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per programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali Regione Emilia-Romagna

Articolo 14 Attività di monitoraggio regionale

L’Agenzia Regionale per il Lavoro riferirà ai soggetti sottoscrittori lo stato di attuazione delle iniziative di cui alla presente convenzione, mediante apposito report di monitoraggio con cadenza annuale. Il report sarà inoltre presentato ai componenti la Commissione regionale tripartita e alle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e dei loro famigliari, comparativamente più rappresentative, nonché alle loro federazioni.

Articolo 15 – Attività di promozione delle Convenzioni trilaterali Le parti firmatarie attiveranno iniziative, eventualmente congiunte, per promuovere la conoscenza della presente Convenzione Quadro e delle sue opportunità, verso il sistema delle imprese, delle cooperative sociali, dei servizi di sostegno alla disabilità.

Articolo 16 – Durata della Convenzione Quadro La presente Convenzione Quadro ha durata fino al 31/12/2021.

Se, antecedentemente alla scadenza, il confronto tra le parti sottoscrittrici produrrà la necessità di apportare modifiche alla presente Convezione, si procederà all’adozione e relativa sottoscrizione di un nuovo testo con la contestuale decadenza della presente Convenzione Quadro.

Le Convenzioni trilaterali, sottoscritte nel periodo di vigenza della presente Convenzione Quadro, restano dalla medesima disciplinate fino alla loro naturale scadenza.

Le Convenzioni trilaterali in corso di validità al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione Quadro proseguono fino alla scadenza in esse prevista, nel rispetto della disciplina di cui alla Convenzione Quadro vigente all’atto della stipula Bologna, lì

Regione Emilia-Romagna Confindustria Confcommercio

Confesercenti _ _

CNA

Confartigianato Confederazione italiana agricoltori

Coldiretti

Confagricoltura _

Copagri

Lega cooperative Confcooperative

AGCI

Confapi Industria

CGIL

CISL

UIL __________________________________

L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000. Deliberazione n. 134/2019.

Integrazioni alle modalità di presentazione delle domande e fasi del procedimento amministrativo di concessione ed ero-gazione dei contributi a favore degli imprenditori agricoli per danni arrecati dalla fauna selvatica

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezio-ne della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

e successive modifiche;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'atti-vità venatoria";

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città me-tropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività vena-toria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni ammi-nistrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazio-ne delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richia-mata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività ve-natoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n.

13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e dispo-sizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Diret-tiva 2009/147/CE”";

Richiamato in particolare l'art. 17 che prevede:

- al comma 1 che siano a carico della Regione gli oneri per i contributi relativi alla prevenzione e ai danni da fauna selvati-ca arreselvati-cati da:

- specie protette in tutto il territorio regionale;

- specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge statale, all’in-terno delle zone di protezione di cui all’art. 19 della citata Legge Regionale n. 8/1994, nei parchi e nelle riserve naturali regiona-li, nonché nelle aree contigue ai parchi dove non è consentito

di carattere faunistico-ambientale o per motivazioni connesse al-la gestione faunistico-venatoria del territorio;

- sconosciuti nel corso dell’attività venatoria negli istituti di cui al precedente secondo alinea;

- al comma 2 che la Regione concede contributi per gli inter-venti di prevenzione e per l'indennizzo dei danni:

- provocati da specie cacciabili;

- provocati nell'intero territorio agro-silvo-pastorale da spe-cie protette, o da spespe-cie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse;

- al comma 3, fra l’altro, che l’entità dei contributi è de-terminata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibili-tà delle risorse previste e nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti;

Richiamata altresì la Legge Regionale n. 27/2000 "Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", co-sì come modificata dalle Leggi Regionali n. 17/2015 e n. 1/2016, ed in particolare l’art. 26 che prevede:

- al comma 1 che la Regione, al fine di tutelare il patrimonio zootecnico indennizzi gli imprenditori agricoli per perdite di ca-pi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda Unità sanitaria lo-cale competente per territorio;

- al comma 2 che la misura del contributo e le modalità di erogazione siano definite nel medesimo atto di cui all’art. 17 del-la citata Legge Regionale n. 8/1994 ferma restando l’istituzione di un apposito capitolo di bilancio regionale;

