporali, ma deve essere sostenuto da seri elementi di riscontro che conferiscono obiettivo rilievo a pretese irregolarità di condotta.
Proc. n. 72/91 — Sentenza 28 febbraio 1992 — Pres. Galloni
Doveri del giudice: correttezza — concessione della remissione — li-bertà — testo del provvedimento predisposto dal cancelliere e dall’avvocato dell’imputato — esame superficiale da parte dell’in-colpato — sussistenza dell’illecito disciplinare.
Commette illecito disciplinare grave il magistrato che sottoscri-va, dopo un sommario e superficiale esame, l’ordinanza concessiva della rimessione in libertà di un imputato – condannato in prima istanza per il delitto di ricettazione – predisposta dal cancelliere e dal difensore dell’imputato medesimo, nella cui motivazione, tra l’al-tro, si afferma che l’imputato potrebbe beneficiare, in sede di giudi-zio di appello, della sospensione condigiudi-zionale della pena, nonostan-te i pessimi precedenti penali, risultanti dal certificato del casellario
e le pregresse plurime concessioni del detto beneficio non ne con-sentissero l’ulteriore applicazione.
La colpa gravissima del magistrato non è quella di avere emes-so un provvedimento sulla libertà giuridicamente inemes-sostenibile, ben-sì di avere abdicato alla funzione di giudice sottoscrivendo un prov-vedimento non riconducibile alla sua volontà ed al suo discernimento.
Proc. n. 18/92 — Sentenza 20 marzo 1992 — Pres. Galloni
Doveri del giudice: correttezza — fattispecie — insussistenza dell’illeci-to disciplinare.
Non integra illecito disciplinare l’avere, quale presidente della Corte di assise, proceduto all’estrazione dei nominativi dei giudici popolari senza che sia stato predisposto il ruolo dei procedimenti pe-nali da trattare nella relativa sessione. In base alla nuova normati-va, infatti, il presidente della Corte di assise, quindici giorni prima della scadenza del termine di durata della sessione della Corte, deve procedere alla estrazione dei giudici popolari ai fini della costitu-zione della Corte che pertanto è divenuta organo giudicante perma-nente che va costituito ed insediato all’inizio del nuovo trimestre in-dipendentemente dalla formazione del ruolo o addirittura dell’esi-stenza stessa di procedimenti da celebrare.
Proc. n. 18/92 — Sentenza 20 marzo 1992 — Pres. Galloni
Doveri del giudice: correttezza — convocazione della Commissione per la manutenzione del tribunale da parte del presidente supplente e nel periodo feriale — iniziativa non autonoma — sollecitazione del presidente della Corte di appello — insussistenza dell’illecito.
Non commette illecito disciplinare il magistrato che, quale sup-plente del presidente del tribunale, convochi la commissione per la manutenzione del palazzo di giustizia poco prima del rientro in ser-vizio dalle ferie dei capi degli uffici interessati, qualora risulti che l’iniziativa non sia stata autonoma, bensì sollecitata con nota dal pre-sidente della Corte di appello.
Proc. n. 17/92 — Sentenza 20 marzo 1992 — Pres. Galloni.
Doveri del giudice: correttezza — fumare nel corso dell’udienza — in-sussistenza dell’illecito — condizioni.
L’avere per una sola volta fumato una sigaretta nel corso di un’udienza penale non integra illecito disciplinare qualora l’episodio sia assolutamente eccezionale e determinato dallo stato d’ansia del magistrato ad una delle sue primissime udienze.
Proc. n. 58/91 — Sentenza 20 marzo 1992 — Pres. Galloni
Doveri del giudice: correttezza — espressioni lesive della dignità degli avvocati — sussistenza dell’illecito disciplinare.
Commette illecito disciplinare il magistrato che nella motivazio-ne di un provvedimento di rinvio di un processo civile, sebbemotivazio-ne per ragioni non estranee ad un autentico senso di giustizia, ingiustamente leda la dignità dei due difensori che hanno il dovere deontologico di tutelare nel modo più efficace le ragioni della parte loro assistita e lo abbiano svolto non con dubbi espedienti, bensì semplicemente chiedendo una rigorosa applicazione delle norme processuali.
Proc. n. 79/91 — Sentenza 10 aprile 1992 — Pres. Galloni
Doveri del giudice: correttezza — rinvio di cause fissate per l’udienza collegiale con provvedimento del presidente della sezione — sussi-stenza dell’illecito.
