F. PARTE SPECIALE – REATI SOCIETARI AI SENSI DELL’ART. 25 TER DEL D.LGS. 231/2001
F.3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25 TER DEL D. LGS. 231/2001
Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui all’articolo 25 ter del D.Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del risk assessment eseguito internamente, la Società valuta come “sensibili” le attività poste in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i Soggetti Esterni:
Ref
Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile
Attività sensibile Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
SOC 1 Chief Financial
Officer Gestione della contabilità
Nonostante Credimi abbia adottato un modello organizzativo che prevede l'esternalizzazione di parte delle proprie funzioni aziendali, la Società potrebbe alterare i propri documenti contabili, esporre fatti materiali non rispondenti al vero (ancorché oggetto di valutazione) ovvero omettere informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria la cui comunicazione è imposta dalla legge al fine di indurre in errore gli istituti di credito finanziatori, soci e creditori.
SOC 2 Chief Financial Officer
Redazione del bilancio civilistico
Sebbene Credimi abbia adottato un modello
organizzativo che prevede l'esternalizzazione di parte delle proprie funzioni aziendali, la responsabilità dei dati trasmessi al Fornitore incaricato della redazione del bilancio rimane in capo alla Società medesima. Credimi potrebbe, dunque, concorrere alla modificazione dolosa delle risultanze contabili al fine di, a titolo
esemplificativo:
- generare una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali;
- generare riserve occulte o fondi neri;
- disapplicare i criteri dettati dalla legge e i principi contabili generalmente accettati generando la sopravvalutazione o sottovalutazione delle poste di bilancio;
- determinare la mancata corrispondenza tra i criteri di
valutazione adottati e le valutazioni effettuate in bilancio.
SOC 3 Chief Financial Officer
Predisposizione e trasmissione di flussi comunicativi nei confronti
delle Autorità di Vigilanza
Sebbene Credimi abbia adottato un modello
organizzativo che prevede l'esternalizzazione di parte delle proprie funzioni aziendali tra cui anche il Servizio
"Segnalazioni agli Organi di Vigilanza", la responsabilità delle segnalazioni previste dalla legge e dei flussi comunicativi predisposti nei confronti delle Autorità di Vigilanza rimane in capo alla Società medesima.
Credimi potrebbe, dunque, trasmettere al Provider Esterno dati e/o informazioni ovvero esporre fatti materiali non rispondenti al vero sulla propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria ovvero, ancora, omettere la comunicazione di fatti che avrebbe dovuto comunicare nella prospettiva di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo.
SOC 4 Chief Financial Officer
Gestione dei flussi comunicativi nei confronti
del Collegio Sindacale
Nell'ambito dei rapporti con il Collegio Sindacale e gli altri organi sociali, Credimi potrebbe porre in essere comportamenti "ostruzionistici" volti ad impedire o a rendere più difficoltoso lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte del Collegio Sindacale sia attraverso condotte attive (come, ad esempio, indisponibilità agli appuntamenti, occultamento o ritardata consegna della documentazione richiesta), che passive (come omissioni di informazioni significative e/o inerzia in caso di richieste di dati, documenti, informazioni etc.).
SOC 5 Chief Lending Officer
Gestione dei flussi comunicativi nei confronti
del Collegio Sindacale
Nell'ambito dei rapporti con il Collegio Sindacale e gli altri organi sociali, Credimi potrebbe porre in essere comportamenti "ostruzionistici" volti ad impedire o a rendere più difficoltoso lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte del Collegio Sindacale sia attraverso condotte attive (come, ad esempio, indisponibilità agli appuntamenti, occultamento o ritardata consegna della documentazione richiesta), che passive (come omissioni di informazioni significative e/o inerzia in caso di richieste di dati, documenti, informazioni etc.).
SOC 6 Chief Risk &
Compliance Officer
Predisposizione e trasmissione di flussi comunicativi nei confronti
delle Autorità di Vigilanza
Sebbene Credimi abbia adottato un modello
organizzativo che prevede l'esternalizzazione di parte delle proprie funzioni aziendali tra cui anche il Servizio
"Segnalazioni agli Organi di Vigilanza", la responsabilità delle segnalazioni previste dalla legge e dei flussi comunicativi predisposti nei confronti delle Autorità di Vigilanza rimane in capo alla Società medesima.
Credimi potrebbe, dunque, trasmettere al Provider Esterno dati e/o informazioni ovvero esporre fatti materiali non rispondenti al vero sulla propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria ovvero, ancora,
omettere la comunicazione di fatti che avrebbe dovuto comunicare nella prospettiva di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo.
SOC 7 Chief Risk &
Compliance Officer
Gestione dei flussi comunicativi nei confronti
del Collegio Sindacale
Nell'ambito dei rapporti con il Collegio Sindacale e gli altri organi sociali, Credimi potrebbe porre in essere comportamenti "ostruzionistici" volti ad impedire o a rendere più difficoltoso lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte del Collegio Sindacale sia attraverso condotte attive (come, ad esempio, indisponibilità agli appuntamenti, occultamento o ritardata consegna della documentazione richiesta), che passive (come omissioni di informazioni significative e/o inerzia in caso di richieste di dati, documenti, informazioni etc.).
SOC 8 Amministratore Delegato
Gestione dei flussi comunicativi nei confronti
del Collegio Sindacale
Nell'ambito dei rapporti con il Collegio Sindacale e gli altri organi sociali, Credimi potrebbe porre in essere comportamenti "ostruzionistici" volti ad impedire o a rendere più difficoltoso lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte del Collegio Sindacale sia attraverso condotte attive (come, ad esempio, indisponibilità agli appuntamenti, occultamento o ritardata consegna della documentazione richiesta), che passive (come omissioni di informazioni significative e/o inerzia in caso di richieste di dati, documenti, informazioni etc.).