Richiamati inoltre:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ed in particolare gli artt. 107 e 108 del Capo I, sez. 2 relativo agli aiu-ti concessi dagli Staaiu-ti;

- gli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Sta-to nei setSta-tori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/1) ed in particolare i punti:

- 1.1.1.1 “Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione pri-maria” ed in particolare il punto (144) lett.(g) relativo, tra l'altro, agli investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni provoca-ti da animali protetprovoca-ti;

- 1.2.1.5 “Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti”;

- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo che disciplina l'assetto di incenti-vazione e di sostegno finanziario esclusivamente in favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli nel limite di Euro 15.000,00, quale valore complessivo degli aiu-ti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

- il Regolamento (UE) n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 364 del 12 marzo 2018 con la quale sono stati approvati i “Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle pro-duzioni agricole e per sistemi di prevenzione” in ottemperanza a quanto previsto dalle sopracitate norme comunitarie in mate-ria di Aiuti di Stato nel settore agricolo e a seguito della prevista notifica alla Commissione Europea;

Richiamato in particolare il punto 3.1 dei sopracitati “Crite-ri” che demanda ad un apposito atto la disciplina delle modalità di presentazione delle domande e le fasi del procedimento ammi-nistrativo di concessione ed erogazione dei contributi per danni da fauna;

Richiamata infine la propria deliberazione n. 134 del 28 gennaio 2019 con la quale sono state definite le modali-tà di presentazione delle domande e le fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi a fa-vore degli imprenditori agricoli per danni arrecati dalla fauna selvatica;

Dato atto che alcune imprese beneficiarie del contributo, pur essendo state regolarmente ristorate attraverso il pagamento dell’indennizzo, hanno avviato azioni giudiziarie nei confronti della Regione per i medesimi eventi dannosi tese ad ottenere un ulteriore risarcimento del danno subito;

Ritenuto pertanto, al fine di tutelare gli interessi della Re-gione, di integrare la sopracitata deliberazione n. 134/2019, prevedendo che ai fini della liquidazione degli indennizzi i Ser-vizi Territoriali debbano provvedere a richiedere ai beneficiari una dichiarazione nella quale il beneficiario dichiari che “rinuncia ad ogni azione, giudiziale e stragiudiziale, nei confronti della Re-gione Emilia-Romagna, per il risarcimento del danno cagionato all’attività agricola o di allevamento del richiedente per i mede-simi eventi dannosi coperti dall’indennizzo”;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019, recan-te “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'eser-cizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibe-ra 450/2007” e successive modifiche ed integdelibe-razioni;

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 recante “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli inca-richi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art.

43 della L.R. 43/2001”;

- n. 1107 dell’11 luglio 2016 recante “Integrazione delle de-claratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganiz-zazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione de-gli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsa-bile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione ap-paltante (RASA) e del Responsabile della Protezione dei dati (DPO)”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presiden-te della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei con-trolli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichia-rato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto altresì dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli e dell’Assessore alle Politiche per la Salute, Ser-gio Venturi;

A voti unanimi e palesi, delibera

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di integrare le “Modalità di presentazione delle domande di contributo per danni da fauna selvatica ai sensi della L.R.

n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 e fasi del procedimento am-ministrativo di concessione ed erogazione dei contributi”, approvate nella formulazione di cui all’allegato 1 parte inte-grante e sostanziale della deliberazione n. 134/2019, come di seguito indicato:

- al termine del quattordicesimo capoverso è inserita la seguente prescrizione: “Deve essere richiesta inoltre una di-chiarazione con la quale il beneficiario rinuncia ad ogni azione, giudiziale e stragiudiziale, nei confronti della Regio-ne Emilia-Romagna, per il risarcimento del danno cagionato all’attività agricola o di allevamento del richiedente per i me-desimi eventi dannosi coperti dall’indennizzo.”;

3. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pub-blicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative ri-chiamate in parte in narrativa;

4. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bol-lettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS: modalità di remunerazione per l'anno 2019

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Richiamati:

- la legge regionale 16 giugno 1988, n. 25, recante: “Program-ma regionale degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS” e, in particolare, l’art. 8;

- la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante: "Programma di in-terventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS";