Commette illecito disciplinare il magistrato che faccia affiggere sulle porte dell’aula delle udienze collegiali della sezione della Corte di appello da lui presiedute un avviso con il quale dispone il rinvio di numerose cause già fissate con la precisazione che il giorno dell’udienza cadeva nella settimana immediatamente successiva alle feste pasquali e che la fissazione delle cause era avvenuta per un evi-dente errore determinato dalla difficoltà di individuare a notevole di-stanza di tempo la Domenica in cui cadeva la Pasqua, in tal modo lasciando chiaramente intendere che era da ritenersi festiva tutta la settimana immediatamente successiva alle festività pasquali.
Proc. nn. 63 e 80/91 — Sentenza 10 aprile 1992 — Pres. Galloni
Doveri del giudice: correttezza — apprezzamenti sulla persona e sull’ope-rato del magistsull’ope-rato dell’ufficio del p.m. espressi in provvedimento
— non inerenza al thema decidendi — sussistenza dell’illecito.
Commette illecito disciplinare il magistrato che, quale giudice istruttore, nella motivazione di ordinanze dichiarative di inammissi-bilità delle impugnazioni proposte dal pubblico ministero avverso sentenze istruttorie, esprima apprezzamenti sulla persona e sull’ope-rato del sostituto procusull’ope-ratore della Repubblica, al di fuori del thema decidendi e fuori delle regole relative alla funzione e contenuto dell’or-dinanza di inammissibilità.
Proc. n. 82/91 — Sentenza 15 maggio 1992 — Pres. Galloni
Doveri del giudice: correttezza — rinvio dell’udienza dibattimentale pe-nale per assenza della forza pubblica — insussistenza dell’illecito disciplinare — limiti.
Non commette illecito disciplinare il magistrato che abbia rin-viato l’udienza dibattimentale con la seguente motivazione: <<attesa l’assenza di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che assicurino il servizio di polizia delle udienze e con essa il regolare svolgimento del dibattimento>>. Se, infatti, la mancanza della forza pubblica, di per sè sola, non può costituire automaticamente una ragione per la sospensione dell’udienza dibattimentale, è altrettanto vero che, in de-terminate circostanze di fatto, tale assenza può rappresentare un ele-mento ostativo ad un ordinato e sereno svolgiele-mento dell’udienza.
Può, dunque, risultare legittima, qualora circostanze concrete la giu-stifichino (nella specie nel corso della udienza precedente alcune per-sone presenti in aula erano venute alle mani dando origine ad una rissa protrattasi per alcuni minuti senza che personale di polizia in-tervenisse), la decisione del magistrato di sospendere l’udienza pe-nale in attesa dell’arrivo e della disponibilità della forza pubblica.
L’esecutività immediata delle decisioni presidenziali, quale statuite dall’art. 470 c.p.p., presuppone la presenza in loco del personale ido-neo adempiere agli ordini ricevuti.
Proc. n. 25/88 — Sentenza del 29 maggio 1992 — Pres. Galloni.
Doveri del giudice: correttezza — comportamento sleale nei confronti degli ispettori del ministero — sussistenza dell’illecito.
Commette illecito disciplinare il magistrato che, nel corso di ispe-zione straordinaria disposta dal Ministero della giustizia, tenga un comportamento sleale sia nei confronti dell’ispettore che del perso-nale di cancelleria, tentando di far figurare emessi nell’anno 1985 provvedimenti semplicissimi di archiviazione che erano stati, invece, depositati nel maggio 1986.
Proc. n. 32/92 — Sentenza 16 ottobre 1992 — Pres. Galloni
Doveri del giudice: correttezza — partecipazione ad atto istruttorio non delegato dal magistrato competente — buona fede e volontà di per-seguire fini di giustizia — insussistenza dell’illecito.
Non commette illecito disciplinare il magistrato che, quale pro-curatore della Repubblica, senza avere ricevuto una delega dal pub-blico ministero territorialmente competente e titolare del procedi-mento, assista ad un atto istruttorio (nella specie apertura di una cassetta di sicurezza), qualora risulti accertata la sua buona fede (nel-la specie il procuratore delegato aveva telefonicamente autorizzato la presenza dell’incolpato) e la volontà di perseguire, sia pure in mo-do eccessivamente zelante, fini di giustizia.
