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Gli Ausili tra norme e servizi

Nel documento 5/2018 I Q U A D E R N I D E I D I R I T T I (pagine 125-129)

GLI AUSILI IN UN PERCORSO DI AUTONOMIA E DI INSERIMENTO

3.2 Gli Ausili tra norme e servizi

Senza poter esser volutamente esaustivi ci appare importante soffermarci su alcuni snodi normativi che hanno segnato a nostro avviso il ruolo degli ausili e dei Centri Ausili per coglierne gli sviluppi e guardare al futuro degli stessi nei processi di autonomia delle persone disabili.

L’importanza degli ausili si rispecchierà nella Legge 104 del 5 febbraio 1992 (“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”) in una serie di richiami; Art. 7. (Cura e riabilitazione) dove al Comma 1 gli ausili rientrano a pieno titolo come elementi che valorizzano le abilità del disabile in un percorso che deve coinvolgere anche la famiglia e la comunità:

«1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine il servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura: a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale di cui all’articolo 8, comma 1, lettera l); b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni».

E al successivo Comma vengono delegate le Regioni a svolgere un compito di informazione:

«2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all’estero».

Il 25 settembre 1996, la Regione Friuli Venezia Giulia promulga la

Legge Regionale n. 41 (“Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicap-pate»”). La norma, all’Articolo 18 Comma 2 riguardante i Presidi di

rilevanza regionale, declina in tal modo il compito affidatogli dalla legge 104/1992: «In attuazione dell’articolo 7, comma 2, della legge 104/1992, la Regione riconosce e sostiene l’attività di informazione sui servizi ed ausilii presenti sul territorio regionale, nazionale ed estero svolta dall’associazione “Comunità Piergiorgio” di Udine».

In tal modo la Regione andò a riconoscere il servizio già presente nel suo territorio ed operativo da circa 12 anni. Successivamente, attraverso la DGR 606 del 2005 (“Piano Regionale della Riabilitazio-ne”) nell’ambito del capitolo Gli ausili per l’autonomia della persona, cogliendo gli importanti sviluppi concettuali e culturali introdotti dall’ICF (La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) dove il ruolo degli ausili viene fortemente valorizzato, richiama l’esperienza dell’Ufficio in questi termini: «In questo contesto si intende confermare la funzione di informazione dell’Ufficio H della Comunità Piergiorgio di Udine, già riconosciuta come ente di riferimento per questo settore dalla legge regionale n. 41/1996. In particolare si intende valorizzare il ruolo dell’Ufficio H in materia di informazioni e aggiornamenti su ausili e protesi, anche attraverso strumenti telematici, nonché valutare il possibile apporto dell’Ufficio stesso per quanto attiene alla consulenza e all’aggiornamento continuo sul tema».

Al riconoscimento e alla volontà di valorizzazione il servizio di informazione dell’Ufficio H si delinea anche la possibilità di impiegare in maniera organica e continuativa l’attività di formazione che si è era sviluppata parallelamente all’attività di consulenza.

Un processo culturale che ha visto l’ausilio uscire da una visione strettamente sanitaria per esser inteso come uno strumento per la vita quotidiana alla cui scelta concorrono le indicazioni effettuate assieme all’utente. L’ausilio come snodo attraverso cui si modifica il sistema di relazioni variando la situazione disabilitante, per permettere una migliore partecipazione della persona disabile nelle attività sociali, educative e lavorative.

Per concludere questo breve excursus ci soffermiamo sul Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”),

che ha contemplato l’aggiornamento del nomenclatore-tariffario (Nomenclatore Tariffario italiano è il documento che stabilisce l’elenco delle tipologie di protesi e ausili ammessi alla fornitura su prescrizione medica a carico del Servizio Sanitario Nazionale) delle protesi e degli ausili, la cui ultima versione risaliva addirittura al 1999. L’allegato 12 relativo alla “Procedura di erogazione” coglie come lo sviluppo delle nuove tecnologie, anche di comune reperibilità, abbia dilatato enormemente il panorama di possibili ausili e che, al fine di garantirne la loro conoscenza, le Aziende sanitarie locali possano avvalersi di professionisti dei Centri Ausili.