- il decreto del Ministro della Sanità 13 settembre 1991, re-cante "Approvazione degli schemi-tipo di convenzione per la disciplina dei rapporti inerenti al trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate";

- il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1991

"Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per l'attiva-zione dei servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate";

- il “Programma regionale degli interventi per la prevenzio-ne e la lotta all’AIDS” adottato con deliberazioprevenzio-ne consiliare 14 febbraio 1991 n. 375, così come modificato con delibera consiliare n. 940 dell’8.7.1998;

- la propria deliberazione 8 febbraio 1999 n. 124 recante “Cri-teri per la riorganizzazione delle cure domiciliari”;

- la deliberazione del Consiglio regionale n. 2400 dell'8/3/1995 e la propria deliberazione n. 2002 del 30/7/1996, relative all'attività di assistenza domiciliare a favore dei malati di AIDS e patologie correlate;

- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha disposto che, a de-correre dal 2015, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamen-te lo Stato, gli importi previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135 confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sa-nitario standard nazionale e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente.

- la propria deliberazione n. 1561 del 24 settembre 2018, recante “Sistema tariffario per le cure domiciliari in Emi-lia-Romagna”

- la propria deliberazione n. 1649 del 11 ottobre 2018, recante

“Assistenza extra-Ospedaliera ai malati di AIDS: determina-zione dei criteri di finanziamento per l'anno 2018

Ritenuto di dover disporre con il presente atto per l’assisten-za extra-ospedaliera per i malati di AIDS in ordine:

- alla individuazione delle strutture residenziali convenzionate destinate all’assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS nell’anno 2019;

- alla determinazione delle modalità di remunerazione valide per il 2019: rette giornaliere correlate alla complessità della casistica, mobilità infraregionale, intensità assistenziale sa-nitaria e sociale;

Riscontrato che:

- per l’anno 2019 le Aziende USL di questa Regione hanno sti-pulato convenzioni con Associazioni di volontariato e altro privato sociale per la gestione dell’assistenza residenziale e

propria deliberazione n. 564 dell’1 marzo 2000:

Azienda

USL Associazione

convenzionata n. posti letto

n. posti di assistenza diurna

Piacenza “La Pellegrina” 10

Parma “Betania” 12

Reggio

Emilia “C.E.I.S.” di Reggio Emilia 10 1

Modena “Casa S. Lazzaro” 15 2

Bologna “Casa Padre Marella” di Sala Bolognese 14

Romagna “Comunità di S. Patrignano” 30 20 - l’Azienda USL di Bologna ha in gestione un Centro Diurno

per persone HIV positive di n. 24 posti

- pertanto, l’offerta complessiva sul territorio regionale ad inizio 2019 è di 91 posti residenziali e di 47 posti semiresi-denziali;

Considerato che le convenzioni attivate dalle Aziende USL con le Associazioni di volontariato e con il privato sociale sono conformi a quanto previsto dall'allegato B) al citato decreto del Ministero della Sanità 13/9/1991 e risultano agli atti del Servizio Assistenza Territoriale, Direzione Generale Cura della Persona, salute e welfare;

Dato atto che le Aziende USL consentono l'ammissione pres-so le strutture con cui hanno accepres-so le convenzioni in argomento di persone provenienti da qualunque Azienda USL della Regio-ne e, in subordiRegio-ne, dalle altre Regioni;

Dato atto inoltre che:

- anche a favore delle persone in condizioni cliniche di AIDS, che già siano inserite in strutture residenziali autorizzate per trattamenti da dipendenze patologiche ai sensi della propria deliberazione n. 26 del 17 gennaio 2005 o in strutture resi-denziali con meno di 7 posti di cui alla propria deliberazione n. 564 dell’1 marzo 2000, gestite da Enti ausiliari, è possibi-le erogare possibi-le prestazioni sociosanitarie previste dall'alpossibi-legato A) al citato D.M. Sanità del 13/9/1991, prevedendo che, per le giornate di assistenza ai malati di AIDS, la retta sia pari a quella dell'assistenza domiciliare, sempre che sia necessario erogare e vengano assicurate tutte le prestazioni socio-sani-tarie previste dal sopraccitato D.M. 13/9/1991. In tal caso, la retta per l'attività di cui trattasi sostituisce quella stabilita per gli altri ospiti delle strutture di cui sopra;