Proc. n. 47/92 — Sentenza 20 novembre 1992 — Pres. Galloni
Doveri del giudice: correttezza — uso di espressioni in motivazione non pertinenti alla decisione adottata — insussistenza dell’illecito — fattispecie.
Non commette illecito disciplinare il magistrato che nella moti-vazione di una sentenza usi espressioni non pertinenti alla ratio delle decisioni e riferite ad eventi storici risalenti al 1918, qualora risulti che la frase sia stata inserita in un periodo della motivazione che
at-tenga specificamente alle dichiarazioni di un teste e sia per giunta ri-portata fra parentesi nell’ambito di una dichiarazione esemplificativa.
Proc. n. 65/91 — Sentenza 22 gennaio 1993 — Pres. Galloni.
Doveri del giudice: correttezza — revoca irrituale di un disposto se-questro — sollecitazione orale di un difensore del quale l’incolpa-to era debil’incolpa-tore — sussistenza dell’illecil’incolpa-to disciplinare.
Integra illecito disciplinare, apparendo macroscopicamente con-traria al dovere di prudenza, la condotta del magistrato, con funzioni di pretore, che dispone una precipitosa sospensione di un già di-sposto sequestro, con modalità al di fuori di ogni ritualità ed in as-senza di autentici motivi di urgenza, sulla base delle sole prospetta-zioni orali di un difensore dal quale il magistrato stesso aveva di re-cente ottenuto a titolo gratuito un prestito di varie decine di milio-ni, per giunta non ancora restituiti.
Proc. n. 19/93 — Sentenza 12 marzo 1993 — Pres. Galloni.
Doveri del giudice: correttezza — sostituto procuratore della Repubbli-ca — trasmissione al magistrato di sorveglianza, all’insaputa del procuratore della repubblica e senza che siano protocollate, di no-te concernenti un deno-tenuto, utilizzano-te ai fini della concessione del beneficio della liberazione condizionale — accertata conoscenza del-la vicenda da parte del procuratore deldel-la repubblica — insussi-stenza dell’illecito.
Non commette illecito disciplinare il sostituto procuratore della Repubblica il quale trasmetta al magistrato di sorveglianza, senza farle protocollare, note relative ad un detenuto, utilizzate ai fini del-la concessione del beneficio deldel-la liberazione condizionale, essendo-si accertato per un verso che il procuratore della Repubblica era sta-to direttamente o indirettamente informasta-to della vicenda e per altro verso che l’omessa protocollazione costitutiva, nella specie, una so-luzione adottata per prassi onde impedire la divulgazione di atti che dovevano restare riservati.
Proc. n. 19/93 — Sentenza 12 marzo 1993 — Pres. Galloni.
Doveri del giudice: correttezza — sostituto procuratore della Repubbli-ca — autoassegnazione di un procedimento penale di competenza di altro sostituto procuratore non rispettando le disposizioni im-partite dal procuratore della Repubblica — accertata connessione con altro procedimento penale assegnato in precedenza all’incol-pato e accertata comunicazione orale al procuratore della Repub-blica delle ragioni dell’autoassegnazione — insussistenza dell’ille-cito.
Non commette illecito disciplinare il sostituto procuratore della Repubblica il quale, non essendo, per altro, incaricato del turno di servizio esterno, si autoassegni un procedimento penale, sebbene la materia di esso sia riservata ad altro collega, sul presupposto che detto procedimento sia connesso con altro già assegnato in prece-denza all’incolpato, essendosi per un verso accertata la sussistenza degli assunti profili di connessione e per altro verso acclarato che l’incolpato aveva informato per mezzo del telefono il procuratore del-la Repubblica dei motivi che lo avevano indotto ad interessarsi del caso.
Proc. n. 52/93 — Sentenza 23 luglio 1993 — Pres. Galloni.
Doveri del giudice: correttezza — pubblico ministero — procedura di applicazione della pena su richiesta — trattative — consenso con-dizionato alla soddisfazione degli interessi coinvolti nella vicenda penale — fattispecie — insussistenza dell’illecito disciplinare.
