• Non ci sono risultati.

L’etimologia della parola “autonomia” indica la capacità di dare a se stessi una legge: a tale proposito Rousseau scriveva che la libertà è l’ubbidienza alla legge che ci siamo prescritti225.

Autonomia nel trattato di etica biomedica a cura di Beauchamp e Childress è:

“riconoscimento del diritto a sostenere delle opinioni, a fare delle scelte e a compiere delle azioni sulla base di valori e convinzioni personali"226. Nel primo trattato di etica biomedica i due autori avevano identificato nell'autonomia, insieme alla non maleficenza, beneficenza, giustizia, i quattro principi con i quali giungere a soluzioni ponderate di fronte a un problema etico. A tali considerazioni erano giunti proprio partendo dalla constatazione che:“molti problemi della

bioetica riguardano inadempienze e mancanze nel rispetto della autonomia, a partire dalla manipolazione della verità”227, e che pertanto occorre elaborare un principio che:“affermi il rispetto della libertà del paziente e delle sue decisioni e

ribadisca la necessità del consenso libero e informato, onde evitare che il soggetto diventi un oggetto nelle mani dei sanitari”228.

L'uomo possiede oltre che una realtà fisica anche una dimensione morale che gli permette di avere completa libertà di agire e di disporre della sua persona secondo la sua volontà.

Trattando il tema dell'autodeterminazione del paziente e quindi del consenso informato, il dibattito talvolta rimane intrappolato in questioni terminologiche che generano confusione.

I diversi significati di “autonomia” e “consenso” spesso sono utilizzati in maniera

225 ROUSSEAU, Du contrat social ou Principes du droit politique, 1762;

226 BEUCHAMP – CHILDRESS, Principles of Biomedical Ethics, Oxford University Press, 1989, p. 131;

227 BEUCHAMP Principi della bioetica: autonomia, beneficialità, giustizia in G. RUSSO (ed.), Bioetica fondamentale e generale, SEI, Torino, 1995, p. 84;

indiscriminata e distorta; un conto è calare “autonomia” e “consenso” in ambito privatistico, diverso è utilizzare tali vocaboli in ambito bioetico.

Secondo la tradizione privatistica, si parla infatti di autonomia per riferirsi all'autonomia privata e di consenso per riferirsi all'accordo delle parti inteso quale fulcro di ogni negozio giuridico o transazione economica. Queste due nozioni sono state costruite avendo come punto di riferimento le dinamiche di mercato e le conseguenti esigenze di certezza nella circolazione dei beni.

Il diritto per disciplinare l'autonomia privata, fissa le regole del gioco del mercato secondo il quale pacta sunt servanda e delimita i confini che i singoli non possono superare (es. ordine pubblico, buoncostume, contrarietà a norme imperative). Il concetto di autonomia privata è stato poi cooptato all’interno della figura del soggetto di diritto, che è strumentale all’affermazione del valore dell’eguaglianza di fronte alla legge ispirata dall'art. 3 Cost..

L’antropologia costituzionale emerge anche nell'art. 41, comma 2° Cost., che afferma che l’iniziativa economica privata, per quanto libera, “non può svolgersi

in contrasto con l’utilità sociale, o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

Oggi il concetto di autonomia è stato proiettato all'interno dei diritti della persona, così anche la manifestazione della volontà, non è più riferita alle dinamiche del mercato, ma alla persona in quanto espressione della sua autonomia morale nelle scelte esistenziali.

Come afferma Rodotà:“la persona costituzionalizzata fonda la regola giuridica

su di un'antropologia diversa da quella dei codici civili, la cui caratteristica era proprio quella di disciplinare l'insieme delle relazioni personali e sociali in relazione alla proprietà”229.

L'utilizzo del termine “autodeterminazione” è pertanto diverso nell'ambito del regime proprietario come disciplinato dal codice civile rispetto al tenore costituzionale riservato ai diritti fondamentali dell'individuo.

Il diritto all'autodeterminazione quando riguarda il diritto alla vita deve riferirsi al tema della personalità. Zatti infatti evidenzia che:“la dignità, l'identità, la libertà

e l'autodeterminazione, la privacy nei suoi diversi significati sono prerogative da declinare con la specificazione nel “corpo”230.

Libertà individuale non è sinonimo di autonomismo selvaggio, individualismo fine a se stesso, ma libertà individuale è da intendersi come soggetta a condizioni e limiti quali la responsabilità morale di ciascun individuo, nel rispetto delle norme giuridiche che dovrebbero avere quale fine primario quello di evitare comportamenti che recano danno ad altri o alla società nel suo complesso.

L'abbandono della concezione patrimonialistica dell'autodeterminazione è testimoniata dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che fanno riferimento ai diritti relativi alla vita, alla libertà personale, o alla vita personale e familiare.

In questi anni le Corti internazionali e nazionali hanno infatti argomentato per principi prescindendo da ogni riferimento alla disciplina privatistica. Secondo autorevoli esponenti il biodiritto, infatti, investendo la vita delle persone non può essere affidato ad una modellistica astratta e legata a meri adempimenti burocratici, ma trova sempre più spesso nelle aule di tribunale la sua sede propria231; stando a tale affermazione si comprende perché le modalità di accertamento della volontà della persona si differenzino dai criteri utilizzati in altri settori del diritto.

230 ZATTI, Maschere del diritto volti della vita, Milano, Giuffè, 2009, p. 86;

Già nel 1953 il Mengoni spiegava come il rifiuto del paternalismo legislativo fosse conseguenza di una confusione concettuale che porta a confinare la persona nella dimensione patrimoniale. La Costituzione, in realtà, mostra che la rivendicazione della libertà e dell'autonomia morale della persona non siano espressione di un individualismo esasperato in quanto in essa il soggetto è calato in una dimensione sociale.

Il governo della vita viene quindi inserito nel contesto della personalità, non più in quello della proprietà in quanto la reificazione della persona conduce a pericolosi approcci oggettivizzati.