- le Aziende USL interessate possono stipulare apposi-te convenzioni, oltre che con Associazioni di volontariato e organizzazioni assistenziali diverse, anche con gli Enti ausiliari che gestiscono strutture residenziali (comunità tera-peutiche), in specie nel caso in cui non dovessero ricorrere le condizioni necessarie per permettere l'intervento al domicilio del malato;

Ritenuto opportuno confermare le tariffe per l’assistenza pres-so residenze collettive o case alloggio, prespres-so centri diurni e in assistenza domiciliare come determinate nella DGR 1649 del 11 ottobre 2018

Considerato che per quanto riguarda l’assistenza erogata presso il domicilio del paziente, compresa anche quella presso

a carattere esclusivamente sociale, per questa tipologia di gior-nate la retta viene diminuita del 50%;

Precisato che:

- la valutazione della complessità della casistica, da effettuar-si con le modalità previste nella DGR 1649 del 11 ottobre 2018, deve essere a carico dell’Azienda USL presso la qua-le ha sede la struttura convenzionata;

- per la mobilità tra Aziende USL della Regione, relativamente all’assistenza residenziale e semiresidenziale vige l’obbligo economico, tra la struttura convenzionata e l’Azienda USL di residenza, di provvedere all’addebito dei costi sostenuti sulla base delle rette medie giornaliere relative all’anno di riferimento;

- per evitare l’insorgere di contestazioni è auspicabile che per tutti i servizi erogati a soggetti provenienti da altre Regio-ni venga inviata una comuRegio-nicazione alla USL di residenza del soggetto ricoverato, così come stabilito dall’Accordo in-terregionale per la compensazione della mobilità sanitaria approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ad oggi vigente;

- per il recupero dei costi delle rette dei servizi erogati a sog-getti provenienti da altre Regioni, le strutture convenzionate provvederanno con fatturazione diretta, così come stabili-to dalla nota del Ministero della Sanità n. 100/SCPS/4 del 28.1.1997 e dalla circolare della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 6.6.2002 "Regolamentazione della mobilità sanitaria interre-gionale ed infrareinterre-gionale. Anno 2002" e sulla base delle rette giornaliere stabilite per l’anno di riferimento;

Atteso che:

- alla somministrazione dei farmaci ai soggetti in argomento provvedono le Aziende USL che hanno convenzioni con ca-se alloggio e centri diurni ca-secondo le prescrizioni previste;

- il costo dei farmaci antiretrovirali erogati a pazienti pro-venienti da altre Aziende USL verrà rimborsato, da parte dell’Azienda USL di residenza, all’Azienda USL che ha at-tivato la convenzione con la casa alloggio o il centro diurno tramite la compensazione della mobilità sanitaria, secondo quanto stabilito dalle circolari della Direzione Generale Sa-nità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 6.6.2002, n. 20 del 12.12.2003 e n. 3 del 22.02.2007, non-ché dalle circolari che regolamentano il flusso F.E.D. (farmaci ad erogazione diretta) e dal Testo Unico per la Compensa-zione interregionale della mobilità sanitaria approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ad og-gi vigente;

- le strutture socio-sanitarie garantiscono la presenza di perso-nale nell'arco delle 24 ore, assicurando le seguenti attività:

- assistenza medico-infermieristica - assistenza domestica

- animazione socio-culturale - assistenza psicologica

Rilevato che per quanto riguarda la rendicontazione dell’at-tività, le Aziende USL regionali hanno provveduto a trasmettere al Servizio regionale competente le relazioni relative alla attività

materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regio-ne Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni orga-nizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibe-ra 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibedelibe-ra 450/2007” e successive modificazioni, per quanto applicabile;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1059 del 3 luglio 2018

“Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e confe-riti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO);

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1123 del 16 luglio 2018 di “Attuazione Regolamento (UE) 2016/679: definizio-ne di competenze e responsabilità in materia di proteziodefinizio-ne dei dati personali. Abrogazione appendice 5 della delibera di giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 468 de l0 aprile 2017 recante: “Il sistema dei controlli interni nella Regione

- la deliberazione di Giunta regionale n. 468 de l0 aprile 2017 recante: “Il sistema dei controlli interni nella Regione