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Autorizzazioni e atti di straordinaria amministrazione

del commissario giudiziale

6 LA FAsE DI AttuAZIONE DEL CONCORDAtO CON CONtINuItà AZIENDALE “DIREttA”

6.3 Autorizzazioni e atti di straordinaria amministrazione

In questo panorama, si inserisce il tema dell’eventuale necessità di autorizzazione da parte del Tribunale o del Giudice Delegato di atti che si discostino dalle previsioni del piano concordatario di continuità aziendale. Come già sopra evidenziato, è certo che la prosecuzione dell’attività di impresa non può essere vincolata o circoscritta alle sole modalità previste dal piano concordatario: ciò per l’evidente motivo che non è neppu- re ipotizzabile che l’impresa in esercizio rimanga «ingessata» dovendo unicamente at- tuare un programma di attività che non potrebbe in nessun caso prevedere le esigenze

93 A. Usai, Esecuzione, risoluzione e annullamento del concordato preventivo, in Crisi d’impresa e procedure concorsuali,

cit., 3279; S. Ambrosini, Il concordato preventivo, in Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali, diretto da Vassalli-Luiso-Gabrielli, IV, Le altre procedure concorsuali, Torino, 2014, 382, a p. 385

e le opportunità che inevitabilmente si presentano nel lasso di tempo abbracciato dal piano e che richiedono una risposta da parte dell’imprenditore.

L’unico dubbio, quindi, potrebbe riguardare solo la necessità di autorizzazione da par- te degli organi della procedura. A mio parere, da un lato, gli atti gestori non potranno essere considerati eccedenti l’ordinaria amministrazione per il solo fatto di non essere contemplati dal piano e, d’altro canto, non ogni atto di straordinaria amministrazione per ciò solo deve essere soggetto ad autorizzazione. Da quest’ultimo punto di vista, in- fatti, si tratterebbe di una ultrattività della disposizione dell’art. 167, secondo comma, l.fall. che sembra arduo poter argomentare in assenza di qualche solido fondamento da trarre dal sistema della disciplina concorsuale. Le considerazioni svolte nel paragrafo precedente inducono a negare con decisione che una tale prospettiva sia sostenibile [94].

La giurisprudenza di merito che si è fin qui pronunciata aderisce nettamente a que- sta impostazione. In proposito va richiamata innanzitutto la decisione del Tribunale di Monza del 15 febbraio 2015 [95], la quale ha enunciato con particolare chiarezza che

«l’attività continua sotto la direzione e il controllo dello stesso imprenditore, il quale può

compiere qualsiasi tipo di atto senza necessità di autorizzazione, con l’unico limite di indi- rizzare l’attività d’impresa alla realizzazione del piano». Questa decisione è stata richia-

mata dal Tribunale di Roma 14 aprile 2016 [96], il quale ha affermato che «nel concordato

preventivo con continuità aziendale con l’omologazione il debitore riacquista la piena di- sponibilità nella gestione del suo patrimonio. Con la chiusura della procedura viene, infat- ti, meno il principio dello “spossessamento attenuato”, compendiato, nelle fasi precedenti, dalla regola dell’art. 167 legge fall., sicché l’imprenditore può compiere qualsiasi tipo di atto senza necessità di autorizzazione, con l’unico limite di indirizzare l’attività d’impresa alla realizzazione del piano».

Altre decisioni di merito sembrano invece porre qualche limitazione, rispetto al com- pimento di atti non previsti dal piano.

Il Tribunale di Padova con decreto in data 11 dicembre 2014 [97] ha affermato che «una

volta omologato il concordato con continuità aziendale, la conduzione dell’impresa è resti-

94 Nello stesso senso cfr. A. Usai, Esecuzione, risoluzione e annullamento del concordato preventivo, cit., 3742 95 La decisione si legge in www.ilcaso.it

96 La decisione è reperibile su www.ilcaso.it 97 La decisione è pubblicata su www.ilcaso.it

tuita all’organo gestorio, il quale deve operare nel rispetto del piano, con la conseguenza che gli atti di natura ordinaria o straordinaria che rispettino il piano non necessitano di autorizzazione da parte del tribunale, a differenza di quelli che se ne discostano, i quali non sono comunque suscettibili di autorizzazione in quanto contrari alla proposta approvata dai creditori». Il Tribunale quindi – con una motivazione molto stringata che non con-

sente di cogliere appieno la ratio della decisione – sembra porre un vincolo al rispetto del piano: peraltro, nel caso di specie, che integrava «una modifica ad aspetto accessorio

del piano, senza che ne risulti pregiudicata la soddisfazione dei creditori», è stato ritenuto

che non fosse necessaria né un’informativa ai creditori, né tanto meno un’autorizza- zione da parte del Tribunale. Lo stesso Tribunale di Padova, peraltro, con una successi- va decisione del 29 luglio 2015, [98] ha peraltro precisato che il debitore «deve operare nel

rispetto del piano; in questa fase, il tribunale non è munito di poteri autorizzativi ed il suo ruolo è limitato al controllo, tramite il commissario giudiziale, dell’attività gestoria svolta dagli amministratori».

Il Tribunale di Chieti con decreto del 15 ottobre 2013 [99] afferma che il commissario

giudiziale e il giudice delegato devono vigilare «affinché non siano compiute operazioni

straordinarie non previste dal piano o che possano pregiudicare il pagamento dei creditori concorsuali», ciò che sembra presupporre si tratti appunto di attività non consentite al

debitore nella fase di attuazione del concordato con continuità aziendale.

Dalla rassegna delle decisioni edite in materia, che si sono sopra richiamate, si può trarre comunque un’indicazione di fondo che sembra condivisa, nel senso che ogni scostamento dal piano assume rilievo in tanto in quanto ne possa derivare un perico- lo di inadempimento della proposta e quindi di pregiudizio ai creditori. Il potere e la necessità di autorizzazione da parte del Tribunale viene parimenti escluso, ponendo invece l’accento sulla vigilanza da parte degli organi della procedura. Il compimento di atti che si pongano in netto contrasto con la possibilità di adempimento della pro-

98 La decisione si legge in Dir.Fall., 2016, 330 con nota di D. Bonaccorsi di Patti, Sui poteri del tribunale in ordine alle modalità di esecuzione del concordato preventivo in continuità omologato, e sulla pubblicità del provvedimento di chiu- sura, ex art. 181 legge fallim., della procedura concordataria.

posta, poi, come già sopra accennato, potrebbero rilevare ai fini della risoluzione del concordato che i creditori potrebbero quindi promuovere.