In relazione all’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), la conclusione del “negozio” sul rito tra il pubblico ministero e l’imputato ben può essere preceduta da trat-tative tra le parti sui vari profili dell’accordo e quindi, oltreché sul progetto sanzionatorio, anche sulla sospensione condizionale della pena e sull’imposizione di eventuali obblighi ai sensi dell’art. 165 c.p.p: nella gestione di siffatte trattative, che possono avviarsi indi-pendentemente dall’attualità della richiesta formale da parte dell’in-teressato, il pubblico ministero non eccede dai suoi poteri se
pro-spetta, come motivo di adesione all’accordo, un comportamento di ristoro, da parte dell’imputato, del bene giuridico offeso: non integra quindi illecito disciplinare il comportamento del pubblico ministero il quale, nel corso di una riunione informale nei locali della Procu-ra della Repubblica, fa opeProcu-ra di persuasione nei confronti del legale rappresentante di una società immobiliare, per convincerlo ad ade-rire ad una richiesta transattiva dell’Amministrazione comunale, for-mulata sulla base di una valutazione dell’interesse pubblico fondata su un ampio margine di discrezionalità amministrativa, affermando che, in difetto, avrebbe proceduto al rinvio a giudizio dei titolari del-la società per il reato di lottizzazione abusiva).
Proc. nn. 24/92 e 19/93 — Sentenza 5 ottobre 1993 — Pres. Gal-loni.
Doveri del giudice: correttezza — magistrato del pubblico ministero — attività di sollecitazione del giudice istruttore per l’assunzione dell’interrogatorio di imputato latitante costituitosi — insussisten-za dell’illecito disciplinare.
Non integra illecito disciplinare, per indebita interferenza nell’at-tività del giudice istruttore, il comportamento del magistrato, sosti-tuto procuratore, il quale, avvenuta la costituzione nel proprio uffi-cio di un latitante colpito da mandato di cattura nell’ambito di pro-cedimento penale nel quale l’incolpato svolgeva funzioni di pubblico ministero, si sia attivato per mettersi in contatto con il giudice istrut-tore al fine di fargli interrogare tempestivamente l’imputato: detta condotta, infatti, ben lungi dal costituire uno speciale trattamento da parte del giudice in favore del detenuto o dall’integrare un mezzo subdolo per sottrarre lo stesso imputato alla cattura, si qualifica per l’evidente coerenza con gli schemi comportamentali imposti dal pre-cetto dell’art. 365 c.p.p. 1930, cogente in quel procedimento, che im-poneva al giudice istruttore (all’evidente fine di consentire, attraver-so il contatto diretto con l’imputato in vinculis, l’acquisizione degli elementi necessari per un’immediata verifica della sussistenza dei presupposti e delle condizioni legittimanti la misura coercitiva adot-tata) di interrogare gli imputati in stato di custodia cautelare con as-soluta urgenza.
Proc. n. 27/93 — Sentenza 28 gennaio 1994 — Pres. Galloni.
Doveri del giudice: correttezza — nomina dei curatori e dei commis-sari — mancato interpello del giudice delegato — sussistenza dell’il-lecito disciplinare.
Integra illecito disciplinare la condotta del magistrato, con fun-zioni di presidente del Tribunale, il quale nella designazione di cu-ratori e commissari non interpelli il giudice delegato.
Proc. n. 52/93 — Sentenza 15 aprile 1994 — Pres. Galloni.
Doveri del giudice: correttezza — pubblico ministero — procedura di applicazione della pena su richiesta — consenso condizionato al-la soddisfazione degli interessi coinvolti nelal-la vicenda penale — fat-tispecie — insussistenza dell’illecito disciplinare.
Non integra illecito disciplinare la condotta del magistrato, con funzioni di procuratore della Repubblica circondariale, il quale con-diziona il proprio consenso alla procedura del “patteggiamento” (art.
444 s. c.p.p.) ad una soddisfacente eliminazione delle conseguenze dannose del comportamento criminoso, giacché la procedura di pat-teggiamento non illegittimamente può includere anche la considera-zione degli interessi coinvolti nella vicenda penale, purché questi in-teressi non siano estranei alla fattispecie per cui si procede (nella specie, relativa al reato di lottizzazione abusiva, il magistrato si era limitato a rinviare la procedura di patteggiamento all’esito di una qualche proposta concordata fra le parti – amministrazione comu-nale e società immobiliare – tale da eliminare le conseguenze dell’il-lecito penale).
Proc. n. 67/93 — Sentenza 1 giugno 1994 — Pres. Galloni.