Un ruolo ribadito con il D.P.R. 12 ottobre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2017, dove viene ufficialmente adottato il Secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità, in esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006.

Il documento, predisposto dall’Osservatorio nazionale sulla condi-zione delle persone con disabilità, contiene un ampio ventaglio di proposte e azioni per la piena inclusione delle persone e relativamente al tema degli ausili sottolinea che «al fine di assicurare la scelta e conseguente fornitura di appropriate tecnologie adattive, appare ancora più evidente la necessità di adottare modalità di valutazio-ne funzionale rispondenti ad una lettura bio-psico-sociale rivolta alla persona con disabilità, al ruolo ed alla postazione lavorativa ed al contempo coerenti con il linguaggio ICF. Si sono sviluppate nel frattempo più o meno in tutto il territorio nazionale, grandi competenze in questo campo e sono sorti in diversi contesti i Centri Ausili, aggregati nella rete Gruppo di Lavoro Interregionale Centri Ausili Elettronici ed Informatici per disabili (GLIC). Si tratta di realtà stabili, pubbliche o private (molto spesso operanti nell’ambito di un convenzionamento pubblico), senza fini commerciali e indipendenti dal mercato, operative nel territorio di riferimento e costituite da nuclei di competenza multidisciplinare. I GLIC, dato l’elevato livello di specializzazione da essi raggiunto, rappresentano una risorsa a supporto sia degli utilizzatori di ausili, sia dei professionisti che a diverso titolo si occupano di disabilità e sono sovente

convenzio-nati con le Aziende sanitarie a livello locale. Per tali motivi essi devono essere ulteriormente valorizzati e riconosciuti come punti di riferimento stabili nella rete dei servizi territoriali a supporto dell’autonomia delle persone con disabilità».

Se focalizziamo l’attenzione sul tema ausili e lavoro, lo sviluppo delle nuove tecnologie degli ultimi decenni ha aperto un ventaglio significativo di opportunità lavorative. Ai progressi tecnologici si sono affiancate alcune norme che citiamo brevemente quale la Legge 9 gennaio 2004, n. 4 recante “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”. All’art. 4 - comma 4 la legge prevede che «i datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte». I datori di lavoro privati possono utilizzare gli incentivi previsti dalla legge n. 68/99 per poter procedere all’adattamento del posto di lavoro, mentre i datori di lavoro pubblici provvedono nell’ambito delle disponibilità di bilancio.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 75/2005 ha delineato i criteri per l’accessibilità, la valutazione della stessa, la richiesta di valutazione, il possesso dei requisiti di accessibilità (logo, ecc). L’Agenzia per l’Italia Digitale, con la circolare n. 2 del 23 settembre 2015 ha stabilito le specifiche tecniche sull’hardware, il software e le tecnologie assistive per comporre la postazione più adeguata che i datori di lavoro, pubblici e privati, devono allestire e mettere a disposizione del dipendente con disabilità (anche in caso di telelavoro), con riferimento alla specifica disabilità e alle mansioni effettivamente svolte. La circolare fornisce ai datori di lavoro, pubblici e privati, gli elementi di riferimento e le linee di indirizzo, per adempiere agli obblighi di legge. Le specifiche tecniche, di fronte al rapido mutare delle tecnologie, saranno ag-giornate contestualmente all’evoluzione dei dispositivi disponibili sul mercato. Le linee, inoltre, riportano una serie di elementi utili per l’analisi della postazione di lavoro del dipendente con disabilità, al fine di individuare le tecnologie assistive più idonee ed efficaci per lo svolgimento delle mansioni a cui il dipendente è addetto.

Le specifiche tecniche sono rivolte alle persone con disabilità, ma anche a coloro che, nell’ambiente di lavoro, hanno responsabilità decisionali in merito all’organizzazione del lavoro e all’inserimento lavorativo del dipendente con disabilità. Sono destinate inoltre a coloro che si occupano di prevenzione e valutazione dei rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro (per la parte riguardante l’hardware, il software e le tecnologie assistive, ai responsabili dei processi di acquisto di beni e servizi informatici, al medico competente, alle strutture preposte e a tutte le altre figure di responsabilità previste dal decreto legislativo n. 81/2008).

Nel documento 5/2018 I Q U A D E R N I D E I D I R I T T I (pagine 125-129)