Doveri del giudice: correttezza — violazione edilizia commessa da un conoscente — intervento presso la polizia giudiziaria finalizzato a favorire la realizzazione dell’abuso edilizio — sussistenza dell’ille-cito disciplinare.
Integra illecito disciplinare la condotta del magistrato, con fun-zioni di pretore, il quale, al fine di favorire una propria ex-collabo-ratrice domestica ordina a personale della polizia giudiziaria di in-terrompere le operazioni di sequestro relative ad una costruzione abusiva intrapresa dalla donna e di disinteressarsene ed altresì or-dina alla polizia giudiziaria, contravvenendo le proprie precedenti di-sposizioni, di trasmettere ad esso pretore relazione preventiva in or-dine agli eventuali abusi edilizi accertati e di attendere le disposi-zioni in ordine all’eventuale sequestro (in tal modo consentendo al-la ex-colal-laborattrice di proseguire al-la costruzione iniziata in vioal-lazio- violazio-ne della normativa edilizia).
Proc. n. 21/94 — Sentenza 23 settembre 1994 — Pres. Capoto-sti.
Doveri del giudice: correttezza — affiliazione ad una loggia massonica prima dell’ingresso in magistratura — intervenute dimissioni pri-ma dell’assunzione delle funzioni giudiziarie — insussistenza dell’il-lecito disciplinare.
Non integra illecito disciplinare la condotta del magistrato che, affiliatosi ad una loggia massonica prima di diventare uditore giu-diziario, abbia manifestato la volontà di uscire dalla stessa prima di assumere le funzioni giudiziarie, ritenendo l’iscrizione alla massone-ria ed i relativi vincoli incompatibili con l’esercizio della funzione giudiziaria. La decisione di sciogliere il vincolo massonico prima dell’assunzione delle funzioni giudiziarie dimostra, nei fatti, diligen-za ed avvedutezdiligen-za nel valutare le compatibilità complessive della fun-zione di magistrato con il vincolo massonico.
Proc. n. 82/94 — Sentenza 28 ottobre 1994 — Pres. Capotosti.
Doveri del giudice: correttezza — pubblico ministero — metodologie in-vestigative — utilizzazione nel corso di un esame di persona infor-mata sui fatti del contenuto di un’intercettazione telefonica — as-serito aggiramento del divieto di utilizzazione — legittimità della condotta — insussistenza disciplinare.
Non integra illecito disciplinare la condotta del magistrato, con funzioni di pubblico ministero, il quale nel corso dell’esame di una persona informata sui fatti utilizza le risultanze di un’intercettazio-ne telefonica il cui contenuto legge all’esaminato, allegando poi la relativa trascrizione al verbale dell’esame: trattasi infatti di una me-todologia investigativa legittima, che non mira ad aggirare il divieto di utilizzazione delle intercettazioni telefoniche previsto dall’art. 270, comma 1, c.p.p., giacché detto divieto è limitato alla sola efficacia delle intercettazioni in quanto mezzo di prova, non già quale fatto storico contenente una notitia criminis: né può sostenersi che la con-dotta dell’incolpato sia volta ad acquisire le intercettazioni come pro-va nel fascicolo del dibattimento attraverso il meccanismo della con-testazione ex art. 500, comma 3, c.p.p., trattandosi di un uso pro-cessuale solo eventuale e nella specie non verificatosi, che non
Non integra illecito disciplinare la condotta del magistrato, con funzioni di pubblico ministero, il quale nel corso dell’esame di una persona informata sui fatti utilizza le risultanze di un’intercettazio-ne telefonica il cui contenuto legge all’esaminato, allegando poi la relativa trascrizione al verbale dell’esame: trattasi infatti di una me-todologia investigativa legittima, che non mira ad aggirare il divieto di utilizzazione delle intercettazioni telefoniche previsto dall’art. 270, comma 1, c.p.p., giacché detto divieto è limitato alla sola efficacia delle intercettazioni in quanto mezzo di prova, non già quale fatto storico contenente una notitia criminis: né può sostenersi che la con-dotta dell’incolpato sia volta ad acquisire le intercettazioni come pro-va nel fascicolo del dibattimento attraverso il meccanismo della con-testazione ex art. 500, comma 3, c.p.p., trattandosi di un uso pro-cessuale solo eventuale e nella specie non verificatosi, che non